Contratto di Assicurazione per Autovetture
Polizza Auto
Contratto di Assicurazione per Autovetture
Edizione 12/2018
Le presenti condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario, le informative sul trattamento dei dati personali e, dove prevista, la Proposta, devono essere consegnate al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto o dove prevista, della Proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la docu- mentazione precontrattuale.
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Sede Legale: Xxxxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx Direzione Generale: Xxx Xxx Xxxxxxxxx X’Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx Capitale Sociale Euro 27.912.258 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 Società partecipante al Gruppo IVA “Intesa Sanpaolo” - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Socio Unico: Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28
Contratto di Assicurazione Polizza auto
Indice
■ Glossario 3 pagine
■ Condizioni di Assicurazione per Autovetture 26 pagine
■ Tabella M - Tabella Classi di merito 1 pagina
■ Informativa sul Trattamento dei Dati Personali 6 pagine
■ Tabelle INAIL per Infortuni del Conducente 3 pagine
Glossario
ASSICURATO
La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Per la garanzia di Responsabilità Civile, la persona la cui responsabilità è assicurata per Xxxxx in relazione alla cir- colazione del veicolo.
ATTESTAZIONE DI RISCHIO
CONDUCENTE ABITUALE
Il soggetto che usa abitualmente il veicolo assicurato, può essere diverso dal Proprietario e dal Contraente.
CONSAP
È la Società Concessionaria dei Servizi Assicurativi Pub- blici che, tra l’altro, gestisce la Stanza di Compensazione e il Fondo di Garanzia per le vittime della strada.
È il documento messo a disposizione dalla Compagnia
all’avente diritto nell’area riservata del sito internet www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx alla scadenza del contratto di assicurazione, con l’indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi 6 anni e la classe di merito di pro- venienza e quella di assegnazione. La situazione sulla sinistrosità pregressa presente sull’attestato può essere aggiornata dinamicamente dalla Compagnia che ha gestito il sinistro: i sinistri denunciati e/o liquidati dalla Compagnia dopo la conclusione del periodo di osservazione (sinistri tardivi) o dopo la scadenza del contratto vengono visualiz- zati sull’attestato, anche nel caso di cambio Compagnia. L’attestazione di rischio viene messa a disposizione del Contraente che sia titolare del Contratto “Servizi via inter- net e/o via telefono” anche attraverso l’home banking.
BONUS/MALUS
È la forma tariffaria che prevede riduzioni o aumenti del premio rispettivamente in assenza o presenza di sinistri nel Periodo di Osservazione.
CAPITALE ASSICURATO
È il valore dei beni assicurati, nel caso specifico del veicolo.
CARTA VERDE
Documento riconosciuto nel territorio dei Paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale (convenzione inter-bureaux). Tale documento:
• Attesta l’esistenza di una valida ed efficace assicurazione RCA nei Paesi di origine
• Adegua automaticamente l’assicurazione RCA stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigente negli altri Paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati.
CLASSE DI MERITO CU (EX CIP)
È un numero che indica la posizione assegnata all’Assi- curato all’interno del sistema Bonus/Malus. Dal 1994, la Classe Universale (CU) sostituisce la scala CIP (stabilita dal Comitato Interministeriale Xxxxxx), mantenendo lo stesso numero di classi (dalla migliore, la 1, alla peggiore, la 18).
CODICE DELLA STRADA
È il decreto legislativo 285/1992 e successivi aggiornamenti.
CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI)
È il decreto legislativo N. 209 del 7 settembre 2005, in vi- gore dal 1° gennaio 2006, che raccoglie la normativa ine- rente le assicurazioni private.
COMPAGNIA
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimenti ISVAP N. 340 del 30/09/96 e N. 2446 del 21/07/2006.
CONTRAENTE
La persona fisica o giuridica, anche diversa dall’Assicurato, che in funzione della procedura di vendita applicabile sot- toscrive la Proposta o il Contratto di assicurazione e che paga il premio.
CONTRATTO
Il Contratto di Assicurazione stipulato con Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
CORRENTISTA
Il titolare di un conto corrente in essere presso una Filiale di una Banca appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo.
CVT
Definizione che indica le garanzie diverse dalla Responsa- bilità Civile, che attengono ai danni diretti causati al veicolo.
DECORRENZA
Data a partire dalla quale è operativa la Polizza e la garan- zia assicurativa ha effetto.
DEGRADO
Riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato, determinata in base al rapporto esi- stente tra il valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro e il suo valore a nuovo.
DENUNCIA DI XXXXXXXX
Avviso che l’Assicurato deve dare all’assicuratore a seguito di un Sinistro, entro 3 giorni dall’accadimento dello stesso.
DOCUMENTI DI ASSICURAZIONE
Certificato di assicurazione, Carta Verde, Polizza e Condi- zioni di Assicurazione.
FILIALE
La Filiale di una Banca appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A. che svolge attività di intermediazione su incarico della Compagnia.
FIN-NET
È la rete di cooperazione fra organi nazionali di risoluzione delle controversie nel settore dei servizi finanziari e assi- curativi.
FRANCHIGIA
La parte del danno in cifra fissa che rimane a carico dell’As- sicurato. Per la garanzia Infortuni del conducente, la fran- chigia è espressa in percentuale sull’invalidità permanente accertata.
INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta, esterna che pro- voca lesioni fisiche oggettivamente constatabili.
IVASS già ISVAP
È l’autorità cui è affi data la vigilanza sul settore assicu- rativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla tra- sparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L’IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con parti- colare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all’informazione al consumatore.
Istituito con la legge n. 135/2012, a decorrere dal 1.1.2013, l’IVASS è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all’ISVAP.
MASSIMALE
Somma, contrattualmente stabilita, che rappresenta il limite massimo dell’esposizione della Compagnia per i risarci- menti (come per esempio quelli derivanti dall’assicurazione di Responsabilità Civile).
MODULO CAI
È il modulo per la Constatazione Amichevole di Incidente, da utilizzare per la denuncia di incidente.
PERIODO DI OSSERVAZIONE
È definito il periodo che va dal giorno di decorrenza della Polizza a 2 mesi prima della scadenza annuale dell’assicu- razione e per periodi successivi di 12 mesi, per l’osserva- zione di eventuali sinistri provocati dal veicolo assicurato, finalizzata a registrare l’evoluzione della classe di merito.
POLIZZA
È il documento che prova il Contratto di assicurazione.
PREMIO
È l’importo dovuto dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo del Contratto, comprensivo delle imposte e di eventuali oneri di legge.
PRESCRIZIONE
Estinzione di un diritto in quanto non esercitato dal titolare nel periodo di tempo che la legge fissa per il suo esercizio. I diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescri- vono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
PROPOSTA
Il documento riportante gli elementi di identificazione del rischio da assicurare, le garanzie pattuite ed il relativo pre- mio, sottoscritto dal Contraente e rilasciato alla Filiale per la stipulazione della Polizza.
PROPRIETARIO
Persona fisica o giuridica cui risulta intestato il veicolo presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
R.C.A.
Responsabilità Civile Automobilistica: responsabilità del conducente e del Proprietario di un veicolo a motore per i danni causati a cose o persone derivante dalla circolazione stradale. Con l’assicurazione obbligatoria, la Compagnia si sostituisce all’Assicurato nel pagamento di tali danni.
RECESSO
È la possibilità dell’Assicurato di annullare il Contratto entro 14 giorni dalla sua decorrenza (Diritto di ripensamento).
RELITTO
Veicolo danneggiato con spese di riparazione comples- sivamente superiori al valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.
RESPONSABILITÀ PARITARIA
Nell’Assicurazione della Responsabilità Civile riguarda i casi in cui la responsabilità del Sinistro è attribuita in pari misura ai conducenti dei veicoli coinvolti.
RESPONSABILITÀ PRINCIPALE
Nell’Assicurazione della Responsabilità Civile nel caso in cui il Sinistro coinvolga due veicoli, ricorre quando la re- sponsabilità prevalente è attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri conducenti.
RISCHIO STATICO
Con l’assicurazione del rischio statico viene compresa la Re- sponsabilità Civile per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, derivanti da manovre a mano o da vizi di costruzione o difetti di manutenzione.
RIVALSA
Facoltà della Compagnia di agire nei confronti dell’Assi- curato, nei casi previsti dal Contratto, per recuperare le somme eventualmente pagate a terzi danneggiati.
SCOPERTO
La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.
SERVIZIO CLIENTI
La struttura organizzativa messa a disposizione dalla Com- pagnia per fornire servizi di informazione agli Assicurati e per la gestione dei contratti e la gestione dei sinistri.
SINISTRO
Il verificarsi di un evento dannoso, per il quale è prestata l’assicurazione.
SINISTRO TARDIVO
È il sinistro pagato, anche parzialmente, dopo il termine del periodo di osservazione oppure dopo la scadenza del contratto nel caso in cui il Contraente cambi Compagnia.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A.della quale la Compagnia si avvale, costituita da medici, tecnici e ope- ratori in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno che, in virtù di specifica convenzione, provvede per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato, orga- nizza ed eroga le prestazioni previste in Polizza.
TERZI
I destinatari del risarcimento in caso di Xxxxxxxx rientrante nella garanzia RCA obbligatoria. In particolare si conside- rano terzi per i soli danni fisici:
a) Il Proprietario dell’autovettura, l’usufruttuario, l’acqui- rente con patto di riservato dominio e il Locatario nel caso di autovettura concessa in Leasing
b) Il coniuge non legalmente separato, il convivente di fatto, la persona unita civilmente, gli ascendenti e i discen- denti del conducente dell’autovettura e delle persone elencate al punto a), e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l’Assicurato prov- vede abitualmente al loro mantenimento
c) Ove l’Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).
Il conducente del veicolo non è considerato terzo. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’articolo 129 del Codice.
UCI
Ufficio Centrale Italiano, l’ente italiano del sistema interna- zionale per l’emissione e la garanzia dei certificati interna-
zionali di assicurazione (Carta Verde) e per la gestione dei sinistri occorsi ad automobilisti stranieri sul territorio ita- liano.
VEICOLO
Il veicolo indicato in Polizza e del quale fanno parte inte- grante:
gli accessori di normale uso incorporati o fissi.
Sono comunque escluse le parti mobili, i bagagli e le merci trasportate in genere.
VEICOLO NUOVO
Il veicolo immatricolato per la prima volta da non più di 180 giorni.
VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO
Conclusione del Contratto di assicurazione senza la pre- senza fisica e simultanea della Compagnia e del Contra- ente, tramite Servizio Clienti 800.124.124 o sito web www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. Per i correntisti del Gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A. i riferimenti (web e telefono) sono quelli abitualmente utilizzati nell’ambito dell’home banking.
Condizioni di Assicurazione per Autovetture
Sommario
SEZIONE I
NORME RELATIVE AL PERFEZIONAMENTO E ALLA DURATA DELLA POLIZZA
Art. 1. CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È POLIZZA AUTO
Art. 2. QUANDO COMINCIANO LE COPERTURE E QUANDO FINISCONO
Art. 2.1 Quanto dura la polizza
Art. 2.2 Quando cominciano e quando finiscono le coperture Art. 2.3 Quando si sospendono le coperture
Art. 3. QUANDO E COME È POSSIBILE PAGARE
Art. 3.1. Modalità di stipula del contratto Art. 3.2 I passi necessari per l’acquisto
Art. 3.3 Pagamento ed emissione della polizza Art. 3.4 Conclusione del contratto
Art. 4. QUANDO E COME È POSSIBILE DISDIRE LA POLIZZA
Art. 4.1 Quando e come è possibile cambiare idea sull’acquisto della polizza (Recesso dal contratto) Art. 4.2 Quando è possibile disdire la polizza (Risoluzione del contratto)
Art. 4.2.1 In caso di trasferimento della proprietà del veicolo - distruzione, demolizione, radiazione o esportazione definitiva all’estero del veicolo
Art. 4.2.2 In caso di furto, rapina, appropriazione indebita
Art. 5. QUALI OBBLIGHI CI SONO
Dichiarazioni esatte
Art. 6. QUAL È IL FORO COMPETENTE E QUALI SONO I SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CON- TROVERSIE RELATIVE ALLA POLIZZA
Art. 6.1 Risoluzione delle controversie sulla determinazione dell’invalidità permanente per la garanzia infortuni del Conducente.
Art. 7. AREA RISERVATA DI INTESA SANPAOLO ASSICURA
Art. 8.
VERIFICA DELLA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE
Art. 9. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
SEZIONE II
NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE ACQUISTATE
Art. 10. CHE COSA È ASSICURATO
Art. 10.1 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO (RCA) Art. 10.2 ASSISTENZA STRADALE
Art. 10.3 INCENDIO E FURTO
Art. 10.4 ATTI VANDALICI ED EVENTI NATURALI Art. 10.5 COLLISIONE
Art. 10.6 KASKO
Art. 10.7 CRISTALLI
Art. 10.8 INFORTUNI DEL CONDUCENTE Art. 10.9 TUTELA LEGALE
Art. 11 CHE COSA NON È ASSICURATO
Art. 11.1 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO – ESCLUSIONI Art. 11.2 ASSISTENZA STRADALE – ESCLUSIONI
Art. 11.3 INCENDIO E FURTO – ESCLUSIONI
Art. 11.4 ATTI VANDALICI ED EVENTI NATURALI – ESCLUSIONI Art. 11.5 COLLISIONE – ESCLUSIONI
Art. 11.6 KASKO – ESCLUSIONI Art. 11.7 CRISTALLI – ESCLUSIONI
Art. 11.8 INFORTUNI DEL CONDUCENTE – ESCLUSIONI Art. 11.9 TUTELA LEGALE – ESCLUSIONI
Art. 12 QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE
Art. 12.1 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA ASSISTENZA STRADALE Art. 12.2 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA INCENDIO E FURTO
Art. 12.3 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA ATTI VANDALICI ED EVENTI NATURALI Art. 12.4 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA COLLISIONE
Art. 12.5 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA KASKO Art. 12.6 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA CRISTALLI
Art. 12.7 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE Art. 12.8 LIMITI ALLA GARANZIA TUTELA LEGALE
Art. 13 DOVE VALGONO LE COPERTURE
Art. 13.1 VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE Art. 13.2 VALIDITÀ TERRITORIALE DELL’ASSISTENZA
Art. 14 MODIFICHE AL CONTRATTO
SEZIONE III
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 15. DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO
Art. 15.1 TERMINE PER GLI INDENNIZZI Art. 15.2 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO Art. 15.2.1 DENUNCIA DI XXXXXXXX
Art. 15.2.2 PAGAMENTO DEL SINISTRO ED EVENTUALE RIMBORSO Art. 15.3 INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Art. 15.3.1 DENUNCIA DI XXXXXXXX
Art. 15.3.2 PAGAMENTO DEL SINISTRO E DIRITTO ALL’INDENNIZZO PER INVALIDITÀ PERMANENTE IN CASO DI MORTE PER CAUSE INDIPENDENTI DALL’INFORTUNIO
Art. 15.4 TUTELA LEGALE
Art. 15.4.1 DENUNCIA DI SINISTRO Art. 15.4.2 GESTIONE DEL SINISTRO Art. 15.4.3 SCELTA DEL LEGALE
Art. 15.4.4 RECUPERO DELLE SOMME Art. 15.5 ASSISTENZA STRADALE Art. 15.5.1 DENUNCIA DI XXXXXXXX
Art. 15.5.2 EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Art. 15.5.3 RIMBORSO PER LE PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE Art. 15.5.4 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI
Art. 15.6 ALTRE GARANZIE: INCENDIO, FURTO, ATTI VANDALICI, EVENTI NATURALI, COLLISIONE, KASKO
Art. 15.6.1 DENUNCIA DI XXXXXXXX
Art. 15.6.2 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO Art. 15.6.3 LIQUIDAZIONE DEI DANNI
Art. 15.6.4 REGOLA PROPORZIONALE
Art. 15.6.5 RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO Art. 15.6.6 RELITTI
Art. 15.6.7 PAGAMENTO DEL SINSITRO Art. 15.7 CRISTALLI
Art. 15.7.1 UTILIZZO DI UN CENTRO NON CONVENZIONATO
SEZIONE I
NORME RELATIVE AL PERFEZIONAMENTO E ALLA DURATA DELLA POLIZZA
1. CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È POLIZZA AUTO Polizza Auto è un prodotto multi garanzia che permette di assicurare il tuo veicolo e protegge dai rischi collegati alla circolazione e alla proprietà del mezzo.
Il Contraente della Polizza può acquistare le seguenti co- perture assicurative:
• Responsabilità Civile obbligatoria
oltre alle ulteriori garanzie opzionali:
• Incendio
• Furto
• Atti Vandalici ed Eventi naturali
• Collisione
• Kasko
• Cristalli
• Infortuni del conducente
• Tutela legale
• Assistenza stradale
2. QUANDO COMINCIANO LE COPERTURE E QUAN- DO FINISCONO
2.1 Quanto dura la polizza
La Polizza ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo: il Contraente, quindi, non deve inviare alcuna di- sdetta.
La Compagnia si riserva la possibilità di inviare un preven- tivo (e le indicazioni di pagamento) per l’annualità succes- siva, il cui Premio viene calcolato in base alla tariffa in vigore alla data di decorrenza della nuova Polizza sulla base dei dati e delle informazioni precedentemente acquisiti, tenendo conto dell’evoluzione della classe Bonus/Malus.
Se il Contraente decide di rinnovare il Contratto, la Com- pagnia, ricevuto il pagamento del nuovo Premio, spedisce al Contraente i documenti contrattuali previsti per la sotto-
scrizione della Polizza di rinnovo.
tre volte, ciascuna per un periodo minimo di 14 giorni. La prima sospensione è gratuita, le altre due comportano il pagamento di 10 euro a titolo di rimborso delle spese am- ministrative.
Per ottenere la sospensione il Contraente deve:
Inviare alla Compagnia apposita comunicazione tramite raccomandata A.R. con allegati gli originali del Certificato e
• della Carta Verde e l’eventuale copia del bonifico (per le sospensioni successive alla prima)
• Effettuare, solo per le sospensioni successive alla prima, un bonifico di 10 euro a favore di Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx- cura S.p.A. IBAN IT 74 M 03069 01000 100000047314, riportando la causale “Sospensione pol. n.” e indicando il
numero della Polizza da sospendere.
