Tempi e procedure per la contrattazione integrativa. (come sostituito dall’art.5 del CCRL 8.10.2008) 1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale, salvo diversa volontà delle parti, e le materie ad essi rimesse devono essere trattate in un‟unica sessione negoziale, fatte salve le materie previste dal presente contratto che per la loro natura richiedano tempi diversi o verifiche periodiche. 2. La procedura negoziale è avviata, entro 30 giorni dalla prima elezione delle RSU, dal Direttore Generale o da un suo delegato, con la convocazione della delegazione sindacale di cui all‟articolo 12. 3. Nelle more della elezione delle RSU la procedura è avviata entro 60 giorni dalla conclusione del presente contratto. La delegazione sindacale è composta delle XX.XX. ammesse alla contrattazione collettiva regionale. 4. Il controllo sulla compatibilità dei costi del contratto collettivo integrativo con i vincoli di bilancio è effettuato dall‟Ufficio del controllo interno di gestione di cui all‟articolo 10 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31. A tal fine la quantificazione dei costi contrattuali dell‟ipotesi di accordo integrativo è inviata all‟Ufficio del controllo interno di gestione entro 5 giorni dal raggiungimento dell‟accordo. 5. L‟Ufficio di cui al precedente comma delibera entro 15 giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente ai fini della sottoscrizione del contratto. L‟Amministrazione garantisce in ogni caso che, nelle more della costituzione dell‟ufficio del controllo interno di gestione di cui al comma precedente, tale controllo è affidato ad altro ufficio tecnicamente competente, senza pregiudizio per gli esiti della contrattazione integrativa, fermo restando quanto stabilito dal presente comma. 6. Qualora la certificazione non sia effettuata positivamente la delegazione trattante assume le iniziative per adeguare i costi contrattuali ai vincoli di bilancio. 7. Il contratto collettivo integrativo deve contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della sua attuazione. Esso conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo. 8. Copia del contratto collettivo integrativo è trasmesso al CoRaN entro 10 giorni dalla stipulazione a cura del Direttore Generale.
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Tempi e procedure per la contrattazione integrativa. (come sostituito dall’art.5 CCRL 2006/2007 dell’8 ottobre 2008 Il testo dell’art. 11 del CCRL 8.10.2008)del 15.05.01 è sostituito dal seguente:
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale, salvo diversa volontà delle parti, e le materie ad essi rimesse devono devo- no essere trattate in un‟unica un’unica sessione negoziale, fatte salve le materie previste dal presente contratto che per la loro natura richiedano tempi diversi o verifiche periodiche.
2. La procedura negoziale è avviata, entro 30 giorni dalla prima elezione delle RSU, avviata dal Direttore Generale Genera- le o da un suo delegato, delegato entro 15 giorni dalla richiesta delle RSU o delle XX.XX. con la convocazione della delegazione sindacale di cui all‟articolo all’articolo 12.
3. Nelle more della elezione Xxxxx restando i principi di autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art. 6, decorsi 30 giorni dall’inizio delle RSU la procedura è avviata entro 60 giorni dalla conclusione del presente contratto. La delegazione sindacale è composta delle XX.XX. ammesse alla contrattazione collettiva regionaletrattative, eventualmente prorogabili su ac- cordo tra le parti fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
4. Il controllo sulla compatibilità dei costi del contratto collettivo integrativo con i vincoli di bilancio è effettuato dall‟Ufficio dall’Ufficio del controllo interno di gestione di cui all‟articolo 10 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31gestione. A tal fine la quantificazione dei costi contrattuali dell‟ipotesi dell’ipotesi di accordo integrativo è inviata all‟Ufficio all’Ufficio del controllo interno di gestione entro 5 giorni dal raggiungimento dell‟accordodell’accordo.
5. L‟Ufficio L’Ufficio di cui al precedente comma delibera entro 15 giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata effet- tuata positivamente ai fini della sottoscrizione del contratto. L‟Amministrazione garantisce in ogni Il procedimento di certificazione, nel caso chesi rendano necessari accertamenti istruttori, nelle more della costituzione dell‟ufficio non può essere prorogato per un ter- mine ulteriore di 30 giorni dalla trasmissione del controllo interno di gestione di cui al comma precedente, tale controllo è affidato ad altro ufficio tecnicamente competente, senza pregiudizio per gli esiti della contrattazione integrativa, fermo restando quanto stabilito dal presente commacontratto.
6. Qualora la certificazione non sia effettuata positivamente positiva- mente la delegazione trattante assume le iniziative per adeguare ade- xxxxx i costi contrattuali ai vincoli di bilancio.
7. Il contratto collettivo integrativo deve contenere apposite clausole clau- sole circa tempi, modalità e procedure di verifica della sua attuazione. Esso conserva la sua efficacia fino alla stipulazione stipula- zione del successivo contratto integrativo.
8. Copia del contratto collettivo integrativo è trasmesso al CoRaN CO.RA.N. entro 10 giorni dalla stipulazione a cura del Direttore GeneraleGe- nerale.
