Common use of Svolgimento del processo Clause in Contracts

Svolgimento del processo. Il condominio di Xxx Xxxxxx xx Xxxxxx, in Roma, convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace, il condomino Xxxxxxx Xxxxxx e ne chiese la condanna al pagamento della somma di lire 3.562.355, a titolo di sanzione pecuniaria, dovuta, in base agli artt. 18 e 23 del regolamento condominiale, per il mancato pagamento di lire 1.045.281, dovute per spese di condominio. Il Sidoti chiese il rigetto della domanda, sostenendo che le clausole del regolamento comportavano l'obbligo di corrispondere un interesse usurario per il ritardato pagamento dei ratei relativi alle spese condominiali e, in via riconvenzionale, chiese che dette clausole fossero dichiarate nulle. Il Giudice di pace accolse la domanda, osservando che le norme del regolamento erano legittime ed erano state liberamente accettate dal Xxxxxx. Questi propose appello insistendo perché fossero dichiarate nulle le norme del regolamento ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, cod. civ., applicabile in tutte “le convenzioni di interessi” e “quindi anche in quelle contenute in un regolamento condominiale di natura contrattuale”. Chiese anche che le suddette clausole fossero dichiarate nulle, perché prevedevano che la sanzione fosse applicata per il mancato pagamento dei ratei entro venti giorni dall'approvazione del bilancio preventivo senza una formale messa in mora. Il condominio non si costituì in giudizio. Il Tribunale di Roma respinse l'appello, osservando: che alla fattispecie in esame non era applicabile il disposto del secondo comma dell'art. 1815 cod. civ. perché le somme dovute dal condomino, per il caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di corrispondere i ratei condominiali, non erano interessi pattuiti per la ritardata restituzione di un prestito di denaro, ma erano oggetto di una penale, contenuta nel regolamento di natura contrattuale debitamente trascritto, con la quale era pattiziamente determinato il risarcimento dovuto in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento; che la penale sarebbe potuta essere diminuita dal giudice ove il condomino ne avesse fatto richiesta, non potendo il giudice provvedere d'ufficio; che non era necessaria, al fine della decorrenza dell'obbligo del pagamento della somme dovute a titolo di penale, la messa in mora del condomino, poiché era lo stesso regolamento di condominio a prevedere la mora ex re e che tale previsione era conforme al disposto dell'art. 1219, secondo comma, cod. civ.. Xxxxxxx Xxxxxx ha proposto ricorso per la cassazione della suddetta sentenza. Il condominio intimato non ha svolto attività difensiva. La causa è stata assegnata alla seconda sezione civile di questa Corte, che, con ordinanza del 30 marzo 2004, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alla Sezioni Unite, avendo ravvisato l'esistenza di un contrasto, all'interno delle sezioni semplici, in ordine al potere del giudice di ridurre d'ufficio la penale ai sensi dell'art. 1384 cod. civ. (questione dedotta con il primo motivo del ricorso). Il Primo Presidente ha assegnato la causa alle sezioni unite per la risoluzione del contrasto. MOTIVI DELLA DECISIONE

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Svolgimento del processo. Il condominio presente procedimento è stato instaurato da… avver- so la banca… per l’acquisto di Xxx Xxxxxx xx Xxxxxxbonds argentini per 117.000 euro nel maggio 1999, in Romalamentando l’assenza di un contratto quadro valido perché quello esistente, convenne in giudiziodel 1993, davanti al Giudice di pace, il condomino Xxxxxxx Xxxxxx e ne chiese la condanna al pagamento della somma di lire 3.562.355, a titolo di sanzione pecuniaria, dovuta, in base agli artt. 18 e 23 del regolamento condominiale, per il mancato pagamento di lire 1.045.281, dovute per spese di condominio. Il Sidoti chiese il rigetto della domanda, sostenendo che le clausole del regolamento comportavano l'obbligo di corrispondere un interesse usurario per il ritardato pagamento dei ratei relativi alle spese condominiali e, in via riconvenzionale, chiese che dette clausole fossero dichiarate nulle. Il Giudice di pace accolse la domanda, osservando che le norme del regolamento erano legittime ed erano state liberamente accettate dal Xxxxxx. Questi propose appello insistendo perché fossero dichiarate nulle le norme del regolamento ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, cod. civ., applicabile in tutte “le convenzioni di interessi” e “quindi anche in quelle contenute in un regolamento condominiale di natura contrattuale”. Chiese anche che le suddette clausole fossero dichiarate nulle, perché prevedevano che la sanzione fosse applicata per il mancato pagamento dei ratei entro venti giorni dall'approvazione del bilancio preventivo senza una formale messa in mora. Il condominio non si costituì in giudizio. Il Tribunale di Roma respinse l'appello, osservando: che alla fattispecie in