La sospensione del Contratto decorre dalle ore 24 della data del timbro postale di invio dei documenti ed è confer- mata dalla Compagnia al Contraente per iscritto.
Entro un anno dalla sospensione, il Contraente può chie- dere la riattivazione della Polizza sullo stesso Xxxxxxx o su un altro Veicolo dello stesso Proprietario. La scadenza della Polizza riattivata è prorogata per un periodo pari alla durata della sospensione; il Premio è calcolato in base alla tariffa in vigore al momento dell’ultima sospensione con la stessa classe di merito presente sul Contratto sospeso. Il Contraente riceve la nuova Polizza, con relativo Certificato e Carta Verde, dopo il pagamento dell’eventuale congua- glio (se a lui favorevole, la Compagnia provvede al rim- borso dell’eccedenza rispetto al Premio dovuto). Dopo un anno dalla sospensione non è più possibile riattivare il Con- tratto: in questo caso il Premio totale pagato e non goduto è restituito al Contraente, diminuito delle imposte.
La sospensione non è ammessa in caso di Polizza con vincolo, se l’ente vincolatario non dà la sua autorizzazione e per polizze di durata inferiore all’anno.
3. QUANDO E COME È POSSIBILE PAGARE
3.1. Modalità di stipula del contratto
Il presente Contratto può essere stipulato a distanza, tra-
2.2 Quando cominciano e quando finiscono le coper- ture
Le coperture cominciano alle ore 24 o all’ora ora riportata in Polizza del giorno indicato in Polizza quale data di decor- renza, a condizione che sia stato pagato il relativo Premio, altrimenti cominciano alle ore 24 del giorno di pagamento del Premio.
Le coperture finiscono alle ore 24 del giorno di scadenza della Polizza. Tuttavia la Compagnia mantiene valide le garanzie presenti sulla Polizza fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza. Tale ulteriore copertura di 15 giorni, non ha effetto o non è efficace se è stato stipulato un nuovo contratto a copertura del medesimo rischio. Al- meno 30 giorni prima della scadenza, la Compagnia mette a disposizione dell’avente diritto l’Attestazione di Rischio, secondo quanto previsto al successivo Articolo 10.1.
mite internet o telefono, in base alle seguenti modalità
• Per i correntisti di una Banca appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo i riferimenti (web e telefono) sono quelli abitualmente utilizzati nell’ambito dell’Home Banking:
• Per i non correntisti di una Banca appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo accedendo al sito www.inte- xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx o tramite Sevizio Clienti chia- mando il numero 800.124.124.
3.2 I passi necessari per lʼacquisto
Se lʼinteressato intende acquistare la Polizza deve:
• Controllare l’esattezza dei dati forniti per il calcolo del premio in fase di preventivazione; gli errori rilevati de- vono essere comunicati prima di pagare il premio. (A seguito di tale segnalazione, la Compagnia emetterà un nuovo preventivo)
• Inviare i documenti richiesti alla Compagnia per posta o
Nel corso dell’anno assicurativo il Contraente può chie-
dere la sospensione del Contratto fino ad un massimo di
2.3 Quando si sospendono le coperture
per fax.
Se il Contraente intende sottoscrivere il Contratto deve pagare il premio con le modalità comunicate con la let- tera di accompagnamento del preventivo.
3.3 Pagamento ed emissione della polizza
La periodicità di pagamento del Premio è annuale. Il paga- mento può avvenire mediante addebito sul conto corrente, se il Contratto viene stipulato da un Contraente correntista del Gruppo Intesa Sanpaolo, ovvero, per i contraenti non correntisti del Gruppo Intesa Sanpaolo mediante bonifico, carta di credito o bollettino postale.
Il premio è comprensivo delle provvigioni riconosciute all’intermediario, fatto salvo che il Contraente stipuli la Po- lizza mediante tecniche di comunicazione a distanza.
Gli oneri fiscali e qualsiasi altro onere previsto per legge sono a carico del Contraente.
restituire alla Compagnia l’originale della Polizza, com- pleto di tutte le firme richieste. Se il Premio della nuova Polizza è inferiore a quello pagato dal Contraente, la Compagnia provvede a restituire la differenza entro 15 giorni dalla restituzione dell’originale della nuova Po- lizza.
4. QUANDO E COME È POSSIBILE DISDIRE LA PO- LIZZA
4.1 Quando e come è possibile cambiare idea sullʼac- quisto della Polizza (Recesso dal contratto)
In caso di vendita a distanza, il Contraente può recedere
dal Contratto entro 14 giorni dalla decorrenza della Polizza.
3.4 Conclusione del contratto
Il Contratto si intende concluso con la restituzione della Polizza alla Compagnia debitamente firmata e in ogni caso acquista efficacia con il pagamento del Premio.
La conclusione del contratto è altresì condizionata alla ve- rifica da parte della Compagnia della correttezza dei dati dell’identità del Contraente e del Proprietario del veicolo, se persona diversa.
Qualora la verifica abbia avuto esito positivo, a patto che il premio sia stato pagato, la Compagnia invia al Contraente la Polizza, il Certificato e la Carta Verde.
Qualora invece il Contraente non abbia inviato o conse- gnato tutti i documenti necessari per la conclusione del
Per esercitare il diritto di recesso il Contraente deve, entro il suddetto termine:
• Inviare alla Compagnia la comunicazione scritta di re- cesso tramite raccomandata A.R. restituendo gli origi- nali di tutti i documenti ricevuti, in particolare Certificato e Carta Verde
• In caso di Polizza con vincolo, allegare la dichiarazione della Società vincolataria che autorizza il recesso.
Ricevuti i suddetti documenti (per il termine dei 14 giorni fa fede la data del timbro postale di invio), la Compagnia restituisce al Contraente il Premio pagato e non goduto di- minuito delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
contratto la Compagnia non procederà all’emissione della
Polizza.
Il Contraente deve inviare alla Compagnia tramite posta:
• la documentazione eventualmente richiesta a mezzo posta.
• L’Attestato di Rischio viene acquisito direttamente dalla Compagnia in via telematica tramite l’apposita Banca Dati
• Una copia firmata della Polizza entro 15 giorni dalla data del pagamento.
Qualora dall’esito della verifica dei documenti da parte della Compagnia risultassero informazioni difformi da quelle risultanti dal contratto, la Compagnia riemette un nuovo preventivo con l’indicazione del premio corretto. Il Contraente può accettare o non accettare tale nuovo pre- ventivo.
Se il Contraente rileva inesattezze e/o omissioni, deve se- gnalarle immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dalla data di Contratto pagamento del premio; in questo caso Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A invia al Contraente una nuova Polizza con eventuale conguaglio del premio e quindi procede alla sostituzione del Contratto.
a) Il Contraente deve provvedere al pagamento dell’e- ventuale integrazione di premio entro 15 giorni dalla data della richiesta; in alternativa può comunicare con raccomandata A.R. il proprio recesso dal Contratto, restituendo gli originali della Polizza, del certificato di assicurazione e della Carta Verde in suo possesso e Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A, entro 15 giorni da tale comunicazione, provvede per la garanzia di Responsa- bilità Civile obbligatoria alla restituzione del premio pa- gato al netto di imposte e del contributo S.S.N. e per le altre garanzie alla restituzione del premio netto pagato e non goduto.
b) Se non rileva errori e/o omissioni, il Contraente deve
4.2 QUANDO È POSSIBILE DISDIRE LA POLIZZA (RI- SOLUZIONE DEL CONTRATTO)
4.2.1 in caso di trasferimento della proprietà del vei- colo - distruzione, demolizione, radiazione o espor- tazione definitiva allʼestero del veicolo
In caso di trasferimento della proprietà del Veicolo a se- guito di vendita o conto vendita oppure nei casi di distru- zione, demolizione, radiazione o esportazione definitiva del Veicolo all’estero, il Contraente dopo aver fornito tutta la documentazione necessaria alla Compagnia può scegliere una delle seguenti soluzioni:
a. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO SU UN ALTRO VEICOLO
Il contratto può essere trasferito su un altro veicolo, pur- chè intestato al medesimo proprietario o al coniuge non legalmente separato o al convivente di fatto, o alla persona unita civilmente.
Il Contraente deve dichiarare per iscritto alla Compagnia che il precedente veicolo è stato venduto, dato in conto vendita, distrutto, demolito, radiato o esportato definitiva- mente all’estero.
Il Contraente deve altresì restituire alla Compagnia il Certi-
ficato e la Carta Verde della Polizza oggetto della richiesta
ed inviare gli altri documenti eventualmente indicati dalla Compagnia dai quali risulti che il Veicolo è stato venduto,
dato in conto vendita, demolito, radiato o esportato defini-
tivamente all’estero.
La sostituzione della Polizza comporta il mantenimento della classe di merito Bonus/Malus e la regolazione del premio in base tariffa in vigore sul Contratto sostituito ed alle garanzie inserite nel nuovo Contratto.
Il Contraente è tenuto a versare l’eventuale conguaglio del premio;
se a lui favorevole, la Compagnia provvede al rimborso dell’eccedenza rispetto al premio dovuto.
A pagamento avvenuto, la Compagnia invia la nuova Po- lizza con Certificato e Carta Verde.
b. CESSIONE DEL CONTRATTO
Per il caso di trasferimento della proprietà del veicolo, il Contraente può cedere il contratto all’acquirente, dandone immediata comunicazione alla Compagnia, che prenderà atto della cessione del contratto mediante emissione della relativa appendice, mantenendo la classe CU fino alla sca- denza del contratto ceduto.
Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza; per l’assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà quindi stipulare un nuovo contratto.
Per ciascuno dei casi previsti il Contraente deve restituire alla Compagnia il Certificato e Carta Verde della Polizza oggetto della richiesta ed inviare gli altri documenti even- tualmente indicati dalla Compagnia dai quali risulti che il veicolo è stato venduto, dato in conto vendita, demolito, radiato o esportato definitivamente all’estero.
c. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nel caso in cui il Contraente non abbia sostituito il contratto su altro veicolo o non l’abbia ceduto, può richiedere l’annul- lamento del contratto, inviando alla Compagnia:
1. la richiesta scritta di annullamento, restituendo con raccomandata A.R. gli originali del Certificato e Carta Verde e agli altri documenti eventualmente richiesti dalla Compagnia, dai quali risulti che il veicolo è stato venduto, dato in conto vendita, distrutto, demolito, ra- diato o esportato definitivamente all’estero
2. l’autorizzazione della Società Vincolataria, in caso di vincolo a favore di un terzo La Polizza è annullata con effetto dalla data di vendita, demolizione, radiazione o esportazione definitiva all’estero.
Al Contraente è restituito per ogni giorno di garanzia re- sidua il premio Responsabilità Civile Auto pagato e non goduto, diminuito delle imposte e del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Per le garanzie CVT, invece, si applicano le seguenti mo- dalità:
• Nel caso di trasferimento di proprietà/consegna in conto vendita: viene rimborsato dalla Compagnia la parte di premio corrisposto relativa al periodo per il quale il ri- schio è cessato, definito come il periodo intercorrente tra la data di annullamento e la data di scadenza della Polizza.
• Nel caso di distruzione/demolizione/esportazione defini- tiva: viene rimborsato dalla Compagnia la parte di pre- mio corrisposto relativa al periodo per il quale il rischio è cessato, definito come il periodo intercorrente tra la data di annullamento della Polizza e la scadenza della stessa.
4.2.2 in caso di risoluzione del contratto per furto, rapina, appropriazione indebita
In caso di furto, rapina, appropriazione indebita del Veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Compa- gnia, con le modalità indicate nel successivo Articolo 15.13. Il Contraente, fatta salva la possibilità di sospendere il Con- tratto, può scegliere il suo annullamento: in questo caso è restituito il Premio di Responsabilità Civile pagato e non
goduto dalla data di risoluzione, diminuito delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
La Compagnia procede altresì al rimborso della parte di premio corrisposto per le garanzie CVT presenti in Polizza relativa al periodo per il quale il rischio è cessato, definito come il periodo intercorrente tra la data di annullamento della Polizza e la scadenza della stessa.
Insieme alla richiesta di annullamento della Polizza, il Con- traente deve inviare copia della denuncia di furto presen- tata alle Autorità.
Nel caso in cui il Contratto sia sospeso, il Premio corrispo- sto e non usufruito viene rimborsato al netto delle imposte e del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale dalla data della sospensione.
La classe di merito presente sulla Polizza resta valida anche sul nuovo veicolo acquistato dallo stesso Proprietario.
5. QUALI OBBLIGHI CI SONO
Il Contraente è tenuto a controllare l’esattezza dei dati for- niti in fase di preventivazione per il calcolo del Premio e a segnalare eventuali inesattezze alla Compagnia, che ap- porta così le opportune modifiche alla Polizza.
Inoltre, successivamente alla conclusione del Contratto, il Contraente e, se diverso, il Proprietario del Veicolo, sono tenuti a comunicare immediatamente alla Compagnia qual- siasi cambiamento nei dati forniti, in base all’Articolo 1898 del Codice Civile.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze rese al momento della stipulazione del Contratto riguardanti dati che influi- scono sulla valutazione del rischio (ad esempio alimenta- zione del Veicolo, età e luogo di residenza del proprietario/ locatario del Veicolo) o la mancata comunicazione di loro eventuali variazioni, possono comportare:
• Per tutte le garanzie la perdita totale o parziale all’in- dennizzo, o la cessazione dell’assicurazione, secondo gli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
• Per la garanzia di Responsabilità Civile Auto anche l’e- sercizio da parte della Compagnia del diritto di Rivalsa totale o parziale, secondo quanto previsto dall’Articolo 144 del Codice delle Assicurazioni.
- Dichiarazioni esatte
6. QUAL È IL FORO COMPETENTE E QUALI SONO I SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CON- TROVERSIE RELATIVE ALLA POLIZZA
La legge prevede che tutte le controversie relative al ri- sarcimento del danno da circolazione di veicoli, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, debbano essere sottopo- ste a procedure alternative di risoluzione delle controversie civili: la Negoziazione assistita, la Conciliazione paritetica (solo per le controversie di Responsabilità Civile) e la Me- diazione.
La Negoziazione assistita
Prima di coinvolgere l’Autorità Giudiziaria, ogni controversia sul risarcimento del danno da circolazione di veicoli deve per legge essere sottoposta a un tentativo di Negoziazione assistita, condizione necessaria per accedere all’eventuale giudizio successivo.
La Conciliazione paritetica, per le controversie inerenti la gestione di sinistri relativi alla garanzia di Respon- sabilità Civile.
Solo per le controversie inerenti la gestione di sinistri rela- tive alla garanzia di Responsabilità Civile, se non è già atti- vato il tentativo di Negoziazione assistita,è invece possibile procedere con la Conciliazione paritetica per richieste di risarcimento inferiore a 15.000 euro e che rispettino deter- minate condizioni.
La procedura di Conciliazione paritetica è totalmente gra- tuita per il Contraente. L’unico eventuale costo da soste- nere potrà essere la quota di iscrizione a un’Associazione Consumatori.
Per accedere alla procedura l’interessato potrà scegliere se:
• fare richiesta presso gli sportelli delle associazioni dei consumatori aderenti o
• inviare la richiesta di conciliazione a una delle associa- zioni dei consumatori aderenti attraverso xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
La Mediazione
Le controversie relative a materia assicurativa diversa dal risarcimento del danno da circolazione di veicoli, devono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di Me- diazione, da effettuare innanzi a un Organo di Mediazio-
ne istituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale dell’Assicurato.
Le richieste di negoziazione assistita e di mediazione pos- sono essere effettuate tramite:
• posta, inviando la comunicazione a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., Ufficio Sinistri – Xxxxx Xxxxxxx 00-00/00, 00000 Xxxxxx
• e-mail, all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
• fax al numero 000 000.00.00
Il Foro competente
Se i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie non hanno avuto successo e si intende proseguire nella causa civile, occorre rivolgersi all’organo giudiziario competente. Il Foro competente per le controversie relative a questo contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio prin- cipale del Contraente o dei soggetti che intendano far vale- re i propri diritti derivanti dal contratto.
Per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra un consumatore residente nell’Unione Europea e Intesa San- paolo Assicura relative a polizze acquistate sul sito internet della Compagnia o di Intesa Sanpaolo, è disponibile la piat- taforma web “Risoluzione online delle controversie” istitui- ta dalla Commissione Europea con il Regolamento UE n. 524/2013 accessibile all’indirizzo: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/.
La piattaforma mette a disposizione l’elenco degli Organi- smi di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra cui è possibile, di comune accordo, individuare l’Organismo a cui demandare la risoluzione della controversia.
L’indirizzo di posta elettronica della Compagnia è xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
6.1 Risoluzione delle controversie sulla determinazio- ne dell’invalidità permanente per la garanzia Infortuni del Conducente
In caso di disaccordo tra le parti sul grado d’invalidità permanente spettante all’Assicurato, la determinazione del punteggio può essere demandata dalla Compagnia e dall’Assicurato a due diversi medici, nominati uno per parte. Nel caso in cui i due medici non raggiungessero un accordo, le controversie di natura medica sul grado di inva- lidità permanente potranno essere demandate per iscritto a un Collegio di tre medici, nominati uno dall’Assicurato, uno dalla Compagnia e il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo in cui dovrà riunirsi il Collegio me- dico.
Il Collegio medico dovrà risiedere nella sede dell’Istituto di Medicina Legale del comune più vicino al luogo di residen- za dell’Assicurato.
Ciascuna parte sosterrà le proprie spese e pagherà il me- dico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e alle competenze del terzo medico.
Qualora ne riscontri l’opportunità, il Collegio medico avrà la facoltà di rinviare l’accertamento definitivo dell’invalidi- tà permanente a data da definirsi. In tal caso il Collegio può stabilire un anticipo sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per entrambe le parti.
