Tempo determinato Clausole campione

Tempo determinato. Artt. 52 - 64 L’assunzione deve risultare da atto scritto con apposizione del termine, contente elementi previsti legalmente. E’ ammessa l’apposizione di un termine non superiore a 36 mesi, comprensivi delle eventuali proroghe, nel numero massimo di 5, rinnovi e lavoro somministrato avente ad oggetto mansioni di pari livello e categoria. Nella base di computo dei lavoratori a tempo indeterminato saranno compresi gli Apprendisti, i Lavoratori intermittenti con diritto all’indennità di disponibilità e i lavoratori a tempo parziale (quest’ultimi in proporzione alla percentuale di prestazione lavorativa effettuata), che siano in forza al 1° gennaio dell’anno di stipulazione del contratto a tempo determinato (per i limiti quantitativi si rimanda all’art. 55 del CCNL). La tredicesima mensilità per i lavoratori con contratto inferiore ai 12 mesi, può essere corrisposta mensilmente mediante riconoscimento del 8,33% della Retribuzione Mensile Normale spettante per ciascun mese, o frazione di mese superiore a 14 giorni, che sia stato lavorato. Analogamente, si potrà corrispondere mensilmente la monetizzazione del rateo di permessi mediante il riconoscimento del 1,54% della R.M.N. Non si può ricorrere al lavoro somministrato se l’Azienda non ha effettuato la valutazione dei rischi o per sostituire dei lavoratori in sciopero o se abbia proceduto a licenziamenti collettivi per giustificato motivo nelle identiche mansioni nei 6 mesi precedenti l’assunzione o quando siano in corso riduzioni dell’orario di lavoro per identiche mansioni con ricorso alla Cassa integrazione. L’Azienda, che assume le vesti di “utilizzatore”, per soddisfare le esigenze lavorative può ricorrere alla somministrazione di lavoro che potrà essere, come previsto dalla Legge, a tempo determinato o a tempo indeterminato. Nel caso di primo rapporto a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi, concluso tra l’Utilizzatore e il Lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, non sono richieste le indicazioni delle motivazioni. I lavoratori somministrati, non possono superare in ciascuna unità produttiva i seguenti limiti:
Tempo determinato. Premessa
Tempo determinato. Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato è disciplinato dalla legge e dalle seguenti disposizioni. Viene riconosciuto carattere di stagionalità ai fini dell’attuazione delle previsioni di legge alla: ˗ Stampa, legatoria, magazzinaggio, spedizione, gestione degli ordini e delle rese dei libri e dei saggi scolastici e manuali universitari; ˗ Stampa, legatoria, magazzinaggio, gestione degli ordini e delle rese dei libri strenna e dei libri in genere nei tradizionali picchi distributivi e nelle campagne nazionali di promozione del libro e della lettura; ˗ Attività logistiche ed organizzative connesse alla partecipazione a fiere nazionali e internazionali del settore editoriale; ˗ Attività di stampa, allestimento, magazzinaggio e spedizione di cataloghi e xxxxxxx con carattere di stagionalità; ˗ Attività di stampa, allestimento, magazzinaggio e spedizione delle agende e dei calendari. L’azienda informa annualmente le RSU sulle assunzioni effettuate per prestazioni stagionali. Ai fini dell'attuazione della previsione di Legge per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 12 mesi per l'avvio di una nuova linea di produzione e fino a 24 mesi per l'avvio di una unità produttiva. Tale periodo può essere incrementato previo accordo aziendale, per specifiche necessità. Le aziende forniranno annualmente alla RSU informazioni sulle dimensioni quantitative, sulle tipologie di attività e sui profili professionali dei contratti a tempo determinato stipulati. Per il diritto di precedenza valgono le norme di legge. Il diritto di precedenza non si applica tuttavia nei casi di trasformazione dei contratti in essere. L’impresa fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato direttamente e per conoscenza alla RSU, informazioni sui posti vacanti a tempo indeterminato relativi a mansioni svolte da lavoratori a tempo determinato, che si rendessero disponibili nell’ambito della unità produttiva di appartenenza. Gli istituti a carattere annuale saranno frazionati per 365esimi e corrisposti per quanti sono i giorni di durata del rapporto a termine. In caso di malattia e infortunio non sul lavoro la conservazione del posto per i lavoratori assunti con contratto a termine è limitata ad un periodo massimo pari a ¼ della durata del contratto e comunque non si estende oltre la scadenza del termine apposto al contratto. L’integrazione economica a carico dell’azienda cessa con l’esaurimento del periodo di conservazione del posto ai s...
