Servizio di Assistenza VF Mobile Exchange (oggetto, vincoli, durata e corrispettivi) Clausole campione

Servizio di Assistenza VF Mobile Exchange (oggetto, vincoli, durata e corrispettivi). Il Servizio di Assistenza Mobile Exchange è offerto da Vodafone attraverso Qualified Partners ed è composto da: 1) supporto remoto per la configurazione del server Exchange, relativamente all’utilizzo dei servizi in mobilità 2) supporto remoto per la configurazione della mail e degli altri servizi connessi all’utilizzo del servizio Mobile Exchange dei device con sistema operativo Symbian e Windows Mobile, sottoscritti nel pacchetto di offerta Vodafone Mobile Exchange. Il Cliente che at- tiverà il Servizio di Assistenza Mobile Exchange sarà tenuto a richiederne l’attivazione contestuale su tutte le SIM intestate al mede- simo, su cui sia attivo il Servizio Vodafone Mail Outlook (Vodafone Mobile Exchange), in un numero comunque non inferiore a 5 SIM. L’opzione dovrà essere mantenuta attiva su ciascuna SIM per un periodo non inferiore ai 12 mesi. In caso di disattivazione anticipata di tale servizio il Cliente sarà tenuto al pagamento delle rate residue fino alla scadenza del 12° rinnovo compreso.

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  • Corrispettivo del servizio 1. Il servizio viene compensato ad aggio sulla riscossione complessiva, a qualsiasi titolo conseguita, con esclusione di ogni altro corrispettivo e con obbligo di corrispondere al Comune un minimo garantito rapportato ad anno indipendentemente dalla domanda di mercato. 2. L’aggio a favore del Concessionario è unico per tutte le entrate oggetto del presente Capitolato e stabilito nella misura risultante dagli esiti del procedimento di gara. 3. Detto aggio, al netto degli oneri fiscali, è rapportato all’ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori, inclusa la maggiorazione stabilita al comma 9 dell’art. 22 del d. lgs. 507/1993 e xx.xx., al netto dei rimborsi effettuati e delle spese di notifica addebitate ai contribuenti che saranno interamente recuperate dal concessionario in quanto dallo stesso anticipate. 4. Il concessionario dovrà in ogni caso garantire al Comune per ciascun anno di durata della presente concessione un minimo di provento netto così come determinato in sede di gara. 5. Qualora nella singola annualità il gettito complessivo risulti inferiore agli importi di cui al precedente comma, il Concessionario dovrà provvedere ad integrarlo fino a concorrenza dello stesso entro il mese successivo alla scadenza dell’annualità di riferimento. L’aggio sarà dovuto sulle sole minori somme effettivamente riscosse con l’esclusione dell’integrazione eventualmente corrisposta. In caso di interruzione del servizio in corso d’anno, l’importo minimo garantito è rideterminato in proporzione alla riscossione complessiva registrata nel corrispondente periodo dell’annualità precedente. 6. Qualora provvedimenti legislativi o amministrativi dovessero determinare una variazione significative delle entrate, le condizioni saranno rinegoziate mediante accordo tra le parti.

  • Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza 1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori, nonché l’art. 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300. 2. L'Appaltatore dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori in appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato. 3. L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro rinnovazione. Detti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse. L'Appaltatore è inoltre responsabile in rapporto alla Provincia dell'osservanza delle norme di cui al presente punto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. 4. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.