Common use of Tempo determinato Clause in Contracts

Tempo determinato. Artt. 52 - 64 L’assunzione deve risultare da atto scritto con apposizione del termine, contente elementi previsti legalmente. E’ ammessa l’apposizione di un termine non superiore a 36 mesi, comprensivi delle eventuali proroghe, nel numero massimo di 5, rinnovi e lavoro somministrato avente ad oggetto mansioni di pari livello e categoria. Nella base di computo dei lavoratori a tempo indeterminato saranno compresi gli Apprendisti, i Lavoratori intermittenti con diritto all’indennità di disponibilità e i lavoratori a tempo parziale (quest’ultimi in proporzione alla percentuale di prestazione lavorativa effettuata), che siano in forza al 1° gennaio dell’anno di stipulazione del contratto a tempo determinato (per i limiti quantitativi si rimanda all’art. 55 del CCNL). La tredicesima mensilità per i lavoratori con contratto inferiore ai 12 mesi, può essere corrisposta mensilmente mediante riconoscimento del 8,33% della Retribuzione Mensile Normale spettante per ciascun mese, o frazione di mese superiore a 14 giorni, che sia stato lavorato. Analogamente, si potrà corrispondere mensilmente la monetizzazione del rateo di permessi mediante il riconoscimento del 1,54% della R.M.N. Non si può ricorrere al lavoro somministrato se l’Azienda non ha effettuato la valutazione dei rischi o per sostituire dei lavoratori in sciopero o se abbia proceduto a licenziamenti collettivi per giustificato motivo nelle identiche mansioni nei 6 mesi precedenti l’assunzione o quando siano in corso riduzioni dell’orario di lavoro per identiche mansioni con ricorso alla Cassa integrazione. L’Azienda, che assume le vesti di “utilizzatore”, per soddisfare le esigenze lavorative può ricorrere alla somministrazione di lavoro che potrà essere, come previsto dalla Legge, a tempo determinato o a tempo indeterminato. Nel caso di primo rapporto a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi, concluso tra l’Utilizzatore e il Lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, non sono richieste le indicazioni delle motivazioni. I lavoratori somministrati, non possono superare in ciascuna unità produttiva i seguenti limiti:

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Tempo determinato. Artt. 52 - 64 L’assunzione deve risultare da atto scritto con apposizione del termine, contente elementi previsti legalmente. E’ ammessa l’apposizione di un termine non superiore a 36 mesi, comprensivi delle eventuali proroghe, nel numero massimo di 5, rinnovi e lavoro somministrato avente ad oggetto mansioni di pari livello e categoria. Nella base di computo dei lavoratori a tempo indeterminato saranno compresi gli Apprendisti, i Lavoratori intermittenti con diritto all’indennità di disponibilità e i lavoratori a tempo parziale (quest’ultimi in proporzione alla percentuale di prestazione lavorativa effettuata), che siano in forza al 1° gennaio dell’anno di stipulazione del contratto a tempo determinato (per i limiti quantitativi si rimanda all’art. 55 del CCNL). La tredicesima mensilità per i lavoratori con contratto inferiore ai 12 mesi, può essere corrisposta mensilmente mediante riconoscimento del 8,33% della Retribuzione Mensile Normale spettante per ciascun mese, o frazione di mese superiore a 14 giorni, che sia stato lavorato. Analogamente, si potrà corrispondere mensilmente la monetizzazione del rateo di permessi mediante il riconoscimento del 1,54% della R.M.N. Non si può ricorrere al lavoro somministrato se l’Azienda non ha effettuato la valutazione dei rischi o per sostituire dei lavoratori in sciopero o se abbia proceduto a licenziamenti collettivi per giustificato motivo nelle identiche mansioni nei 6 mesi precedenti l’assunzione o quando siano in corso riduzioni dell’orario di lavoro per identiche mansioni con ricorso alla Cassa integrazione. L’Azienda, che assume le vesti di “utilizzatore”, per soddisfare le esigenze lavorative può ricorrere alla somministrazione di lavoro che potrà essere, come previsto dalla Legge, a tempo determinato o a tempo indeterminato. Nel caso di primo rapporto a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi, concluso tra l’Utilizzatore e il Lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, non sono richieste le indicazioni delle motivazioni. I lavoratori somministrati, non possono superare in ciascuna unità produttiva i seguenti limiti:: Non si può ricorrere al lavoro somministrato se l’Azienda non ha effettuato la valutazione dei rischi o per sostituire dei lavoratori in sciopero o se abbia proceduto a licenziamenti collettivi per giustificato motivo nelle identiche mansioni nei 6 mesi precedenti l’assunzione o quando siano in corso riduzioni dell’orario di lavoro per identiche mansioni con ricorso alla Cassa integrazione.