esame non era applicabile il disposto del secondo comma dell'art. 1815 cod. civ. perché le somme dovute stato, al momento dell’acquisto, sostituito con uno aggiornato con la normativa in vigore, ecce- pendo la nullità dell’ordine non dato per iscritto come previsto dal condomino, per il caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di corrispondere i ratei condominialicontratto stesso, non erano interessi pattuiti esistendo né un ordine scritto né una conferma d’ordine, e sostenendo la viola- zione delle norme sull’informativa per l’acquisto del tito- lo in grey market e in generale la violazione degli obblighi informativi per la ritardata restituzione mancata consegna del documento sui rischi generali di un prestito investimento e l’assenza di denaroinformativa sullo specifico titolo. Evidenziava la particolare e già conosciuta crisi dello Stato argentino che rendeva l’operazione, ma erano oggetto oltre che in sé rischiosa, inadeguata rispetto al profilo di una penalerischio del cliente, contenuta nel regolamento di natura contrattuale debitamente trascrittoeccepiva in subordine l’annullabilità del con- tratto per errore, con la quale era pattiziamente determinato il risarcimento dovuto e in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento; che la penale sarebbe potuta essere diminuita dal giudice ove il condomino ne avesse fatto richiesta, non potendo il giudice provvedere d'ufficio; che non era necessaria, al fine della decorrenza dell'obbligo del pagamento della somme dovute a titolo di penale, la messa in mora del condomino, poiché era lo stesso regolamento di condominio a prevedere la mora ex re e che tale previsione era conforme al disposto dell'art. 1219, secondo comma, cod. civ.. Xxxxxxx Xxxxxx ha proposto ricorso per la cassazione della suddetta sentenza. Il condominio intimato non ha svolto attività difensiva. La causa è stata assegnata alla seconda sezione civile di questa Corte, che, con ordinanza del 30 marzo 2004, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alla Sezioni Unite, avendo ravvisato l'esistenza di un contrasto, all'interno delle sezioni semplici, in ordine al potere del giudice di ridurre d'ufficio la penale ai sensi dell'art. 1384 cod. civ. (questione dedotta con il primo motivo del ricorso). Il Primo Presidente ha assegnato la causa alle sezioni unite per ulteriore subordine la risoluzione del contrastocontratto con effetti risarcitori indicati nel ristoro del capitale investito, nel lucro cessante e nel danno non patrimoniale costituito dallo stress per la perdita e per il diminuito tenore di vita per l’indisponibilità delle som- me. MOTIVI DELLA DECISIONELa banca convenuta si è costituita evidenziando il profi- lo di esperto e scaltro investitore del…, che aveva dete- nuto in portafoglio anche prima dell’acquisto di cui è causa obbligazioni svedesi e sudafricane con alti tassi di rendimento e dopo il rimborso anticipato del titolo scandinavo aveva optato per i bonds argentini unici a rendimento elevato e acquistati in un periodo tempora- le, nel maggio 1999, dove non vi era neppure paventato il pericolo di insolvenza che si sarebbe concretizzato più di due anni dopo. Sottolineava le plusvalenze realizzate nella prima fase che avevano indotto a ulteriore acquisto e il guadagno di circa 33.000 euro in cedole durante il periodo di possesso del titolo. Sosteneva che il prospetto prodotto a doc. 8 dall’attore era stato redatto molto dopo l’acquisto, e che all’atto del- lo stesso il default non poteva dirsi percepibile, e indica- va nelle analisi del Fondo Monetario Internazionale at- tendibilissima fonte attestante che le cause scatenanti la crisi argentina erano improvvise, impreviste e impreve- dibili e datate nell’autunno del 2001 e comunque indi- pendenti dal semplice fattore indebitamento. Contestava che potesse avere rilievo la mancanza di un ordine scritto, anche per l’esclusione prevista dall’art. 3 del contratto quadro delle negoziazioni fuori mercato dei titoli di Stato, e l’acquisto in grey market, anche perché il primo acquisto e la successiva immediata rivendita non avvenuti in grey market si differenziavano dall’acquisto oggi contestato solo per data di scadenza e rendimento, anche perché al momento del default il titolo era già da tempo quotato. Sulla circostanza che il contratto quadro di riferimento fosse quello del 1993 e che nessun aggiornamento era stato apportato nonostante il mutamento della normati- va, la banca ne sosteneva l’irrilevanza, anche in relazio- ne alla mancata consegna del documento sui rischi ge- nerali dell’investimento, a fronte dell’assenza di violazio- ni della normativa stessa da parte dell’intermediario e dell’assenza di nesso causale tra il mancato aggiorna- mento e il danno lamentato. Dimostrazione processuale di tale nesso avrebbe dovuto essere fornita dall’investito- re non investendo tale aspetto quello della diligenza del- la banca per cui la normativa speciale prevede l’inver- sione dell’onere della prova.

