Tacito rinnovo della singola adesione Clausole campione

Tacito rinnovo della singola adesione. La durata dell’adesione è prorogata di un anno, e così per le successive scadenze salvi i casi di: - cessazione della singola adesione, a seguito dell’avvenuta disdetta del piano sanitario sottostante; - disdetta della Polizza esercitata dalla Compagnia o dal Contraente secondo quanto previsto dal precedente articolo 11.2. Nel caso di disdetta del piano sanitario il Contraente si impegna a comunicare tale informazione alla Compagnia entro 1 giorno dalla scadenza annuale della singola adesione al piano sanitario. Per effetto di disdetta, la singola adesione cessa alle ore 00:00 del giorno di scadenza annuale.

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  • Relazioni sindacali Per la piena realizzazione di tali obiettivi, diventa indispensabile qualificare il sistema di relazioni sindacali e di buone pratiche, al fine di determinare la massima convergenza, sia nel rapporto con le aziende del settore, sia in relazione alle scelte politiche istituzionali, che debbono guardare con maggiore attenzione alle problematiche del settore. Le parti condividono - pertanto - la necessità di concertare le azioni per il governo dei processi di crisi e si impegnano, secondo quanto previsto dal vigente c.c.n.l., a favorire il confronto preventivo volto ad evitare azioni unilaterali che possano annullare gli effetti della contrattazione di secondo livello in essere. In particolare, in presenza di situazioni di difficoltà aziendali, l'azienda comunicherà alle Organizzazioni sindacali lo stato di crisi, per effettuare una valutazione congiunta dei possibili strumenti di gestione della stessa. Le parti, impegnandosi a mantenere costante il confronto sull'andamento occupazionale nei settori interessati, si incontreranno entro il 31 dicembre 2009 per monitorare gli effetti delle misure individuate nel presente accordo, con l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli ad una loro piena ed efficace attuazione. Il presente Patto per il lavoro nel terziario, distribuzione e servizi costituisce parte integrante del c.c.n.l. 18 luglio 2008, che si intende integralmente confermato e recepito. Nella stesura del suddetto c.c.n.l. 18 luglio 2008 in calce agli articoli lavoro domenicale e apprendistato verrà annessa la seguente: "Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto che la materia oggetto del presente articolo è parte integrante del successivo accordo del 23 giugno 2009, di cui al "Patto per il lavoro" e che gli obiettivi in esso contenuti, le modalità di attuazione e le sedi di verifica costituiranno impegno prioritario delle parti per l'intera vigenza contrattuale. Le parti concordano di incontrarsi entro e non oltre il 24 luglio per addivenire alla stesura definitiva del Testo unico contrattuale.". La crisi che interessa l'intero sistema economico coinvolge il sistema delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi, facendo paventare ripercussioni dirette sui livelli occupazionali, anche a causa delle caratteristiche "labour intensive" dei settori, connotati da una forte presenza di manodopera prevalentemente femminile, chiamata a svolgere importanti funzioni di servizio agli utenti consumatori. In particolare, è fondamentale evitare un fenomeno depressivo dovuto alla perdita di numerosi posti di lavoro con le immaginabili conseguenze in termini di costo sociale e di ulteriore raffreddamento dei consumi. E' per questo motivo che le parti stanno seguendo con attenzione il percorso intrapreso dal Governo in materia di ammortizzatori sociali, favorendo la permanenza dei rapporti di lavoro anche in presenza di situazioni di crisi, attraverso il potenziamento degli strumenti di sostegno alle sospensioni dei rapporti di lavoro, con il coinvolgimento degli Enti bilaterali quali attori deputati a sviluppare un volano di risorse aggiuntive a quelle pubbliche. Le parti manifestano, tuttavia, l'esigenza che l'avvio nel breve termine delle misure delineate dal recente "decreto anticrisi" tenga nella debita considerazione l'entità dello sforzo organizzativo e delle risorse finanziarie, a disposizione: - nei nostri settori il sistema degli Enti bilaterali