Supporto in standby Clausole campione

Supporto in standby. Per ogni anno di contratto, IBM fornisce supporto in standby remoto per problemi relativi ai programmi autorizzati, per un massimo di due finestre temporali di 24 ore, ad esempio in caso di problemi a causa di un upgrade dell'infrastruttura Power Systems supportata per un ambiente SAP HANA coperto da questo servizio. Ogni periodo di supporto in standby deve essere pianificato almeno tre settimane prima dell'aggiornamento pianificato e concordato tra il cliente e il team rST IBM. IBM fornisce al cliente, almeno due giorni prima dell'inizio del periodo di supporto in standby, le corrispondenti informazioni di contatto. Durante il periodo di supporto in standby, il supporto IBM si occupa di problemi o domande per quanto riguarda l'upgrade, ma non è compresa la partecipazione di IBM alle vere e proprie attività di installazione o upgrade. Di tutte le attività di installazione e upgrade, inclusa la configurazione dei parametri di sistema, è responsabile il cliente. IBM contatta il cliente al ricevimento di una richiesta di servizio entro il tempo di reazione specificato sopra per il Severity Level 1, per quanto possibile a costi ragionevoli.

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  • Comportamento in servizio 1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza. 2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie. 3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee all'amministrazione. 4. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.

  • Legge applicabile - Foro competente 19.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana. L'eventuale nullità e/o invalidità, in tutto ovvero in parte, di uno o più articoli, non travolge gli altri articoli contenuti nel presente Contratto i quali, conseguentemente, dovranno quindi ritenersi pienamente validi ed efficaci. 19.2 Qualora il Cliente fosse un soggetto diverso dal consumatore inteso come persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, come definito dall’art. 1469-bis del codice civile, per ogni e qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione del Contratto, le Parti convengono reciprocamente la competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria del Foro di Vicenza. Qualora il Cliente fosse un consumatore, come sopra definito, il Foro competente in via esclusiva sarà quello del luogo di residenza o domicilio del consumatore stesso. Le seguenti condizioni si applicano ai Clienti che usufruiscono dei Servizi di seguito indicati ed integrano quelle sopra riportate.

  • Legge applicabile e foro competente 25.1 La legge applicabile al contratto è quella italiana. Per ogni controversia originata dal Contratto o a esso connessa è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano.

  • Diritto applicabile e foro competente 13.1 Il rapporto contrattuale fra il cliente e FFS Cargo sottostà al diritto svizzero o alle disposizioni legali internazionali vigenti in materia. 13.2 La competenza a dirimere qualsiasi vertenza relativa al rapporto contrattuale spetta esclusivamente al foro di Basilea/Svizzera.

  • NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE Quando non risultino espressamente derogate, valgono le seguenti Condizioni di Assicurazione:

  • CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 1. La “BUSTA C –Offerta Economica” deve contenere tante buste economiche quanti sono i lotti di partecipazione ed in ciascuna inserire: a) l’offerta economica in bollo, redatta secondo lo schema riportato nell’Allegato B.3 “Modello di Offerta Economica” del presente disciplinare di gara; b) supporto informatico contenente l’offerta economica. 2. L’offerta economica deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, su ogni facciata dal legale rappresentante dell’operatore concorrente in forma singola o del consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e c), del Codice, oppure dal legale rappresentate del soggetto mandatario in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituito, oppure, nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE costituendi, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti costituendi il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio o gruppo. 3. L’offerta dovrà indicare il prezzo dei dispositivi offerti formulato a ribasso sull’importo posto a base d’appalto. A pena di esclusione, l’offerta economica non può essere superiore all’importo complessivo posto a base d’asta per ciascun lotto. 4. Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di consorzio ordinario o di GEIE, costituiti o da costituirsi, a pena di esclusione, l’offerta economica deve specificare le parti del servizio che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati o consorziati, con indicazione dell’importo o della percentuale del corrispettivo di competenza dei singoli soggetti. 5. L’Amministrazione valuta la congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97 del Codice. 6. Eventuali indicazioni di prezzo, sia pure parziali, poste al di fuori di detta busta e la mancanza anche parziale della documentazione richiesta o redatta con modalità difformi da quelle sopra prescritte, comportano l'esclusione dalla gara.

  • Responsabile della protezione dei dati Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell’art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Legge applicabile e giurisdizione Il presente Contratto sarà disciplinato dalla legge applicabile indicata nella tabella che segue, come ivi indicata, in deroga alle norme di scelta di legge. La Convenzione ONU sui Contratti per la Compravendita internazionale di beni non si applica al presente Contratto. Tutte le dispute derivanti da o in connessione con il presente Contratto saranno risolte secondo quanto indicato nella tabella di seguito: un Paese in Nord America o Sud America, con l’eccezione del Brasile, la legge dello Stato del Delaware, Stati Uniti. soggette alla giurisdizione e foro dei tribunali dello Stato del Delaware, Stati Uniti. Ciascuna parte accetta irrevocabilmente la giurisdizione personale del relativo foro dello Stato del Delaware per tali dispute. Brasile, la legge del Brasile. soggette alla giurisdizione e foro del tribunale di São Caetano do Sul-SP, Brasile. un Paese in Asia o Australia/Oceania, con la legge di Hong Kong. composte in via definitiva tramite procedura arbitrale vincolante secondo le regole di arbitrato della Camera internazionale del commercio (“Regole della CCI”). La sede dell'arbitrato sarà Hong Kong. l’eccezione del Giappone, Giappone, la legge del Giappone. composte in via definitiva tramite procedura arbitrale vincolante secondo le Regole della CCI. La sede dell'arbitrato sarà Hong Kong. un Paese non rientrante nei suddetti casi, la legge della Svizzera. composte in via definitiva tramite procedura arbitrale vincolante secondo le Regole della CCI. La sede dell'arbitrato sarà Zurigo, Svizzera. Se una controversia è soggetta ad arbitrato secondo quanto descritto nella tabella di cui sopra, gli arbitri saranno nominati secondo le Regole della CCI, la lingua utilizzata per i procedimenti sarà l'inglese e le disposizioni per la produzione di documenti saranno limitate ai documenti su cui ciascuna parte si basa specificamente nel compromesso arbitrale. Non vi è alcunché nella Sezione 13.8 che limiti il diritto delle parti di chiedere un provvedimento d’urgenza teso a preservare lo status quo o qualsiasi misura d’urgenza dinanzi qualsiasi foro competente. Fermo restando quanto sopra, nella misura concessa dalla legge applicabile e laddove ciò non comporti l’invalidità o l’inapplicabilità della presente Sezione 13.8, le parti concordano che Siemens potrà, a sua esclusiva discrezione, intraprendere un'azione nella giurisdizione in cui l’Offerta è utilizzata o il Cliente ha la propria sede aziendale, (i) per far valere i propri diritti di proprietà intellettuale o (ii) per il pagamento dei corrispettivi relativi a qualsiasi Offerta.

  • Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. 2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.