Telefonia Vocale - Configurazione Standard Clausole campione

Telefonia Vocale - Configurazione Standard. Tramite il Servizio di telefonia vocale, il Cliente fruisce del servizio di fonia fornitogli da Vodafone secondo le condizioni tecniche ed economiche del Piano Tariffario e dell’Offerta Commerciale prescelta. In attesa della portabilità del numero, il servizio di telefonia vocale viene fornito da Vodafone mediante una numerazione provvisoria. Vodafone fornisce ai propri Clienti un servizio conforme alle disposizioni regolamentari in materia di uso delle numerazioni contenute nel piano nazionale di numerazione che prevede, per ciascuna sede, l’assegnazione e l’utilizzo da parte del Cliente di Numerazioni Geografiche coerenti con il distretto cui appartiene (“Configurazione Standard”). Il Cliente si impegna a non effettuare alcun intervento volto a modificare il CLI (Calling Line Identifier) “nativo” assegnato in ogni sede/distretto, ai fini della corretta fornitura delle prestazioni relative ai servizi di emergenza e alle prestazioni obbligatorie per l’Autorità Giudiziaria. E’ fatto in ogni caso divieto di usufruire dei numeri +390xx Italiani forniti da Vodafone per effettuare o ricevere chiamate fuori dal territorio Italiano. Qualora il Cliente decidesse di richiedere ovvero procedere autonomamente ad una configurazione del Servizio diversa dalla Configurazione Stan- dard, è da ritenersi esclusa ogni responsabilità di Vodafone. Nei casi di accesso al servizio di centralino in modalità remota, con conseguente utilizzo della numerazione da un luogo diverso da quello dichiarato in fase di sottoscrizione del contratto, in virtù del quale sono state erogate e configurate le numerazioni in coerenza con il Piano di Numerazione Nazionale, il Cliente dichiara di essere consapevole che tale utilizzo può comportare problematiche in relazione alle chiamate ai numeri di emer- genza (112, 113, 114, 115, 117, 118, ecc.). In particolare, l’operatore del numero di emergenza potrebbe localizzare una chiamata apparentemente proveniente dalla sede quando la stessa è stata in realtà effettuata da un diverso luogo, con conseguente rischio di intervento presso una località diversa da quella da cui è stata effettuata la chiamata. Di conseguenza, il Cliente s’impegna sin da ora:

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).