7. AREA RISERVATA DI INTESA SANPAOLO ASSICURA La Compagnia mette a disposizione dei Contraenti un’ap- posita Area Riservata sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
L’accesso al servizio è gratuito: si effettua dopo l’autentica- zione con le chiavi d’accesso rilasciate direttamente dalla Compagnia su richiesta del Contraente e garantiscono un adeguato livello di riservatezza e sicurezza.
L’utilizzo dell’Area Riservata è disciplinato dalle condizioni di servizio, da accettare al primo accesso.
Nell’Area Riservata è possibile consultare le coperture as- sicurative in corso, le Condizioni di Assicurazione, lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze, oltre a ogni altra informazione utile a conoscere la propria posizione assicurativa. Tale Area può anche essere utilizzata per ge- stire telematicamente il contratto secondo tempi e modalità previsti dalla normativa di riferimento.
8. VERIFICA DELLA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE Le Compagnie possono proporre al Cliente questionari o interviste per verificare la chiarezza e completezza delle in- formazioni ricevute e se i servizi previsti nel contratto siano stati forniti in modo corretto.
9. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non sia qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.
SEZIONE II
NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE ACQUISTATE
10. CHE COSA È ASSICURATO
10.1 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO (RCA)
Garanzia base:
La Compagnia assicura i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione, impegnandosi a corrispondere, fino ai Massimali indicati in Polizza le som- me che, per capitale, interessi e spese, siano dovute quale risarcimento per i danni involontariamente causati a Terzi derivanti dalla circolazione delle autovetture. L’assicurazio- ne viene stipulata con formula tariffaria Bonus/Malus.
Sono compresi i danni provocati a terzi dall’incendio non doloso del veicolo quando lo stesso si trova in circolazione nelle aree pubbliche o a queste equiparate.
Forma tariffaria bonus/malus
La formula tariffaria Bonus/Malus prevede riduzioni o mag- giorazioni di Premio rispettivamente in assenza o presenza di Sinistri nel Periodo di Osservazione (come definito nei punti successivi).
La tariffa Bonus/Malus prevede 23 classi, ciascuna cor- rispondente a livelli di Premio crescenti, dalla classe Su- per-Bonus 5 alla classe 18 (per il dettaglio si rimanda alla Tabella 1 allegata).
Alla prima sottoscrizione con la Compagnia, la classe Bo- nus/Malus Intesa Sanpaolo Assicura assegnata alla Polizza è determinata in base:
• Alla Situazione Assicurativa del Veicolo al momento del- la sottoscrizione della Polizza
• Alla classe CU (Classe di merito Universale) di Assegna- zione riportata nell’Attestazione di Rischio della prece- dente Polizza, se presente
• Alle regole previste dalla tabella 5 di Conversione tra la classe CU e la classe Intesa Sanpaolo Assicura.
Il Veicolo già assicurato presso un’altra compagnia con classe di provenienza e di assegnazione CU pari a 1 (come risultante dalla relativa Attestazione di Rischio) viene asse- gnato alla classe Bonus/Malus Intesa Sanpaolo Assicura come indicato nella tabella 5.
Tabella di conversione
La tabella 5 allegata riporta per ogni classe CU sull’Atte- stazione di Rischio consegnata alla Compagnia la relativa classe Bonus/Malus Intesa Sanpaolo Assicura di Assegna- zione; l’applicazione della tabella deve essere effettuata in base alle regole descritte in precedenza, che disciplinano le diverse situazioni assicurative.
Conservazione della classe di merito maturata
In caso di:
• furto di cui sia esibita denuncia,
• vendita o consegna in conto vendita,
• distruzione,
• demolizione,
• esportazione definitiva e
• cessazione della circolazione del Veicolo assicurato
il Contratto, su richiesta del Contraente, resta valido per un altro nuovo Veicolo acquistato dallo stesso Proprietario,
conservando così anche la classe di merito maturata (o il Locatario nel caso in cui il veicolo sia acquisito in leasing, nel caso di contratto di leasing).
Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra le per- sone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto oppure in caso di passaggio di proprietà del Veicolo da una pluralità di soggetti a uno soltanto di essi, all’acquirente è attribuita la classe CU già maturata sul veicolo trasferito. Anche nel caso di successione, la classe CU presente sul veicolo ac- quisito a titolo ereditario viene attribuita agli eredi conviventi con il defunto al momento della morte.
In caso di furto del Veicolo assicurato, il Contraente, sempre che il Proprietario rimanga invariato, può stipulare un nuovo Contratto per assicurare un altro veicolo, beneficiando della classe di merito di Bonus/Malus maturata. Qualora il vei- colo oggetto di furto venga successivamente ritrovato, allo stesso viene attribuita la classe CU precedente alla perdita di possesso.
Nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di han- dicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abi- tualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate sulla carta di circolazione ai sensi di legge.
In caso di veicolo già assicurato all’estero, il contraente con- segna una dichiarazione rilasciata dall’assicuratore estero che consenta l’individuazione della classe CU da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa.
Utilizzo classe di merito all’interno del nucleo familiare (Bonus di Famiglia)
• acquisto di ulteriori veicoli
Se il Proprietario (o un suo familiare stabilmente convivente) acquista un ulteriore veicolo, al nuovo contratto è assegnata la stessa classe di merito del veicolo già assicurato anche se di diversa tipologia e risultante dall’Attestato di rischio. Il Proprietario deve essere una persona fisica
• veicolo già assicurato
Per un veicolo già assicurato senza sinistri per 5 anni più l’anno in corso è possibile, al momento del rinnovo del con- tratto, utilizzare la migliore classe di merito di un altro veicolo anche se di diversa tipologia, di proprietà di un familiare sta- bilmente convivente o dello stesso proprietario.
La normativa prevede un aumento del malus fino a 5 classi di merito nel caso in cui il beneficiario del bonus di Famiglia sia responsabile di un sinistro con colpa esclusiva o princi- pale e i cui danni superino i 5000 euro (la condizione è vali- da se il bonus viene applicato tra veicoli di diversa tipologia).
Rinnovo del contratto – evoluzione della classe – rim- borso del sinistro
Classe Bonus/Malus Intesa Sanpaolo Assicura
In occasione del rinnovo, la classe di provenienza Bonus/ Malus Intesa Sanpaolo Assicura presente sul Contratto in scadenza viene aggiornata (classe di assegnazione) se- condo le regole evolutive che tengono conto del verificarsi o meno, durante il Periodo di Osservazione:
• Di sinistri pagati con Responsabilità Principale
• Di sinistri pagati anche parzialmente con Responsabilità Paritaria la cui somma delle percentuali di responsabilità sia pari o superiore al 51%, prendendo come riferimento gli incidenti accaduti negli ultimi 6 anni. Ai fini dell’evolu- zione in Malus questi sinistri con Responsabilità Paritaria “cumulata” sono considerati come un unico Sinistro e, una volta raggiunta la soglia del 51% di responsabilità che determina lo scatto del Malus, vengono azzerati.
Classe CU
Di seguito le regole previste per la classe CU di assegnazio- ne riportata nell’Attestazione di Xxxxxxx:
• Nessun Sinistro: miglioramento di una classe, fino al rag- giungimento della 1a classe
• Un Sinistro che determina l’attestazione del Malus: peg- gioramento di 2 classi, fino al limite della 18a classe
• Due o più sinistri che determinano l’attestazione del Malus: peggioramento di altre 3 classi per ogni Sinistro dopo il primo.
Rimborso del Sinistro
Per evitare o ridurre il peggioramento della classe di merito, alla scadenza del Contratto al quale è stato attribuito il Xxxxx e comunque entro nove mesi successivi il Contraente può scegliere di rimborsare gli importi liquidati a titolo definitivo per tutti o parte dei sinistri pagati dalla Compagnia nell’ultimo Periodo di Osservazione prima della scadenza del Contratto. Nel caso in cui il sinistro venga pagato dopo il periodo di osservazione o dopo la scadenza del contratto (sinistro tar- divo) e nel frattempo il Contraente ha cambiato Compagnia, potrà ottenere informazioni utili sulla compagnia che aveva gestito il sinistro, ai fini del riscatto e l’accesso agli atti, diret- tamente presso la Compagnia che assicura il veicolo a quel momento. Per i Sinistri liquidati nell’ambito della procedura di Risarcimento Diretto, la richiesta di informazione e suc- cessivamente di eventuale rimborso deve essere inoltrata a CONSAP; per gli altri Sinistri direttamente alla Compagnia. Il rimborso è possibile anche in caso di disdetta del Contrat- to: in tal caso è aggiornata anche l’Attestazione di Rischio.
Periodo di osservazione
Il Periodo di Osservazione necessario alla Compagnia per determinare l’evoluzione della classe di merito in base all’annotazione sull’Attestazione di Rischio dei Sinistri pro- vocati dal Veicolo assicurato prevede
• Periodo iniziale (prima sottoscrizione): dal giorno di de- correnza della Polizza fino a 2 mesi prima della scaden- za annuale dell’assicurazione
• Periodi successivi: partono dalla fine del precedente
Periodo di Osservazione e durano 12 mesi.
La sostituzione del Contratto a seguito di Veicolo venduto, dato in conto vendita (comprovato mediante documenta- zione rilasciata da imprenditore regolarmente abilitato), demolito, radiato o esportato definitivamente all’estero, non interrompe il Periodo di Osservazione purché:
1. Il nuovo Veicolo sia acquistato dallo stesso Proprietario
2. Il nuovo Veicolo appartenga alla stessa tipologia (ad esempio autovettura).
Attestazione di rischio
La Compagnia consegna l’Attestazione di Rischio per via telematica 30 giorni prima di ciascuna scadenza contrat-
tuale, mettendo a disposizione tale documento, secondo le norme in vigore, nell’area riservata del sito internet www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx attraverso cui il Contraente ha accesso alla propria posizione assicurativa. L’Attestazione di rischio viene messa a disposizione del Contraente che sia titolare del Contratto “Servizi via internet e/o via telefo- no” anche attraverso l’home banking.
L’attestazione dello Stato di Rischio è acquisibile dal Con- traente su supporto durevole. Il Contraente, inoltre, può ri- chiedere la stampa in Filiale.
Il documento cartaceo non potrà essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo contratto.
Nei casi in cui il Contraente sia persona diversa dall’avente diritto (quali il Proprietario o l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in caso di locazione finanziaria), la Compagnia per i contratti aventi scadenza dal 1° dicembre 2015 provvede alla consegna dell’Attesta- zione di rischio in apposita area riservata del sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
L’attestato viene alimentato dinamicamente. La compagnia potrà aggiornare il cosiddetto pagellino della sinistrosità pregressa includendo tutti quei sinistri che vengono pagati anche parzialmente dopo il termine del periodo di osserva- zione, i sinistri cosiddetti “tardivi”, anche qualora il contraen- te cambi compagnia.
Sull’Attestazione di Rischio vengono indicate anche le in- formazioni su:
• La classe di merito Intesa Sanpaolo Assicura di prove- nienza e quella evoluta di assegnazione del Contratto per l’annualità successiva
• La classe di merito CU di provenienza e quella evoluta di assegnazione del Contratto per l’annualità successiva determinata secondo le regole della classe CU.
• I sinistri pagati con Responsabilità Principale e con Re- sponsabilità Paritaria nel Periodo di Osservazione, con l’indicazione della percentuale di responsabilità, con l’in- dicazione della tipologia del danno liquidato (a cose, a persone, misto cioè sia a cose sia a persone).
• I sinistri tardivi accaduti fuori dal periodo di osservazione
L’Attestazione di Xxxxxxx non è rilasciata nei seguenti casi:
• Sospensione della Polizza, quando il Periodo di Osser- vazione non risulti concluso
• Polizze di durata inferiore ad un anno
• Polizze di durata inferiore ad un anno per il mancato pa- gamento di una rata di Premio
• Polizze annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale per furto o vendita, se il Periodo di Osservazione non è concluso
• Cessione del Contratto per cambio di proprietà del Vei- colo Assicurato.
Validità dell’Attestazione
Il periodo di validità dell’attestazione è pari a 5 anni dalla data di scadenza del Contratto per il quale è stata rilasciata a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892,1893 e 1894 del Codice Civile, che:
• Il Veicolo non ha circolato decorsi 15 giorni successivi alla data di scadenza del Contratto
• In caso di Polizza sospesa, il Veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla sospensione del Con- tratto.
In caso di furto, rapina, appropriazione indebita, esporta- zione definitiva all’estero, distruzione, demolizione, trasferi- mento di proprietà e consegna in conto vendita del Veicolo l’Attestazione è valida per un massimo di cinque anni dalla data di scadenza del Contratto per il quale è stata rilasciata. Su richiesta del Contraente o di altro avente diritto, se diver- so dal Contraente, la Compagnia entro quindici giorni dalla stessa consegna per via telematica l’Attestato di rischio, comprensivo dell’ultima annualità per la quale al momen- to della richiesta si sia concluso il periodo di osservazione. L’attestato così rilasciato non può essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo contratto. Nel caso di stipula del Con- tratto ai sensi e per gli effetti di cui all’Articolo 134, com- ma 4-bis, del Codice delle Assicurazioni presso la stessa o diversa impresa di assicurazione, l’Attestazione di Xxxxxxx dovrà contenerne l’indicazione. Tale indicazione deve esse- re presente anche nelle attestazioni successive alla prima.
Garanzie gratuite sempre comprese con la garanzia RCA:
La Compagnia assicura, gratuitamente e in automatico, an- che i seguenti rischi:
• Circolazione in aree private: danni causati involonta- riamente dalla circolazione del Veicolo indicato in Po- lizza in aree private, con l’eccezione delle aree civili e militari riservate al traffico e alla sosta di aeromobili
• Traino rimorchio: danni causati involontariamente da un rimorchio agganciato al Veicolo indicato in Polizza
• Terzi trasportati: danni causati involontariamente dai trasportati a bordo del Veicolo a Xxxxx non trasportati, in relazione a fatti connessi alla circolazione del Veicolo assicurato.
• Figli minori: danni causati involontariamente dai figli mi- nori, se la circolazione del Veicolo è avvenuta senza che il Proprietario o un altro componente maggiorenne del nucleo familiare ne fosse a conoscenza
• Trasporto disabili: danni causati involontariamente ai Terzi trasportati costretti su sedie a rotelle per le opera- zioni disalita e discesa, anche se effettuate con disposi- tivi meccanici.
• Trasporto occasionale di vittime di incidenti: nel caso di trasporto occasionale di vittime d’incidenti stradali vie- ne erogata una somma massima di 500 euro per Sinistro a titolo di risarcimento per i danni causati al Veicolo indi- cato in Polizza.
Per questi rischi, non compresi nell’assicurazione obbliga- toria, la garanzia è prestata in base agli stessi massimali di Polizza.
Questi sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti per l’as- sicurazione obbligatoria; la parte che rimane è destinata al risarcimento dei rischi sopraindicati.
In caso di guida in stato di ebbrezza, la Compagnia limita la rivalsa nei confronti del conducente e/o del proprietario al 10% dell’importo liquidato con il massimo di 2.500,00 euro, solamente per il primo Sinistro.
Spese legali e gestione delle vertenze
Fino a quando ne ha interesse, la Compagnia assume a nome dell’Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze sulla responsabilità o risarcimento del danno nelle quali sia coinvolto, in qualunque sede si discutano, de- signando, se necessario, legali o tecnici.
La Compagnia non riconosce le spese per legali o tecni- ci non designati dalla Compagnia stessa e non risponde di sanzioni, multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Rischio statico
Nel caso di un rimorchio in sosta staccato dalla motrice, la garanzia copre i danni a Xxxxx derivanti da manovre a mano e quelli derivanti da vizi di costruzione o difetti di manuten- zione.
10.2 ASSISTENZA STRADALE
La Compagnia si obbliga a mettere a disposizione imme- diata dell’Assicurato, alle condizioni che seguono, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi degli eventi fortuiti previsti nelle prestazioni descritte nei successivi Articoli. Per l’erogazione delle pre- stazioni di assistenza previste dagli articoli successivi e per la gestione e la liquidazione dei relativi sinistri la Compagnia gnia si avvale della Struttura Organizzativa di Europ Assi- stance Italia S.p.a. – X.xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx.
La Struttura Organizzativa di Europ Assistance è operativa 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, chiamando:
DALLʼITALIA: numero 800.124.124
DALLʼESTERO: +39 02.30328013
La garanzia opera se:
• Il Veicolo non può essere utilizzato
• Il Veicolo è in grado di proseguire la marcia, ma esiste il rischio di aggravamento dei danni o di pericolo per l’in- columità delle persone a causa di:
- Incidente stradale
- Guasto
- Incendio, fulmine, esplosione e scoppio
- Furto e rapina
In tal caso, la Struttura Organizzativa fornisce le Prestazioni di Assistenza con le modalità e i termini indicati all’articolo 3.7.
Le prestazioni sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza e sono operanti ad oltre 50 km dal comune di residenza del proprietario del veicolo così come risulta dalla carta di Circolazione ad esclusione delle prestazioni “Soccorso Stradale”, “Depan- nage”, “Autovettura in sostituzione”, “SOS incidente” “invio ambulanza” e “Taxi”.
SEGRETO PROFESSIONALE
L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti della Struttura Organizzativa, i medici eventualmente inve- stiti dell’esame del sinistro
che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro.
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
a) SOCCORSO STRADALE
Qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato a seguito di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi auto- nomamente, l’Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del Veicolo
stesso dal luogo dell’immobilizzo al più vicino centro di assi- stenza autorizzato Europ Assistance, al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice o all’officina meccanica più vicina, oppure, per i soli Sinistri avvenuti in Italia, al punto indicato dall’Assicurato purché entro 75 chilometri (tra an- data e ritorno) dal luogo del fermo.
Il soccorso stradale verrà erogato per immobilizzo del vei- colo dovuto a qualsiasi evento non esplicitamente escluso ai sensi della presente prestazione e dell’ Art. “Esclusioni”.
Massimale
La Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al soc- corso stradale:
• fino alle destinazioni elencate in precedenza, per i sinistri avvenuti in Italia.
• fino ad un importo massimo di Euro 300,00 per sinistro avvenuto all’Estero.
b) DÉPANNAGE (prestazione valida solo in Italia) Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per smarrimento e/o rottura chiavi, foratura pneumatici, esaurimento batte- ria, necessità del montaggio di catene da neve (già presenti nel veicolo dell’assicurato), errato rifornimento carburante, mancato avviamento in genere in modo da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile.
Massimale
La Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al soc- xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx trovi entro 20 chilometri dal luogo del fermo. In caso contrario, si procederà con l’e- rogazione della prestazione “Soccorso stradale”
c) INVIO DI UN’AUTOAMBULANZA (prestazione valida solo in Italia)
Qualora il conducente o i passeggeri del Veicolo, a segui- to di incidente stradale o malore, necessitino di soccorso medico, la Struttura organizzativa provvederà ad informare il Sistema Sanitario Nazionale (al n. 118) richiedendo il ser- vizio di emergenza
Obblighi dell’Assicurato
La prestazione sarà operativa a condizione che vi sia espli- cita richiesta telefonica da parte del conducente/passeggeri e che venga confermata verbalmente l’esatta localizzazione del veicolo.
d) SOS INCIDENTE
Qualora l’Assicurato desiderasse ricevere supporto a segui- to di incidente stradale, la Struttura Organizzativa si attiverà per:
• supportare nella compilazione del modello CAI a seguito di incidenti avvenuti in Italia;
• fornire recapiti di consolati o ambasciate italiane all’este- ro al fine di chiedere assistenza burocratica;
• fornire informazioni sulle procedure di dissequestro vei- colo (solo Italia all’estero occorre contattare il consolato);
• fornire consulenza legale per eventuali azioni a difesa dei propri diritti, per incidenti avvenuti in Italia.
Il servizio è attivo h 24. Qualora si rendesse necessario un approfondimento con il consulente/ente di competenza op- pure fosse richiesta la consulenza legale, la risposta sarà fornita il primo giorno feriale dalle ore 09.00 alle 18.00.
e) FAST REPAIR
Qualora l’intervento del mezzo di soccorso stradale sul luo- go di immobilizzo del veicolo non risultasse risolutivo op- pure il guasto possa essere risolto in un massimo di 2 ore di manodopera la Struttura Organizzativa, dietro richiesta dell’Assicurato, metterà a disposizione le risorse dei propri collaboratori per consentire una riparazione prioritaria del danno presso la sede del soccorritore stesso.
Le spese per i pezzi di ricambio e le spese di riparazione rimarranno a carico dell’Assicurato a tariffe scontate.
f) AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, inci- dente, incendio o furto parziale o totale, rapina, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall’Officina se- condo i tempari della Casa Costruttrice ed in conformità ai tempari dell’Associazione Nazionale Imprese di Assicu- razione (ANIA), o nel caso in cui la riparazione risultasse antieconomica e si rendesse necessaria la demolizione del Veicolo, l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Orga- nizzativa che gli metterà a disposizione una autovettura in sostituzione.
Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1200 cc di cilindrata (cat. C), a chilometraggio illimitato, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio con- venzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.
Massimale
La Compagnia terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell’autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione o all’avvenuto ritrovamento e comunque per un massimo di 7 giorni.
Obblighi dell’Assicurato
In caso di furto è indispensabile inviare alla Struttura Or- ganizzativa copia della denuncia fatta alle locali Autorità Giudiziarie.
g) TAXI PER RECARSI ALL’AUTONOLEGGIO O IN AL- BERGO
Qualora l’Assicurato usufruisse delle prestazioni , “Autovet- tura in sostituzione” e “Spese d’albergo”, potrà richiedere alla Struttura Organizzativa la disponibilità di un taxi per raggiungere l’autonoleggio o l’albergo.
Massimale
La Compagnia terrà a proprio carico i costi del taxi fino ad un massimo di Euro 50,00 per sinistro.
h) DISBRIGO PRATICHE LEGALI IN CASO DI FURTO Qualora, a seguito di furto totale del veicolo, l’Assicurato de- xxxxxx avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:
• estratto cronologico, generale o storico;
• perdita di possesso.
Potrà contattare la Struttura Organizzativa stessa. L’Assi- curato deve comunicare alla Struttura Organizzativa nome, cognome, xxxxxxxxx, recapito telefonico, targa del Veicolo ru- bato ed il tipo di documento desiderato. L’Assicurato dovrà rendere disponibili nelle modalità concordate con la Struttu- ra Organizzativa:
• denuncia di furto in originale;
• foglio complementare o certificato di proprietà in origina- le o copia conforme (se rubato deve essere specificato in denuncia, se non è stato specificato, l’Assicurato deve fare una integrazione della denuncia).
In seguito la Struttura Organizzativa tramite i propri incari- cati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati docu- menti ed una volta ottenuti li invierà all’Assicurato.
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato
– e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulte- riore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza.
La Compagnia terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.
i) DEMOLIZIONE DEL VEICOLO (prestazione erogabile solo in Italia)
Qualora l’Assicurato, a seguito di incidente, guasto irrepa- rabile, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, (D.P.R. 915 del 10.09.82 art.15; Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 285 del 30.04.92 art.103 e D. Lgs. 22 del 05.02.1997
art. 46 e successive modifiche), debba procedere alla can- cellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del vei- colo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato ed entro 15 giorni dalla data in cui ha reso disponibili i do- cumenti sotto riportati, organizzerà il recupero del veicolo mediante carroattrezzi e provvederà alla sua demolizione. Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rila- sciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e “copia produttore” a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell’Assicurato la documentazione relativa alla cancellazione al P.R.A. tra- mite raccomandata con ricevuta di ritorno.
L’Assicurato prende atto che il veicolo verrà demolito in con- formità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti “rifiuti solidi a raccolta differenziata”.
Massimale:
La Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al recupero del veicolo con carroattrezzi, alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico ed alla demolizione del veicolo medesimo sino ad un importo massimo di Euro 350,00 per sinistro.
Obblighi dell’Assicurato:
L’Assicurato deve produrre al momento della consegna del veicolo la seguente documentazione:
• libretto di circolazione (originale);
• foglio complementare o certificato di proprietà (origina- le);
• targhe del veicolo;
In caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti, l’As- sicurato deve produrre l’originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciata dalle Autorità competenti e copia dell’estratto cronologico del P.R.A..
• codice fiscale (fotocopia);
• documento di riconoscimento valido dell’intestatario al
P.R.A. (fotocopia carta d’identità o equivalente);
• documento di riconoscimento valido dell’incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dell’inte- statario al P.R.A. (fotocopia).
La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la deca-
denza dal diritto alla prestazione.
j) SPESE D’ALBERGO (prestazione fornita in alternati- va a RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO)
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, inci- dente, incendio o furto parziale, per i quali fosse necessaria una sosta per la riparazione di una o più notti, oppure in caso di furto o rapina che costringa l’Assicurato ed i pas- seggeri a pernottare prima del rientro o proseguimento del viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenota- zione e alla sistemazione in albergo.
Massimale
La Compagnia tiene a proprio carico le spese di albergo per un massimo di Euro 250,00 per sinistro, qualunque sia il numero delle persone coinvolte.
k) RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, inci- dente, incendio o furto parziale, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 36 ore in Italia o ai 4 giorni all’estero oppure in caso di furto o rapina, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire all’Assicurato e ai passeggeri un biglietto ferroviario di prima classe o uno di aereo di classe economica o un’autovettura in sostituzione e/o taxi per il rientro alla residenza o il proseguimento del viaggio. L’autovettura in sostituzione, adibita ad uso privato, di 1200 cc, sarà disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.
Massimale
La Compagnia tiene a proprio carico per ciascun Sinistro:
• il costo dei biglietti fino ad un importo di Euro 250,00
• il costo del noleggio dell’autovettura per un massimo di due giorni;
• il costo del taxi fino ad un massimo di Euro 50,00 utiliz- zabile dall’Assicurato per raggiungere la sua residenza, la stazione,
• l’aeroporto, la stazione di noleggio, il porto.
l) AUTISTA A DISPOSIZIONE A SEGUITO DI INFORTU- NIO
Qualora l’Assicurato non fosse in condizione di guidare il veicolo per un infortunio derivante da incidente stradale e nessuno degli eventuali passeggeri fosse in grado di sostitu- irlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventual- mente i passeggeri fino alla città di residenza dell’Assicura- to, secondo l’itinerario più breve.
Massimale
La Compagnia terrà a proprio carico le spese dell’autista fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro.
Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato dovrà comunicare il nome ed il recapito tele- fonico del medico che ha accertato la sua impossibilità a guidare.
m) RIENTRO SANITARIO
Qualora l’Assicurato o i passeggeri del veicolo, in seguito ad un incidente stradale, necessitassero, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico cu- rante sul posto, del trasporto in un istituto di cura attrezzato
in Italia o del rientro alla sua residenza, la Struttura Organiz- zativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.
Tale mezzo potrà essere:
• l’aereo sanitario;
• l’aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
• il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
• l’ambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l’assistenza medica o infer- mieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.
Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall’Assicura- to. In caso di decesso dell’Assicurato o dei passeggeri del veicolo, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà, con spese a carico di Europ Assistance, il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.
Massimale
La Compagnia terrà a proprio carico i costi fino alla con- correnza massima di Euro 5.000,00 complessivi per sinistro e per anno assicurativo.
Per importi superiori la Compagnia interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie.
10.3 INCENDIO E FURTO
Garanzia Base
La Compagnia indennizza, col limite del Capitale Assicurato
indicato in Polizza, i danni materiali e diretti subiti:
• Dal Veicolo
• Dagli accessori di serie stabilmente installati
• Dagli accessori e optional non di serie stabilmente in- stallati purché il loro valore sia stato indicato nel Capitale Assicurato e sia stato pagato il relativo Premio a seguito di:
• Incendio non doloso, azione del fulmine, esplosione dell’impianto di alimentazione
• Furto e tentato furto, rapina, compresi i danni al Xxxxxxx conseguenti alla circolazione abusiva del Veicolo dopo il furto con esclusione dei danni ai pneumatici.
Garanzie aggiuntive gratuite sempre comprese insieme alla garanzia incendio e furto
Ricorso Terzi da Incendio:
• Paga le somme fino ad un totale complessivo di
250.000 euro per Sinistro che il Proprietario deve corrispondere per capitale, interessi e spese in quanto civilmente responsabile ai sensi di legge per danni in- volontariamente causati da incendio non doloso, fumo, esplosione o scoppio del Veicolo quando non è in circo- lazione:
- A cose di Terzi
- Al locale utilizzato come autorimessa, condotto in loca- zione dal Proprietario del Veicolo assicurato.
Rimborso spese di immatricolazione
Rimborsa, fino a un massimo di 500 euro, le spese soste- nute per immatricolazione o cambiamento di proprietà (vol-
tura) di un altro veicolo in caso di cancellazione del Veicolo assicurato dal Pubblico Registro Automobilistico a seguito di incendio con distruzione totale, furto o rapina senza ritro- vamento o furto della sola targa. Le spese dovranno essere dimostrate da specifica documentazione.
10.4 ATTI VANDALICI ED EVENTI NATURALI
La Compagnia indennizza, fino al limite del Capitale Assi- curato indicato in Polizza, i danni materiali e diretti subiti:
• Dal Veicolo
• Dagli accessori di serie stabilmente installati
• Dagli accessori e optional non di serie stabilmente instal- lati, purché il loro valore sia stato indicato nel Capitale Assicurato e sia stato pagato il relativo Premio a seguito di:
- Atti vandalici o atti avvenuti in occasione di: tumulti po- polari, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, scio- peri;
• Eventi naturali intesi come: trombe d’aria, uragani, inon- dazioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta grandi- ne o neve.
• I danni da semplici eventi atmosferici.
10.5 COLLISIONE
La Compagnia indennizza nei limiti del Capitale assicurato i danni materiali e diretti subiti:
• Dal veicolo
• Dagli accessori di serie stabilmente installati
• Dagli accessori e optional non di serie stabilmente instal- lati, purché il loro valore sia stato indicato nel Capitale assicurato, sia stato pagato il relativo premio a seguito di:
• Collisione con un altro veicolo a motore identificato in base alla targa o altro dato identificativo di cui si è preso nota
10.6 KASKO
La Compagnia indennizza nei limiti del Capitale assicurato i danni materiali e diretti subiti:
• Dal veicolo
• Dagli accessori di serie stabilmente installati
• Dagli accessori e optional non di serie stabilmente instal- lati, purché il loro valore sia stato indicato nel Capitale assicurato, sia stato pagato il relativo premio a seguito di:
• Collisione con un altro veicolo identificato in base alla targa o altro dato identificativo di cui si è preso nota op- pure a seguito di urto, ribaltamento e uscita di strada.
10.7 CRISTALLI
La Compagnia rimborsa le spese sostenute per la ripara- zione o sostituzione del parabrezza, del lunotto posteriore e dei vetri laterali, a seguito di rottura accidentale durante la circolazione del veicolo.
Non sono compresi:
• I danni ai vetri dei gruppi ottici (fari, fanali) e ai retrovi- sori
• Le rigature e le segnature
• I danni provocati al veicolo dalla rottura dei vetri.
10.8 INFORTUNI DEL CONDUCENTE
La Compagnia assicura il Conducente del Veicolo per In- fortunio cioè un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente consta- tabili occorso durante la guida del Veicolo, comprese le fasi di salita e discesa dallo stesso.
Fino al limite del Capitale indicato in Polizza la Compagnia
riconosce:
• In caso di morte del conducente: l’intero capitale ai Beneficiari
• In caso di invalidità permanente del conducente: un in- dennizzo al Conducente calcolato in base al grado di invalidità dovuta all’Infortunio, secondo i criteri previsti al successivo Articolo 15.3.
RICONOSCIMENTO DELL’INDENNIZZO
La Compagnia riconosce l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio.
Se al momento dell’Infortunio il conducente è affetto da me- nomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia,
è previsto l’indennizzo solo per le conseguenze che sareb- bero occorse a una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un orga- no o di un arto già menomato, le percentuali previste nella valutazione del grado d’invalidità permanente sono diminui- te di quanto già riconosciuto per l’invalidità preesistente.
Morte
In caso di decesso del conducente avvenuto entro 2 anni dal giorno dell’Infortunio e in conseguenza di questo, la Compagnia paga la somma assicurata indicata in Polizza ai beneficiari o ai legittimi eredi.
L’indennizzo non si aggiunge a quello per invalidità per- manente; tuttavia, se entro 2 anni dal giorno dell’Infortunio e in conseguenza di questo, il Conducente muore, la Com- pagnia corrisponde la differenza tra l’indennizzo pagato per l’invalidità e la somma assicurata per il caso morte, se que- sta è maggiore.
Invalidità permanente
La Compagnia riconosce l’indennizzo per invalidità perma- nente se questa si verifica entro 2 anni dal giorno dell’In- fortunio.
La Compagnia, inoltre, procede alla liquidazione con i se- guenti criteri:
• Se l’invalidità permanente accertata è superiore al 25% rispetto a quella totale, la Compagnia paga l’indennizzo applicando la percentuale d’invalidità accertata alla som- ma assicurata senza alcuna Franchigia
• Se l’invalidità permanente accertata è maggiore o ugua- le al 70% della totale, la Compagnia liquida il 100% della somma assicurata senza alcuna Franchigia.
Trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della De- nuncia di Sinistro, l’Assicurato può richiedere alla Compa- gnia il pagamento di un acconto sino al massimo del 30% del presumibile indennizzo se:
• Non sono sorte contestazioni sull’operatività della garan- zia
• La presunta percentuale d’invalidità stimata dalla Com- pagnia in base alla documentazione acquisita è superio- re al 15%.
La Compagnia pagherà entro 60 giorni dalla richiesta dell’anticipo, salvo il diritto alla restituzione nel caso in cui emergano successivamente fatti dolosi dell’Assicurato o al- tri fatti che escludano la copertura assicurativa.
Per definire il grado o percentuale d’invalidità permanente si fa riferimento ai valori delle tabelle INAIL Industria, di cui all’allegato n. 1 al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Tali tabel- le sono riportate anche in allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione e sul sito internet della Compagnia, sezio- ne Prodotti.
La quantificazione del grado d’invalidità dovuto a menoma- zioni visive e uditive tiene conto dell’eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi (occhiali, amplificatori, ecc.). In caso di mancinismo, per le menomazioni degli arti superiori, le percentuali d’invalidità previste per il lato destro valgono per il lato sinistro e viceversa.
Se l’Infortunio determina menomazione a più di uno dei di- stretti anatomici (ad es. coscia e piede) e/o articolari di un singolo arto (ad es. gomito e polso), la valutazione è fatta secondo criteri aritmetici raggiungendo, al massimo, il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso. La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi o arti comporta l’applicazione di una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere il valore massimo del 100%.
Nei casi d’invalidità permanente non presenti in tabella, l’in- dennizzo è stabilito in base ai valori e ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capaci- tà lavorativa del Conducente, indipendentemente dalla sua professione.
Rinuncia al diritto di surrogazione
La Compagnia rinuncia all’esercizio dell’azione di surroga- zione che le compete ai sensi dell’Articolo 1916 del Codice Civile:
in questo modo rinuncia al sub ingresso nei diritti dell’Assi- curato nei confronti dei responsabili del Sinistro.
10.8 TUTELA LEGALE
A norma del Codice delle Assicurazioni Private, Articoli 163, 164 e correlati, i sinistri di Tutela Legale sono gestiti per conto della Compagnia da ARAG SE Rappresentanza Ge- nerale e Direzione per l’Italia, con sede in Xxx xxx Xxxxxx- xxx, 00 00000 Xxxxxx, in base alle norme indicate di seguito. L’Assicurato può rivolgersi direttamente ad ARAG (vedere Articolo 15.4) per la denuncia del Sinistro.
