Subappalto e cottimo. Tutte le lavorazioni, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili a scelta del concorrente. L’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni: • il subappalto non può superare la quota massima del 30% dell’importo complessivo di ogni singolo contratto attuativo dell'accordo quadro; • il concorrente all’atto dell’offerta deve aver indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; • l'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; • il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria nel rispetto dei limiti imposti dalla legge; • assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; • insussistenza di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 del codice civile, tra il contraente dell'accordo quadro e il subappaltatore; • che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del D.Lgs 159/2011. A tale scopo:
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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Delle Strade Provinciali, Accordo Quadro Per La Manutenzione Delle Strade Provinciali, Accordo Quadro Per Interventi Di Manutenzione Straordinaria