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Svolgimento del processo. Il condominio Con l'ordinanza in epigrafe il tribunale del riesame di Xxx Xxxxxx xx XxxxxxPescara confermò il decreto del Gip di Pescara in data 21 aprile 2008 di sequestro preventivo degli impianti radiotelevisivi e delle relative apparecchiature accessorie site in zona San Xxxxxxxxx di Pescara, tra cui quello gestito dall'attuale ricorrente, in Romarelazione al reato di cui all'art. 674 cod. pen. per l'emissione di onde elettromagnetiche. Osservò, convenne in giudizio, davanti al Giudice di pacetra l'altro, il condomino Xxxxxxx Xxxxxx e ne chiese tribunale: - che l'art. 674 cod. pen. è astrattamente applicabile anche alla ipotesi di emissione di onde elettromagnetiche; - che nella specie l'emittente in questione aveva contribuito al superamento dei valori limite, perché le analisi effettuate dall'ARTA avevano indicato l'emittente stessa tra quelle da ridurre a conformità; - che era irrilevante la condanna al pagamento circostanza che il valore di emissione singolarmente prodotto dalla emittente in questione non superasse i limiti di legge, perché con la imputazione provvisoria era stato contestato ai titolari di tutte le emittenti di produrre in concorso ed in cooperazione tra loro onde elettromagnetiche superiori ai limiti di legge; - che peraltro tale tematica involge l'elemento soggettivo del reato che deve essere approfondito in sede di merito, mentre l'attuale ricorrente era sicuramente a conoscenza della somma problematica insorta da tempo nella zona di lire 3.562.355San Xxxxxxxxx; - che non vi era motivo per ritenere che alcuna delle emittenti interessate esercitasse abusivamente o in violazione della autorizzazione; - che vi era anche l'attitudine ad offendere o molestare le persone perché le onde elettromagnetiche, a titolo qualora siano superiori ai limiti di sanzione pecuniarialegge, dovutapresentano di per se stesse una potenzialità dannosa per la salute, perché altrimenti non si spiegherebbe la previsione di un limite normativo; - che dunque il superamento del limite pone una presunzione "ex lege" in base agli artt. 18 e 23 ordine alla effettività del regolamento condominialepericolo; - che in ogni caso, anche volendo seguire la diversa interpretazione secondo cui non si tratta di reato di pericolo astratto, l'accertamento di un pericolo concreto non ha alcun rilievo nella adozione di un sequestro preventivo, per la quale è sufficiente la astratta sussumibilità del fatto nella fattispecie di reato contestata; - che sussiste anche il mancato pagamento di lire 1.045.281, dovute per spese di condominio. Il Sidoti chiese il rigetto della domanda, sostenendo che le clausole del regolamento comportavano l'obbligo di corrispondere un interesse usurario per il ritardato pagamento dei ratei relativi alle spese condominiali e, in via riconvenzionale, chiese che dette clausole fossero dichiarate nulle. Il Giudice di pace accolse la domanda, osservando che le norme del regolamento erano legittime ed erano state liberamente accettate dal Xxxxxx. Questi propose appello insistendo perché fossero dichiarate nulle le norme del regolamento ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, cod. civ., applicabile in tutte “le convenzioni di interessi” e “quindi anche in quelle contenute in un regolamento condominiale di natura contrattuale”. Chiese anche che le suddette clausole fossero dichiarate nulle, perché prevedevano che la sanzione fosse applicata per il mancato pagamento dei ratei entro venti giorni dall'approvazione del bilancio preventivo senza una formale messa "periculum in mora" perché, benché all'emittente fosse stato notificato fin dal 2003 l'avvio del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa, le emissioni erano risultate superiori al valore ritenuto conforme dall'ARTA. Il condominio non si costituì in giudizio. Il Tribunale di Roma respinse l'appello, osservando: che alla fattispecie in esame non era applicabile il disposto del secondo comma dell'art. 1815 cod. civ. perché le somme dovute dal condomino, per il caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di corrispondere i ratei condominiali, non erano interessi pattuiti per la ritardata restituzione di un prestito di denaro, ma erano oggetto di una penale, contenuta nel regolamento di natura contrattuale debitamente trascritto, con la quale era pattiziamente determinato il risarcimento dovuto in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento; che la penale sarebbe potuta essere diminuita dal giudice ove il condomino ne avesse fatto richiesta, non potendo il giudice provvedere d'ufficio; che non era necessaria, al fine della decorrenza dell'obbligo del pagamento della somme dovute a titolo di penale, la messa in mora del condomino, poiché era lo stesso regolamento di condominio a prevedere la mora ex re e che tale previsione era conforme al disposto dell'art. 1219, secondo comma, cod. civ.. Xxxxxxx Xxxxxx ha proposto L'indagata propone ricorso per la cassazione della suddetta sentenza. Il condominio intimato non ha svolto attività difensiva. La causa è stata assegnata alla seconda sezione civile di questa Corte, che, con ordinanza del 30 marzo 2004, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alla Sezioni Unite, avendo ravvisato l'esistenza di un contrasto, all'interno delle sezioni semplici, in ordine al potere del giudice di ridurre d'ufficio la penale ai sensi dell'art. 1384 cod. civ. (questione dedotta con il primo motivo del ricorso). Il Primo Presidente ha assegnato la causa alle sezioni unite per la risoluzione del contrasto. MOTIVI DELLA DECISIONEdeducendo:

