Common use of Tempi di esecuzione Clause in Contracts

Tempi di esecuzione. 1. Il presente articolo si applica solo: a) alle Operazioni di Pagamento in Euro; b) alle Operazioni di Pagamento transfrontaliere che comportano un’unica conversione tra l’Euro e la valuta ufficiale di uno Stato Membro non appartenente all’area dell’Euro, a condizione che esse abbiano luogo in Euro e che la conversione valutaria abbia luogo nello Stato Membro non appartenente all’area dell’Euro. 2. La Banca assicura al Cliente Pagatore che dal momento della ricezione dell’Ordine di pagamento l’importo dell’operazione venga accreditato sul conto del Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario entro la fine della Giornata operativa successiva. In caso di Operazioni di pagamento disposte su supposto cartaceo, il termine per l’esecuzione dell’Operazione è di due Giornate operative. 3. La Banca che agisce per conto del Cliente Beneficiario applica al Cliente Beneficiario quale Data valuta e rende disponibile l’importo dell’Operazione di pagamento sul conto del Cliente Beneficiario in conformità con quanto previsto dal successivo art. 20. 4. Per le Operazioni di pagamento effettuate nell’Unione Europea diverse da quelle di cui al comma 1 del presente articolo, il termine per l’esecuzione dell’Operazione è di quattro Giornate operative dalla ricezione dell’Ordine di pagamento. 5. Quando un Cliente Consumatore versa contante su un Conto di Pagamento nella valuta in cui il Conto medesimo è denominato, la Banca applica la data di ricezione dei Fondi quale Data Valuta e rende disponibili i Fondi immediatamente dopo la ricezione. Se il Cliente non riveste la qualifica di Consumatore, l’importo è reso disponibile e la valuta datata al più tardi la Giornata operativa successiva alla ricezione dei Fondi.

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Samples: Contractual Clauses for Banking Services, Conto Ioscel

Tempi di esecuzione. 1. Il presente articolo si applica solo: a) alle Operazioni di Pagamento pagamento in Euro; b) alle Operazioni di Pagamento pagamento transfrontaliere che comportano un’unica conversione tra l’Euro e la valuta ufficiale di uno Stato Membro membro non appartenente all’area dell’Euro, a condizione che esse abbiano luogo in Euro e che la conversione valutaria abbia luogo nello Stato Membro membro non appartenente all’area dell’Euro. 2. La Banca assicura al Cliente Pagatore che dal momento della ricezione dell’Ordine di pagamento l’importo dell’operazione venga accreditato sul conto del Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario entro la fine della Giornata operativa successiva. In caso di Operazioni di pagamento disposte su supposto cartaceo, il termine per l’esecuzione dell’Operazione è di due Giornate operative. 3. La Banca che agisce per conto del Cliente Beneficiario applica al Cliente Beneficiario quale Data valuta e rende disponibile l’importo dell’Operazione di pagamento sul conto del Cliente Beneficiario in conformità con quanto previsto dal successivo art. 20C.21. 4. Per le Operazioni Quando l’Ordine di pagamento effettuate nell’Unione Europea diverse da quelle è disposto su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il Prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale il Beneficiario trasmette l’ordine al comma 1 Prestatore di servizi di pagamento del presente articolo, Pagatore entro i limiti di tempo convenuti tra il termine per l’esecuzione dell’Operazione è Beneficiario ed il proprio Prestatore di quattro Giornate operative dalla ricezione dell’Ordine servizi di pagamento. Nel caso degli Addebiti diretti, l’ordine viene trasmesso entro i limiti di tempo che consentano il regolamento dell’operazione alla data di scadenza convenuta. 5. Quando un Cliente Consumatore Utilizzatore di servizi di pagamento versa contante su un Conto conto di Pagamento pagamento nella valuta in cui il Conto conto medesimo è denominato, la Banca il Prestatore di servizi di pagamento applica la data di ricezione dei Fondi fondi quale Data Valuta data valuta e rende disponibili i Fondi immediatamente dopo la ricezione. Se il Cliente l’Utilizzatore non riveste rivesta la qualifica di Consumatoreconsumatore, l’importo è reso disponibile e la valuta datata al più tardi la Giornata operativa successiva alla ricezione dei Fondi.

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Samples: Banking Services Agreement

Tempi di esecuzione. 1. Il presente articolo si applica solo: a) alle Operazioni di Pagamento in Euro; b) alle Operazioni di Pagamento transfrontaliere che comportano un’unica conversione tra l’Euro e la valuta ufficiale di uno Stato Membro non appartenente all’area dell’Euro, a condizione che esse abbiano luogo in Euro e che la conversione valutaria abbia luogo nello Stato Membro non appartenente all’area dell’Euro. 2. La Banca assicura al Cliente Pagatore che dal momento della ricezione dell’Ordine di pagamento l’importo dell’operazione venga accreditato sul conto del Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario entro la fine della Giornata operativa successiva. In caso di Operazioni di pagamento disposte su supposto cartaceo, il termine per l’esecuzione dell’Operazione è di due Giornate operative. 3. La Banca che agisce per conto del Cliente Beneficiario applica al Cliente Beneficiario quale Data valuta e rende disponibile l’importo dell’Operazione di pagamento sul conto del Cliente Beneficiario in conformità con quanto previsto dal successivo art. 20. 4. Per le Operazioni di pagamento effettuate nell’Unione Europea diverse da quelle di cui al comma 1 del presente articolo, il termine per l’esecuzione dell’Operazione è di quattro Giornate operative dalla ricezione dell’Ordine di pagamento. 5. Quando un Cliente Consumatore versa contante su un Conto di Pagamento nella valuta in cui il Conto medesimo è denominato, la Banca applica la data di ricezione dei Fondi quale Data Valuta e rende disponibili i Fondi immediatamente dopo la ricezione. Se il Cliente non riveste la qualifica di Consumatore, l’importo è reso disponibile e la valuta datata al più tardi la Giornata operativa successiva alla ricezione dei Fondi.

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Samples: Conto