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Tempo determinato. Artt. 52 43 - 64 46 L’assunzione deve risultare da atto scritto con apposizione del termine, contente elementi previsti legalmente. E’ Nel caso di primo rapporto di lavoro a tempo determinato con il Lavoratore, è ammessa l’apposizione del termine per il massimo di un termine non superiore a 36 12 mesi, anche senza precisarne i motivi, e per lo svolgimento di qualsiasi mansione. Quando tale contratto ha una durata prevista inferiore a 12 mesi, è ammessa una sola proroga al massimo fino al raggiungimento del termine complessivo di mesi 12. Escluso il caso che precede, l’apposizione del termine è consentita in presenza di ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, anche se riferibili all’ordinaria attività del datore di lavoro. In generale il contratto non deve superare i 36 mesi di effettivo lavoro, comprensivi delle eventuali di proroghe, nel numero massimo di 5, rinnovi e lavoro somministrato avente somministrato, ad oggetto mansioni eccezione della c.d “deroga assistita” di pari livello ulteriori 12 mesi a condizione che sia stipulata presso la D.P.L. competente e categoriacon l’assistenza di una rappresentanza sindacale. Nella base di computo dei lavoratori La limitazione alla successione non trova applicazione nelle attività stagionali, nonché per attività produttive/commerciali concentrate solo in alcuni periodi dell’anno e/o finalizzate a tempo indeterminato saranno compresi gli Apprendistirispondere a una intensificazione della domanda per ragioni climatiche o connesse a ricorrenze e festività, i Lavoratori intermittenti con diritto all’indennità di disponibilità e i lavoratori a tempo parziale (quest’ultimi in proporzione alla percentuale di prestazione lavorativa effettuata), che siano in forza al 1° gennaio dell’anno di stipulazione del contratto a tempo determinato (per i limiti quantitativi si rimanda all’art. 55 del CCNL)massimo 6 mesi all’anno. La tredicesima mensilità per i lavoratori con contratto inferiore ai 12 mesi, può essere corrisposta mensilmente mediante riconoscimento del 8,33% della Retribuzione Mensile Normale retribuzione mensile lorda normale spettante per ciascun mese, o frazione di mese superiore a 14 15 giorni, che sia stato lavorato. Analogamente, si potrà corrispondere mensilmente Tale facoltà è ammessa con accordo delle Parti o con la monetizzazione del rateo contrattazione di permessi mediante il riconoscimento del 1,54% della R.M.N. Non si può ricorrere al lavoro somministrato se l’Azienda non ha effettuato la valutazione dei rischi o per sostituire dei lavoratori in sciopero o se abbia proceduto a licenziamenti collettivi per giustificato motivo nelle identiche mansioni nei 6 mesi precedenti l’assunzione o quando siano in corso riduzioni dell’orario di lavoro per identiche mansioni con ricorso alla Cassa integrazione. L’Azienda, che assume le vesti di “utilizzatore”, per soddisfare le esigenze lavorative può ricorrere alla somministrazione di lavoro che potrà essere, come previsto dalla Legge, a tempo determinato o a tempo indeterminato. Nel caso di primo rapporto a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi, concluso tra l’Utilizzatore e il Lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, non sono richieste le indicazioni delle motivazioni. I lavoratori somministrati, non possono superare in ciascuna unità produttiva i seguenti limiti:secondo livello.

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Tempo determinato. ArttIl ricorso al contratto a tempo determinato è consentito nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 52 - 64 L’assunzione deve risultare da atto scritto con apposizione 6 settembre 2001, n. 368 e dalle ulteriori e distinte norme di legge regolanti tale tipologia contrattuale. I lavoratori a tempo determinato dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi all’esecuzione del lavoro. Il contratto dovrà essere sottoscritto dalle parti prima dell’inizio della prestazione lavorativa, salvo quanto previsto dall’art.1 comma 4 del Dlgs n. 368/2001, e dovrà essere consegnato in copia al lavoratore entro gg. 5 dall’inizio della prestazione. Il testo contrattuale, fermo restando il rispetto dei restanti presupposti di legge disciplinati dal D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, dovrà indicare espressamente le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustificano l’apposizione del termine. IL numero dei contratti a tempo determinato non potrà superare i seguenti limiti: da 1 a 10 3 unità da 11 a 25 30% da 26 a 40 8 unità da 41 a 60 20% da 61 a 80 12 unità da 81 e oltre 15% Per il calcolo degli scaglioni del comma precedente, contente elementi previsti legalmente. E’ ammessa l’apposizione di un termine non superiore a 36 mesi, comprensivi delle eventuali proroghe, nel numero massimo di 5, rinnovi e lavoro somministrato avente ad oggetto mansioni di pari livello e categoria. Nella la base di computo è costituita dai lavoratori a tempo indeterminato iscritti a libro unico all’atto dell’assunzione dei lavoratori a tempo indeterminato saranno compresi gli Apprendistideterminato. Sono esenti dalle limitazioni quantitative sopra disciplinate le tipologie contrattuali previste dall’art. 10, i Lavoratori intermittenti con diritto all’indennità n. 7, punti da a) a d) e dall’art. 10 n. 8 del D.lgs 368/2001. Ai sensi dell’art. 10 lett. a) del D.lgs 368/2001 la fase di disponibilità e i lavoratori avvio di nuove attività è determinata in mesi 24 a far data dalla prima assunzione relativa all’unità produttiva interessata. Ferme restando le esenzioni sopra menzionate, le aziende a conduzione familiare che non abbiano dipendenti a tempo parziale (quest’ultimi in proporzione alla percentuale di prestazione lavorativa effettuata), che siano in forza al 1° gennaio dell’anno di stipulazione del contratto indeterminato possono comunque assumere sino a tre dipendenti a tempo determinato (per i limiti quantitativi si rimanda all’art. 55 del CCNL). La tredicesima mensilità per i lavoratori con contratto inferiore ai 12 mesi, può essere corrisposta mensilmente mediante riconoscimento del 8,33% della Retribuzione Mensile Normale spettante per ciascun mese, o frazione di mese superiore a 14 giorni, che sia stato lavorato. Analogamente, si potrà corrispondere mensilmente la monetizzazione del rateo di permessi mediante il riconoscimento del 1,54% della R.M.N. Non si può ricorrere al lavoro somministrato se l’Azienda non ha effettuato la valutazione dei rischi o per sostituire dei lavoratori in sciopero o se abbia proceduto a licenziamenti collettivi per giustificato motivo nelle identiche mansioni nei 6 mesi precedenti l’assunzione o quando siano in corso riduzioni dell’orario di lavoro per identiche mansioni con ricorso alla Cassa integrazione. L’Azienda, che assume le vesti di “utilizzatore”, per soddisfare le esigenze lavorative può ricorrere alla somministrazione di lavoro che potrà essere, come previsto dalla Legge, a tempo determinato o a tempo indeterminato. Nel caso di primo rapporto a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi, concluso tra l’Utilizzatore e il Lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, non sono richieste le indicazioni delle motivazioni. I lavoratori somministrati, non possono superare in ciascuna unità produttiva i seguenti limiti:determinato.