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Samples: Richiesta Di Riesame E Appello Avverso Il Decreto Che Dispone Il Sequestro Preventivo

Svolgimento del processo. Il condominio (XXXXXXX), con citazione notificata nel febbraio 1997, proponeva un'azione di Xxx Xxxxxx xx Xxxxxxsimulazione relativa, e di dichiarazione di validita' del contratto dissimulato, nei confronti della societa' (OMISSIS), relativa alla compravendita di un complesso immobiliare, denominato (OMISSIS) intercorsa tra gli eredi di (OMISSIS), in Romaqualita' di venditori, convenne in giudizioe la societa' convenuta, davanti al Giudice la quale avrebbe assunto la qualita' di paceacquirente per interposizione di persona, il condomino Xxxxxxx Xxxxxx e ne chiese la condanna al pagamento della somma essendo l'effettivo titolare del diritto di lire 3.562.355, a titolo di sanzione pecuniaria, dovutaproprieta' l'attore medesimo. Alla compravendita, in base agli arttsede di rogito avevano partecipato (OMISSIS), in qualita' di procuratore speciale della societa', e (OMISSIS), in qualita' di procuratore degli eredi di (OMISSIS). 18 L'attore deduceva altresi' che (XXXXXXX) aveva agito in nome della societa' che gli aveva conferito la procura e 23 per conto di esso attore, nei confronti del regolamento condominialequale era vincolato da un mandato fiduciario per il quale era stata prevista una remunerazione pari a 200.000 dollari USA. Aveva inoltre rilasciato, in nome e per conto della societa' interposta, una dichiarazione, reiterata nel corso degli anni, di titolarita' del diritto di proprieta' in capo all'attore, ma non aveva mai consegnato a quest'ultimo il founder certificate che avrebbe comprovato l'avvenuta simulazione. Assumendo, quindi, che aveva constatato che il mandatario aveva mutato destinazione al complesso immobiliare e l'aveva trasformato in un albergo di lusso, concesso in locazione alla s.r.l. (OMISSIS), spogliandolo cosi' del possesso e del godimento dell'immobile, (OMISSIS) proponeva domanda di risarcimento dei danni nei confronti del mandatario, (OMISSIS), per il mancato pagamento violazione del pactum fiduciae ed inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato fiduciario, nonche' domanda di lire 1.045.281, dovute per spese nullita' o risoluzione del contratto di condominiolocazione nei confronti della s.r.l. Il Sidoti chiese il rigetto della domanda, sostenendo che le clausole del regolamento comportavano l'obbligo di corrispondere un interesse usurario per il ritardato pagamento dei ratei relativi alle spese condominiali e, in via riconvenzionale, chiese che dette clausole fossero dichiarate nulle. Il Giudice di pace accolse la domanda, osservando che le norme del regolamento erano legittime ed erano state liberamente accettate dal Xxxxxx. Questi propose appello insistendo perché fossero dichiarate nulle le norme del regolamento ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, cod. civ., applicabile in tutte “le convenzioni di interessi” e “quindi anche in quelle contenute in un regolamento condominiale di natura contrattuale”. Chiese anche che le suddette clausole fossero dichiarate nulle, perché prevedevano che la sanzione fosse applicata per il mancato pagamento dei ratei entro venti giorni dall'approvazione del bilancio preventivo senza una formale messa in mora. Il condominio non si costituì in giudizio(OMISSIS). Il Tribunale di Roma respinse l'appelloRoma, osservandocon sentenza depositata il 21 marzo 2001, dichiarava l'estinzione del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio fissato dal giudice, nei confronti degli eredi di (OMISSIS), in ordine alle domande di accertamento della simulazione relativa soggettiva, per interposizione fittizia del predetto atto di compravendita, nonche' della nullita' e risoluzione del contratto di locazione con la s.r.l. (OMISSIS); rigettava, invece, per difetto di prova, la domanda risarcitoria nei confronti di (OMISSIS), rimasto contumace in primo grado. Impugnata la pronuncia dalla parte attrice, la Corte d'appello di Roma, con sentenza depositata in data 8 settembre 2005, rigettava tutte le domande dell'attore, confermando il difetto d'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di (OMISSIS), quanto alla domanda di simulazione, e decretando il passaggio in giudicato del rigetto della domanda risarcitoria azionata nei confronti di (OMISSIS) per inesistenza della notificazione dell'atto di appello. La Corte d'appello, in ordine alla domanda di simulazione relativa affermava che: che alla fattispecie a) la notifica al procuratore degli eredi di (OMISSIS), effettuata in esame primo grado, in adempimento all'ordine d'integrazione del contraddittorio, era radicalmente invalida perche' non era applicabile il disposto stata provata ne' l'attualita' della qualita' di rappresentante del secondo comma dell'art. 1815 cod. civ. perché le somme dovute dal condominopredetto procuratore ne' la natura generale della procura ad esso rilasciata; b) la deduzione difensiva dell'appellante, relativa alla non