Sub-appalto. 1. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all’articolo 3 sono subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta dell’appaltatore, ferme restando le prescrizioni di cui al Codice dei contratti, con i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono: a) i lavori appartenenti alla categoria specializzata indicata a «qualificazione obbligatoria» nell’allegato «A» al d.P.R. n. 34 del 2000, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo totale dei lavori oppure a euro 150.000, possono essere subappaltati per intero; gli stessi lavori devono essere obbligatoriamente subappaltati qualora l’appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione (i lavori relativi alla rete idranti devono essere necessariamente realizzati da impresa qualificata per l’esecuzione di impianti di cui al DM 37/2008 lettera g)). 2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni: a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato; b) che l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante: 1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto; 2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento,a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio; c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante: 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo; 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti; 3) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC del subappaltatore, d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni ma fiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. n. 252 del 1998 ; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R. 3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà. 4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: a) ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 2 20% (venti per cento); b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione; c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi; d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto; e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto: 1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; 2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani di sicurezza e coordinamento di cui al presente Capitolato speciale. 5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili. 6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. 7. Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara: a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia); b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati; c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro. 8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra. L’Appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti del Committente per l’esecuzione delle opere e/o delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando e manlevando lo stesso Committente da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere e/o lavorazioni subappaltate.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Sub-appalto. 1. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente Tutti i servizi o parte dei servizi di cui all’articolo all’art. 3 sono subappaltabili nella misura massima subappaltabili, ai sensi dell’art. 118, comma 2, del 30% (trenta D.Lgs. 163/2006, a scelta del concorrente. Il valore complessivo dei subappalti non potrà superare una quota pari al 30 per cento), in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta dell’appaltatore, ferme restando le prescrizioni di cui al Codice dei contratti, con i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:
a) i lavori appartenenti alla categoria specializzata indicata a «qualificazione obbligatoria» nell’allegato «A» al d.P.R. n. 34 del 2000, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo totale dei lavori oppure a euro 150.000, possono essere subappaltati per intero; gli stessi lavori devono essere obbligatoriamente subappaltati qualora l’appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione (i lavori relativi alla rete idranti devono essere necessariamente realizzati da impresa qualificata per l’esecuzione di impianti di cui al DM 37/2008 lettera g)).contrattuale;
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltantedell’Amministrazione, alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere servizi che intende subappaltare o concedere in cottimosubappaltare; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l’Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultareservizi subappaltati, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento,, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimosubappalto; in caso di raggruppamento temporaneoassociazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamentoall’associazione, società o consorzio;
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltantel’Amministrazione, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) stessa Amministrazione la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori servizi pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori servizi da realizzare eseguire in subappalto o in cottimosubappalto;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti;
3) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC del subappaltatore,
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro Euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante all’Amministrazione la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni ma fiosi mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. n. 252 del 1998 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavoriservizi, qualora per l’impresa subappaltatrice subappaltatore sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R.P.R. n. 252 del 1998.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono deve essere autorizzati autorizzato preventivamente dalla Stazione appaltante Amministrazione in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante l’Amministrazione abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% 2 per cento dell’importo contrattuale del contratto, o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione stazione appaltante sono ridotti della metàpari a 15 giorni.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l’appaltatore l’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate servizi in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 2 20% (venti 20 per cento);
b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori servizi e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
ec) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltanteall’Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) servizi, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e della Provincia di Milano;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani di sicurezza e coordinamento di cui al presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.imprese..
6. I lavori servizi affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto subappalto, pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavoriservizi.
7. Se l’appaltatore intende Qualora l’Appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo dall’art. 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (D.Lgs. 276/2003 definita “distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, ” lo stesso dovrà produrre all’Amministrazione apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) di avere in essere con la società distaccante un istanza corredata dal relativo contratto di distacco (da allegare in copia);
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la dalla documentazione necessaria a comprovare in Capo capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali la regolarità contributiva e l’assenza di cui all’articolo 38 cause di esclusione dalle gare in modo analogo alla disciplina del Codice dei contrattisubappalto.
8. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra. L’Appaltatore L'Appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti del Committente dell’Amministrazione per l’esecuzione l'esecuzione delle opere e/o delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando e manlevando lo stesso Committente l’Amministrazione medesima da qualsiasi eventuale ogni pretesa delle imprese subappaltatrici dei subAppaltatori o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche all’esecuzione di lavori subappaltati.
9. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.
10. L’Amministrazione non provvede al pagamento diretto dei subAppaltatori e l’Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle opere e/fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o lavorazioni subappaltatecottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
11. L’Amministrazione non procederà al pagamento né della rata di saldo né allo svincolo della cauzione definitiva se l’appaltatore non avrà ottemperato all’obbligo di cui al comma precedente.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Sub-appalto. 1. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all’articolo 3 Tutte le prestazioni sono subappaltabili nella misura massima ed affidabili in cottimo ai sensi di quanto disposto dall’art. 105 del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalenteD.Lgs. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta dell’appaltatoren. 50/2016, ferme restando le prescrizioni vigenti disposizioni che prevedono, per particolari ipotesi, il divieto di cui affidamento in subappalto. Con riferimento al Codice dei contratticitato articolo, con i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:
a) i lavori appartenenti alla categoria specializzata indicata a «qualificazione obbligatoria» nell’allegato «A» al d.P.R. n. 34 del 2000, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo totale dei lavori oppure a euro 150.000, possono essere subappaltati per intero; gli stessi lavori devono essere obbligatoriamente subappaltati qualora l’appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione (i lavori relativi alla rete idranti devono essere necessariamente realizzati da impresa qualificata per l’esecuzione di impianti di cui al DM 37/2008 lettera g)).
2. L’affidamento l’affidamento in subappalto o in i n cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia : 1)i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere del servizio che intende intendono subappaltare o concedere in cottimocotti mo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore 2)l'affidatario provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l’Ente Appaltante almeno 20 (V ENTI) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltateprestazioni; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 3)al momento del 2008; - l’inserimento delle clausole, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento,a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l’Ente Appaltante, l'affidatario trasmetta la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione dichiarazione del subappaltatore attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti;
3) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC del subappaltatore,
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni ma fiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. n. 252 del 1998 ; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 2 20% (venti per cento);
b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani di sicurezza e coordinamento di cui al presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
7. Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 4)non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159: “Codice dei contrattidelle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artico li 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”. La Stazione appaltanteÈ fatto obbligo all’aggiudicatario di trasmettere, entro 15 20 (V ENTI) giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegatadalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pag amenti corrisposti dall’aggiudicatario al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può negare l’autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra. L’Appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti del Committente per l’esecuzione delle opere e/o delle lavorazioni formare oggetto di ulteriore subappalto. L’autorizzazione al subappalto non esime l’Impresa Appaltatrice dalle responsa bilità derivatigli dal contratto, sollevando e manlevando lo stesso Committente da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste incluse le prestazioni a carico del subappaltatore. Non si configurano co me attività affidate in subappalto: a)l’affidamento di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere e/o lavorazioni subappaltate.attività specifiche a lavoratori autonomi; b)la subfornitura a catalogo di prodotti informatici
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Samples: Capitolato d'Appalto
Sub-appalto. 1Il subappalto è regolato dall'art. Le lavorazioni appartenenti alla 118 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, prevalente, scorporabile o non scorporabile, comunque prevista in progetto, sono subappaltabili e subaffidabili in cottimo, con il solo limite del divieto di subappalto subcontratti dei lavori della categoria prevalente di cui all’articolo 3 sono subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per una quota superiore al 20 per cento), in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente. Tutte le lavorazioni , o non superiore ad altra misura minore eventualmente prevista per tale categoria da specifiche norme legislative o regolamentari; i lavori delle categorie diverse dalla categoria prevalenteda quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta dell’appaltatore, ferme restando le prescrizioni alle condizioni di cui al Codice dei contratti, con i limiti, i divieti presente capitolato. Il subappaltatore può subappaltare la posa in opera di strutture e le prescrizioni che seguono:
a) i lavori appartenenti alla categoria specializzata indicata a «qualificazione obbligatoria» nell’allegato «A» al d.P.R. n. 34 del 2000, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo totale dei lavori oppure a euro 150.000, possono essere subappaltati per intero; gli stessi lavori devono essere obbligatoriamente subappaltati qualora l’appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione (i lavori relativi alla rete idranti devono essere necessariamente realizzati da impresa qualificata per l’esecuzione di impianti e opere speciali di cui al DM 37/2008 lettera all’articolo 107, comma 2, lettere f), g), m).