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Samples: Accordo Di Rinnovo

Tempo determinato. Artt. 52 46 - 64 58 L’assunzione deve risultare da atto scritto con apposizione del termine, contente elementi previsti legalmente. E’ Alla durata del contratto di lavoro subordinato per lo svolgimento di qualsiasi mansione è ammessa l’apposizione di un termine non superiore a 36 (trentasei) mesi, comprensivi delle eventuali proroghe, nel numero massimo di 55 (cinque), rinnovi e lavoro somministrato avente ad oggetto mansioni di pari livello e categoria. L’apposizione del termine è consentita in presenza di ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, anche se riferibili all’ordinaria attività del datore di lavoro. Per la generalità dei lavoratori è ammessa l’assunzione con contratto a tempo determinato nel limite del 20% dei Lavoratori a tempo indeterminato in forza presso ciascuna unità produttiva della Società. Nella base di computo dei lavoratori a tempo indeterminato saranno compresi gli Apprendisti, i Lavoratori intermittenti con diritto all’indennità di disponibilità e i lavoratori a tempo parziale (quest’ultimi in proporzione alla percentuale di prestazione lavorativa effettuata), che siano in forza al 1° gennaio dell’anno di stipulazione del contratto a tempo determinato. Il limite dei lavoratori a tempo determinato (sarà, invece, pari a 2 per i limiti quantitativi si rimanda all’artDatori che occupano più di 3 dipendenti e fino a 10. 55 Potranno essere assunti Lavoratori a tempo determinato, fino al 60% dei Lavoratori a Tempo Indeterminato, quindi in aggiunta alla base legalmente prevista del CCNL)20%, purché nel rispetto della durata massima complessiva di 36 (trentasei) mesi, per ragioni oggettive e di rioccupazione. La tredicesima mensilità per i lavoratori con contratto inferiore ai 12 mesi, può essere corrisposta mensilmente mediante riconoscimento del 8,33% della Retribuzione Mensile Normale spettante per ciascun mese, o frazione di mese superiore a 14 giorni, che sia stato lavorato. Analogamente, si potrà corrispondere mensilmente Tale facoltà è ammessa con accordo delle Parti o con la monetizzazione del rateo contrattazione di permessi mediante il riconoscimento del 1,54% della R.M.N. Non si può ricorrere al lavoro somministrato se l’Azienda non ha effettuato la valutazione dei rischi o per sostituire dei lavoratori in sciopero o se abbia proceduto a licenziamenti collettivi per giustificato motivo nelle identiche mansioni nei 6 mesi precedenti l’assunzione o quando siano in corso riduzioni dell’orario di lavoro per identiche mansioni con ricorso alla Cassa integrazione. L’Azienda, che assume le vesti di “utilizzatore”, per soddisfare le esigenze lavorative può ricorrere alla somministrazione di lavoro che potrà essere, come previsto dalla Legge, a tempo determinato o a tempo indeterminato. Nel caso di primo rapporto a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi, concluso tra l’Utilizzatore e il Lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, non sono richieste le indicazioni delle motivazioni. I lavoratori somministrati, non possono superare in ciascuna unità produttiva i seguenti limiti:secondo livello.

