Supplementi salariali per il lavoro domenicale Clausole campione

Supplementi salariali per il lavoro domenicale. 1Prestano lavoro domenicale regolare i lavoratori che, in un anno civile, vengono impiegati per più di sei domeniche (ovvero tra le ore 23 del sabato e le ore 23 di domenica) e/o giorni festivi previsti per legge equi- parati alla domenica. È fatta salva la possibilità di spostare l’intervallo di tempo (art. 18 cpv. 2 LL). 2Per il lavoro domenicale ai sensi del capoverso 1, i collaboratori / le colla- boratrici ricevono un supplemento salariale di 11 franchi per ora, pro rata temporis. 3Le pause durante le quali il collaboratore / la collaboratrice non può allontanarsi dal luogo di lavoro e le pause retribuite durante il tempo di lavoro domenicale devono essere considerate come tempo di lavoro nel computo del tempo di lavoro domenicale che deve essere retribuito con supplemento. 4Per il lavoro domenicale che non è prestato in modo regolare ai sensi del capoverso 1 (ovvero in caso di lavoro domenicale irregolare) i collabo- ratori / le collaboratrici ricevono un supplemento salariale del 50%. 5Il lavoro domenicale avente una durata fino a cinque ore viene compensato mediante tempo libero. Qualora il lavoro domenicale duri più di cinque ore, i collaboratori / le collaboratrici, durante la settimana precedente o succes- siva, hanno diritto, immediatamente dopo il tempo di riposo giornaliero, a 18 un giorno libero di almeno 24 ore consecutive. Sono ammesse soluzioni che risultino equivalenti o migliori per i collaboratori / le collaboratrici. 6Il cumulo dei supplementi salariali è disciplinato dagli articoli 2.12.2 capo- verso 4 e 2.12.3 capoverso 7.
Supplementi salariali per il lavoro domenicale. 1 Prestano lavoro domenicale regolare i lavoratori che, in un anno civile, ven­ gono impiegati per più di sei domeniche (ovvero tra le ore 23.00 del sabato e le ore 23.00 di domenica) e/o giorni festivi previsti per legge equiparati alla domenica. È fatta salva la possibilità di spostare l’intervallo di tempo (art. 18 cpv. 2 LL). 2 Per il lavoro domenicale ai sensi del cpv. 1, i collaboratori / le collaboratrici ricevono un supplemento salariale di 12.50 franchi per ora, pro rata temporis. 3 Le pause durante le quali il collaboratore / la collaboratrice non può allon­ tanarsi dal luogo di lavoro e le pause retribuite durante il tempo di lavoro domenicale devono essere considerate come tempo di lavoro nel computo del tempo di lavoro domenicale che deve essere retribuito con supplemento.

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  • Quali costi devo sostenere? COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? All’impresa assicuratrice Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia con le seguenti modalità: • con lettera inviata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA - Servizio Clienti Xxx Xxxxxx Xxxxx, 9/B – Verona - CAP 37135; fax 000 0000000; • tramite il sito internet della Compagnia xxx.xxx.xx • via mail all’indirizzo e mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx.xx La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è il Servizio Clienti. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all’intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse alla Compagnia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all’intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante. All’IVASS In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione “Per i consumatori – Reclami”. I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere: a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito; e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.