necessita' della notifica della domanda di simulazione relativa agli eredi di (OMISSIS), per il caso difetto d'interesse, essendo finalizzata l'azione esclusivamente alla sostituzione della parte acquirente, doveva ritenersi superata "dalla constatata inesistenza della notifica dell'appello allo (OMISSIS), che era indubitabilmente parte necessaria rispetto alle domande di ritardo nell'adempimento dell'obbligo accertamento della simulazione relativa". In ordine alla domanda risarcitoria e di corrispondere i ratei condominialinullita' e risoluzione del contratto di locazione con la s.r.l. (OMISSIS), non erano interessi pattuiti per la ritardata restituzione Corte territoriale affermava che la notificazione dell'atto d'appello nei confronti di (OMISSIS), era inesistente in quanto effettuata presso l'Albergo (OMISSIS), (sede legale dell'omonima societa') ove era stata ricevuta da un prestito "delegato" la notifica dell'atto di denarocitazione relativo al primo grado di giudizio, ma erano oggetto nel quale, secondo la dichiarazione del Direttore dell'albergo, lo (OMISSIS) era presente solo saltuariamente in qualita' di una penale, contenuta nel regolamento ospite; da qui la conseguenza che doveva ritenersi mancante qualunque relazione stabile della parte con tale luogo. Per questa ragione la Corte riteneva non suscettibile di natura contrattuale debitamente trascrittorinnovazione la notifica, con conseguente passaggio in giudicato della statuizione di rigetto affermata in primo grado. Per la cassazione di questa sentenza, (XXXXXXX) proponeva ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; hanno resistito, con distinti controricorsi, (OMISSIS) e (OMISSIS) s.r.l., nonche' (OMISSIS), il quale era pattiziamente determinato il risarcimento dovuto in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento; che la penale sarebbe potuta essere diminuita dal giudice ove il condomino ne avesse fatto richiestaproponeva altresi' ricorso incidentale condizionato, non potendo il giudice provvedere d'ufficio; che non era necessariaaffidato ad un motivo. Il ricorrente principale resisteva, con controricorso, al fine della decorrenza dell'obbligo del pagamento della somme dovute a titolo di penale, la messa in mora del condomino, poiché era lo stesso regolamento di condominio a prevedere la mora ex re e che tale previsione era conforme al disposto dell'art. 1219, secondo comma, cod. civ.. Xxxxxxx Xxxxxx ha proposto ricorso per la cassazione della suddetta sentenza. Il condominio intimato non ha svolto attività difensivaincidentale. La causa è stata assegnata alla seconda sezione civile di questa Cortetrattazione dei ricorsi veniva fissata, chedapprima, con ordinanza per l'udienza del 30 marzo 20049 febbraio 2011, ha trasmesso gli atti in vista della quale depositavano memoria il ricorrente principale ed (OMISSIS), e, quindi, per l'udienza dell'11 maggio 2011, all'esito della quale i ricorsi sono stati rimessi al Primo Presidente per l'eventuale la eventuale assegnazione alla a queste Sezioni Unite, avendo ravvisato l'esistenza di un contrasto, all'interno delle sezioni semplici, in ordine al potere del giudice di ridurre d'ufficio la penale ai sensi dell'art. 1384 cod. civ. (questione dedotta con il primo motivo del ricorso). Il Primo Presidente ha assegnato la causa alle sezioni unite per la risoluzione del contrasto. MOTIVI DELLA DECISIONE.

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Svolgimento del processo. Il condominio Con sentenza 12 gennaio-12 marzo 1999, il Tribunale di Xxx Xxxxxx xx XxxxxxMilano, in Romaparziale riforma della decisione del locale Pretore, convenne assolveva la società per azioni Kenwood Electronics Italia dalla domanda relativa all'indennità di mancato preavviso proposta dall'ex agente Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx. I giudici di appello rilevavano che dal documento del 21 febbraio 1991, sottoscritto da entrambe le parti, risultava che il rapporto di agenzia era continuato - sia pure in giudiziotermini mutati (con la riduzione della zona) -. Da ciò derivava che il Mencaraglia non poteva far valere il diritto alla indennità sostitutiva del preavviso, davanti al Giudice di pacepur sempre collegata ad una cessazione del rapporto. In altre parole, il condomino Xxxxxxx Xxxxxx meccanismo pur sempre contrattuale (anche se per mera adesione) della riduzione di zona, insieme con le altre modifiche introdotte, e ne chiese la continuazione del rapporto escludeva che la domanda di condanna all'indennità di mancato preavviso potesse trovare accoglimento. Quanto all'altra domanda, relativa alla indennità di scioglimento del contratto, i giudici di appello precisavano che nel caso di specie ricorrevano tutti i requisiti previsti dall'art. 1751 codice civile (consistenti nei vantaggi per la società, nella perdita per l'ex agente e nell'equità). Ad avviso del Tribunale, pertanto, doveva trovare applicazione la disposizione di legge ora richiamata, quale trattamento inderogabile di miglior favore rispetto a quello previsto dagli Accordi Economici Collettivi, che, in quanto in concreto meno favorevole per l'agente, urterebbe contro l'espresso divieto dell'ultimo comma dell'art. 1751 codice civile. Inutilmente, ad avviso del Tribunale, la società preponente aveva dedotto che, almeno in parte, tale aumento fosse dipeso da una