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Samples: cisalterziario.it

Tempo determinato. ArttIl ricorso al contratto a tempo determinato è consentito nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 52 6 settembre 2001, n. 368 - 64 L’assunzione deve risultare da atto scritto con apposizione e sue successive modifiche - e dalle ulteriori e distinte norme di legge regolanti tale tipologia contrattuale. I lavoratori a tempo determinato dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi all’esecuzione del lavoro. Il contratto dovrà essere sottoscritto dalle parti prima dell’inizio della prestazione lavorativa, salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 4 del D.Lgs. n. 368/2001, e dovrà essere consegnato in copia al lavoratore entro gg 5 dall’inizio della prestazione. Il testo contrattuale, fermo restando il rispetto dei restanti presupposti di legge disciplinati dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e le deroghe ivi previste, dovrà indicare espressamente le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustificano l’apposizione del termine. Il numero dei contratti a tempo determinato non potrà superare i seguenti limiti: Lavoro a tempo indeterminato Lavoro a tempo determinato Da 1 a 10 4 unità Da 11 a 25 40% Da 26 a 40 10 unità Da 41 a 60 25% Da 61 a 80 15 unità Da 81 e oltre 20% Per il calcolo degli scaglioni del comma precedente, contente elementi previsti legalmente. E’ ammessa l’apposizione di un termine non superiore a 36 mesi, comprensivi delle eventuali proroghe, nel numero massimo di 5, rinnovi e lavoro somministrato avente ad oggetto mansioni di pari livello e categoria. Nella la base di computo è costituita dai lavoratori a tempo indeterminato iscritti a libro unico all’atto dell’assunzione dei lavoratori a tempo indeterminato saranno compresi gli Apprendistideterminato. Sono esenti dalle limitazioni quantitative sopra disciplinate le tipologie contrattuali previste dall’art. 10, i Lavoratori intermittenti con diritto all’indennità comma 7, lettere da a) a d) del D.Lgs. n. 368/2001. Ai sensi dell’art. 10, comma 7, lett. a) del D.Lgs. n. 368/2001 la fase di disponibilità e i lavoratori avvio di nuove attività è determinata in mesi 36 a far data dalla prima assunzione relativa all’unità produttiva interessata. Ferme restando le esenzioni sopra menzionate, le aziende a conduzione familiare che non abbiano dipendenti a tempo parziale (quest’ultimi in proporzione alla percentuale di prestazione lavorativa effettuata), che siano in forza al 1° gennaio dell’anno di stipulazione del contratto indeterminato possono comunque assumere sino a quattro dipendenti a tempo determinato (per i limiti quantitativi si rimanda all’art. 55 del CCNL). La tredicesima mensilità per i lavoratori con contratto inferiore ai 12 mesi, può essere corrisposta mensilmente mediante riconoscimento del 8,33% della Retribuzione Mensile Normale spettante per ciascun mese, o frazione di mese superiore a 14 giorni, che sia stato lavorato. Analogamente, si potrà corrispondere mensilmente la monetizzazione del rateo di permessi mediante il riconoscimento del 1,54% della R.M.N. Non si può ricorrere al lavoro somministrato se l’Azienda non ha effettuato la valutazione dei rischi o per sostituire dei lavoratori in sciopero o se abbia proceduto a licenziamenti collettivi per giustificato motivo nelle identiche mansioni nei 6 mesi precedenti l’assunzione o quando siano in corso riduzioni dell’orario di lavoro per identiche mansioni con ricorso alla Cassa integrazione. L’Azienda, che assume le vesti di “utilizzatore”, per soddisfare le esigenze lavorative può ricorrere alla somministrazione di lavoro che potrà essere, come previsto dalla Legge, a tempo determinato o a tempo indeterminato. Nel caso di primo rapporto a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi, concluso tra l’Utilizzatore e il Lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, non sono richieste le indicazioni delle motivazioni. I lavoratori somministrati, non possono superare in ciascuna unità produttiva i seguenti limiti:determinato.