2, o), p) del D.P.R. n. 207/2010. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende intenda subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore l’Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento,, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneoassociazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamentoall’associazione, società o consorzio;
c) che l’appaltatorel’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante:
1) appaltante la documentazione certificazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei possiede i requisiti prescritti dalla normativa vigente economico-tecnici previsti dal D.P.R. n. 34/2000 e DPR 207/2010 per la partecipazione alle gare le categorie e le classifiche di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni , nonché la documentazione prevista dall’articolo 118 del subappaltatoreD.Lgs. 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni. il termine previsto dall’articolo 118, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 comma 8 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti d.lgs. 163/06 decorre dalla data di ordine generale e assenza ricevimento della cause di esclusione di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti;
3) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC del subappaltatore,predetta istanza.
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07a Euro 20.000,00, l’appaltatore l’Appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni ma fiosi mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. D.P.R. n. 252 del 1998 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R.D.P.R. n. 252 del 1998;
3e) che venga fornita, una dichiarazione rilasciata dalla Cassa Edile contenente l'indicazione della media mensile pro-capite del numero di ore denunciate, dalla Ditta subappaltatrice, nei 3 mesi, verificabili, precedenti la data di stipula del contratto di subappalto. Qualora le imprese subappaltatrici abbiano denunciato alle Casse Edili un numero di ore retribuite significativamente inferiori all'orario di lavoro ordinario previsto dai CCNL e loro integrativi, comprese le ore giustificate di cui all'art. 29 del DL 23.06.95 n. 224, D.M. 16.12.96 e successive integrazioni, la Stazione Appaltante autorizzerà il subappalto previa verifica presso la cassa edile di iscrizione dell’esistenza di eventuali giustificazioni ed in assenza di queste ultime segnalando il caso alle autorità di vigilanza. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatoredell'Appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l’appaltatore l’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 2 20% (venti 20 per cento);
b) se al subappaltatore sono affidati. L'Appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori lavori relativi alle prestazioni affidate in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; . la Stazione stazione appaltante, per sentito il tramite del direttore Direttore dei lavori e sentito Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizionedi quanto sopra prescritto. l'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
cb) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimidegli estremi di iscrizione alla Camera di commercio;
dc) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatorel’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
ed) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatoredell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
2) copia . Ai fini del proprio piano operativo pagamento degli stati di sicurezza avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, dovrà essere presentato il documento unico di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani di sicurezza e coordinamento di cui al presente Capitolato speciale.
5regolarità contributiva. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6, nonché ai concessionari di lavori pubblici. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
7. Se l’appaltatore intende Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data imprese di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
c) che le condizioni propria fiducia per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti sussista alcuno dei divieti di cui sopraal comma 4, lettera d). Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il possesso nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. L’affidamento dei requisiti generali lavori da parte dei soggetti di cui all’articolo 38 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contrattiD.Lgs. La 163/06 ai propri consorziati non costituisce subappalto. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni nonché gli artt. 4, 5, 6 e 170 del DPR 207/2010. E' fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere alla Stazione appaltante, entro 15 20 giorni dal ricevimento della comunicazione dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore e della documentazione allegatadel cottimista entro il predetto termine, può negare l’autorizzazione la stazione appaltante sospende per intero il successivo pagamento a favore dell'appaltatore, fatto salvo quanto disposto dall'art. 170, e 7 del D.P.R. 207/2010. Solo in casi eccezionali, la stazione appaltante si riserva la facoltà di provvedere al distacco qualora in sede pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. In tali casi, l'appaltatore comunica alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite da costoro, con il relativo importo e la proposta motivata di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra. L’Appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti del Committente per l’esecuzione delle opere e/o delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando e manlevando lo stesso Committente da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere e/o lavorazioni subappaltatepagamento.
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