massiccia campagna pubblicitaria (e quindi non fosse in alcun modo ricollegabile ai meriti derivanti dall'attività svolta dall'agente). L'apporto personale dell'agente Xxxxxxxxxxx nell'incremento della clientela e degli affari era veramente indiscutibile e risultava ancor più apprezzabile se solo si teneva conto - come era giusto - del fatto che erano intervenuti frequenti variazioni nel corso del rapporto, sia in ordine ai prodotti che in relazione alla zona (di fatto dimezzatagli dalla preponente). Avverso tale decisione il Mencaraglia ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo. Resiste la Kenwood Electronics Italia con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale (in ordine alla condanna al pagamento della somma indennità di lire 3.562.355, a titolo di sanzione pecuniaria, dovuta, in base agli artt. 18 e 23 scioglimento del regolamento condominiale, per il mancato pagamento di lire 1.045.281, dovute per spese di condominio. Il Sidoti chiese il rigetto della domanda, sostenendo che le clausole del regolamento comportavano l'obbligo di corrispondere un interesse usurario per il ritardato pagamento dei ratei relativi alle spese condominiali e, in via riconvenzionale, chiese che dette clausole fossero dichiarate nulle. Il Giudice di pace accolse la domanda, osservando che le norme del regolamento erano legittime ed erano state liberamente accettate dal Xxxxxx. Questi propose appello insistendo perché fossero dichiarate nulle le norme del regolamento ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, cod. civ., applicabile in tutte “le convenzioni di interessi” e “quindi anche in quelle contenute in un regolamento condominiale di natura contrattuale”. Chiese anche che le suddette clausole fossero dichiarate nulle, perché prevedevano che la sanzione fosse applicata per il mancato pagamento dei ratei entro venti giorni dall'approvazione del bilancio preventivo senza una formale messa in mora. Il condominio non si costituì in giudizio. Il Tribunale di Roma respinse l'appello, osservando: che alla fattispecie in esame non era applicabile il disposto del secondo comma dell'art. 1815 cod. civ. perché le somme dovute dal condomino, per il caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di corrispondere i ratei condominiali, non erano interessi pattuiti per la ritardata restituzione di un prestito di denaro, ma erano oggetto di una penale, contenuta nel regolamento di natura contrattuale debitamente trascritto, con la quale era pattiziamente determinato il risarcimento dovuto in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento; che la penale sarebbe potuta essere diminuita dal giudice ove il condomino ne avesse fatto richiesta, non potendo il giudice provvedere d'ufficio; che non era necessaria, al fine della decorrenza dell'obbligo del pagamento della somme dovute a titolo di penale, la messa in mora del condomino, poiché era lo stesso regolamento di condominio a prevedere la mora ex re e che tale previsione era conforme al disposto dell'art. 1219, secondo comma, cod. civ.. Xxxxxxx Xxxxxx ha proposto ricorso per la cassazione della suddetta sentenza. Il condominio intimato non ha svolto attività difensivarapporto). La causa è stata assegnata alla seconda sezione civile di questa Corte, che, con ordinanza del 30 marzo 2004, società ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alla Sezioni Unite, avendo ravvisato l'esistenza di un contrasto, all'interno delle sezioni semplici, in ordine al potere del giudice di ridurre d'ufficio la penale ai sensi dell'art. 1384 cod. civ. (questione dedotta con il primo motivo del ricorso). Il Primo Presidente ha assegnato la causa alle sezioni unite per la risoluzione del contrasto. MOTIVI DELLA DECISIONEdepositato memoria illustrativa.

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Svolgimento del processo. Il condominio Con atto di Xxx Xxxxxx xx Xxxxxxcitazione notificato l'8 luglio 1998 la Expoplast C.A., in Romapersona del suo legale rappresentante pro tempore, convenne conveniva in giudizio, davanti innanzi a questo Tribunale, la Reg Mac s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo che ritenuto cd accertato l'inadempimento per fatto e colpa esclusivo della società convenuta relativamente al Giudice contratto di pacecompravendita del macchinario « Medw Asb 10001100 lino with agglometrator» fornito dalla convenuta detto contratto venisse dichiarato risolto con condanna della convenuta al risarcimento, il condomino Xxxxxxx Xxxxxx e ne chiese la condanna al pagamento in favore della somma medesima attrice, di lire 3.562.355, tutti i danni cagionati anche a titolo di sanzione pecuniariadanno emergente e di lucro cessante. Esponeva la società attrice che tra le parti e per il tramite della società Imocom, dovutaagente per I'Equador della società convenuta, era intervenuto un contratto relativo alla vendita di un macchinario destinato al riciclaggio di sacchetti di plastica utilizzati nella produzione delle banane; che preliminarmente al perfezionamento del predetto contratto erano intervenute intense trattative tra le parti circa la disamina del tipo di materiale che si intendeva lavorare; che proprio per tale ragione la società attrice aveva inviato alla convenuta una campionatura del prodotto che intendeva riciclare, altresì segnalando, anche verbalmente, la