Tempi e procedure per la contrattazione integrativa. 1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un’unica sessione negoziale, tranne per le materie che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L’individuazione e l’utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale. 2. L’azienda provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro quindici giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 10, comma 2 del CCNL dell’8 giugno 2000, per l'avvio del negoziato, entro quindici giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto. 3. Entro trenta giorni dalla stipula del presente CCNL, l’Azienda, trasmette alla Regione la documentazione relativa all’ammontare dei fondi contrattuali e ne fornisce contestuale informazione alle XX.XX. ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) del CCNL del 3 novembre 2005. 4. La contrattazione integrativa, avviata tenendo conto della tempistica stabilita nel comma 4 dell’art 5 (Coordinamento regionale), sulla base di documentazione prodotta dall’Azienda, ove non siano state presentate le piattaforme, deve concludersi perentoriamente entro 150 giorni dalla stipula del presente contratto, salvo diverso accordo tra le parti opportunamente motivato e comunque in presenza di trattative già avviate e in fase conclusiva. 5. Nel corso delle trattative le parti sono tenute a collaborare fattivamente, nell’osservanza dei principi di lealtà e buona fede, al rispetto della predetta tempistica contrattuale. A tal fine, nel periodo di contrattazione aziendale, le parti devono incontrarsi con una frequenza e assiduità tali da consentire la stipula del contratto integrativo nei tempi sopra riportati e possono accordarsi sulle modalità ritenute più utili per la conclusione delle trattative. 6. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione, anche per quanto riguarda lo stato di utilizzo dei fondi e conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti. 7. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio Sindacale. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro cinque giorni corredata dall’apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, il contratto viene sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è effettuata dal titolare del potere di rappresentanza dell’azienda o ente ovvero da un suo delegato. In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. 8. Le Aziende e gli enti sono tenuti a trasmettere all’ARAN i contratti integrativi entro cinque giorni dalla sottoscrizione ai sensi dell’art. 46, comma 5 del d.lgs. n. 165 del 2001. 9. Le clausole dei commi 3 e 4 del presente articolo hanno carattere sperimentale e sono soggette a verifica delle parti nella prossima sessione negoziale di livello nazionale. 10. L’articolo 5 del CCNL del 3 novembre 2005 è disapplicato.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Tempi e procedure per la contrattazione integrativa. 1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un’unica sessione negoziale, tranne per le materie che, per loro natura, natura richiedano tempi di negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L’individuazione e l’utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale.
2. L’azienda provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui 5 al comma 1 entro quindici giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 10, comma 2 del CCNL dell’8 giugno 2000, per l'avvio del negoziato, entro quindici giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto.
3. Entro trenta giorni dalla stipula del presente CCNL, l’Azienda, ai fini dell’avvio della trattativa, trasmette alla Regione la documentazione relativa all’ammontare dei fondi contrattuali e ne fornisce contestuale informazione alle XX.XX. ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) del CCNL del 3 novembre 2005. Tale procedura viene attivata all’inizio di ciascun anno ai fini della contrattazione relativa alla individuazione e utilizzo delle risorse dei fondi di cui al comma 1 ultimo capoverso.
4. La contrattazione integrativa, avviata tenendo conto della tempistica stabilita nel comma 4 dell’art dell’art. 5 (Coordinamento regionale), sulla base di documentazione prodotta dall’Azienda, ove non siano state presentate le piattaforme, deve concludersi perentoriamente entro 150 giorni dalla stipula del presente contratto, salvo diverso accordo tra le parti opportunamente motivato e comunque in presenza di trattative già avviate e in fase conclusiva.
5. Nel corso delle trattative le parti sono tenute a collaborare fattivamente, nell’osservanza dei principi di lealtà e buona fede, al rispetto della predetta tempistica contrattuale. A tal fine, nel periodo di contrattazione aziendale, le parti devono incontrarsi con una frequenza e assiduità tali da consentire la stipula del contratto integrativo nei tempi sopra riportati e possono accordarsi sulle modalità ritenute più utili per la conclusione delle trattative.
6. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione, anche per quanto riguarda lo stato di utilizzo dei fondi e conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti.
7. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio Sindacale. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro cinque giorni corredata dall’apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, il contratto viene sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è effettuata dal titolare del potere di rappresentanza dell’azienda o ente ovvero da un suo delegato. In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.