La Compagnia assume a proprio carico, nel limite del Mas- simale indicato in Polizza, le spese:
• Per l’intervento di un legale
• Per effettuare eventuali perizie
• Di giustizia nel processo penale
• Del legale di controparte, in caso di transazione autoriz- zata
Di soccombenza in caso di condanna dell’Assicurato (os- sia le spese legali che il Giudice pone a carico della parte che ha perso il giudizio) per il contributo unificato per gli atti giudiziari (Legge 23 dicembre 1999, n. 488 Articolo 9 D.L. 11 marzo 2002 n. 28), se non versato dalla Controparte soccombente, dovute esclusivamente ai sinistri del veicolo assicurato e riferite alle seguenti fattispecie:
1. Sostegno a richieste di risarcimento danni a perso- ne e/o cose subiti per fatti illeciti di Xxxxx.
In caso d’incidente tra veicoli, l’assicurazione interviene nei seguenti casi:
a) Sinistri stradali gestiti con la Procedura di Risarci- mento (Articolo 148 Codice delle Assicurazioni Priva- te)
b) Sinistri stradali gestiti con la Procedura di Risarci- mento Diretto (Articolo 149 Codice delle Assicurazio- ni Private)
c) Recupero dei danni subiti dai Terzi trasportati a cau- sa di sinistri stradali (Articolo 141 Codice delle Assi- curazioni Private).
La prestazione prevista al punto b) si attiva esclusivamente dopo l’offerta di risarcimento comunicata dalla Compagnia (Articolo 8 del DPR 254/2006), compresa l’eventuale suc- cessiva fase giudiziale.
Per quanto riguarda i punti a), b), e c) l’assicurazione opera anche a parziale deroga dell’Articolo 11.4, solo nel caso di guida sotto l’influenza dell’alcool.
Quanto previsto ai punti b) e c) rappresenta parziale dero- ga di quanto disposto dall’Articolo 11.4(controversie con la Compagnia e/o ARAG).
2. Difesa penale del Proprietario, locatario in base a un contratto di noleggio/leasing, conducente autorizza- to e trasportati per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è valida anche prima della formulazione ufficiale di reato.
3. Istanza di dissequestro del Veicolo, in caso di se- questro avvenuto in conseguenza di incidente stra- dale
4. Istanza/opposizione contro i provvedimenti di so- spensione, ritiro e/o revoca della patente e contro le altre sanzioni amministrative comminate in conse- guenza di incidente stradale.
La garanzia opera a parziale deroga dell’Articolo 11.4 limita- tamente all’ambito amministrativo.
La garanzia è estesa a favore dell’Assicurato come persona fisica, del coniuge e dei figli minori a carico quando, nella veste di pedoni, ciclisti o passeggeri di un qualsiasi veicolo di proprietà di Xxxxx, sono coinvolti in incidenti durante la cir- colazione stradale.
Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa Xxxxxxx, la garanzia è valida unicamente a favore del Proprietario del Veicolo assicurato.
La Compagnia paga le spese per l’esecuzione forzata solo per i primi due tentativi di pignoramento.
11. CHE COSA NON È ASSICURATO
11.1 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO – ESCLUSIONI
• Quando il conducente del Veicolo non è abilitato alla guida secondo le disposizioni in vigore, salvo quando il conducente guidi con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l’esame teorico e pratico), a condizione che la validità della patente sia confermata entro 3 mesi dalla data del Sinistro ed abiliti alla guida del Veicolo indicato in Polizza
• Quando il Veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato secondo gli articoli 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada
• Quando i terzi trasportati subiscono un danno e il trasporto sia stato effettuato non in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della Carta di Circolazione
• Quando il Veicolo, con targa in prova al momento del Sinistro, circoli senza osservare le disposizioni vigenti
• Quando il Veicolo è adibito a noleggio con condu- cente e circoli senza la prescritta licenza o non sia guidato dal proprietario/locatario o da un suo dipen- dente
• Quando il Veicolo è stato dichiarato non idoneo alla circolazione a seguito di revisione obbligatoria pre- scritta dalle norme in vigore.
In tutti i casi sopra elencati e in quelli a quali sia ap- plicabile l’articolo 144 del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia esercita il diritto di rivalsa per le somme che per legge abbia dovuto pagare al terzo danneggia- to.
11.2 ASSISTENZA STRADALE – ESCLUSIONI
Non sono assicurati i danni conseguenti alla circolazio-
ne del Veicolo:
• Durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara
• In aree civili e militari riservate al traffico e alla sosta di aeromobili.
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provo-
cati o dipendenti da:
a. non abilitazione dell’Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;
b. gare automobilistiche, motociclistiche o motonauti che e relative prove e allenamenti;
c. guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi carat- teristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmu- tazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
x. xxxxxxxx, rivoluzioni, sommosse o movimenti popo- lari, saccheggi, atti di terrorismo;
e. dolo o colpa grave dell’Assicurato;
f. abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e di allucinogeni;
Le Prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fat- to. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito https:// www.europassistance.
it/paesi-in-stato-di-belligeranza che riportano un grado di Rischio uguale o superiore a 4.0.
Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.
Le Prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di Sini- stro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari. Non è possibile inoltre erogare Prestazioni ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti pri-
ESCLUSIONI E RIVALSE (rischi non coperti)
L’assicurazione non è operante nei seguenti casi di Si-
nistro:
vati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indi- pendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un Rischio guerra.
f) RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO
Sono escluse dalla prestazione:
• le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, tra- ghetti, etc.);
• le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le rela- tive franchigie;
• le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente all’Assi- curato. Dove previsto, le Società di autonoleggio po- trebbero richiedere all’Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione;
• l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massima- le previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa;
• il rientro del bagaglio eccedente i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto o non trasportabile sull’autovettura a nolo.
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
a) SOCCORSO STRADALE
Sono escluse dalla prestazione:
• le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
• le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recu- pero del veicolo;
• le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l’incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori delle rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali ad esempio: percorsi fuori- strada).
b) DÉPANNAGE (prestazione valida solo in Italia)
g) AUTISTA A DISPOSIZIONE A SEGUITO DI INFOR- TUNIO
Sono escluse dalla prestazione:
• le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, tra- ghetti, ecc.).
Sono escluse dalla prestazione:
• le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
• le spese relative al carburante;
• le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali;
• le spese relative all’intervento, nel caso in cui il vei- colo abbia subito il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).
h) RIENTRO SANITARIO
Sono escluse dalla prestazione:
• le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di pro- seguire il viaggio;
• le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto impli- chi violazione di norme sanitarie nazionali o interna- zionali;
• le spese relative alla cerimonia funebre e/o l’even- tuale recupero della salma;
• tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assicurato è ricoverato.
c) AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE
Sono esclusi dalla prestazione:
• i casi di immobilizzo del veicolo dovuto alle esecu- zioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Co- struttrice;
• le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
• le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
• le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le rela- tive franchigie;
• le cauzioni richieste dalla Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’Assi- curato. Dove previsto, le Società di autonoleggio po- trebbero richiedere all’Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione; l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà co- munque essere autorizzata dalla Struttura Organiz- zativa.
11.3 INCENDIO E FURTO – ESCLUSIONI
L’assicurazione non opera nei seguenti casi:
• Dolo o colpa grave del Conducente, del Proprieta- rio e delle persone di cui essi rispondono ai sensi di legge
• Atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, in- vasioni, rivoluzioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, uragani, trombe d’aria, alluvioni, frane, smottamenti, caduta neve, valanghe, slavine, ghiac- cio, grandine, sviluppo di energia nucleare o radioat- tività comunque generata
• Durante la partecipazione del veicolo a gare o com- petizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara
• Semplici bruciature, corti circuiti e altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio
• Rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del veicolo.
d) DEMOLIZIONE DEL VEICOLO (prestazione erogabile solo in Italia)
Sono escluse dalla prestazione:
• le spese relative all’intervento di mezzi speciali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recu- pero del veicolo;
• i costi dell’eventuale deposito del veicolo, che l’Assi- curato dovrà provvedere direttamente a pagare.
e) SPESE D’ALBERGO (prestazione fornita in alternati- va a RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO)
Sono escluse dalla prestazione
• le spese di albergo diverse da pernottamento e pri- ma colazione e diverse da quelle indicate.
da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzio- nato secondo gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada
• Quando il veicolo, al momento del sinistro, è guida- to da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore salvo quando il veicolo è gui- dato da persona con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l’esame teorico e pratico) a condizione che la validità sia confermata entro 3 mesi dalla data del sinistro ed abiliti alla guida del veicolo indicato in Polizza
• Quando la circolazione non avviene in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della Carta di Circolazione
• Dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato e delle persone del cui operato sono tenuti a risponde- re ai sensi delle leggi vigenti
• Atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, in- vasioni, rivoluzioni, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata
• Eventi naturali e atti vandalici come definiti all’arti- colo 5.1.
• Per i danni alle ruote ed ai pneumatici, se non pre- senti altri danni al veicolo
• Per i danni al veicolo causati dalle cose o persone trasportate o per le operazioni di carico e scarico.
11.4 ATTI VANDALICI ED EVENTI NATURALI – ESCLU- SIONI
L’assicurazione non opera nei seguenti casi:
• Dolo o colpa grave del Conducente, del Proprieta- rio e delle persone di cui essi rispondono ai sensi di legge
• Atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, in- vasioni, rivoluzioni, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata
• Durante la partecipazione del veicolo a gare o com- petizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara
• I danni riconducibili alla normale circolazione
• I danni da semplici eventi atmosferici.
11.5 COLLISIONE – ESCLUSIONI
L’assicurazione non opera nei seguenti casi:
• Durante la partecipazione del veicolo a gare o com- petizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara
• Circolazione fuori dai tracciati stradali
• Quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzio- nato secondo gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada
• Quando il veicolo, al momento del sinistro, è guida- to da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore salvo quando il veicolo è gui- dato da persona con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l’esame teorico e pratico) a condizione che la validità sia confermata entro 3 mesi dalla data del sinistro ed abiliti alla guida del veicolo indicato in Polizza
• Quando la circolazione non avviene in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della Carta di Circolazione
• Dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato e delle persone del cui operato sono tenuti a risponde- re ai sensi delle leggi vigenti
• Atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, in- vasioni, rivoluzioni, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata
• Eventi naturali e atti vandalici come definiti all’arti- colo 5.1.
• Per i danni alle ruote ed ai pneumatici, se non pre- senti altri danni al veicolo
• Per i danni al veicolo causati dalle cose o persone trasportate o per le operazioni di carico e scarico.
11.7 CRISTALLI – ESCLUSIONI
L’assicurazione non opera nei seguenti casi:
• Atti vandalici ed eventi naturali definiti all’articolo 11.4.
11.8 INFORTUNI DEL CONDUCENTE – ESCLUSIONI
Durante la partecipazione del veicolo a gare o competi-
zioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara
• Quando il conducente alla guida del veicolo, al mo- mento del sinistro, si trovi in stato di ebbrezza o sot- to l’influenza di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato secondo gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada
• Quando la circolazione non avvenga in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della Carta di Circolazione
• In occasione di azioni dolose, anche solo tentate, del Conducente
• In occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupa- zioni militari, invasioni, rivoluzioni, tumulti popolari, sviluppo di energia nucleare o radioattività comun- que generata
• Quando la circolazione non avviene con il consenso del Proprietario del veicolo
• Nel caso di suicidio o tentato suicidio del conducen- te.
11.6 KASKO – ESCLUSIONI
L’assicurazione non opera nei seguenti casi:
• Durante la partecipazione del veicolo a gare o com- petizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara
• Circolazione fuori dai tracciati stradali
• Quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato
11.9 TUTELA LEGALE – ESCLUSIONI
L’assicurazione non opera nei seguenti casi:
1. Per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere
2. Per gli oneri fiscali (a eccezione del contributo unifi- cato descritto nell’articolo 10.4)
3. Per le controversie di natura contrattuale
4. In materia fiscale ed amministrativa
5. Per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrori- smo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e ser- rate, nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive
6. Per controversie derivanti dalla proprietà o dalla gui- da di imbarcazioni o aeromobili
7. Per fatti dolosi (previsti dall’articolo 43 CP, delitti con intenzione) delle persone assicurate
8. Per fatti non accidentali relativi a inquinamento dell’ambiente
9. Per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l’Assicurato è perseguito in sede penale (ossia per le somme dovute ai soggetti che par- tecipano al processo penale in quanto danneggiati dal reato commesso dall’Assicurato)
00.Xx il conducente non è abilitato alla guida del Veico- lo oppure se il Veicolo è usato in modo differente da quanto previsto dall’immatricolazione, per una desti- nazione o un uso diversi da quelli indicati sulla Carta di Circolazione, o non è coperto da regolare assicu- razione obbligatoria RCA, salvo che l’Assicurato, in qualità di autista dipendente e alla guida del Veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell’omissione degli obblighi di cui al Codice delle Assicurazioni Private
11.Nei casi di violazione degli artt. n. 186 e 186 bis (gui- da sotto l’influenza dell’alcool), n. 187 (guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d’incidente) del Codice della Strada
12.Per le controversie con la Compagnia e/o ARAG 00.Xx caso di controversie ove la Controparte sia la
Compagnia quale Assicuratore del responsabile o quale Assicuratore tenuto al pagamento dell’inden- nizzo ai sensi dell’articolo 149 del Codice delle Assi- curazioni Private.
VALIDITÀ TEMPORALE
La garanzia opera per le controversie determinate da fatti verificatisi durante la sua validità.
I fatti che hanno dato origine alla controversia si conside- rano avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; se il fatto che dà origine al Sinistro si protrae attraverso più atti successivi, il Sinistro si considera avvenuto al momento del primo atto.
Le vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso d’imputazioni a cari- co di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è considerato a tutti gli effetti unico.
12. QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE
12.1 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA Assisten- za Stradale
a) SOCCORSO STRADALE
La Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al soc- corso stradale:
• fino alle destinazioni elencate in precedenza, per i sinistri avvenuti in Italia.
• fino ad un importo massimo di Euro 300,00 per sinistro avvenuto all’Estero.
b) DÉPANNAGE (prestazione valida solo in Italia)
La Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al soc- xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx trovi entro 20 chilometri dal luogo del fermo. In caso contrario, si procederà con l’e- rogazione della prestazione “Soccorso stradale”.
c) FAST REPAIR
Le spese per i pezzi di ricambio e le spese di riparazione rimarranno a carico dell’Assicurato a tariffe scontate.
d) AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE
La Compagnia terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell’autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione o all’avvenuto ritrovamento e comunque per un massimo di 7 giorni.
e) TAXI PER RECARSI ALL’AUTONOLEGGIO O IN AL- BERGO
La Compagnia terrà a proprio carico i costi del taxi fino ad un massimo di Euro 50,00 per sinistro.
f) DEMOLIZIONE DEL VEICOLO (prestazione)
La Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al re- cupero del veicolo con carroattrezzi, alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico ed alla demolizione del veicolo medesimo sino ad un importo massimo di Euro 350,00 per sinistro.
g) SPESE D’ALBERGO (prestazione fornita in alternati- va a RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO)
La Compagnia tiene a proprio carico le spese di albergo per un massimo di Euro 250,00 per sinistro, qualunque sia il numero delle persone coinvolte.
h) RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO
La Compagnia tiene a proprio carico per ciascun Sinistro:
• il costo dei biglietti fino ad un importo di Euro 250,00
• il costo del noleggio dell’autovettura per un massimo di due giorni;
• il costo del taxi fino ad un massimo di Euro 50,00 utiliz- zabile dall’Assicurato per raggiungere la sua residenza, la stazione, l’aeroporto, la stazione di noleggio, il porto.
i) AUTISTA A DISPOSIZIONE A SEGUITO DI INFORTU- NIO
La Compagnia terrà a proprio carico le spese dell’autista fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro.
l) RIENTRO SANITARIO
La Compagnia terrà a proprio carico i costi fino alla concor- renza massima di Euro 5.000,00 complessivi per sinistro e per anno assicurativo.
Per importi superiori la Compagnia interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie.
12.2 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA Incendio e Furto
Dalla determinazione del danno dovrai detrarre quella parte che rimane a tuo carico, cioè gli eventuali scoperti e franchi- gie dettagliati nel preventivo.
12.3 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA Atti Van- dalici ed Eventi Naturali
Dalla determinazione del danno dovrai detrarre quella parte che rimane a tuo carico, cioè gli eventuali scoperti e franchi- gie dettagliati nel preventivo.
12.4 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA Collisione Dalla determinazione del danno dovrai detrarre quella parte che rimane a tuo carico, cioè gli eventuali scoperti e franchi- gie dettagliati nel preventivo.
12.5 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA Kasko Dalla determinazione del danno dovrai detrarre quella parte che rimane a tuo carico, cioè gli eventuali scoperti e franchi- gie dettagliati nel preventivo.
12.6 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA Cristalli Per ogni Sinistro, il rimborso copre il massimale al netto del- la Franchigia, indicati entrambi in Polizza.
La franchigia non è applicata se la riparazione o sostitu- zione del cristallo avviene in uno dei Centri Convenzionati Carglass, Doctorglass o Glassdrive.
12.7 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA Infortuni del Conducente
Se hai un’invalidità permanente:
• inferiore al 4% (4 punti di invalidità) non ricevi alcun pa- gamento
• compresa tra il 4% (4 punti di invalidità) e il 25% (25 punti di invalidità) ricevi un pagamento pari a quello previsto per i punti d’invalidità accertata, diminuita di 4 punti
• superiore al 25% (25 punti di invalidità), ricevi un paga- mento pari a quello previsto per i punti d’invalidità accer- tata
• superiore al 70% (70 punti di invalidità), ti viene liquidata il 100% della somma assicurata senza applicare la fran- chigia
• in caso di riduzione funzionale di un organo o di un arto, le percentuali stabilite dalla tabella INAIL Industria delle valutazioni del grado di invalidità percentuale sono ridot- te in proporzione alla funzionalità perduta
• se al momento dell’infortunio sei affetto da menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, sono coper- te soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
12.8 LIMITI ALLA GARANZIA Tutela Legale
Nel caso di controversie tra conducente, proprietario e/o ter- zo trasportato, la copertura è valida unicamente a favore del proprietario del veicolo assicurato
• le spese per l’esecuzione forzata sono garantite solo per i primi due tentativi di pignoramento.