evidenzia una significativa articolazione nazionale e territoriale, ma anche una eterogeneità per numero e tipologia di iscritti, risorse, possibili destinatari, che si rifletterà sulla distribuzione degli oneri e dei benefici; - i destinatari delle nuove disposizioni previste dall'art. 19 della legge n. 2/2009 non rappresentano la totalità degli iscritti agli Enti bilaterali nel terziario, in quanto una componente significativa già versa all'INPS i contributi assicurativi destinati ai fondi per la C.i.g.s. e la mobilità; - il sostegno al reddito non è ancora stato inserito dalle parti sociali firmatarie della contrattazione collettiva nazionale del terziario (distribuzione e servizi) tra gli scopi degli Enti bilaterali ad esclusione di alcune realtà locali; - per realizzare gli interventi previsti dal decreto anticrisi, è necessario modificare l'attuale destinazione di spesa dei contributi degli Enti bilaterali, con conseguenze da verificare anche in termini di riorganizzazione dei singoli enti e del relativo personale, nonché di gestione amministrativa; - sulle quote destinate alla bilateralità, così come ad importanti istituti del "welfare" contrattuale, gravano ancora i contributi di solidarietà INPS (10%) che andrebbero definitivamente eliminati per incentivare settori che, più di altri, concorrono in via sussidiaria al sostegno del "welfare" pubblico e che rischiano di continuare a sostenere costi di "solidarietà sulla solidarietà". Per tali motivi le parti: - ritengono indispensabile introdurre il nuovo meccanismo in modo graduale attraverso un primo momento di sperimentazione di durata biennale, nei territori e settori che dichiarino la propria disponibilità, nell'ambito delle risorse a tale scopo destinate e con modalità coerenti ai diversi regimi che si delineeranno tra i possibili destinatari delle nuove disposizioni da un lato, e gli iscritti che operano nel regime "assicurativo" INPS dall'altro; - richiedono che in ogni caso sia comunque garantito - anche senza l'integrazione degli Enti bilaterali - il mantenimento degli impegni di risorse pubbliche ed il trattamento attualmente previsto; - sollecitano l'estensione del contributo previsto dall'art. 5 della legge n. 236/1993 alle aziende che, occupando meno di 16 dipendenti, non possono attivare procedure di mobilità, con un iter semplificato; - chiedono maggiore semplificazione e snellimento delle procedure per le istanze di Cassa integrazione in deroga, soprattutto ove siano interessate all'utilizzo dello strumento imprese localizzate in più regioni; - chiedono che venga ripristinata l'indennità di disoccupazione per le sospensioni temporanee; - chiedono che le somme versate dalle imprese e dai lavoratori alla bilateralità, così come le prestazioni erogate dagli enti ai lavoratori, in considerazione delle finalità sociali perseguite, debbano essere escluse dall'imponibile fiscale e contributivo; - evidenziano la necessità che venga ribadito il rispetto delle norme di legge (art. 10 della legge n. 30/2003) che stabiliscono l'applicazione integrale dei contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; - concordano sulla necessità di un incontro con il Ministro del lavoro. Qualificati Quadri 250,00 1.339,34 180,76 540,37 2.060,47 I 225,20 1.206,49 - 537,52 1.744,01 II 194,80 1.043,60 - 532,54 1.576,14 III 166,50 892,00 - 527,90 1.419,90 IV 144,00 771,46 - 524,22 1.295,68 V 130,10 696,98 - 521,94 1.218,92 VI 116,80 625,75 - 519,76 1.145,51 VII 100,00 535,73 5,16 517,51 1.058,40 Operatori di vendita

  • CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

  • DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 7 4.1 Durata 7 4.2 Opzioni e rinnovi 7

  • Attivazione della fornitura 7.1 L’Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luo- go la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del Contratto. L’attivazione ha luogo nel temine indicato nella lettera di conferma. 7.2 La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima fattura emessa dal Fornitore. 7.3 Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all’Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comu- nicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l’Attivazione medesima.

  • Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che: - il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. - se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. - i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

  • Adeguamento del premio e delle somme assicurate Le somme assicurate ed il relativo Premio, non sono soggetti ad adeguamento automatico.

  • SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

  • Permessi sindacali 1. Ai lavoratori membri di organi direttivi delle confederazioni sindacali, delle federazioni nazionali di categoria, dei sindacati regionali/territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL saranno concessi permessi retribuiti fino ad un massimo di 10 giorni per ciascun anno per partecipare a riunioni degli organi cui appartengono o per le attività sindacali di loro competenza. Tali permessi potranno essere fruiti consecutivamente per un massimo di tre giornate lavorative. 2. Le generalità dei lavoratori investiti delle cariche sindacali di cui al precedente punto 1 del presente articolo e le relative variazioni vanno comunicate per iscritto dalle strutture territorialmente competenti (nazionali o regionali) delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL alle aziende interessate. 3. Le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL avanzeranno la richiesta di fruizione di detti permessi per iscritto almeno due giorni prima della data prevista dell’assenza, al fine di consentire le necessarie sostituzioni per garantire la regolare circolazione dei treni. A fronte di eventi eccezionali o non prevedibili (a titolo esemplificativo: calamità naturali, elevata concentrazione di eventi morbosi), l’azienda dovrà motivare l’eventuale diniego del permesso con comunicazione scritta alla Organizzazione Sindacale richiedente almeno 24 ore prima della data prevista dell’assenza. 4. I componenti le RSU, ovvero le RSA ove esistenti, hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della legge 20.5.1970, n. 300 e dalla Parte Seconda (Regolamentazione della rappresentanza in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 del presente CCNL. 5. Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali o territoriali si applicano le disposizioni di cui all’art. 31 della legge 20.5.1970, n. 300 ed al T.U. approvato con X.Xxx. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 6. I permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli stabiliti allo stesso titolo da accordi aziendali, nonché con quelli che dovessero derivare da disposizioni di legge. 7. I permessi sindacali retribuiti (ore o giornate) saranno liquidati in base alla retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL e sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professionale, nonché a tutti gli altri fini contrattuali. 8. A livello aziendale, le parti potranno definire intese modificative sul numero dei permessi e le relative modalità di computo, di fruizione e di retribuzione. Sono fatti salvi gli accordi relativi ai permessi sindacali stipulati tra le parti a livello aziendale e vigenti alla data di stipula del presente CCNL.

  • Oggetto della garanzia La Società in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione, nei limiti ed alle condizioni e con le modalità che seguono, a rispondere delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, svalutazione, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a Terzi, sia per lesioni personali e che per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale prodotto dalle cose assicurate nelle Polizze Convenzione di riferimento o imputabile all’Assicurato in qualità di proprietario delle stesse. L'assicurazione si estende ai danni conseguenti a vizio di costruzione qualora non debba rispondere il fornitore per legge o per contratto. Si conviene di mantenere in copertura nell’ambito della garanzia anche le locazioni per le quali residua esclusivamente il “valore delle opzioni”, cioè i beni per i quali i contratti di locazione risultano scaduti ma non ancora “opzionati”. - i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori dell'Assicurato e le persone che con essi si trovino nel rapporto di coniuge, di genitore, di fratello, di parentela in genere o convivenza; - le persone che, essendo in rapporto anche occasionale di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; - il Conduttore ed il Subconduttore. L'Assicurazione non comprende i danni: - di cui debba rispondere il Conduttore in dipendenza dell'uso delle cose assicurate; - da inquinamento in genere; - i danni causati da software; - i danni da amianto/asbesto.

  • DOMICILIO DELL’APPALTATORE L’appaltatore elegge domicilio, per tutti gli effetti del contratto stesso, al seguente indirizzo: xxx , – ( ) tel. , fax , mail mail PEC . Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto sono fatte dal direttore per l’esecuzione o dal responsabile del procedimento, all’appaltatore o a colui che lo rappresenta, presso il domicilio di cui sopra.