8. Le Aziende e gli enti sono tenuti a trasmettere all’ARAN i contratti integrativi entro cinque giorni dalla sottoscrizione ai sensi dell’art. 46, comma 5 del d.lgs. n. 165 del 2001.
9. Le clausole dei commi 3 e 4 del presente articolo hanno carattere sperimentale e sono soggette a verifica delle parti nella Nella prossima sessione negoziale di livello nazionale, le parti provvederanno alla verifica dell’applicazione del presente articolo, sulle eventuali criticità per più efficaci modifiche, integrazioni e correzioni.
10. L’articolo 5 del CCNL del 3 novembre 2005 è disapplicato.
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Tempi e procedure per la contrattazione integrativa. 1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un’unica sessione negoziale, tranne per le materie che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L’individuazione e l’utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale.
2. L’azienda provvede a costituire la La costituzione della delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro quindici giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 10, comma 2 del CCNL dell’8 giugno 2000, per l'avvio del negoziato, che deve avvenire entro quindici giorni dalla presentazione delle piattaforme e stipula del contratto con obbligo di convocare la delegazione trattante per l'avvio del negoziato comunque entro 60 sessanta giorni dall’entrata dall'entrata in vigore del presente contratto.
3CCNL, anche in assenza di piattaforme da parte delle organizzazioni sindacali. Entro trenta Le aziende hanno altresì l’obbligo di fornire preventivamente (entro 30 giorni dalla stipula del presente CCNL) alle organizzazioni sindacali idonea documentazione sull'ammontare dei fondi contrattuali, l’Azienda, trasmette al fine di consentire un consapevole avvio delle trattative. La contestuale trasmissione alla Regione la documentazione relativa all’ammontare dei fondi contrattuali e ne fornisce contestuale informazione alle XX.XXconsente alla stessa di verificare, ove lo ritenga opportuno, la correttezza procedurale nell'utilizzo dei fondi. ai sensi dell’art. 6Ciò sembra ben garantire le organizzazioni sindacali, comma 1, lett. a) del CCNL del 3 novembre 2005.
4la maggior parte delle quali ha fortemente voluto l'inserimento di tale clausola. La contrattazione integrativaintegrativa può essere avviata in assenza di piattaforme, avviata tenendo conto della tempistica stabilita nel comma 4 dell’art 5 (Coordinamento regionale), sulla base di in tal caso basandosi su documentazione prodotta dall’Azienda, ove non siano state presentate le piattaforme, deve concludersi perentoriamente dall'azienda e va definita entro il termine finale perentorio di 150 giorni dalla stipula del presente contratto. Tale termine può essere posticipato solo ove, salvo diverso accordo tra le parti opportunamente motivato e comunque in presenza di trattative già avviate e in fase conclusiva.
5. Nel corso delle trattative di conclusione, vi sia un accordo fra le parti sono tenute a collaborare fattivamentedebitamente motivato. Si lascia, nell’osservanza dei pertanto, la possibilità alle parti, nella imminenza della conclusione delle trattative, di conservare un minimo di flessibilità che consenta di arrivare, sia pure con qualche ritardo, alla sottoscrizione dell'accordo integrativo. Si ritiene opportuno richiamare i principi di che devono ispirare la conduzione delle trattative: lealtà e buona fedefede e rispetto della tempistica individuata. Ne consegue un periodo di incontri frequenti ed assidui al fine di pervenire ad una conclusione delle trattative, potendo altresì definire le modalità di svolgimento di detti incontri a livello locale. Ricostruiamo adesso di seguito l'iter procedurale per la contrattazione integrativa aziendale, come disciplinato dai vari contratti collettivi di lavoro. Il periodo di validità del contratto integrativo corrisponde a quello del contratto nazionale e conserva la sua efficacia fino alla stipula del contratto successivo. Viene ribadita l'opportunità di affrontare, in una unica sessione negoziale, gli istituti rimessi alla contrattazione, al rispetto della predetta tempistica contrattuale. A tal fineduplice fine di individuare con la massima puntualità la destinazione delle risorse e, nel periodo contempo, favorire l'efficacia dell'azione contrattuale tra le parti. Anche se nelle realtà aziendali può apparire difficile dare puntuale applicazione a questa regola procedurale sia per la complessità delle relazioni tra la rappresentanza di parte pubblica e le organizzazioni sindacali, sia per la natura stessa del processo negoziale diventa contrattualmente opportuno e per certi versi indispensabile ribadire la necessità e la giustezza di perseguire questo orientamento. Infatti, oltre che consolidare e sviluppare un approccio culturale di confronto fra le parti impostato sulla verifica del massimo livello di mediazione fra le esigenze