Substitution of the Issuer Clausole campione

Substitution of the Issuer. If the conditions set out in the Terms and Conditions are met, the Issuer is entitled at any time, without the consent of the holders of the Certificates, to appoint another company as the new Issuer with regard to all obligations arising out of or in connection with the Certificates in its place. In that case, the holder of the Certificates will generally also assume the insolvency risk with regard to the new Issuer. The Certificates depend on the value of the Underlying and the risk associated with this Underlying. The value of the Underlying depends upon a number of factors that may be interconnected. These may include economic, financial and political events beyond the Issuer's control. The past performance of an Underlying should not be regarded as an indicator of its future performance during the term of the Certificates. The Certificates could be redeemed on the Maturity Date by payment of a Settlement Amount, which will be significantly below the initial issue price of Euro 500 per Certificate. In this case the investor could suffer a loss. This is - disregarding the costs incurred in connection with the purchase of the Certificates - the case, if on the Final Valuation Date the Reference Price of the Shares underlying the Certificates is below the Strike Price of the Worst Performing Underlying. The investor will suffer a loss if the Settlement Amount which will be depending on the performance of the Worst Performing Underlying (less local taxes) is below the purchase price paid for the Certificates. The lower the Reference Price of the Shares and thus the lower the Settlement Amount, the greater will be the loss. Worst Case: The Shares are worthless on the Final Valuation Date. In this case the Settlement Amount will be equal to zero. Risks if the investor intends to sell or must sell the Certificates during the term: The achievable sale price prior to the Maturity Date could be significantly lower than the purchase price paid by the investor. The market value of the Certificates mainly depends on the performance of the Certificates' Underlyings, without reproducing it accurately. In particular, the following factors may have an adverse effect on the market price of the Certificates: - Changes in the expected intensity of the fluctuation of the Underlyings (volatility) - Remaining term of the Certificates - Interest rate development - Developments of the dividends of the Share Each of these factors could have an effect on its own or reinforce or ...
Substitution of the Issuer. (a) The Issuer and, in case of Notes issued by Mediobanca International, the Guarantor may at any time, without the consent of the holders of Notes or Coupons, substitute for the Issuer any company (the “Substitute”) upon notice by the Issuer, the Guarantor (in case of Notes issued by Mediobanca International) and the Substitute to be given in accordance with Condition 13 (Notices), provided that;
Substitution of the Issuer. The Issuer, or any previously substituted company, may at any time, without the consent of the Securityholders, substitute for itself as principal obligor under the Securities any company (the "Substitute"), being any Affiliate of the Issuer or another company with which it consolidates, into which it merges or to which it sells, leases, transfers or conveys all or substantially all its property, subject to:
Substitution of the Issuer. (A) The Issuer shall be entitled at any time, without the consent of the Holder, to substitute any company within its group in place of the Issuer (the New Issuer) with respect to all obligations under or in connection with the Warrants, provided that:
Substitution of the Issuer. (A) Substitution of Issuer Unless otherwise indicated in the relevant Final Terms, the Issuer (or any previously substituted company from time to time) shall, without the consent of the Securityholders, be entitled at any time to substitute for the Issuer any other company (the Substitute) as principal debtor in respect of all obligations arising from or in connection with the Securities provided that (i) all action, conditions and things required to be taken, fulfilled and done (including the obtaining of any necessary consents) to ensure that the Securities represent valid, legally binding and enforceable obligations of the Substitute have been taken, fulfilled and done and are in full force and effect; (ii) the Substitute shall have assumed all obligations arising from or in connection with the Securities and shall have become a party to the Agency Agreement, with any consequential amendments; (iii) the obligations of the Substitute in respect of the Securities shall be unconditionally and irrevocably guaranteed by the Issuer; (iv) each stock exchange or listing authority on which the Securities are listed shall have confirmed that following the proposed substitution of the Substitute the Securities would continue to be listed on such stock exchange; and (v) the Issuer shall have given at least 30 days' prior notice of the date of such substitution to the Securityholders in accordance with Condition 7.
Substitution of the Issuer. If the conditions are met, the Issuer is entitled at any time, without the consent of the holders of the Certificates, to appoint another company as the new Issuer with regard to all obligations arising out of or in connection with the Certificates in its place. In that case, the holder of the Certificates will generally also assume the insolvency risk with regard to the new Issuer. The Certificates depend on the value of the Underlying and the risk associated with this Underlying. The value of the Underlying depends upon a number of factors that may be interconnected. These may include economic, financial and political events beyond the Issuer's control. The past performance of an Underlying should not be regarded as an indicator of its future performance during the term of the Certificates. Under certain circumstances as set forth in the Terms and Conditions, the Certificates may be redeemed early if certain conditions are met, which may adversely affect the economics of the Certificates for the investor.
Substitution of the Issuer. If the conditions set out in the Terms and Conditions are met, the * Foreign account tax compliance provisions of the Hiring Incentives to Restore Employment Act of 2010 ("FATCA") Issuer is entitled at any time, without the consent of the holders of the Certificates, to appoint another company as the new Issuer with regard to all obligations arising out of or in connection with the Certificates in its place. In that case, the holder of the Certificates will generally also assume the insolvency risk with regard to the new Issuer.
Substitution of the Issuer. 1. Any other company may assume at any time during the life of the Certificates, subject to paragraph 2, without the Certificateholders' consent all the obligations of the Issuer under and in connection with the Certificates. Any such substitution and the effective date shall be notified by the Issuer in accordance with § 12. Upon any such substitution, such substitute company (hereinafter called the "New Issuer") shall succeed to, and be substituted for, and may exercise every right and power of, the Issuer under the Certificates with the same effect as if the New Issuer had been named as the Issuer in these Terms and Conditions; the Issuer (and, in the case of a repeated application of this § 11, each previous New Issuer) shall be released from its obligations hereunder and from its liability as obligor under the Certificates. In the event of such substitution, any reference in these Terms and Conditions to the Issuer shall from then on be deemed to refer to the New Issuer.