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Samples: www.assipan.it

Tempo determinato. Artt. 52 37 - 64 48 Lavoro a Tempo Determinato: L’assunzione deve risultare da atto scritto con apposizione del termine, contente elementi previsti legalmente. E’ Alla durata del contratto di lavoro subordinato per lo svolgimento di qualsiasi mansione è ammessa l’apposizione di un termine non superiore a 36 mesi, comprensivi delle eventuali proroghe, nel numero massimo di 5, rinnovi e lavoro somministrato avente ad oggetto mansioni di pari livello e categoria. L’apposizione del termine è consentita in presenza di ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, anche se riferibili all’ordinaria attività del datore di lavoro. Per la generalità dei lavoratori è ammessa l’assunzione con contratto a tempo determinato nel limite del 20% dei Lavoratori a tempo indeterminato in forza presso ciascuna unità produttiva della Società. Nella base di computo dei lavoratori a tempo indeterminato saranno compresi gli Apprendisti, i Lavoratori intermittenti con diritto all’indennità di disponibilità e i lavoratori a tempo parziale (quest’ultimi in proporzione alla percentuale di prestazione lavorativa effettuata), che siano in forza al 1° gennaio dell’anno di stipulazione del contratto a tempo determinato. Il limite dei lavoratori a tempo determinato (sarà, invece, pari a 2 per i limiti quantitativi si rimanda all’artDatori che occupano più di 3 dipendenti e fino a 10. 55 Potranno essere assunti Lavoratori a tempo determinato, fino al 60% dei Lavoratori a Tempo Indeterminato, quindi in deroga alla base legalmente prevista del CCNL)20%, purché nel rispetto della durata massima complessiva di 36 mesi, per ragioni oggettive e di rioccupazione. La tredicesima mensilità per i lavoratori con contratto inferiore ai 12 mesi, può essere corrisposta mensilmente mediante riconoscimento del 8,33% della Retribuzione Mensile Normale spettante per ciascun mese, o frazione di mese superiore a 14 giorni, che sia stato lavorato. Analogamente, si potrà corrispondere mensilmente Tale facoltà è ammessa con accordo delle Parti o con la monetizzazione del rateo contrattazione di permessi mediante il riconoscimento del 1,54% della R.M.N. Non si può ricorrere al lavoro somministrato se l’Azienda non ha effettuato la valutazione dei rischi o per sostituire dei lavoratori in sciopero o se abbia proceduto a licenziamenti collettivi per giustificato motivo nelle identiche mansioni nei 6 mesi precedenti l’assunzione o quando siano in corso riduzioni dell’orario di lavoro per identiche mansioni con ricorso alla Cassa integrazione. L’Azienda, che assume le vesti di “utilizzatore”, per soddisfare le esigenze lavorative può ricorrere alla somministrazione di lavoro che potrà essere, come previsto dalla Legge, a tempo determinato o a tempo indeterminato. Nel caso di primo rapporto a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi, concluso tra l’Utilizzatore e il Lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, non sono richieste le indicazioni delle motivazioni. I lavoratori somministrati, non possono superare in ciascuna unità produttiva i seguenti limiti:secondo livello.

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Samples: cisalterziario.it

Tempo determinato. Artt. 52 36 - 64 39 L’assunzione deve risultare da atto scritto con apposizione del termine, contente elementi previsti legalmente. E’ Nel caso di primo rapporto di lavoro a tempo determinato con il Lavoratore, è ammessa l’apposizione del termine per il massimo di un termine non superiore a 36 12 mesi, anche senza precisarne i motivi, e per lo svolgimento di qualsiasi mansione. Quando tale contratto ha una durata prevista inferiore a 12 mesi, è ammessa una sola proroga al massimo fino al raggiungimento del termine complessivo di mesi 12. Escluso il caso che precede, l’apposizione del termine è consentita in presenza di ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, anche se riferibili all’ordinaria attività del datore di lavoro. In generale il contratto non deve superare i 36 mesi di effettivo lavoro, comprensivi delle eventuali di proroghe, nel numero massimo di 5, rinnovi e lavoro somministrato avente somministrato, ad oggetto mansioni eccezione della c.d “deroga assistita” di pari livello ulteriori 12 mesi a condizione che sia stipulata presso la D.P.L. competente e categoriacon l’assistenza di una rappresentanza sindacale. Nella base La limitazione alla successione non trova applicazione nelle attività stagionali, zone di computo dei lavoratori villeggiatura e/o turistiche, nonché per attività produttive/commerciali concentrate solo in alcuni periodi dell’anno e/o finalizzate a tempo indeterminato saranno compresi gli Apprendistirispondere a una intensificazione della domanda per ragioni climatiche o connesse a ricorrenze e festività, i Lavoratori intermittenti con diritto all’indennità di disponibilità e i lavoratori a tempo parziale (quest’ultimi in proporzione alla percentuale di prestazione lavorativa effettuata), che siano in forza al 1° gennaio dell’anno di stipulazione del contratto a tempo determinato (per i limiti quantitativi si rimanda all’art. 55 del CCNL)massimo 6 mesi all’anno. La tredicesima mensilità per i lavoratori con contratto inferiore ai 12 mesi, può essere corrisposta mensilmente mediante riconoscimento del 8,33% della Retribuzione Mensile Normale retribuzione mensile lorda normale spettante per ciascun mese, o frazione di mese superiore a 14 15 giorni, che sia stato lavorato. Analogamente, si potrà corrispondere mensilmente Tale facoltà è ammessa con accordo delle Parti o con la monetizzazione del rateo contrattazione di permessi mediante il riconoscimento del 1,54% della R.M.N. Non si può ricorrere al lavoro somministrato se l’Azienda non ha effettuato la valutazione dei rischi o per sostituire dei lavoratori in sciopero o se abbia proceduto a licenziamenti collettivi per giustificato motivo nelle identiche mansioni nei 6 mesi precedenti l’assunzione o quando siano in corso riduzioni dell’orario di lavoro per identiche mansioni con ricorso alla Cassa integrazione. L’Azienda, che assume le vesti di “utilizzatore”, per soddisfare le esigenze lavorative può ricorrere alla somministrazione di lavoro che potrà essere, come previsto dalla Legge, a tempo determinato o a tempo indeterminato. Nel caso di primo rapporto a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi, concluso tra l’Utilizzatore e il Lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, non sono richieste le indicazioni delle motivazioni. I lavoratori somministrati, non possono superare in ciascuna unità produttiva i seguenti limiti:secondo livello.

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Samples: www.cidec.it

Tempo determinato. Artt. 52 - 64 L’assunzione deve risultare da atto scritto con apposizione Le parti si richiamano all’accordo quadro europeo UNICE-CEEP-CES del termine, contente elementi previsti legalmente. E’ ammessa l’apposizione di un termine non superiore a 36 mesi, comprensivi delle eventuali proroghe, nel numero massimo di 5, rinnovi e lavoro somministrato avente ad oggetto mansioni di pari livello e categoria. Nella base di computo dei lavoratori 18 marzo 1999 in cui si prevede che i contratti a tempo indeterminato saranno compresi gli Apprendisti, sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro tra i Lavoratori intermittenti con diritto all’indennità datori di disponibilità lavoro e i lavoratori lavoratori. Le parti inoltre ritengono che il contratto di lavoro a tempo parziale determinato possa contribuire a migliorare la competitività delle imprese del settore tessile abbigliamento, tramite una migliore flessibilità nella salvaguardia delle esigenze di tutela e di pari opportunità dei lavoratori interessati. L’assunzione del lavoratore con contratto a termine avviene a fronte di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Ad eccezione dei rapporti puramente occasionali di durata fino a 12 giorni, l’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da un atto scritto (quest’ultimi ad esempio la lettera di assunzione) in proporzione alla percentuale cui sono specificate le ragioni di prestazione lavorativa effettuata)carattere tecnico, che siano organizzativo, produttivo o sostitutivo. Copia di tale atto deve essere consegnata al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. L’azienda informerà annualmente la RSU sulle dimensioni quantitative del ricorso al contratto a termine e sulle tipologie di attività per le quali tali contratti sono stati stipulati. Su richiesta, l’azienda fornirà ai lavoratori in forza al 1° gennaio dell’anno di stipulazione del con contratto a tempo determinato (per i limiti quantitativi informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato che si rimanda all’artrendessero disponibili nell’unità produttiva di appartenenza. 55 del CCNL). La tredicesima mensilità per i I lavoratori assunti con contratto inferiore ai 12 mesi, può essere corrisposta mensilmente mediante riconoscimento del 8,33% della Retribuzione Mensile Normale spettante per ciascun mese, o frazione di mese superiore a 14 giorni, che sia stato lavorato. Analogamente, si potrà corrispondere mensilmente la monetizzazione del rateo di permessi mediante il riconoscimento del 1,54% della R.M.N. Non si può ricorrere al lavoro somministrato se l’Azienda non ha effettuato la valutazione dei rischi o per sostituire dei lavoratori in sciopero o se abbia proceduto a licenziamenti collettivi per giustificato motivo nelle identiche mansioni nei 6 mesi precedenti l’assunzione o quando siano in corso riduzioni dell’orario di lavoro per identiche mansioni con ricorso alla Cassa integrazione. L’Azienda, che assume le vesti di “utilizzatore”, per soddisfare le esigenze lavorative può ricorrere alla somministrazione di lavoro che potrà essere, come previsto dalla Legge, a tempo determinato o a tempo indeterminatodovranno ricevere una informazione e formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche della mansione svolta, al fine di prevenire i rischi connessi al lavoro. Nel caso di primo rapporto Come previsto dall’art. 10, comma 7, del decreto legislativo n. 368/2001, per i contratti a tempo determinato esclusivamente riferiti alle seguenti ipotesi specifiche, anche se di durata non superiore inferiore a 12 7 mesi, concluso tra l’Utilizzatore e il Lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, non sono richieste le indicazioni delle motivazioni. I lavoratori somministrati, non possono superare in ciascuna unità produttiva i seguenti limiti:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro

Tempo determinato. ArttIl ricorso al contratto a tempo determinato è consentito nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 52 - 64 L’assunzione deve risultare da atto scritto con apposizione 6 settembre 2001, n. 368 e dalle ulteriori norme di legge regolanti tale tipologia contrattuale. I lavoratori a tempo determinato dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi all’esecuzione del lavoro. Il contratto dovrà essere sottoscritto dalle parti prima dell’inizio della prestazione lavorativa, salvo quanto previsto dall’art.1 comma 4 del Dlgs n. 368/2001, e dovrà essere consegnato in copia al lavoratore entro gg. 5 dall’inizio della prestazione. Il testo contrattuale, fermo restando il rispetto dei restanti presupposti di legge disciplinati dal D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, dovrà indicare espressamente le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustificano l’apposizione del termine. Il numero dei contratti a tempo determinato non potrà superare i seguenti limiti: lavoro a tempo indeterminato lavoro a tempo determinato da 1 a 10 3 unità da 11 a 25 30% da 26 a 40 8 unità da 41 a 60 20% da 61 a 80 12 unità da 81 e oltre 15% Per il calcolo degli scaglioni del comma precedente, contente elementi previsti legalmente. E’ ammessa l’apposizione di un termine non superiore a 36 mesi, comprensivi delle eventuali proroghe, nel numero massimo di 5, rinnovi e lavoro somministrato avente ad oggetto mansioni di pari livello e categoria. Nella la base di computo è costituita dai lavoratori a tempo indeterminato iscritti a libro matricola all’atto dell’assunzione dei lavoratori a tempo indeterminato saranno compresi gli Apprendistideterminato. Sono esenti dalle limitazioni quantitative sopra disciplinate le tipologie contrattuali previste dall’art. 10, i Lavoratori intermittenti con diritto all’indennità n. 7, punti da a) a d) e dall’art. 10 n. 8 del D.lgs 368/2001. Ai sensi dell’art. 10 lett. a) del D.lgs 368/2001 la fase di disponibilità e i lavoratori avvio di nuove attività è determinata in mesi 24 a far data dalla prima assunzione relativa all’unità produttiva interessata. Ferme restando le esenzioni sopra menzionate, le aziende a conduzione familiare che non abbiano dipendenti a tempo parziale (quest’ultimi in proporzione alla percentuale di prestazione lavorativa effettuata), che siano in forza al 1° gennaio dell’anno di stipulazione del contratto indeterminato possono comunque assumere sino a tre dipendenti a tempo determinato (per i limiti quantitativi si rimanda all’artdeterminato. 55 del CCNL). La tredicesima mensilità per i Fatte salve le prime tre assunzioni, nell’ ipotesi di ulteriori assunzioni di lavoratori con contratto inferiore ai 12 mesia termine per attività di carattere stagionale, può essere corrisposta mensilmente mediante riconoscimento del 8,33% della Retribuzione Mensile Normale spettante per ciascun mese, o frazione di mese superiore a 14 giorni, che sia stato lavorato. Analogamente, si potrà corrispondere mensilmente la monetizzazione del rateo di permessi mediante il riconoscimento del 1,54% della R.M.N. Non si può ricorrere al lavoro somministrato se l’Azienda non ha effettuato la valutazione dei rischi o per sostituire dei lavoratori in sciopero o se abbia proceduto a licenziamenti collettivi per giustificato motivo nelle identiche mansioni nei 6 mesi precedenti l’assunzione o quando siano in corso riduzioni dell’orario i datori di lavoro per identiche mansioni formuleranno prioritariamente proposta occupazionale ai lavoratori con ricorso alla Cassa integrazione. L’Azienda, che assume le vesti di “utilizzatore”, per soddisfare le esigenze lavorative può ricorrere alla somministrazione i quali nella stagione precedente sia intercorso contratto di lavoro a termine alle medesime condizioni e che potrà essereabbiano espresso, come previsto entro 30 giorni dalla Leggecessazione contrattuale, richiesta di eventuale riassunzione a tempo determinato o a tempo indeterminato. Nel caso di primo rapporto a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi, concluso tra l’Utilizzatore e il Lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, non sono richieste le indicazioni delle motivazioni. I lavoratori somministrati, non possono superare in ciascuna unità produttiva i seguenti limiti:termine.

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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro

Tempo determinato. ArttIl ricorso al contratto a tempo determinato è consentito nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 52 - 64 L’assunzione deve risultare da atto scritto con apposizione 6 settembre 2001, n. 368 e dalle ulteriori norme di legge regolanti tale tipologia contrattuale. I lavoratori a tempo determinato dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi all’esecuzione del lavoro. Il contratto dovrà essere sottoscritto dalle parti prima dell’inizio della prestazione lavorativa, salvo quanto previsto dall’art.1 comma 4 del Dlgs n. 368/2001, e dovrà essere consegnato in copia al lavoratore entro gg. 5 dall’inizio della prestazione. Il testo contrattuale, fermo restando il rispetto dei restanti presupposti di legge disciplinati dal D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, dovrà indicare espressamente le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustificano l’apposizione del termine. IL numero dei contratti a tempo determinato non potrà superare i seguenti limiti: da 1 a 10 3 unità da 11 a 25 30% da 26 a 40 8 unità da 41 a 60 20% da 61 a 80 12 unità da 81 e oltre 15% Per il calcolo degli scaglioni del comma precedente, contente elementi previsti legalmente. E’ ammessa l’apposizione di un termine non superiore a 36 mesi, comprensivi delle eventuali proroghe, nel numero massimo di 5, rinnovi e lavoro somministrato avente ad oggetto mansioni di pari livello e categoria. Nella la base di computo è costituita dai lavoratori a tempo indeterminato iscritti a libro matricola all’atto dell’assunzione dei lavoratori a tempo indeterminato saranno compresi gli Apprendistideterminato. Sono esenti dalle limitazioni quantitative sopra disciplinate le tipologie contrattuali previste dall’art. 10, i Lavoratori intermittenti con diritto all’indennità n. 7, punti da a) a d) e dall’art. 10 n. 8 del D.lgs 368/2001. Ai sensi dell’art. 10 lett. a) del D.lgs 368/2001 la fase di disponibilità e i lavoratori avvio di nuove attività è determinata in mesi 24 a far data dalla prima assunzione relativa all’unità produttiva interessata. Ferme restando le esenzioni sopra menzionate, le aziende a conduzione familiare che non abbiano dipendenti a tempo parziale (quest’ultimi in proporzione alla percentuale di prestazione lavorativa effettuata), che siano in forza al 1° gennaio dell’anno di stipulazione del contratto indeterminato possono comunque assumere sino a tre dipendenti a tempo determinato (per i limiti quantitativi si rimanda all’artdeterminato. 55 del CCNL). La tredicesima mensilità per i Fatte salve le prime tre assunzioni, nell’ ipotesi di ulteriori assunzioni di lavoratori con contratto inferiore ai 12 mesia termine per attività di carattere stagionale, può essere corrisposta mensilmente mediante riconoscimento del 8,33% della Retribuzione Mensile Normale spettante per ciascun mese, o frazione di mese superiore a 14 giorni, che sia stato lavorato. Analogamente, si potrà corrispondere mensilmente la monetizzazione del rateo di permessi mediante il riconoscimento del 1,54% della R.M.N. Non si può ricorrere al lavoro somministrato se l’Azienda non ha effettuato la valutazione dei rischi o per sostituire dei lavoratori in sciopero o se abbia proceduto a licenziamenti collettivi per giustificato motivo nelle identiche mansioni nei 6 mesi precedenti l’assunzione o quando siano in corso riduzioni dell’orario i datori di lavoro per identiche mansioni formuleranno prioritariamente proposta occupazionale ai lavoratori con ricorso alla Cassa integrazione. L’Azienda, che assume le vesti di “utilizzatore”, per soddisfare le esigenze lavorative può ricorrere alla somministrazione i quali nella stagione precedente sia intercorso contratto di lavoro a termine alle medesime condizioni e che potrà essereabbiano espresso, come previsto entro 30 giorni dalla Leggecessazione contrattuale, richiesta di eventuale riassunzione a tempo determinato o a tempo indeterminato. Nel caso di primo rapporto a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi, concluso tra l’Utilizzatore e il Lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, non sono richieste le indicazioni delle motivazioni. I lavoratori somministrati, non possono superare in ciascuna unità produttiva i seguenti limiti:termine.

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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro

Tempo determinato. Artt. 52 36 - 64 39 L’assunzione deve risultare da atto scritto con apposizione del termine, contente elementi previsti legalmente. E’ Nel caso di primo rapporto di lavoro a tempo determinato con il Lavoratore, è ammessa l’apposizione del termine per il massimo di un termine non superiore a 36 12 mesi, anche senza precisarne i motivi, e per lo svolgimento di qualsiasi mansione. Quando tale contratto ha una durata prevista inferiore a 12 mesi, è ammessa una sola proroga al massimo fino al raggiungimento del termine complessivo di mesi 12. Escluso il caso che precede, l’apposizione del termine è consentita in presenza di ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, anche se riferibili all’ordinaria attività del datore di lavoro. In generale il contratto non deve superare i 36 mesi di effettivo lavoro, comprensivi delle eventuali di proroghe, nel numero massimo di 5, rinnovi e lavoro somministrato avente somministrato, ad oggetto mansioni eccezione della c.d “deroga assistita” di pari livello ulteriori 12 mesi a condizione che sia stipulata presso la D.P.L. competente e categoriacon l’assistenza di una rappresentanza sindacale. Nella base di computo dei lavoratori La limitazione alla successione non trova applicazione nelle attività stagionali, nonché per attività produttive/commerciali concentrate solo in alcuni periodi dell’anno e/o finalizzate a tempo indeterminato saranno compresi gli Apprendistirispondere a una intensificazione della domanda per ragioni climatiche o connesse a ricorrenze e festività, i Lavoratori intermittenti con diritto all’indennità di disponibilità e i lavoratori a tempo parziale (quest’ultimi in proporzione alla percentuale di prestazione lavorativa effettuata), che siano in forza al 1° gennaio dell’anno di stipulazione del contratto a tempo determinato (per i limiti quantitativi si rimanda all’art. 55 del CCNL)massimo 6 mesi all’anno. La tredicesima mensilità per i lavoratori con contratto inferiore ai 12 mesi, può essere corrisposta mensilmente mediante riconoscimento del 8,33% della Retribuzione Mensile Normale retribuzione mensile lorda normale spettante per ciascun mese, o frazione di mese superiore a 14 15 giorni, che sia stato lavorato. Analogamente, si potrà corrispondere mensilmente Tale facoltà è ammessa con accordo delle Parti o con la monetizzazione del rateo contrattazione di permessi mediante il riconoscimento del 1,54% della R.M.N. Non si può ricorrere al lavoro somministrato se l’Azienda non ha effettuato la valutazione dei rischi o per sostituire dei lavoratori in sciopero o se abbia proceduto a licenziamenti collettivi per giustificato motivo nelle identiche mansioni nei 6 mesi precedenti l’assunzione o quando siano in corso riduzioni dell’orario di lavoro per identiche mansioni con ricorso alla Cassa integrazione. L’Azienda, che assume le vesti di “utilizzatore”, per soddisfare le esigenze lavorative può ricorrere alla somministrazione di lavoro che potrà essere, come previsto dalla Legge, a tempo determinato o a tempo indeterminato. Nel caso di primo rapporto a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi, concluso tra l’Utilizzatore e il Lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, non sono richieste le indicazioni delle motivazioni. I lavoratori somministrati, non possono superare in ciascuna unità produttiva i seguenti limiti:secondo livello.

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