dell'azienda e le aspettative e gli interessi dei lavoratori (espressi dalle organizzazioni sindacali), questo metodo diventa indispensabile perché il CCNL è stato costruito seguendo la logica del “budget generale”, con finalizzazioni predeterminate, ma con la possibilità, in sede di contrattazione aziendale, le parti devono incontrarsi con una frequenza di spostare risorse verso gli obiettivi che si intende perseguire. La logica è quella del “salvadanaio”: individuare priorità e assiduità tali da consentire la stipula agire di conseguenza e in coerenza nell'ambito della destinazione delle risorse. La delegazione di parte pubblica deve essere costituita entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto integrativo nei tempi sopra riportati e possono accordarsi sulle modalità ritenute più utili per nazionale. Al coordinatore del tavolo di trattativa (solitamente il Direttore Generale o il suo delegato) spetta di condurre le trattative, formulare le proposte dell'ente ed esprimere la conclusione posizione unitaria della delegazione (di parte pubblica). L'amministrazione è tenuta a convocare le organizzazioni sindacali entro 15 giorni dalla presentazione delle richieste di parte sindacale. Viene finalmente espressamente chiarito che la mancata presentazione delle piattaforme non è di impedimento all'avvio delle trattative.
6, ma non facilita lo sviluppo di regole mediate ed efficaci, mentre si configura come “obbligo contrattuale” la convocazione da parte dell'Azienda nei termini su descritti. La delegazione trattante di parte sindacale è costituita dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria territoriali firmatarie del CCNL. In merito a questa situazione si sottolinea la differenza esistente tra settore privato e settore pubblico in merito ai soggetti ammessi alla contrattazione aziendale; infatti mentre nell'universo privato è consolidata l'assoluta libertà negoziale, in quello pubblico è prevista una apposita e propedeutica procedura e, quindi, una sorta di “tutela giuridica” finalizzata proprio all'individuazione dei requisiti necessari per essere ammessi ai tavoli di contrattazione nei due livelli. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempisoggetti ammessi al tavolo negoziale aziendale sono le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL; si può quindi affermare che la mancata firma del CCNL da parte di una Organizzazione Sindacale comporta una “autoesclusione” della medesima, modalità e procedure dalle fasi applicative, ivi compresa la contrattazione di verifica della loro attuazionesecondo livello. La trattativa si conclude con la firma dell'ipotesi di accordo aziendale. Trattandosi di una ipotesi di contratto, anche per quanto riguarda lo stato i soggetti che non hanno firmato, ovviamente, possono farlo in sede di utilizzo dei fondi e conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti.
7sottoscrizione definitiva. Il controllo contratto aziendale è valido, esecutivo ed esigibile se risulta firmato dalle parti contraenti e più precisamente: Se la firma posta è quella del suo delegato, l'ipotesi contrattuale deve essere recepita formalmente dal Direttore generale a conferma che il testo sottoscritto corrisponde al mandato assegnato dai responsabili delle singole organizzazioni al delegato. Nella contrattazione a livello aziendale, relativa alle aree della dirigenza, non trova applicazione la regola della media tra il dato elettorale e il dato associativo (prevista per il Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) aziendale. L'Aran, supportata da un parere del Dipartimento della funzione pubblica, ha calcolato la rappresentatività solo sulla compatibilità dei costi base del numero delle deleghe (dato associativo che deriva dal numero di adesioni alla sigla sindacale rilasciate all'amministrazione e inviato all'Aran a cura della contrattazione collettiva integrativa Pubblica amministrazione e controfirmato da un rappresentante sindacale nella salvaguardia della riservatezza delle informazioni), con i vincoli l'esclusione della media con il dato elettorale. La azienda o ente ha l'obbligo di bilancio è effettuato dal Collegio Sindacale. A tal finetrasmettere l'ipotesi di accordo, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro cinque giorni corredata dall’apposita unitamente alla relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, al Collegio Sindacale, al quale spetta verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione delle clausole del contratto integrativo aziendale siano coerenti con i vincoli posti dal contratto nazionale e con il contratto viene sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è effettuata dal titolare del potere di rappresentanza dell’azienda o ente ovvero da un suo delegatobilancio aziendale. In quest'ambito va ricordato, che in caso di rilievi l'azienda agisce analogamente all'ARAN verso la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.