Related to Substitution of the Issuer

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  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

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  • DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI La Società non indennizza l’Assicurato per i danni:

  • XXXXXXXXXX, Xx frontiere mobili della responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv., 1988, p. 577), osserva che l’unico modo di dare alla fattispecie forma giuridica è di «iscriverla nel cerchio del rapporto obbligatorio», giacché il comportamento del terzo complice diviene rilevante unicamente in concorso con quello del debitore e comunque mai senza che il debitore non adempia. La natura della responsabilità sarebbe contrattuale e rilevante la sola «intenzione prava di nuocere del terzo» stante l’art. 2644 che denota in modo equivoco l’assenza di rilievo del comportamento del terzo che trascrive. La tesi è suggestiva ma una responsabilità contrattuale per un soggetto estraneo al rapporto può suscitare perplessità; la giurisprudenza segue costantemente una tesi diversa. X. Xxxx., 00 agosto 1990, n. 8403, cit., e Cass., 9 gennaio 1997, n. 99, cit., p. 392. Il terzo che coopera all’inadem- pimento illecito, dove la misura della responsabilità non è data dalla culpa in diligentia sancita dall’art. 2043, bensì dalla mala fede» 74 . Resta da precisare come la valutazione di buona o mala fede possa essere utilmente richiamata nel nostro caso. La sola presenza del «fatto contrattuale» non è in grado di discriminare fra un semplice pregiudizio irrilevante e il danno ingiusto che il contraente risente per il contegno di un terzo. Il problema va allora risolto nell’ambito, più vasto, dell’operazione ove il fatto è ricompreso. Nella valutazione delle interferenze e dei limiti alla condotta che si verificano per la presenza di un contratto, quest’ultimo non è altro che una situazione-presupposto per il sorgere di nuove ed eventuali conseguenze giuridiche; per la cui realizzazione entrano in gioco altre norme che assumono come elementi di fatto, appunto, la fattispecie ed i contegni che in concreto determinano il verificarsi delle interferenze. Basta qui osservare che la rilevanza del contratto nei confronti dei terzi è caratterizzata da tre elementi: il titolo, i comportamenti, che nel quadro più ampio dell’operazione giuridica sono riferibili alla sua fase di formazione e di esecuzione, e la norma che attribuisce ad essi delle conseguenze in ordine ai criteri di regolarità dell’azione. Dal confronto fra questi elementi di fatto ed il criterio formale sarà possibile precisare i limiti che gravano sui terzi per la presenza di un atto di autonomia privata. È principio recepito da tempo, nella giurisprudenza teorica e pratica, che i terzi non possono interferire illecitamente nelle posizioni costituitesi in testa ai contraenti per effetto del contratto 75 . Ciò significa che il terzo, a conoscenza di un contratto, si comporta non iure se coopera all’inadempimento e viola così la situazione da esso sorta. Il ricorso alla mala fede è in grado di selezionare un illecito che si caratterizza proprio per l’esistenza di un fatto, il contratto concluso fra altri, e dei contegni che intorno ad esso si svolgono, tutti soggetti alla 74 V. L. XXXXXXX, Sulla natura della responsabilità contrattuale, in Riv. dir. comm., 1956, II, p. 360.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: