Termine di ultimazione dei lavori. Nel periodo di operatività del presente Accordo Quadro, per ogni singolo intervento o lavoro verranno individuati, in base alla Documentazione Tecnica di progetto, le tempistiche per lo svolgimento dei lavori. Subito dopo l’ultimazione dei lavori l’Appaltatore ne darà comunicazione scritta al Direttore dei Lavori, che procederà al più presto e comunque non oltre 10 giorni dalla data di comunicazione alla visita di constatazione dell’ultimazione delle opere. In caso di risultato favorevole sarà redatto il relativo certificato di ultimazione dei lavori, dalla cui data si intenderà avvenuta la consegna dell’opera, salva contraria dichiarazione e salva la consegna delle certificazioni degli impianti. Qualora in sede di accertamento si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di esecuzione, l’impresa è tenuta ad eliminarli a proprie spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatto salvo il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e l’applicazione della penale prevista dall’art. 14 del presente Accordo Quadro e dall’articolo B.9 del Capitolato Speciale d’Appalto, in caso di ritardo. In tal caso il certificato di ultimazione dei lavori avrà effetto dal giorno in cui si constaterà che l’Appaltatore ha regolarmente eseguito il lavoro.
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Termine di ultimazione dei lavori. Nel periodo L’appalto avrà durata di operatività del presente Accordo Quadro, per ogni singolo intervento o lavoro verranno individuati, in base alla Documentazione Tecnica anni quattro a decorrere dalla data di progetto, le tempistiche per lo svolgimento dei lavori. Subito dopo l’ultimazione consegna dei lavori l’Appaltatore ne darà che avverrà dopo 35 giorni dall’aggiudicazione definitiva e terminerà dopo quattro anni senza comunicazione scritta al di disdetta. La Stazione Appaltante, inoltre, si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione dei rapporti contrattuali prima della decorrenza dei termini, nel caso in cui sia stato utilizzato l’intero importo contrattuale. Alla scadenza del contratto o alla cessazione dei rapporti contrattuali nel caso di utilizzo dell’intera somma affidataria, la ditta appaltatrice lascerà gli immobili ed i relativi impianti in perfetta efficienza. Le tempistiche dei singoli interventi (inizio e tempo utile per l’esecuzione) verranno stabilite negli ordini di servizio impartiti dal Direttore dei Lavori, e saranno vincolanti per l’applicazione delle penali di cui all’art. 36. Trattandosi di interventi non predeterminati nel numero, l’Amministrazione si riserva di ordinare l’esecuzione dei lavori e disporne l’esecuzione nel modo che procederà al riterrà più presto conveniente. E’ ammessa la sospensione dei lavori nei casi e comunque secondo le modalità di cui all’art. 158 del D.P.R 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i., con effetti e conseguenze disciplinati in conformità a quanto previsto dall’art. 159 del D.P.R 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i.. Qualora per fatto imputabile all’appaltatore, lo stesso non oltre 10 giorni dalla data di comunicazione alla visita di constatazione dell’ultimazione delle opere. In caso di risultato favorevole sarà redatto il relativo certificato di ultimazione dei lavori, dalla cui data si intenderà avvenuta la consegna dell’opera, salva contraria dichiarazione e salva la consegna delle certificazioni degli impianti. Qualora in sede di accertamento si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di esecuzione, l’impresa è tenuta ad eliminarli a proprie spese adempia ai propri obblighi entro il termine fissato contrattuale, la Coni Servizi SpA per ciascun giorno di ritardo nell’esecuzione dei lavori di quanto in oggetto, potrà applicare una penale pecuniaria nella misura stabilita dal successivo art. 36. Inoltre, fatta salva la corresponsione delle penali e con le modalità prescritte dalla Direzione dei Lavoril’eventuale richiesta di risarcimento danni, fatto salvo il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e l’applicazione della penale prevista dall’art. 14 del presente Accordo Quadro e dall’articolo B.9 del Capitolato Speciale d’AppaltoXxxx Servizi S.p.A, in nel caso di ritardo. In tal caso il certificato di ultimazione sospensione e rallentamento delle consegne lavori senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori avrà effetto nei termini previsti dal giorno in cui si constaterà che l’Appaltatore ha regolarmente eseguito capitolato e dal contratto e nel caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori superiore a 5 giorni, potrà inoltre risolvere il lavorocontratto di diritto ex art. 1456 cod. civ., mediante semplice lettera raccomandata.
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Samples: Capitolato d'Appalto