peculiarità delle problematiche connesse al riciclo di detto materiale; che la società convenuta, effettuati gli opportuni accertamenti aveva garantito l'idoneità del macchinario oggetto di compravendita alle lavorazioni previste garantendone altresì la capacità produttiva di 250/300 Kg/h; che il contratto che si era perfezionato tra le parti aveva altresì previsto il tipo di garanzie, le modalità di pagamento e tutto quanto necessario per l'adempimento del contratto; che integralmente pagato dalla attrice il prezzo convenuto, già in fase di collaudo il macchinario aveva evidenziato problemi di malfunzionamento con indici di produttività ampiamente inferiori a quelli promessi; che detti problemi, che continuarono a manifestarsi anche successivamente, erano sempre stati denunziati dalla attrice alla convenuta sia direttamente sia tramite l'agente per detto paese, senza peraltro che gli interventi sollecitati alla convenuta per porre rimedio venissero tempestivamente da quest'ultima evasi; che peraltro anche gli attuati interventi, tutti diretti ad accertare il tipo di problema del macchinario, non avevano portato ad alcun miglioramento di produzione; che solo in ultima analisi la convenuta aveva imputato il problema connesso alla ridotta capacità produttiva al tipo di prodotto utilizzato per la lavorazione, assumendone una diversità rispetto a quello utilizzato per le prove; che attesa la gravità ed essenzialità dell'inadempimento della convenuta, legittimo doveva ritenersi il diritto della attrice ai sensi della convenzione di Vienna di ritenere risolto il contratto de quo, come comunicato alla convenuta, ottenendo la restituzione del prezzo corrisposto nonché l'ulteriore ristoro dei danni cagionati. Costituitasi in giudizio la Reg Mac s.r.l. chiedeva il rigetto di tutte le domande contro la stessa spiegate denunziando la totale infondatezza in fatto ed in diritto all'uopo rilevando da un lato la conformità del macchinario fornito alla previsione contrattuale e dall'altro evidenziando ed eccependo la decadenza della convenuta sia dalla tempestività della denunzia dei vizi, sia dal diritto ad esercitare la risoluzione del contratto attesa la corretta interpretazione da fornire alla richiamata convenzione. [...] M0TIVI DELLA DECISIONE [...] Sul punto concorda questo giudice sulla applicabilità alla fattispecie attesa la natura del contratto intercorso tra le parti e la qualità soggettive delle parti medesime, delle disposizioni di cui alla convenzione di Vienna applicabilità invero non contestata dalla società convenuta la quale, svolgendo una interpretazione della richiamata convenzione, eccepisce la mancanta dei requisiti di legge ivi previsti per l'accoglimento della domanda Orbene alla luce dell'istruttoria svolta ritiene questo giudice che le prove orali e la copiosa quantità di documenti prodotti dalla difesa di parti attrice non lascino sussistere dubbi avuto riguardo al contenuto del contratto intercorso tra le parti nonché sulle obbligazioni specificamente incombenti tra le parti. In particolare, accertata la tipologia del macchinario compravenduto, appare rilevante osservare che l'obbligazione di fornitura espressamente assunta dalla Reg Mac srl. prevedeva altresì la necessità che il macchinario garantisse determinati livelli-capacità produttive della macchina. Infondata è risultata, quindi, l'eccezione relativa alla mancata garanzie del promesso livello produttivo, atteso l'espresso contenuto dei documenti 2, 5, 6, e 10 prodotti dalla medesima società attrice. Né può dirsi che l'ottenimento dei predetti livelli produttivi non sia un elemento essenziali dell'accordo dal momento che, al contrario, tutto l'insieme delle trattative precontrattuali precedenti la definitiva formalizzazione dell'accordo ebbe particolare riguardo a tale aspetto, ben presente alla società attrice e dalli stessa evidenziato sia direttamente sia indirettamente attraverso la Imocom (agente della convenuta per 1'Equador) alla Reg. Mac s.r.l., medesima. In tal senso, peraltro, significativo risulta il pacifico invio di campioni del materiale da riciclare attesa la peculiarità dell'utilizzo che del macchinario la società attrice intendeva attuare e, attese soprattutto le problematiche evidenziate dalla medesima attrice alla convenuta anche per il tramite della società agente in ordine a problemi che la lavorazione di tale materiale aveva presentato per macchine fornite ad altre società del settore da altri produttori europei. E, poi, inconfutabilmente emerso che la convenuta anche attraverso Imocom avesse fornito ampie assicurazioni sul punto attesa la propria specifica tecnologia. Peraltro una volta concluso il contratto e installata presso la sede dell'attrice la macchina compravenduta e della quale si erano garantite le capacità produttive e l'idoneità all'uso, detto macchinario manifesta sin da subito problemi di funzionamento. Che la macchina non abbia funzionato mai ai livelli ottimali raggiunti durante le prove effettuate in Italia è peraltro circostanza da ritenersi pacifica, anche in relazione alla stessa prospettazione difensiva della società convenuta la quale non contesta il mancato raggiungimento di determinati standard produttivi, ma nega che tali manchevolezze siano imputabili alla propria fornitura dipendendo, a suo parere, da fattori differenti quali una diversità