13. DOVE VALGONO LE COPERTURE
Ove non diversamente indicato nelle singole garanzie, l’as- sicurazione è valida per il territorio dei seguenti paesi:
• Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxx e gli altri stati dell’U- nione Europea
• Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croazia, Principato di Monaco, Svizzera e Andorra
• Stati indicati sulla Carta Verde, la cui casella non sia sta- ta barrata.
13.1 Validità territoriale della Responsabilità Civile
Per la circolazione all’estero la garanzia opera secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali sull’assicurazione obbligatoria Responsabilità Civile Veicoli, salvo siano presenti in Polizza eventuali maggiori garanzie. La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato, che corrisponde al periodo per il quale è stato pagato il Premio e, nel caso trovi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni, è valida anche per i danni che si verifichino fino alle ore 24 del 15° giorno dopo quello di scadenza, secondo quanto previsto all’Articolo 2.
In caso di risoluzione del Contratto, il Contraente deve restituire la Carta Verde alla Compagnia; in caso di manca- ta consegna, la Compagnia esercita la Rivalsa per somme pagate a Terzi in caso di sinistri avvenuti dopo la risoluzione del Contratto
13.2 Validità territoriale dell’Assistenza
Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite.
L’assicurazione è operante nei seguenti Paesi:
Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, Alba- nia, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovi- na,Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Montene- gro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia , Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e isole del mediterraneo, Svezia, Sviz- zera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.
14. MODIFICHE AL CONTRATTO
Durante il periodo di validità della Polizza, non è possibile modificare le garanzie prestate, a meno che non sia avve- nuto un cambio del Veicolo o una variazione della persona del proprietario o della sua residenza.
SEZIONE III
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI
15.DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETER- MINAZIONE DEL DANNO
15.1 TERMINE PER GLI INDENNIZZI
La Compagnia liquida il danno accertato secondo le condi- zioni della Polizza direttamente al Proprietario del Veicolo. La liquidazione del danno è effettuata entro il termine mas- simo di 30 giorni dalla data in cui la Compagnia ha ricevuto l’intera documentazione tecnica e i giustificativi di spesa (ricevuta fiscale, fattura, ecc.).
Il pagamento dell’indennizzo è subordinato alla sottoscrizio- ne dell’atto di transazione per presa conoscenza e accetta- zione da parte del Proprietario.
Per la garanzia RCA si rimanda a quanto previsto dall’art.15.2.2 che segue.
15.2 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
15.2.1 DENUNCIA DI XXXXXXXX
In caso di incidente da circolazione il conducente o il Pro- prietario devono darne avviso alla Compagnia, entro 3 gior- ni dal momento in cui si è verificato il Sinistro oppure ne siano venuti a conoscenza mediante comunicazione tele- fonica al numero 800.124.124 e dall’estero al numero + 39 02.30328013 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle
8.30 alle 20.00 ed il sabato dalle 8.30 alle 13.30.
Oppure
• Tramite posta inviando la denuncia e i documenti ne- cessari al seguente indirizzo: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., Ufficio Sinistri Auto, Xxxxx Xxxxxxx 00/00, 00000 Xxxxxx
• Oppure a mezzo fax al numero 00.00000000
• Oppure tramite e-mail all’indirizzo sinistri@pec.intesa- xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
La Compagnia fornisce le informazioni utili alla corretta de- nuncia del Sinistro, indica le attività da compiere e la do- cumentazione da fornire, in base a quanto previsto dalle norme del Codice delle Assicurazioni Private (in particolare articoli 141, 148 e 149) e sul Risarcimento Diretto (D.P.R. n. 254 del 18 luglio 2006).
In ogni caso, il conducente o il Proprietario devono inviare nel più breve tempo possibile alla Compagnia, o conse- gnare al gestore in Filiale, copia del modulo di Constatazio- ne Amichevole di Incidente Denuncia di Xxxxxxxx fornito in occasione della stipula della Polizza, indicando, tra gli altri elementi, data, luogo, ora, dinamica e testimoni del Sinistro. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo pos- sibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.
In caso di mancata presentazione della denuncia di Xxxxxxxx, si applica l’articolo 1915 del Codice Civile “Omesso avviso di Sinistro” per cui la Compagnia può ridurre l’indennità a motivo del danno subito.
Concluso il procedimento di valutazione e liquidazione del Sinistro e nei limiti previsti dalle disposizioni in vigore e nel rispetto dei diritti alla privacy, l’Assicurato e gli aventi diritto possono accedere ai relativi atti.
In particolare, la Procedura di Risarcimento Diretto, pre-
vista dall’articolo 149 del Codice delle Assicurazioni Private, può essere utilizzata nei seguenti casi:
• Il Sinistro deve consistere in un urto che non coinvolga più di due veicoli
• Il conducente non deve riportare lesioni superiori al 9% d’invalidità permanente
• Il luogo di accadimento dell’incidente deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
• I veicoli coinvolti nell’incidente devono essere immatrico- lati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
• I veicoli devono essere assicurati con Compagnie d’assi- curazione aventi sede legale in Italia
• Se il Sinistro coinvolge un ciclomotore, questo deve essere munito della targa prevista dalle disposizioni in vigore. In tutti questi casi, la Compagnia risarcisce diret- tamente il danno.
Al di fuori di questi casi, deve essere utilizzata la Proce- dura Ordinaria prevista dall’articolo 148 del Codice delle Assicurazioni Private, che prevede che il risarcimento sia richiesto dal danneggiato tramite raccomandata con avviso di ricevimento alla Compagnia che assicura il responsabile dell’incidente.
Incidente in Italia con un veicolo immatricolato all’este- ro.
Il Contraente deve inviare la denuncia con lettera raccoman- data con avviso di ricevimento a: UCI Ufficio Centrale Italia- no, Xxxxx Xxxxxxxx, 00 00000 XXXXXX.
Nella denuncia deve essere indicata ogni informazione utile per la definizione dell’incidente: i dati del veicolo estero (na- zionalità, targa, caratteristiche tecniche del veicolo, tipologia cioè se auto, autocarro, ecc. marca e modello, le persone coinvolte nell’incidente (cognome, nome e indirizzo del con- ducente e del proprietario del veicolo estero), gli estremi della Compagnia di assicurazione del veicolo estero, i dati dell’autorità eventualmente intervenuta dopo l’incidente con l’esatta indicazione del Comando di appartenenza e della località e naturalmente la descrizione dell’incidente.
È opportuno aggiungere la copia della Constatazione Ami- chevole d’Incidente (modulo CAI) e copia della Carta Verde esibita dal conducente del veicolo estero, se disponibili.
Se l’incidente ha provocato danni a veicoli o cose, occorre indicare il luogo, le date e l’orario in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione utile ad accertare l’entità del danno.
L’UCI, in base ai dati forniti nella lettera di risarcimento, inca- rica della trattazione del Sinistro il corrispondente nominato dalla Compagnia di assicurazione.
Incidente all’estero con un veicolo immatricolato all’estero Negli Stati del sistema Carta Verde o con un veicolo imma- tricolato in uno dei Paesi dell’Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia, il Contraente può utilizzare la procedura prevista dal Codice delle Assicurazioni Private, articolo 151 e seguenti.
Per individuare l’Assicuratore estero del veicolo che ha provocato l’incidente e il mandatario per la liquidazione dei
sinistri nominato in Italia dall’Assicuratore estero, occorre scrivere a:
ISVAP Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private di interesse pubblico, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 0000000 Xxxx Oppure
inviare un fax allo 00.00.00.00.00 o una comunicazione email all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx. Se l’Assicu- ratore estero, o il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia, non forniscono entro tre mesi una rispo- sta motivata alla richiesta di risarcimento, si può chiedere l’intervento dell’organismo di indennizzo nazionale: CON- SAP S.p.A. gestione F.G.V.S. Xxx Xxxx, 00 00000 Xxxx - Fax 00.00000000 xxx.xxxxxx.xx.
15.2.2 PAGAMENTO DEL SINISTRO ED EVENTUALE RIMBORSO
Se è applicabile la Procedura di risarcimento diretto, la Compagnia paga direttamente il danno. Altrimenti la liqui- dazione del danno subito è effettuata dalla Compagnia del terzo responsabile.
In nessun caso il danno liquidato può essere superiore al valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro. Per evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito, alla scadenza annuale della Polizza il Contraente può rimbor- sare, in tutto o in parte, gli importi liquidati dei sinistri paga- ti dalla Compagnia nell’ultimo periodo di osservazione. In caso di Sinistro con Procedura di Risarcimento Ordinaria, la Compagnia comunica al Contraente l’importo del rimborso e la procedura di pagamento. Se invece il Sinistro è gestito tramite la Procedura di Risarcimento Diretto, occorre invia- re la richiesta a: CONSAP S.p.A. – Stanza di compensa- zione via Yser, 14 – 00198 Roma, Tel. 00.00000000 Fax. 00.00000000/547.
CONSAP invia al Contraente una lettera con l’importo del rimborso e le istruzioni per il pagamento da effettuarsi a fa- vore di CONSAP S.p.A.
15.3. INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Entro 3 giorni dal momento in cui si è verificato l’infor-
tunio oppure ne siano venuti a conoscenza, il conducente o gli aventi diritto devono darne avviso alla Compagnia uti- lizzando gli stessi riferimenti (telefono, fax, posta, e-mail o consegna in Filiale) citati all’articolo 15.1.1.
La denuncia deve contenere la descrizione dell’infortunio con l’indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato, allegando il primo certificato medico; succes- sivamente sarà necessario inviare i certificati medici sul de- corso delle lesioni. L’accertamento dei postumi d’invalidità permanente deve essere effettuato in Italia. Il Conducente deve consentire qualsiasi indagine o accertamento che la Compagnia ritenga necessari, sciogliendo dal segreto pro- fessionale i medici che lo hanno visitato o curato.
15.3.1DENUNCIA DI SINISTRO
la ricezione dell’intera documentazione medico legale.
Il diritto all’indennizzo per l’invalidità permanente è di ca- rattere personale e quindi non trasmissibile a beneficiari, eredi o aventi causa. Tuttavia, se l’infortunato muore prima che l’indennizzo sia stato pagato per cause indipendenti dall’infortunio denunciato, la Compagnia previa produzione del certificato di morte dell’Assicurato liquida ai beneficiari l’importo già che ha già concordato, ha già offerto oppure se oggettivamente determinabile può offrire al Conducente (calcolando la percentuale di invalidità) in base alle con- dizioni di Polizza. I beneficiari, gli eredi o gli aventi causa dovranno fornire alla Compagnia il certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, una relazione medica di parte o certificati di in- validità INAIL), corredata, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, nel caso ci sia stato un ricovero.
Ai fini di individuare con certezza i beneficiari, eredi o
aventi causa, dovranno fornire alla Compagnia:
• Certificato di stato di famiglia dell’assicurato
• Atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l’identificazione degli eredi
• Nel caso ci siano minori o soggetti incapaci di agire tra gli eredi legittimi, il decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Compagnia dal reimpiego della quota spettante al minore o al soggetto incapace
• Eventuale ulteriore documentazione necessaria per l’accertamento delle modalità del sinistro nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto.
Beneficiari, eredi o aventi causa dovranno sciogliere dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato.
La Compagnia si impegna a comunicare ai beneficiari l’esito della valutazione del sinistro entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta. Le spese per i certificati in- vece sono a carico dell’Assicurato.
15.4. TUTELA LEGALE
15.4.1 DENUNCIA DI XXXXXXXX
All’inizio della controversia, l’Assicurato deve darne notizia
direttamente alla Compagnia chiamando dall’Italia il numero 848.124.124 (numero ad addebito ripartito secondo
il piano tariffario del chiamante) e dall’estero il n. + 39.02.30328013. dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00.
Oppure
• Tramite posta inviando la denuncia e i documenti neces- sari a: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., Ufficio Sinistri Auto, Xxxxx Xxxxxxx 00/00, 00000 Xxxxxx
• Oppure a mezzo fax al numero 00.00000000
In alternativa può rivolgersi anche ad ARAG Assicurazioni tramite i seguenti riferimenti:
• Seguendo le istruzioni riportate su xxx.xxxx.xx
• A mezzo e-mail: xxxxxxx@xxxx.xx
• Lettera raccomandata A.R.: ARAG ASSICURAZIONI
S.P.A. Sinistri Intesa Sanpaolo Assicura, Xxxxx xxx Xxx- xxxxxx, 00 00000 Xxxxxx
• A mezzo fax: numero 000.0000000 per la denuncia; nu- mero 045.8290449 per l’invio di documentazione.
È necessario allegare alla denuncia una precisa descrizione
15.3.2 PAGAMENTO DEL SINISTRO E DIRITTO ALL’INDENNIZZO PER INVALIDITÀ PERMANENTE IN CASO DI MORTE PER CAUSE INDIPENDENTI DALL’INFORTUNIO
La liquidazione del danno è effettuata una volta conclusi gli accertamenti medico legali da parte della Compagnia, dopo
del fatto che ha originato la controversia, nonché tutti gli atti, i documenti e gli altri elementi necessari.
In ogni caso l’Assicurato deve trasmettere con la massima tempestività gli atti giudiziari e ogni altra comunicazione re- lativa al Sinistro.
In caso di provvedimenti amministrativi di sospensione e/o revoca della patente di guida, l’Assicurato deve far perve- nire il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data
di notifica dello stesso.
15.4.2 GESTIONE DEL SINISTRO
ARAG riceve la denuncia di Xxxxxxxx e lo gestisce effettuan- do ogni tentativo di bonario accordo.
L’Assicurato non può dar corso a iniziative e ad azioni, rag- giungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di ARAG, pena il rimborso delle spese da questa sostenute. In caso di disaccordo tra l’Assicurato e ARAG in merito alla gestione dei sinistri, la decisione è demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, a un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presiden- te del Tribunale competente.
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbi- trali, quale che sia l’esito dell’arbitrato; ARAG avverte l’Assi- curato del diritto di avvalersi di tale procedura.
15.4.3 SCELTA DEL LEGALE
Se non è possibile un accordo bonario che risolva la contro- versia con il terzo oppure vi è conflitto di interessi tra ARAG e l’Assicurato, quest’ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli Uffici Giudiziali competenti se- condo la legge.
In alternativa, se gli uffici competenti hanno sede in Italia, l’Assicurato può scegliere un legale che esercita nel circon- xxxxx del Tribunale ove l’Assicurato ha il proprio domicilio. Preso atto della designazione del legale, la Compagnia, as- sume a proprio carico le spese relative.
È compito dell’Assicurato rilasciare la procura al legale designato e fornire anche la documentazione necessaria, regolarizzando la stessa a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.
Questa procedura vale anche per la scelta del Perito, il cui intervento deve essere preventivamente approvato da ARAG, cui spetta avvertire l’Assicurato del diritto di scelta del perito.
15.4.4 RECUPERO DELLE SOMME
Tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla con- troparte a titolo di capitale e interessi spettano integralmen- te all’Assicurato.
Gli onorari, le competenze e le spese liquidate giudizialmen- te o per transazione (accordo consensuale sancito da un Contratto) vanno invece a favore della Compagnia che le ha sostenute o anticipate.
15.5. ASSISTENZA STRADALE
15.5.1 DENUNCIA DI XXXXXXXX E MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA
In caso di sinistro l’Assicurato deve prendere immediata- mente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso
di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l’Assi- curato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prende- re qualsiasi iniziativa personale. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell’art. 1915 C.C..
L’Assicurato deve fornire le seguenti informazioni:
• Nome e Cognome
• Luogo in cui necessita l’assistenza
• Targa, marca e modello del veicolo assicurato.
Telefonando
DALLʼITALIA: numero 800.124.124
DALLʼESTERO: +39 02.30328013
La Struttura Organizzativa della quale la Compagnia si av- vale, è operativa 24 ore su 24.
Per completare le operazioni di Assistenza, la Struttura Organizzativa può chiedere all’Assicurato ulteriore docu- mentazione che dovrà essere spedita, in originale, a Europ Assistance Italia S.p.A. – X.xxx Trento,8 – 00000 Xxxxxx Il di- ritto ad ottenere assistenza decade qualora l’Assicurato non prenda contatto con la Struttura Organizzativa nel momento in cui si verifica il Sinistro.
Tuttavia la Compagnia, nei limiti previsti dalle singole pre-
stazioni, rimborserà all’Assicurato le spese da questi soste- nute nei casi in cui:
• Siano esplicitamente autorizzate dalla Struttura organiz-
zativa
• Xxxxx conseguenti ad interventi disposti dalle Pubbliche Autorità
• Lo stesso sia stato trasportato al pronto soccorso.
In tali casi l’Assicurato dovrà produrre opportuna documen- tazione – da inviarsi esclusivamente alla Compagnia – ov- vero dichiarazione scritta dell’Assicurato che denuncia alla Compagnia il motivo per il quale non ha potuto contattare la Struttura organizzativa ed allegando alla stessa:
• In caso di autorizzazione, il numero di Sinistro comuni- cato dalla Struttura Organizzativa della quale la Compa- gnia si avvale
• In caso di intervento dell’autorità, copia del verbale di intervento delle forze dell’ordine o, in mancanza, oppor- tuna annotazione in fattura dell’auto soccorritore che dichiara di aver ricevuto l’incarico dalle forze dell’ordine intervenute sul posto
• In caso di trasporto d’urgenza, copia del certificato di ricovero rilasciato dal pronto soccorso
• Giustificativi di spese in originale (fatture, ricevute fiscali, scontrini, ecc.).
La Compagnia può richiedere qualsiasi altra documenta- zione a comprova dell’avvenimento che ha determinato la prestazione fornita.
15.5.2 EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Se le prestazioni erogate dalla Struttura Organizzativa della quale la Compagnia si avvale superano i massimali previsti o prevedono dei costi a carico dell’Assicurato, quest’ultimo deve concordare con la Struttura Organizzativa sufficienti garanzie di rimborso.