8Corte dei Conti nell'ambito della contrattazione nazionale ovvero è tenuta a fornire i chiarimenti al collegio sindacale e, se questo non li ritenesse sufficienti, riconvoca il tavolo negoziale. Le Aziende e gli enti sono tenuti La tempistica è speculare a quella stabilita per la contrattazione nazionale. Viene, inoltre, confermato l'obbligo, per le amministrazioni, di trasmettere all’ARAN i contratti integrativi all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva il contratto integrativo ai sensi dell’art. dell'articolo 46, comma 5 del d.lgs. decreto legislativo n. 165 del 2001.
9. Sono nulle le clausole contrattuali non conformi o difformi al CCNL (articolo 4, comma 5). Alcune note a margine: con l'entrata in vigore del contratto integrativo si è aperta una nuova fase, non meno complessa della precedente, e cioè quella che riguarda l'applicazione e la gestione degli istituti contrattuali, nel rispetto dei tempi di applicazione. In questo ambito è importante sottolineare che tra gli istituti aventi riflessi economici e che annualmente devono essere contrattati, rientra la determinazione dei fondi contrattuali e i sistemi di incentivazione al risultato. Tali materie caratterizzano il processo di negoziazione annuale, determinando e prefigurando delle possibili modificazioni e novazioni di clausole contrattuali integrative. Si rammenta che le norme contrattuali hanno carattere vincolante per le parti e quindi la loro non applicazione dà diritto al soggetto che si ritiene leso di avviare una specifica azione di tutela. Infine un ultimo richiamo alla normativa nazionale vigente in materia di contrattazione aziendale; tale legislazione e più precisamente il decreto legislativo n. 165/2001, articolo 46, comma 7 prevede la possibilità, per le Aziende, di richiedere la presenza dell'ARAN stessa al tavolo della negoziazione e ciò può avvenire o attraverso la figura della “rappresentanza”(sostituzione vera e propria della delegazione pubblica) o della “assistenza” (in forma di coadiuvante della delegazione aziendale). Il d.lgs. n. 150 del 2009 ha apportato rilevanti modifiche in materia di contrattazione collettiva e poteri del datore di lavoro nell'ottica di avvicinare la disciplina del pubblico impiego a quella del lavoro privato. Le clausole dei commi 3 e 4 novità legislative incidono, modificandolo in maniera sostanziale, sul testo del presente articolo hanno carattere sperimentale e sono soggette d.lgs n. 165 del 2001 che, oltre a verifica delle parti nella prossima sessione negoziale costituire la principale fonte di livello nazionale.
10disciplina del lavoro pubblico, detta le regole fondamentali della contrattazione collettiva. L’articolo 5 del CCNL del 3 novembre 2005 è disapplicato.Le innovazioni di maggiore rilievo possono essere così sintetizzate:
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Tempi e procedure per la contrattazione integrativa. 1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un’unica sessione negoziale, tranne per le materie che, per loro natura, natura richiedano tempi di negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L’individuazione e l’utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale.
2. L’azienda provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro quindici giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 10, comma 2 del CCNL dell’8 giugno 2000, per l'avvio del negoziato, entro quindici giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto.
3. Entro trenta giorni dalla stipula del presente CCNL, l’Azienda, ai fini dell’avvio della trattativa, trasmette alla Regione la documentazione relativa all’ammontare dei fondi contrattuali e ne fornisce contestuale informazione alle XX.XX. ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) del CCNL del 3 novembre 2005. Tale procedura viene attivata all’inizio di ciascun anno ai fini della contrattazione relativa alla individuazione e utilizzo delle risorse dei fondi di cui al comma 1 ultimo capoverso.