del materiale utilizzato per la lavorazione in loco ovvero una incapacità di far funzionare la macchina, ed in ogni caso contestando la tempestività della denunzia dei vizi da parte della società attrice. Peraltro il malfunzionamento del macchinario si palesava sin dalla sua installazione come confermato dalle dichiarazioni testimoniali dei testi Xxxx, Xxxxxxxxx ed Xxxxxxxxxx oltre che dal contenuto del doc. 14, come dimostrato dalle lettere degli esperti di Expoplast ( doc. 15, 24 e 32) dalla stessa Imocom (doc. 19 e 20) oltre che dalla medesima convenuta con lettere del 26 e 29 agosto 1996 (doc. 27 e 28) e dai verbali redatti dall'Ing. Xxxxxxxxxx nel maggio e nell'ottobre 1997 (doc. 30 e 34). Xxxxxx risulta inconfutabilmente dimostrato che, anche dopo gli interventi ed i correttivi apportati dalla convenuta, la macchina era ben lungi dal garantire la capacità produttiva promessa. Risultano infatti comprovati continue interruzioni del ciclo produttivo, sostituzioni ed interventi di riparazione e manutenzione, elevato consumo energetico rispetto ai, non raggiunti, livelli produttivi con conseguente antieconomicità della produzione. Quanto al tipo di problema che, in base agli arttconcreto, determinava le descritte disfunzioni, devesi osservare che la stessa convenuta andava per cosí dire per tentativi, non essendo mai stata in grado di individuare, con certezza, la causa dei relativi problemi che a volte imputava alla «lavatrice» a volte alla pressa essicatrice, altre volte alla valvola idraulica di pressione ed altre ancora all'addensatore, come ampliamente dimostrato da tutta la documentazione prodotta in atti e confermata dall'istruttoria svolta. 18 In siffatto contesto ritiene questo giudice che nel caso concreto risultino pienamente confermati i requisiti richiesti dall'art. 35 della convenzione di Vienna atteso che il bene compravenduto si è dimostrato inidoneo all'uso pattuito, mancante delle qualità che il venditore aveva assicurato come modello e 23 peraltro inidonea allo specifico uso, noto alla venditrice, al momento della conclusione del regolamento condominialecontratto. Come dimostrato dai testi, per il mancato pagamento di lire 1.045.281infatti, dovute per spese di condominio. Il Sidoti chiese il rigetto prima della domanda, sostenendo che le clausole stipulazione del regolamento comportavano l'obbligo di corrispondere un interesse usurario per il ritardato pagamento dei ratei relativi alle spese condominiali e, in via riconvenzionale, chiese che dette clausole fossero dichiarate nulle. Il Giudice di pace accolse la domanda, osservando che le norme del regolamento erano legittime ed contratto erano state liberamente accettate dal Xxxxxx. Questi propose appello insistendo perché fossero dichiarate nulle le norme del regolamento ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, cod. civ., applicabile in tutte “le convenzioni di interessi” e “quindi anche in quelle contenute in un regolamento condominiale di natura contrattuale”. Chiese anche che le suddette clausole fossero dichiarate nulle, perché prevedevano che la sanzione fosse applicata per il mancato pagamento dei ratei entro venti giorni dall'approvazione del bilancio preventivo senza una formale messa in mora. Il condominio non si costituì in giudizio. Il Tribunale di Roma respinse l'appello, osservando: che alla fattispecie in esame non era applicabile il disposto del secondo comma dell'art. 1815 cod. civ. perché le somme dovute dal condomino, per il caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di corrispondere i ratei condominiali, non erano interessi pattuiti per la ritardata restituzione di un prestito di denaro, ma erano oggetto di una penale, contenuta nel regolamento di natura contrattuale debitamente trascrittoattuate prove sui campioni, con la quale era pattiziamente determinato il risarcimento dovuto in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento; conseguenza che la penale sarebbe potuta essere diminuita dal giudice ove il condomino ne avesse fatto richiestaconvenuta sapeva l'uso specifico che l'attrice intendeva svolgere, non potendo il giudice provvedere d'ufficio; che non era necessariama la macchina consegnata è risultata assolutamente inidonea all'uso pattuito e carente delle qualità, al fine della decorrenza dell'obbligo del pagamento della somme dovute a titolo di penale, la messa in mora del condomino, poiché era lo stesso regolamento di condominio a prevedere la mora ex re essenziali (corretto funzionamento e che tale previsione era conforme al disposto dell'art. 1219, secondo comma, cod. civ.. Xxxxxxx Xxxxxx ha proposto ricorso per la cassazione della suddetta sentenza. Il condominio intimato non ha svolto attività difensiva. La causa è stata assegnata alla seconda sezione civile di questa Corte, che, con ordinanza del 30 marzo 2004, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alla Sezioni Unite, avendo ravvisato l'esistenza di un contrasto, all'interno delle sezioni semplici, in ordine al potere del giudice di ridurre d'ufficio la penale ai sensi dell'art. 1384 cod. civ. (questione dedotta con il primo motivo del ricorso). Il Primo Presidente ha assegnato la causa alle sezioni unite per la risoluzione del contrasto. MOTIVI DELLA DECISIONElivelli produttivi) promesse.

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