TERMINE PER GLI INDENNIZZI. La Compagnia liquida il danno accertato secondo le condizioni della Polizza direttamente al Proprietario del Veicolo. La liquidazione del danno è effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui la Compagnia ha ricevuto l’intera documentazione tecnica e i giustifica- tivi di spesa (ricevuta fiscale, fattura, ecc.). Il pagamento dell’indennizzo è subordinato alla sotto- scrizione dell’atto di transazione per presa conoscen- za e accettazione da parte del Proprietario. Per la garanzia RCA si rimanda a quanto previsto dall’art.15.2.2 che segue.
Appears in 3 contracts
Samples: Contratto Di Assicurazione Per Veicoli Diversi Dalle Autovetture, Ciclomotori E Motocicli, Contratto Di Assicurazione Per Veicoli Diversi Dalle Autovetture, Ciclomotori E Motocicli, Contratto Di Assicurazione Per Veicoli
TERMINE PER GLI INDENNIZZI. La Compagnia liquida il danno accertato secondo le condizioni condi- zioni della Polizza direttamente al Proprietario del Veicolo. La liquidazione del danno è effettuata entro il termine massimo mas- simo di 30 giorni dalla data in cui la Compagnia ha ricevuto l’intera documentazione tecnica e i giustifica- tivi giustificativi di spesa (ricevuta fiscale, fattura, ecc.). Il pagamento dell’indennizzo è subordinato alla sotto- scrizione sottoscrizio- ne dell’atto di transazione per presa conoscen- za conoscenza e accettazione accetta- zione da parte del Proprietario. Per la garanzia RCA si rimanda a quanto previsto dall’art.15.2.2 che segue.
Appears in 1 contract