Se l’Assicurato è autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in Polizza, deve inoltrare alla Struttura
Organizzativa della quale la Compagnia si avvale le doman- de di restituzione corredate dai documenti giustificativi in originale.
15.5.3 RIMBORSO PER LE PRESTAZIONI INDEBITA- MENTE OTTENUTE
La Compagnia si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato o a chi per esso, il rimborso delle spese sostenute per le pre- stazioni di assistenza che si accertino non dovute in base alle condizioni di Polizza.
15.5.4 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI
La Compagnia non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in denaro o in natura o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta o negligenza dell’Assicurato.
La Compagnia non assume la responsabilità per danni con- seguenti a un mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore o circostanza fortuita ed imprevedibile.
15.6 ALTRE GARANZIE: INCENDIO, FURTO, ATTI VANDALICI, EVENTI NATURALI, COLLISIONE, KASKO
15.6.1 DENUNCIA DI XXXXXXXX
L’Assicurato, entro tre giorni dal momento in cui si è verificato il sinistro oppure ne sia venuto a conos- cenza, deve darne avviso alla Compagnia utilizzando gli stessi riferimenti (telefono, fax, posta, e-mail o con- segna in filiale) citati al punto 11.1.
• Per telefono al numero 000.000.000 e dall’estero al numero +39 02.30328013 nei seguenti orari: dal lune- dì al venerdì dalle 8.30 alle 20.00 e il sabato dalle 8.30 alle 13.30
• Tramite posta inviando la denuncia e i documenti ne- cessari al seguente indirizzo:
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., Ufficio Sinistri Auto, Xxxxx Xxxxxxx 00/00, 00000 Xxxxxx
• Oppure a mezzo fax al numero 00.00000000
• Oppure tramite e-mail all’indirizzo sinistri@pec.inte- sasanpaoloassicura. com. Appena possibile, l’Assicu- rato deve fornire la documentazione sotto riportata:
INCENDIO
• Denuncia all’Autorità locale e documentazione che atte- sta l’eventuale intervento dei Vigili del Fuoco
• Copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato o documento equivalente
• Documento sottoscritto dal Proprietario in cui segnala la possibilità o meno di recuperare l’IVA sul veicolo
• In caso di danno totale:
- Procura a vendere a favore della Compagnia (a sempli- ce richiesta della Compagnia)
- Certificato di proprietà e, in caso di demolizione, xxxxxx- sta di demolizione agli enti preposti
- Certificato Cronologico e Certificato di Proprietà con annotata la cessazione della circolazione.
FURTO
• Denuncia all’Autorità locale del furto subito (in caso di Sinistro all’estero, occorre presentare la denuncia all’Xx- xxxxxx xxxxxx x, xx xxxxxxx xx Xxxxxx, ripresentare la denuncia
presso le Autorità competenti)
• Copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato o documento equivalente
• Documento sottoscritto dal Proprietario in cui segnala la possibilità o meno di recuperare l’IVA sul veicolo
• In caso di danno totale:
- Procura a vendere a favore della Compagnia (a sempli- ce richiesta della Compagnia)
- Certificato di proprietà e Certificato Cronologico con annotazione della perdita di possesso
- Consegna di tutte le chiavi di dotazione originale del veicolo.
È facoltà della Compagnia richiedere anche il certificato di chiusa istruttoria.
ATTI VANDALICI
Denuncia all’Autorità locale (in caso di Sinistro all’estero, oc- corre presentare la denuncia all’Autorità locale e, al rientro in Italia, ripresentare la denuncia presso le nostre Autorità competenti).
EVENTI NATURALI
Dichiarazione con descrizione dell’evento e documentazio- ne attestante la sua straordinarietà (ad esempio articolo di giornale, rilevazioni meteorologiche).
COLLISIONE/KASKO
Dichiarazione con descrizione dell’evento e modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) se disponibile.
15.6.2 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO
Salvo gli interventi di prima urgenza, il Proprietario non deve far riparare il Veicolo prima che il danno sia stato accertato dalla Compagnia o da un perito incaricato dalla stessa.
15.6.3 LIQUIDAZIONE DEI DANNI
La determinazione del danno, da cui dovranno essere de- dotti gli scoperti e le franchigie eventualmente riportati in Polizza, è effettuata secondo i seguenti criteri:
DANNO TOTALE
In caso di Veicolo nuovo, l’ammontare del danno è pari al valore a nuovo, cioè senza applicazione del degrado, nel limite del capitale Assicurato.
Il Veicolo si considera nuovo quando il Sinistro è avvenuto entro 180 giorni dalla prima immatricolazione.
In caso di Veicolo usato, l’ammontare del danno è pari al valore commerciale del Veicolo, nel limite del capitale Assi- curato, Il valore commerciale è determinato dal listino della specifica pubblicazione edita da Ed. Domus (Due Ruote) oppure, se non presente, da Eurotax Giallo alla data del Si- nistro. Il costo degli accessori e/o optional è aggiunto nella valutazione del danno solo se la loro presenza è comprova- ta da fattura o documento equivalente ed è stato pagato il relativo premio. In tutti i casi il valore del danno da liquidare non può superare quello del capitale Assicurato;
la garanzia interessata cessa i propri effetti a partire dalla data del Sinistro.
DANNO PARZIALE
In caso di danno parziale, l’ammontare del danno è dato dal costo della riparazione, che non può superare il valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro. In caso di Furto, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro è diminuito del valore del Veicolo stesso dopo il ri- trovamento.
Qualora la riparazione comporti la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolare il costo della riparazione si tiene conto del deprezzamento di dette parti, dovuto alla loro usura o vetustà.
Tranne che nel caso di Veicolo nuovo, l’ammontare del dan- no parziale è determinato in base al costo delle riparazioni e/o sostituzioni, con applicazione del Degrado esclusiva- mente sul prezzo delle parti danneggiate da sostituire. Se il danno stimato è d’importo pari o superiore al 75% del valore commerciale del Veicolo, calcolato al momento del Sinistro, il danno è considerato totale e pertanto liquidato come tale a condizione che il veicolo venga radiato o demolito.
Per il danno totale e per il danno parziale, la Compagnia non risponde:
• Delle spese per modifiche o migliorie al Veicolo
• Dei danni da mancato uso del Veicolo o dal suo deprez- zamento.
15.6.4 REGOLA PROPORZIONALE
Se, al momento del Sinistro:
• Il valore del Veicolo è maggiore del capitale Assicura- to indicato in Polizza, la Compagnia risponde dei danni parziali in una proporzione equivalente al rapporto tra il capitale Assicurato indicato in Polizza e il valore del Vei- colo
• La residenza del Proprietario risulta essere diversa da quella dichiarata e la tariffa applicata è inferiore a quella che avrebbe dovuto essere, la Compagnia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra la tariffa applicata e quella che si sarebbe dovuto applicare.
15.6.5 RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO
Il Proprietario o il Contraente devono avvisare la Compagnia immediatamente, non appena hanno notizia recupero del veicolo sottratto, e provvedere all’invio del verbale di ritrova- mento redatto dalle Autorità competenti.
Il Proprietario o il Contraente devono prestare tutte le forma- lità relative al passaggio di proprietà del veicolo, mettendo a disposizione i documenti necessari e agevolando le ope- razioni connesse.
Qualora invece il veicolo venga recuperato prima dell’inden- nizzo, la Compagnia riconosce al Proprietario il rimborso degli eventuali danni parziali.
15.6.6 RELITTI
Se il veicolo danneggiato è considerato relitto, o nel caso di liquidazione di danno totale, la Compagnia può
acquisire i diritti su quel che rimane del veicolo.
A richiesta della Compagnia, il Proprietario deve pro- durre il certificato di radiazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico, rilasciato dal P.R.A., che atte- sta la cessazione della circolazione del veicolo assicu- rato per rottamazione.
15.6.7 PAGAMENTO DEL SINISTRO
La Compagnia liquida il danno accertato secondo le condi- zioni della Polizza direttamente al Proprietario del veicolo. La liquidazione del danno è effettuata entro il termine mas- simo di 30 giorni dalla data in cui la Compagnia ha ricevuto l’intera documentazione tecnica e i giustificativi di spesa (ricevuta fiscale, fattura, ecc.).
Il pagamento dell’indennizzo è subordinato alla sottoscri- zione da parte del Proprietario dell’atto di transazione per presa conoscenza e accettazione.
15.7 CRISTALLI
15.7.1 DENUNCIA DI XXXXXXXX
Per far riparare il danno, il Conducente o gli aventi diritto possono rivolgersi a uno dei Centri Convenzionati CarGlass o GlassDrive telefonando ai seguenti numeri: telefonando al numero 800.124.124 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle
20.00 e il sabato dalle 8.30 alle 13.30 o consultando il sito internet della Compagnia, sezione Sinistri. In tal caso occor- re portare al Centro Convenzionato la Polizza e il certifica- to di assicurazione per provare l’esistenza della copertura assicurativa.
Il Centro Convenzionato ripara direttamente il danno sen- za alcuna spesa a carico dell’Assicurato se non nei casi di superamento del massimale indicato in Polizza. In questo caso infatti il Contraente non avrà a suo carico la Franchi- gia. Se la garanzia non è stata sottoscritta, le spese sono a carico dell’Assicurato.
15.7.2 UTILIZZO DI UN CENTRO NON CONVENZIONATO
Entro 3 giorni dal momento in cui si è verificato il Sinistro oppure ne siano venuti a conoscenza, il Conducente o gli aventi diritto devono darne avviso alla Compagnia utilizzan- do gli stessi riferimenti (telefono, fax, posta, mail o consegna in filiale) citati al punto 11.1
La denuncia deve contenere una dichiarazione con la de- scrizione dell’evento e il documento che attesta la spesa sostenuta.
La Compagnia liquida il danno accertato secondo le condi- zioni della Polizza direttamente al Proprietario del veicolo. La liquidazione del danno è effettuata entro il termine mas- simo di 30 giorni dalla data in cui la Compagnia ha ricevuto l’intera documentazione tecnica e i giustificativi di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.).
Responsabilità civile
Allegato tabelle
RESPONSABILITÀ CIVILE
Tabella 1. Classi di Bonus/Malus Intesa Sanpaolo Assicura
Intesa Sanpaolo Assicura SuperBonus 1 2 3 4 5
Intesa Sanpaolo Assicura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Tabelle 2a. 2b. 3. e 4. Autovetture – Classe di Assegnazione
2a. AUTOVETTURA GIÀ ASSICURATA CON BOUNS/MALUS DA ALTRA COMPAGNIA ITALIANA | |||
CASI | CLASSI | NOTE | |
Polizza scaduta da meno di 5 anni | CU | INTESA SANPAOLO ASSICURA | In caso di polizza scaduta da più di 15 giorni (ma meno di 5 anni): dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza l’auto non ha circolato |
di assegnazione presente sull’Attestato | vedere tabella Conversione | ||
Polizza scaduta da più di 5 anni | 18 | vedere tabella Conversione | |
Assenza della dichiarazione richiesta prevista per il caso precedente | 18 | vedere tabella Conversione |
2b. AUTOVETTURA GIÀ ASSICURATA IN FORMA DIVERSA DA BONUS MALUS DA ALTRA COMPAGNIA ITALIANA | |||
CASI | CLASSI | NOTE | |
Polizza scaduta da meno di 5 anni | CU | INTESA SANPAOLO ASSICURA | In caso di polizza scaduta da più di 15 giorni (ma meno di 5 anni): dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza l’auto non ha circolato |
di assegnazione se presente su Attestato, se non presente vedere Provvedimento n.72 del 16 aprile 2018 | vedere tabella Conversione | ||
Polizza scaduta da più di 5 anni | 18 | vedere tabella Conversione | |
Assenza della dichiarazione richiesta prevista per il caso precedente | 18 | vedere tabella Conversione |
3. AUTOVETTURA NUOVA O USATA ASSICURATA PER LA PRIMA VOLTA DOPO UNA VOLTURA | |||
CASI | CLASSI | NOTE | |
Non sostituisce altra autovettura già assicurata: si tratta di ulteriore autovettuta (nuova immatricolazione o voltura) di persona fisica titolare di altra polizza relativa ad un veicolo uguale o di diversa tipologia o di un suo familiare convivente | CU | INTESA SANPAOLO ASSICURA | Dati del veicolo di riferimento già assicurato (targa e data di nascita del Proprietario) dichiarazione in caso si tratti di veicolo di famigliare convivente |
Classe CU dell’ultimo Attestato di Xxxxxxx conseguito sul veicolo di riferimento già assicurato | Vedere tabella di assegnazione | ||
Sostituisce un’altra autovettura dello stesso proprietario già assicurata, venduta, data in conto vendita, demolita o rubata da non più di 5 anni | CU risultante dall’Attestazione dell’autovet- tura precedente, in assenza Provvedimento n. 72 del 16 aprile 2018 | Classe presente sull’Attestazione dell’autovettura precedente se già assicurata con Intesa Sanpaolo Assicura altrimenti vedere tabella 5 di Conversione | Documenti comprovanti la vendita o la demolizione o il furto della vettura sostituita |
Non sostituisce altra autovettura già assicurata: rischio che si assicura per la prima volta | 14 | 12 |
4. ALTRI CASI | |||
CASI | CLASSI | NOTE | |
Autovettura già assicurata: utilizzo della classe di merito di un altro veicolo all’interno dello stesso nucleo familiare | CU | INTESA SANPAOLO ASSICURA | Se il veicolo è senza sinistri per 5 anni più l’anno in corso è possibile, al momento del rinnovo del contratto, utilizzare la migliore classe di merito appartenente ad un altro veicolo, di proprietà di un familiare stabilmente convivente o dello stesso proprietario. |
Classe CU dell’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo di riferimento già assicurato | Vedere tabella di conversione | ||
Autovettura assicurata all’estero con polizza scaduta da meno 5 anni | Vedere tabella di conversione | Dichiarazione della precedente compagnia sul numero di anni con o senza sinistri. Nel caso di polizza scaduta da più di 15 giorni (ma meno di 5 anni): dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza l’auto non ha circolato. | |
Autovettura assicurata all’estero con polizza scaduta da più di 5 anni | 18 | ||
Autovettura assicurata con polizza di durata inferiore all’anno, scaduta da meno di 5 anni | CU in corso sulla polizza | Ultima polizza Nel caso di polizza scaduta da più di 15 giorni (ma meno di 5 anni): dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza l’auto non ha circolato | |
Autovettura assicurata con polizza di durata inferiore all’anno, scaduta da più di 5 anni | 18 | ||
Mancata consegna dell’Attestazione di Rischio o della carta di circolazione e relativo foglio complementare o del certificato di proprietà o dell’appendice di cessione del contratto | 18 | ||
Autovettura assicurata con altra compagnia in liquidazione | CU in corso sulla polizza | Copia dell’ultima polizza e della richiesta inviata alla compagnia o al commissario liquidatore per avere l’ultimo Attestato di rischio |
Tabella 5. Conversione tra la Classe (CU) indicata nell’Attestato di Rischio e la Classe di merito Interna di Intesa Sanpaolo Assicura
Classe CU di assegnazione | Classe Interna Intesa Sanpaolo Assicura |
1 da 5 anni | SuperBonus5 |
1 da 4 anni | SuperBonus4 |
1 da 3 anni | SuperBonus3 |
1 da 2 anni | SuperBonus2 |
1 da 1 anno | SuperBonus1 |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | 17 |
18 | 18 |
Tabella 6
Evoluzione della classe (CU) in base ai sinistri accaduti nel corso del contratto
Classe interna di provenienza | Sinistri con Malus | ||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
S7 | S5 | 3 | 6 | 9 | 12 |
S6 | S5 | 3 | 6 | 9 | 12 |
S5 | S5 | 3 | 6 | 9 | 12 |
S4 | S5 | 3 | 6 | 9 | 12 |
S3 | S4 | 3 | 6 | 9 | 12 |
S2 | S3 | 3 | 6 | 9 | 12 |
S1 | S2 | 3 | 6 | 9 | 12 |
1 | S1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
M1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
M2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
M3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
M4 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
M5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
M6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
M7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
M8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Polizza Auto - Tabella M - Tabella Classi di merito
Tabella M - Tabella Classi di merito
Coefficienti associati alla classe B/M di appartenenza
CLASSE DI MERITO | COEFFICIENTI DI PREMIO |
S7 | 0,585 |
S6 | 0,585 |
S5 | 0,585 |
S4 | 0,602 |
S3 | 0,623 |
S2 | 0,642 |
S1 | 0,663 |
01 | 0,690 |
02 | 0,722 |
03 | 0,755 |
04 | 0,790 |
05 | 0,830 |
06 | 0,870 |
07 | 0,920 |
08 | 0,980 |
09 | 1,040 |
10 | 1,110 |
11 | 1,170 |
12 | 1,240 |
13 | 1,350 |
14 | 1,520 |
15 | 1,760 |
16 | 2,040 |
17 | 2,370 |
18 | 2,900 |
M1 | 2,900 |
M2 | 2,900 |
M3 | 2,900 |
M4 | 2,900 |
M5 | 2,900 |
M6 | 2,900 |
M7 | 2,900 |
M8 | 2,900 |
Informativa nei confronti di persone fisiche ai sensi dellʼart. 13
e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito lʼ“informativa”)
(Informativa aggiornata a giugno 2018)
Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla li- bera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trat- tamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Infor- mativa ne recepisce le previsioni.
SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TI- TOLARE DEL TRATTAMENTO
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, Società del Gruppo Assicura- tivo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del tratta- mento (di seguito anche la “Società” o il “Titolare”) tratta i Suoi dati personali (di seguito i “Dati Personali”) per le finalità indicate nella Sezione 3.
Per ulteriori informazioni può visitare il sito Internet di Intesa Sanpaolo Assicura xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx e, in particolare, la sezione “Privacy” con tutte le informazioni concernenti l’utilizzo ed il trattamento dei Dati Personali.
SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Intesa Sanpaolo Assicura ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “Data Protection Officer” o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i di- ritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al se- guente indirizzo email: xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINA- LITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Categorie di Dati Personali
Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati derivanti dai servizi web e i dati derivanti dalle disposizioni di pagamento dei soggetti interessati dal contratto assicurativo (ad esempio contraente, proprietario del veicolo assicurato se diverso dal contraente o proprietario del veicolo del quale si intende utilizzare la classe di merito nel caso di agevolazione della
c.d. “Legge Bersani – L. 104/2008” beneficiari, richiedente il preventivo, danneggiati e/o eventuali loro legali rappresen- tanti)). Tra i dati trattati potrebbero esservi anche i dati definiti particolari di cui alla Sezione 8 della presente Informativa.
Finalità e base giuridica del trattamento
I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti presso soggetti terzi1 (in quest’ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell’ambito della sua attività per le seguenti finalità:
a) Prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti Il conferimento dei Suoi Dati Personali necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi com- presi gli atti in fase precontrattuale) non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornire tali Dati personali comporta l’impos- sibilità per la Società di adempiere a quanto richiesto.
b) Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie
Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il Suo consenso.
Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è pre- scritto dalla normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorru- zione, di prevenzione delle frodi nei servizi assicurativi o per adempiere a disposizioni o richieste dell’autorità di vigilanza e controllo (ad esempio la regolamentazione IVASS e la Direttiva Europea sulla distribuzione assicu- rativa (IDD) richiedono la valutazione dell’adeguatezza del contratto offerto per l’intero corso di vita dello stesso; la normativa inerente alla prevenzione delle frodi nel set- tore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d’identità, richiede la comunicazione dei dati ai fini dell’alimentazione del relativo archivio centrale automa- tizzato - SCIPAFI).
c) Legittimo interesse del Titolare
Il trattamento dei Suoi Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse della Società, ossia:
• per svolgere l’attività di prevenzione delle frodi assicu- rative;
• per la gestione del rischio assicurativo a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mero titolo esemplificativo la gestione dei rapporti con i coassicu- ratori e/o riassicuratori);
• per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest’ultimo caso la Società potrà trattare i Suoi Dati Personali solo dopo averla informata ed aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali e non è richiesto il Suo consenso.
SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMU- NICATI
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:
1) Società del Gruppo Intesa Sanpaolo tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi am- ministrativi, legali e contabili, e le società controllate.
1. Ad esempio eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui lei è già cliente; soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; Magistratura, Forze dell’Ordine e altri soggetti pubblici
2) Soggetti del settore assicurativo (società, liberi pro- fessionisti, etc...), ad esempio:
• soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assi- curativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
• agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassi- curazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ban- che, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing, ecc.);
• società di servizi per il quietanzamento, società di ser- vizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle co- perture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comu- nicazioni della clientela), società di revisione, di cer- tificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; so- cietà di servizi per l’acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e sup- porti forniti ed originati dagli stessi clienti;
• società o studi professionali, legali, medici e periti fidu- ciari della Società che svolgono per conto di quest’ul- tima attività di consulenza e assistenza;
• soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
• organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
• gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
• rilevazione della qualità dei servizi.
altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comu- nicazione dei dati è obbligatoria.
3) Autorità (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc…) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Isti- tuto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associa- zione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infor- tuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca d’Italia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti ge- stori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc. Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell’Ordine; Equitalia Giu- stizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI).
Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agi- scono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti
che trattano i Xxxx Personali per conto del Titolare o 3) Con- titolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.
L’elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede della Società o sul sito internet www.intesasanpaoloassi- xxxx.xxx.
SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UNʼORGANIZZAZIONE IN- TERNAZIONALE FUORI DALLʼUNIONE EUROPEA.
I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all’interno del territorio dell’Unione Europea e non vengono diffusi. Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell’Unione Europea per i quali esistono decisioni di “adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.
SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i ter- mini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte; ovvero per 12 mesi dall’emissione del preventivo richiesto nel caso in cui a esso non segua la conclusione del contratto di assicu- razione definitivo. I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.
SEZIONE 7 - DIRITTI DELLʼINTERESSATO
In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un’apposita richiesta per iscritto all’indirizzo email dpo@intesasanpao- xxxxxxxxxx.xxx o all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx; a mezzo posta all’indirizzo Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.. – Privacy - Xxxxx Xxxxxxx 00/00 – 00000 Xxxxxx.
Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi mo- mento i consensi espressi con la presente Informativa.
Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla So- cietà, a fronte dell’esercizio dei diritti di seguito elencati, sa- ranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.
1. Diritto di accesso
Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l’accesso ai Dati Personali ed alle informa-
zioni previste dall’art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati etc…
Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di es- sere informato dell’esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.
Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ra- gionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.
2. Diritto di rettifica
Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Per- sonali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l’integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.
3. Diritto alla cancellazione
Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall’art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qua- lora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.
La informiamo che la Società non potrà procedere alla can- cellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l’adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
4. Diritto di limitazione di trattamento
Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l’esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la So- cietà non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.
5. Diritto alla portabilità dei dati
Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:
• richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispo- sitivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
• trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.
Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnica- mente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali,
2. Ad esempio al fine della verifica di limiti assuntivi riferiti al contratto.
fornendoci apposita autorizzazione scritta.
6. Diritto di opposizione
Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l’esecuzione di un’attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (com- presa l’attività di profilazione).
Qualora Xxx decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legit- timi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato), oppure il trattamento sia necessario per l’accertamento, l’esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.
7. Processo decisionale automatizzato relativo alle per- sone fisiche, compresa la profilazione
Il Regolamento prevede in favore dell’interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei Suoi Dati Personali, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo significativo sulla Sua persona a meno che la suddetta decisione:
a) sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra Lei e la Società;
b) sia autorizzata dal diritto italiano o europeo;
c) si basi sul Suo consenso esplicito.
La Società effettua dei processi decisionali automatizzati, per i quali non è richiesto un consenso, per l’attività di as- sunzione dei prodotti assicurativi e la conseguente con- clusione ed esecuzione degli stessi2. La Società attuerà misure appropriate per tutelare i Suoi diritti, le Sue libertà e i Suoi legittimi interessi e Lei potrà esercitare il diritto di ottenere l’intervento umano da parte della Società, di espri- mere la Sua opinione o di contestare la decisione.
8. Diritto di proporre un reclamo allʼAutorità Garante per la protezione dei dati personali
Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.
SEZIONE 8 – TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTI- COLARI DI DATI PERSONALI
In relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali (idonei a rivelare l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona) necessario per l’assunzione e la stipula di polizze assicurative, nonché per la successiva fase di gestione ed esecuzione contrattuale, è richiesta una manifestazione esplicita di consenso, fatti salvi gli specifici casi previsti dal Regolamento che consen- tono il trattamento di tali Dati Personali anche in assenza di consenso.
Informativa nei confronti di persone fisiche ai sensi dellʼart. 13
e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito lʼ“informativa”) –
e 14 del regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo
finalità promo-commerciali
(Informativa aggiornata a giugno 2018)
Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla li- bera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trat- tamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente In- formativa ne recepisce le previsioni.
SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TI- TOLARE DEL TRATTAMENTO
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, Società del Gruppo As- sicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la “Società” o il “Titolare”) tratta i Suoi dati personali (di seguito i “Dati Personali”) per le finalità indicate nella Sezione 3.
Per ulteriori informazioni può visitare il sito Internet di In- tesa Sanpaolo Assicura www.intesasanpaoloassicura. com e, in particolare, la sezione “Privacy” con tutte le in- formazioni concernenti l’utilizzo e il trattamento dei Dati Personali.
SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. ha nominato il “respon- sabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “Data Protection Officer” o DPO). Per tutte le que- stioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo email: dpo@intesasanpaolo- xxxxxxxx.xxx
SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINA- LITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Categorie di Dati Personali
Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati di contatto (indirizzo e-mail o numero di telefono) e i dati derivanti dai servizi web e dall’eventuale utilizzo delle APP di Intesa Sanpaolo Assicura.
Finalità e base giuridica del trattamento
I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti tramite la rete di vendita (in quest’ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell’ambito della sua attività per le seguenti finalità promo-commerciali:
• svolgimento di attività funzionali alla promozione e ven- dita di prodotti e servizi di società del Gruppo Intesa San-
paolo o di società terze, effettuare indagini di mercato e di customer satisfaction attraverso lettere, telefono, Inter- net, SMS, MMS ed altri sistemi di comunicazione;
• comunicazione dei Dati Personali ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali Assicurazioni, Banche, SIM, SGR), che provvederanno a fornirle una propria informativa, per lo svolgimento, da parte loro, di attività Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi.
I suddetti trattamenti sono facoltativi ed è richiesto il Suo consenso.
SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMU- NICATI
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:
1) Società del Gruppo Intesa Sanpaolo tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi am- ministrativi, legali e contabili, e le società controllate.
2) Soggetti terzi (società, liberi professionisti, etc ….) che trattano i Suoi Dati Personali nell’ambito di:
- servizi di consulenza assicurativa;
- fornitura e gestione di procedure e sistemi informatici;
- attività di consulenza in genere;
- gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
- rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mer- cato, informazione e promozione commerciale di pro- dotti e/o servizi.
Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agi- scono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiunta- mente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.
L’elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede della Società o sul sito internet www.intesasanpaoloassi- xxxx.xxx.
SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UNʼORGANIZZAZIONE IN- TERNAZIONALE FUORI DALLʼUNIONE EUROPEA.
I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all’interno del territorio dell’Unione Europea e non vengono diffusi. Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa,
la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell’Unione Europea per i quali esistono decisioni di “adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.
SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al consegui- mento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In partico- lare i Xxxx Xxxx Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte. I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un ter- mine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolun- gamento della conservazione del dato.
SEZIONE 7 - DIRITTI DELLʼINTERESSATO
In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un’apposita richiesta per iscritto all’indirizzo email dpo@intesasanpa- xxxxxxxxxxx.xxx o all’indirizzo di posta elettronica certifi- cata xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx o a mezzo posta all’indirizzo Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.. – Pri- vacy - Xxxxx Xxxxxxx 00/00 – 00000 Xxxxxx.
Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi mo- mento i consensi espressi con la presente Informativa.
Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell’esercizio dei diritti di seguito elen- cati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.
1. Diritto di accesso
Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l’accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall’art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati etc…
Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di es- sere informato dell’esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.
Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ra- gionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno for-
nite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.
2. Diritto di rettifica
Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l’integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.
3. Diritto alla cancellazione
Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall’art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qua- lora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.
La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trat- tamento sia necessario, ad esempio, per l’adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
4. Diritto di limitazione di trattamento
Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l’esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l’accertamento, l’eserci- zio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.
5. Diritto alla portabilità dei dati
Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:
• richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da disposi- tivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
• trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro sog- getto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.
Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnica- mente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.
6. Diritto di opposizione
Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l’esecuzione di un’attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (com- presa l’attività di profilazione).
Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione
qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legit- timi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato), oppure il trattamento sia necessario per l’accertamento, l’esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.
7. Diritto di proporre un reclamo allʼAutorità Garante per la protezione dei dati personali
Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della norma- tiva applicabile potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.
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INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE GIURIDI- CHE, ENTI O ASSOCIAZIONI
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. informa che l’uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l’intervento di un operatore e di comunicazioni elettro- niche (posta elettronica, telefax, SMS, MMS o di altro tipo) per lo svolgimento di attività promozionale o il compimento di ricerche di mercato, è possibile solo con il consenso dei sog- getti parte di un contratto di fornitura di servizi di comunica- zione elettronica (“contraenti”: definizione che ricomprende anche persone giuridiche, enti o associazioni).
Lo svolgimento di dette attività nei confronti di tali soggetti è sottoposto a una specifica manifestazione di consenso.
Infortuni del Conducente
Le tabelle seguenti riportano i criteri di valutazione INAIL Industria che sono utilizzati, in base all’articolo 8.3. delle Condizioni Generali e Particolari, come criterio per calco- lare il grado o percentuale di invalidità permanente.
Vediamo alcuni esempi di applicazione delle suddette ta- belle coerentemente con quanto previsto dalle suddette Condizioni e con un capitale Assicurato che in caso di in- validità permanente totale (100%) è pari a 100.000 euro.
Esempio1
La perdita totale della milza è valutata, come invalidità, il 23%. L’indennizzo è quindi pari a 19.000 euro (il 23% del Capitale Assicurato pari alla valutazione del 23% meno 4% di franchigia).
Esempio 2
La perdita di una coscia è valutata, come invalidità, il 70%. L’indennizzo è quindi pari a 100.000 euro.
TABELLA INAIL INDUSTRIA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO DI INVALIDITÀ PERCENTUALE
DESCRIZIONE | D | S | |
1 | Sordità completa di un orecchio | 15 | |
2 | Sordità completa bilaterale | 60 | |
3 | Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 35 | |
4 | Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi | 40 | |
5 | Altre menomazioni della facoltà visiva | Tabella 2 | |
6 | Stenosi nasale assoluta unilaterale | 8 | |
7 | Stenosi nasale assoluta bilaterale | 18 | |
8 | Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: | ||
9 | a) con possibilità di applicazione di protesi efficace | 11 | |
10 | b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace | 30 | |
11 | Perdita di un rene con integrità del rene superstite | 25 | |
12 | Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica | 15 | |
13 | Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità | Nessuna | |
14 | Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio | 5 | |
15 | Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola | 50 | 40 |
16 | Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione con normale mobilità della scapola | 40 | 30 |
17 18 | Perdita del braccio: a) per disarticolazione scapolo-omerale | 85 | 75 |
19 | b) per amputazione al terzo superiore | 80 | 70 |
20 | Perdita del braccio destro al terzo medio o totale dell’avambraccio | 75 | 65 |
21 | Perdita di tutte le dita della mano | 65 | 55 |
22 | Perdita del pollice e del primo metacarpo | 35 | 30 |
23 | Perdita totale del pollice | 15 | 13 |
25 | Perdita totale del medio | 12 | |
26 | Perdita totale dell’anulare | 8 | |
27 | Perdita totale del mignolo | 12 | |
28 | Perdita della falange ungueale del pollice | 15 | 12 |
29 | Perdita della falange ungueale dell’indice | 7 | 6 |
30 | Perdita della falange ungueale del medio | 5 | |
31 | Perdita della falange ungueale dell’anulare | 3 | |
32 | Perdita della falange ungueale del mignolo | 5 | |
33 | Perdita delle ultime due falangi dell’indice | 11 | 9 |
34 | Perdita delle ultime due falangi del medio | 8 | |
35 | Perdita delle ultime due falangi dell’anulare | 6 | |
36 | Perdita delle ultime due falangi del mignolo | 8 | |
37 38 | Anchilosi totale dell’articolazione del gomito con angolazione tra 110-75: a) in semipronazione | ||
30 | 25 | ||
39 | b) in pronazione | 35 | 30 |
40 | c) in supinazione | 45 | 40 |
41 | d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 25 | 20 |
42 | Anchilosi totale del gomito in flessione massima o quasi | 55 | 50 |
43 | Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in estensione completa o quasi: | ||
44 | a) in semipronazione | 40 | 25 |
45 | b) in pronazione | 45 | 40 |
46 | c) in supinazione | 55 | 50 |
47 | d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 35 | 30 |
48 | Anchilosi completa dell’articolazione radio carpica in estensione rettilinea | 8 | 15 |
49 | Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: | ||
50 | a) in semipronazione | 22 | 18 |
51 | b) in pronazione | 25 | 22 |
52 | c) in supinazione | 35 | 30 |
53 | Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole | 45 | |
54 | Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l’applicazione | 80 | |
55 | Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto | 70 | |
56 | Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato | 65 | |
57 | Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato | 55 | |
58 | Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede | 50 | |
59 | Perdita dell’avampiede alla linea tarso-metatarso | 30 | |
60 | Perdita dell’alluce e corrispondente metatarso | 15 | |
61 | Perdita totale del solo alluce | 7 | |
62 | Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra di più ogni altro dito perduto è valutato | 3 | |
63 | Anchilosi completa rettilinea del ginocchio | 35 | |
64 | Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto | 20 | |
65 | Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri | 11 |
La tabella riporta l’allegato 1 al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 che costituisce il riferimento contrattuale della garanzia Infortuni del Conducente. In caso di constatato mancinismo le perc. di riduzione della attitudine al lavoro stabilite per l’arto superiore destro si intendono applicate all’arto Sinistro e quelle del Sinistro al destro.
TABELLA 2 DI VALUTAZIONE DELLE MENOMAZIONI DELLʼACUTEZZA VISIVA (INAIL INDUSTRIA)
Visus perduto | Visus residuo | Indennizzo dellʼocchio con acutezza visiva minore (occhio peggiore) | Indennizzo dellʼocchio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore) |
1/10 | 9/10 | 1% | 2% |
2/10 | 8/10 | 3% | 6% |
3/10 | 7/10 | 6% | 12% |
4/10 | 6/10 | 10% | 19% |
5/10 | 5/10 | 14% | 26% |
6/10 | 4/10 | 18% | 34% |
7/10 | 3/10 | 23% | 42% |
8/10 | 2/10 | 27% | 50% |
9/10 | 1/10 | 31% | 58% |
10/10 | 0 | 35% | 65% |
NOTE:
1. In caso di menomazione binoculare, si procede a con- globamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
2. La valutazione è riferita all’acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è rife- xxxx al visus naturale.
3. Nei casi in cui la valutazione è riferita all’acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene au- mentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell’entità del vizio di refrazione.
4. Le perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l’altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio agri- colo.
5. In caso di afachia monolaterale:
con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 | 15% |
con visus corretto di 7/10 | 18% |
con visus corretto inferiore a 3/10 | 35% |
con visus corretto di 6/10 | 21% |
con visus corretto di 5/10 | 24% |
con visus corretto di 4/10 | 28% |
con visus corretto di 3/10 | 32% |
6. In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ot- tica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell’acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.
ULTERIORE NOTA ESPLICATIVA
La presente tabella si applica esclusivamente in caso di danno binoculare; la perdita totale della facoltà visiva di un occhio comporta un’invalidità permanente del 35%, in- dipendentemente dalla circostanza che l’occhio lesionato sia l’occhio migliore
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