Tempo determinato. Ferma restando la possibilità di ricorso ai contratti a tempo determinato in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto, è consentita, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 ed ai sensi del primo comma dell'art. 23 della Legge 23 febbraio 1987, n° 56, l'apposizione di un termine alla durata dei contratti di lavoro anche nelle seguenti ulteriori ipotesi: a) sostituzione di lavoratori assenti per ferie o per aspettative diverse da quelle già previste dall'art. 1, lettera b), Legge n° 230 del 1962; b) punte di più intensa attività connesse a richieste di mercato indifferibili o a situazioni straordinarie che non sia possibile evadere con il normale organico aziendale; c) esecuzione di servizi definiti e predeterminati nel tempo cui non sia possibile sopperire con il normale organico. d) sostituzione dei lavoratori temporaneamente dichiarati sanitariamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate. e) situazioni prolungate di assenza per malattia o gravidanza. f) necessità di sostituzione di xxxxxxxx, soci, familiari e collaboratori in genere per i quali non vige rapporto di lavoro subordinato. g) è altresì ammessa, nei casi di imprevedibilità, necessità o urgenza, relative all'attività aziendale, l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di lavoro con durata non superiore ad un giorno. Ai lavoratori assunti ai sensi della legge 230/62 art.1 lettera A viene riconosciuto il diritto di precedenza di cui all'art. 9 bis della legge 236/93 che recita: "I lavoratori che abbiano prestato la loro attività lavorativa con contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste dall'art. 8 bis del D.L. 29.1.83 n° 17, convertito con modificazioni dalla legge 25.3.83 n° 79, hanno diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda con la medesima qualifica a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro 3 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro". La durata dei contratti di cui alle lettere b), c) e f) non potrà essere superiore a sei mesi comunque prorogabili ai sensi della legge 18/4/62, n. 230. Il numero dei lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi delle precedenti lettere b) e c) non potrà superare, in ciascuna impresa, i seguenti limiti: lavoratori dipendenti lavoratori dipendenti a tempo indeterminato a tempo determinato da 1 a 10 3 unità da 11 a 25 30% da 26 a 40 8 unità da 41 a 60 20% da 61 a 80 12 unità da 81 e oltre 15 % La base di computo per il calcolo della percentuale ...
Tempo determinato. Il presente Contratto viene stipulato a tempo determinato quale stabilito alla clausola ‘Durata Contrattuale’ del Modulo d'Ordine. Nessuna delle Parti potrà risolvere unilateralmente il presente Contratto, tuttavia gli eventuali diritti alla risoluzione per giusta causa rimarranno inalterati.
Tempo determinato. La specifica disciplina relativa al rapporto di apprendistato, ricompresa negli articoli da 52 a 54, e relativo riordino, costituisce oggetto di specifica articolazione nell'allegato titolato "Riordino della disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato
Tempo determinato. 1. L’assunzione può effettuarsi a tempo determinato, nel rispetto della normativa vigente, obbligatoriamente in forma scritta, con scambio tra le parti della relativa lettera, nella quale devono essere specificate le fattispecie giustificatrici. 2. La forma scritta non è necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni di calendario. 3. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi. In questi casi si possono effettuare fino a quattro proroghe a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato; la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere comunque superiore, compresa la eventuale proroga, ai 24 mesi. Nei contratti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi è necessario l’inserimento della causale. 4. A titolo esemplificativo è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro nei seguenti casi: - per esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche ripetitivo; - per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano la sospensione del rapporto; - per motivi familiari, compresa necessità di raggiungere la famiglia residente all’estero; - per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità, fruitori di permessi assistenza - per sostituire lavoratori in ferie; - per l’assistenza extra-domiciliare a persone non autosufficienti ricoverate in ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali e case di riposo. 5. Per le causali che giustificano l’assunzione a tempo determinato i datori di lavoro potranno altresì avvalersi di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Il contratto di lavoro a tempo determinato nel settore del lavoro domestico è sconsigliato perché: 1. Il tempo indeterminato può cessare in qualsiasi momento, anche senza giusta causa, da entrambe le parti (quindi sia per dimissioni che per licenziamento) 2. basta farlo in forma scritta, garantendo i giorni di preavviso oppure indennizzando il relativo importi di mancato preavviso. 3. Il tempo determinato è più oneroso, in termini contributivi, rispetto al tempo indeterminato. 4. Il tempo determinato è vincolante: una volta stabilita una data di termine non sarebbe possibile cessarlo prima. 5. Per avere una data di termin...
Tempo determinato. Somministrazione Costo licenziamenti 1. Durata massima ridotta da 36 a 24 mesi 2. In ipotesi di successione dei contratti è possibile superare i 24 mesi solo in ipotesi di stagionalità e previsioni collettive, anche aziendali; 3. Il numero di proroghe passa da 5 a 4. 4. Per rapporti di durata inferiore o pari a 12 mesi non è necessita la causale. 5. Per rapporti di durata superiore a 12 mesi è necessaria una delle seguenti causali: 1. esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, 2. esigenze sostitutive di altri lavoratori; 3. esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria. 6. Il lavoratore ha tempo 180 giorni per impugnare il contratto a termine dalla sua conclusione e non più 120. 7. Il contributo addizionale della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico del datore di lavoro (attualmente pari all'1,4%) è aumentato dello 0,5 % in per ciascun rinnovo.
Tempo determinato. Al personale assunto a tempo determinato, che abbia superato il periodo di prova, si applicano le previsioni in materia di permessi di cui al presente articolo, esclusa ogni erogazione economica.