4. La contrattazione integrativa, avviata tenendo conto della tempistica stabilita nel comma 4 dell’art 5 (Coordinamento regionale), sulla base di documentazione prodotta dall’Azienda, ove non siano state presentate le piattaforme, deve concludersi perentoriamente entro 150 giorni dalla stipula del presente contratto, salvo diverso accordo tra le parti opportunamente motivato e comunque in presenza di trattative già avviate e in fase conclusiva.conclusiva.
5. Nel corso delle trattative le parti sono tenute a collaborare fattivamente, nell’osservanza dei principi di lealtà e buona fede, al rispetto della predetta tempistica contrattuale. A tal fine, nel periodo di contrattazione aziendale, le parti devono incontrarsi con una frequenza e assiduità tali da consentire la stipula del contratto integrativo nei tempi sopra riportati e possono accordarsi sulle modalità ritenute più utili per la conclusione delle trattative.
6. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione, anche per quanto riguarda lo stato di utilizzo dei fondi e conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti.
7. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio Sindacale. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro cinque giorni corredata dall’apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, il contratto viene sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è effettuata dal titolare del potere di rappresentanza dell’azienda o ente ovvero da un suo delegato. In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.
8. Le Aziende e gli enti sono tenuti a trasmettere all’ARAN i contratti integrativi entro cinque giorni dalla sottoscrizione ai sensi dell’art. 46, comma 5 del d.lgs. n. 165 del 2001.
9. Le clausole dei commi 3 e 4 del presente articolo hanno carattere sperimentale e sono soggette a verifica delle parti nella Nella prossima sessione negoziale di livello nazionale, le parti provvederanno alla verifica dell’applicazione del presente articolo, sulle eventuali criticità per più efficaci modifiche, integrazioni e correzioni.
10. L’articolo 5 del CCNL del 3 novembre 2005 è disapplicato.
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Tempi e procedure per la contrattazione integrativa. 1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un’unica sessione negoziale, tranne per le materie che, per loro natura, natura richiedano tempi di negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L’individuazione e l’utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale.
2. L’azienda provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro quindici giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 10, comma 2 del CCNL dell’8 giugno 2000, per l'avvio del negoziato, entro quindici giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto.
3. Entro trenta giorni dalla stipula del presente CCNL, l’Azienda, ai fini dell’avvio della trattativa, trasmette alla Regione la documentazione relativa all’ammontare dei fondi contrattuali e ne fornisce contestuale informazione alle XX.XX. ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) del CCNL del 3 novembre 2005. Tale procedura viene attivata all’inizio di ciascun anno ai fini della contrattazione relativa alla individuazione e utilizzo delle risorse dei fondi di cui al comma 1 ultimo capoverso.
4. La contrattazione integrativa, avviata tenendo conto della tempistica stabilita nel comma 4 dell’art 5 (Coordinamento regionale), sulla base di documentazione prodotta dall’Azienda, ove non siano state presentate le piattaforme, deve concludersi perentoriamente entro 150 giorni dalla stipula del presente contratto, salvo diverso accordo tra le parti opportunamente motivato e comunque in presenza di trattative già avviate e in fase conclusiva.
5. Nel corso delle trattative le parti sono tenute a collaborare fattivamente, nell’osservanza dei principi di lealtà e buona fede, al rispetto della predetta tempistica contrattuale. A tal fine, nel periodo di contrattazione aziendale, le parti devono incontrarsi con una frequenza e assiduità tali da consentire la stipula del contratto integrativo nei tempi sopra riportati e possono accordarsi sulle modalità ritenute più utili per la conclusione delle trattative.
6. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione, anche per quanto riguarda lo stato di utilizzo dei fondi e conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti.
7. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio Sindacale. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro cinque giorni corredata dall’apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, il contratto viene sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è effettuata dal titolare del potere di rappresentanza dell’azienda o ente ovvero da un suo delegato. In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.
8. Le Aziende e gli enti sono tenuti a trasmettere all’ARAN i contratti integrativi entro cinque giorni dalla sottoscrizione ai sensi dell’art. 46, comma 5 del d.lgs. n. 165 del 2001.
9. Le clausole dei commi 3 e 4 del presente articolo hanno carattere sperimentale e sono soggette a verifica delle parti nella Nella prossima sessione negoziale di livello nazionale, le parti provvederanno alla verifica dell’applicazione del presente articolo, sulle eventuali criticità per più efficaci modifiche, integrazioni e correzioni.