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Tempi e procedure per la contrattazione integrativa. (come sostituito dall’art.5 del CCRL 8.10.2008)
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale, salvo diversa volontà delle parti, e le materie ad essi rimesse devono essere trattate in un‟unica un’unica sessione negoziale, fatte salve le materie previste dal presente contratto che per la loro natura richiedano tempi diversi o verifiche periodiche.
2. La procedura negoziale è avviata, entro 30 giorni dalla prima elezione delle RSU, dal Direttore Generale o da un suo delegato, con la convocazione della delegazione sindacale di cui all‟articolo all’articolo 12.
3. Nelle more della elezione delle RSU la procedura è avviata entro 60 giorni dalla conclusione del presente contratto. La delegazione sindacale è composta delle XX.XX. ammesse alla contrattazione collettiva regionale.
4. Il controllo sulla compatibilità dei costi del contratto collettivo integrativo con i vincoli di bilancio è effettuato dall‟Ufficio dall’Ufficio del controllo interno di gestione di cui all‟articolo all’articolo 10 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31. A tal fine la quantificazione dei costi contrattuali dell‟ipotesi dell’ipotesi di accordo integrativo è inviata all‟Ufficio all’Ufficio del controllo interno di gestione entro 5 giorni dal raggiungimento dell‟accordodell’accordo.
5. L‟Ufficio L’Ufficio di cui al precedente comma delibera entro 15 giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente ai fini della sottoscrizione del contratto. L‟Amministrazione L’Amministrazione garantisce in ogni caso che, nelle more della costituzione dell‟ufficio dell’ufficio del controllo interno di gestione di cui al comma precedente, tale controllo è affidato ad altro ufficio tecnicamente competente, senza pregiudizio per gli esiti della contrattazione integrativa, fermo restando quanto stabilito dal presente comma.
6. Qualora la certificazione non sia effettuata positivamente la delegazione trattante assume le iniziative per adeguare i costi contrattuali ai vincoli di bilancio.
7. Il contratto collettivo integrativo deve contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della sua attuazione. Esso conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
8. Copia del contratto collettivo integrativo è trasmesso al CoRaN CO.RA.N. entro 10 giorni dalla stipulazione a cura del Direttore Generale.
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Tempi e procedure per la contrattazione integrativa. (come sostituito dall’art.5 CCRL 2006/2007 dell’8 ottobre 2008 Il testo dell’art. 11 del CCRL 8.10.2008)del 15.05.01 è sostituito dal seguente:
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale, salvo diversa volontà delle parti, e le materie ad essi rimesse devono essere trattate in un‟unica un’unica sessione negoziale, fatte salve le materie previste dal presente contratto che per la loro natura richiedano tempi diversi o verifiche periodiche.
2. La procedura negoziale è avviata, entro 30 giorni dalla prima elezione delle RSU, avviata dal Direttore Generale o da un suo delegato, delegato entro 15 giorni dalla richiesta delle RSU o delle XX.XX. con la convocazione della delegazione sindacale di cui all‟articolo all’articolo 12.
3. Nelle more della elezione Xxxxx restando i principi di autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art. 6, decorsi 30 giorni dall’inizio delle RSU la procedura è avviata entro 60 giorni dalla conclusione del presente contratto. La delegazione sindacale è composta delle XX.XX. ammesse alla contrattazione collettiva regionaletrattative, eventualmente prorogabili su accordo tra le parti fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
4. Il controllo sulla compatibilità dei costi del contratto collettivo integrativo con i vincoli di bilancio è effettuato dall‟Ufficio dall’Ufficio del controllo interno di gestione di cui all‟articolo 10 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31gestione. A tal fine la quantificazione dei costi contrattuali dell‟ipotesi dell’ipotesi di accordo integrativo è inviata all‟Ufficio all’Ufficio del controllo interno di gestione entro 5 giorni dal raggiungimento dell‟accordodell’accordo.
5. L‟Ufficio L’Ufficio di cui al precedente comma delibera entro 15 giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente ai fini della sottoscrizione del contratto. L‟Amministrazione garantisce in ogni Il procedimento di certificazione, nel caso chesi rendano necessari accertamenti istruttori, nelle more della costituzione dell‟ufficio non può essere prorogato per un termine ulteriore di 30 giorni dalla trasmissione del controllo interno di gestione di cui al comma precedente, tale controllo è affidato ad altro ufficio tecnicamente competente, senza pregiudizio per gli esiti della contrattazione integrativa, fermo restando quanto stabilito dal presente commacontratto.
6. Qualora la certificazione non sia effettuata positivamente la delegazione trattante assume le iniziative per adeguare i costi contrattuali ai vincoli di bilancio.
7. Il contratto collettivo integrativo deve contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della sua attuazione. Esso conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
8. Copia del contratto collettivo integrativo è trasmesso al CoRaN CO.RA.N. entro 10 giorni dalla stipulazione a cura del Direttore Generale.
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