Termini essenziali Clausole campione

Termini essenziali. Salvo diversa esplicita previsione nel Contratto e/o negli altri documenti contrattuali, i termini contrattuali non sono da intendersi posti come essenziali nell’interesse del Committente. In deroga a quanto previsto dall’art. 1457 c.c., anche qualora siano contrattualmente previsti termini essenziali nell’interesse del Committente, il Fornitore è tenuto a svolgere le attività commissionate anche oltre il termine convenuto salvo che il Committente manifesti la volontà di risolvere il Contratto con le medesime modalità previste all’art. 23 delle presenti Condizioni Generali per la clausola risolutiva espressa. La violazione dei termini essenziali per fatto e colpa del Fornitore comporta, a carico di quest’ultimo, l’applicazione delle penali eventualmente previste nel Contratto e l’obbligo al risarcimento dei danni ulteriori patiti dal Committente.
Termini essenziali. I termini e le date relative alle obbligazioni del Fornitore sono essenziali e vincolanti. Qualora il Fornitore venga a conoscenza di ragioni che non consentano l’adempimento nei termini delle obbligazioni di consegna o di qualsiasi altra obbligazione, lo comunicherà tempestivamente a Philips per iscritto specificandone le ragioni.
Termini essenziali i termini entro i quali deve essere necessariamente adempiuta l’obbligazione da parte del Prestatore e del Prenditore così come definiti nella Documentazione del Monte. Tali termini, limitatamente all’operazione di estinzione del prestito titoli, possono essere variati ai sensi del comma 1.
Termini essenziali. I termini e le date relative alle obbligazioni del Fornitore sono essenziali e vincolanti. Qualora il Fornitore venga a conoscenza di ragioni che rendano difficile l’adempimento nei termini delle obbligazioni di consegna o di qualsiasi altra obbligazione, lo comunicherà tempestivamente a SAECO per iscritto.
Termini essenziali. I termini e le date relative alle obbligazioni di pagamento dell’Acquirente sono da ritenersi essenziali. Se l’Acquirente dovesse venire a conoscenza di ragioni che rendano difficile l’adempimento nei termini delle obbligazioni di pagamento o di qualsiasi altra obbligazione, sarà tenuta a comunicarlo tempestivamente a ▇▇▇▇▇▇▇▇ per iscritto.
Termini essenziali. I termini e le date relative alle obbligazioni del Fornitore sono da ritenersi essenziali. Se il Fornitore dovesse venire a conoscenza di ragioni che rendano difficile l’adempimento nei termini delle obbligazioni di consegna o di qualsiasi altra obbligazione, lo comunicherà tempestivamente a ▇▇▇▇▇▇▇▇ per iscritto. Se il Fornitore non provvede a fornire i Prodotti o i Servizi entro i termini pattuiti nell’ordine, ▇▇▇▇▇▇▇▇ può - fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per danni, diretti, indiretti e consequenziali - richiedere il pagamento di una penale per ritardata consegna, pari all’1% (uno per cento) del corrispettivo dovuto per ogni settimana di ritardo. L’ammontare della penale può essere dedotto dai pagamenti dovuti dalla ▇▇▇▇▇▇▇▇ o anche da altre società del gruppo ▇▇▇▇▇▇▇▇ al Fornitore in esecuzione dell’ordine e/o comunque compensato con somme a qualunque titolo dovute al Fornitore.
Termini essenziali. A parziale modifica di quanto disposto al punto 11) delle Condizioni Generali di Contratto, sono da intendersi essenziali esclusivamente i termini previsti per la consegna dei materiali al Distributore, prevista entro e non oltre il