10. L’articolo 5 del CCNL del 3 novembre 2005 è disapplicato.
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Tempi e procedure per la contrattazione integrativa. Il testo dell’art. 11 del CCRL del 15.05.01 è sostituito dal seguente:
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale per la parte normativa quadriennale, salvo diversa volontà delle parti, e biennale per la parte economica e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi le materie ad essi rimesse devono essere trattate in un’unica sessione negoziale, tranne per fatte salve le materie che, previste dal presente contratto che per la loro natura, natura richiedano tempi di negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L’individuazione e l’utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annualediversi o verifiche periodiche.
2. L’azienda provvede a costituire La procedura negoziale è avviata dal Direttore Generale o da un suo delegato entro 15 giorni dalla richiesta delle RSU o delle XX.XX. con la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro quindici giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la convocazione della delegazione sindacale di cui all'art. 10, comma 2 del CCNL dell’8 giugno 2000, per l'avvio del negoziato, entro quindici giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente contrattoall’articolo 12.
3. Entro trenta giorni dalla stipula del presente CCNL, l’Azienda, trasmette alla Regione la documentazione relativa all’ammontare dei fondi contrattuali Xxxxx restando i principi di autonomia negoziale e ne fornisce contestuale informazione alle XX.XX. ai sensi dell’artquelli di comportamento indicati dall’art. 6, comma 1decorsi 30 giorni dall’inizio delle trattative, lett. a) del CCNL del 3 novembre 2005eventualmente prorogabili su accordo tra le parti fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
4. La contrattazione integrativa, avviata tenendo conto della tempistica stabilita nel comma 4 dell’art Il controllo sulla compatibilità dei costi del contratto integrativo con i vincoli di bilancio è effettuato dall’Ufficio del controllo interno di gestione. A tal fine la quantificazione dei costi contrattuali dell’ipotesi di accordo integrativo è inviata all’Ufficio del controllo interno di gestione entro 5 (Coordinamento regionale), sulla base di documentazione prodotta dall’Azienda, ove non siano state presentate le piattaforme, deve concludersi perentoriamente entro 150 giorni dalla stipula del presente contratto, salvo diverso accordo tra le parti opportunamente motivato e comunque in presenza di trattative già avviate e in fase conclusivadal raggiungimento dell’accordo.
5. Nel corso delle trattative le parti sono tenute a collaborare fattivamenteL’Ufficio di cui al precedente comma delibera entro 15 giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, nell’osservanza dei principi decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente ai fini della sottoscrizione del contratto. Il procedimento di lealtà e buona fede, al rispetto della predetta tempistica contrattuale. A tal finecertificazione, nel periodo caso si rendano necessari accertamenti istruttori, non può essere prorogato per un termine ulteriore di contrattazione aziendale, le parti devono incontrarsi con una frequenza e assiduità tali da consentire la stipula 30 giorni dalla trasmissione del contratto integrativo nei tempi sopra riportati e possono accordarsi sulle modalità ritenute più utili per la conclusione delle trattativecontratto.
6. I contratti collettivi integrativi devono Qualora la certificazione non sia effettuata positivamente la delegazione trattante assume le iniziative per adeguare i costi contrattuali ai vincoli di bilancio.
7. Il contratto integrativo deve contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro sua attuazione, anche per quanto riguarda lo stato di utilizzo dei fondi e conservano . Esso conserva la loro sua efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti.
7. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio Sindacale. A tal fine, l’ipotesi di del successivo contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro cinque giorni corredata dall’apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, il contratto viene sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è effettuata dal titolare del potere di rappresentanza dell’azienda o ente ovvero da un suo delegato. In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorniintegrativo.
8. Le Aziende e gli enti sono tenuti a trasmettere all’ARAN i contratti integrativi Copia del contratto integrativo è trasmesso al CO.RA.N. entro cinque 10 giorni dalla sottoscrizione ai sensi dell’art. 46, comma 5 stipulazione a cura del d.lgs. n. 165 del 2001Direttore Generale.
9. Le clausole dei commi 3 e 4 del presente articolo hanno carattere sperimentale e sono soggette a verifica delle parti nella prossima sessione negoziale di livello nazionale.
10. L’articolo 5 del CCNL del 3 novembre 2005 è disapplicato.
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Samples: Employment Agreement