Common use of Termini essenziali Clause in Contracts

Termini essenziali. Salvo diversa esplicita previsione nel Contratto e/o negli altri documenti contrattuali, i termini contrattuali non sono da intendersi posti come essenziali nell’interesse del Committente. In deroga a quanto previsto dall’art. 1457 c.c., anche qualora siano contrattualmente previsti termini essenziali nell’interesse del Committente, il Fornitore è tenuto a svolgere le attività commissionate anche oltre il termine convenuto salvo che il Committente manifesti la volontà di risolvere il Contratto con le medesime modalità previste all’art. 23 delle presenti Condizioni Generali per la clausola risolutiva espressa. La violazione dei termini essenziali per fatto e colpa del Fornitore comporta, a carico di quest’ultimo, l’applicazione delle penali eventualmente previste nel Contratto e l’obbligo al risarcimento dei danni ulteriori patiti dal Committente.

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Termini essenziali. Salvo diversa esplicita previsione nel Contratto e/o negli altri documenti contrattuali, i termini contrattuali non sono da intendersi posti come essenziali nell’interesse del Committente. In deroga a quanto previsto dall’art. 1457 c.c., anche qualora siano contrattualmente previsti termini essenziali nell’interesse del Committente, il Fornitore l’Appaltatore è tenuto a svolgere eseguire le attività commissionate prestazioni affidate anche oltre il termine convenuto salvo che il Committente manifesti la volontà di risolvere il Contratto con le medesime modalità previste all’art. 23 all’Articolo 22 delle presenti Condizioni Generali per la clausola risolutiva espressa. La violazione dei termini essenziali per fatto e colpa del Fornitore dell’Appaltatore comporta, a carico di quest’ultimo, l’applicazione delle penali eventualmente previste nel Contratto e l’obbligo al risarcimento dei danni ulteriori patiti dal Committente.

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Termini essenziali. Salvo diversa esplicita previsione nel Contratto e/o negli altri documenti contrattuali, i termini contrattuali non sono da intendersi posti come essenziali nell’interesse del Committente. In deroga a quanto previsto dall’art. 1457 c.c., anche qualora siano contrattualmente previsti termini essenziali nell’interesse del Committente, il Fornitore è tenuto a svolgere le attività commissionate anche oltre il termine convenuto salvo che il Committente manifesti la volontà di risolvere il Contratto con le medesime modalità previste all’artall’Art. 23 16 delle presenti Condizioni Generali per la clausola risolutiva espressa. La violazione dei termini essenziali per fatto e colpa del Fornitore comporta, a carico di quest’ultimo, l’applicazione delle penali eventualmente previste nel Contratto e l’obbligo al risarcimento dei danni ulteriori patiti dal Committente.

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Termini essenziali. Salvo diversa esplicita previsione nel Contratto e/o negli altri documenti contrattuali, i termini contrattuali non sono da intendersi posti come essenziali nell’interesse del Committente. In deroga a quanto previsto dall’art. 1457 c.c., anche qualora siano contrattualmente previsti termini essenziali nell’interesse del Committente, il Fornitore l’Appaltatore è tenuto a svolgere ad eseguire le attività commissionate prestazioni affidate anche oltre il termine convenuto salvo che il Committente manifesti la volontà di risolvere il Contratto con le medesime modalità previste all’art. 23 all’Articolo 14 delle presenti Condizioni Generali per la clausola risolutiva espressa. La violazione dei termini essenziali per fatto e colpa del Fornitore dell’Appaltatore comporta, a carico di quest’ultimo, l’applicazione delle penali eventualmente previste nel Contratto e l’obbligo al risarcimento dei danni ulteriori patiti dal Committente.

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Termini essenziali. Salvo diversa esplicita previsione nel Contratto Contratto/Ordine e/o negli altri documenti contrattuali, i termini contrattuali non sono da intendersi posti come essenziali nell’interesse del CommittenteGruppo Tea. In deroga a quanto previsto dall’art. 1457 c.c., anche qualora siano contrattualmente previsti termini essenziali nell’interesse del Committente, il Fornitore è tenuto a svolgere le attività commissionate fornire il servizio anche oltre il termine convenuto salvo che il Committente manifesti la volontà di risolvere il Contratto Contratto/Ordine con le medesime modalità previste all’art. 23 all’Art 16 delle presenti Condizioni Generali per la clausola risolutiva espressarisoluzione. La violazione dei termini essenziali per fatto e colpa del Fornitore comporta, a carico di quest’ultimo, l’applicazione delle penali eventualmente previste nel Contratto Contratto/Ordine e l’obbligo al risarcimento dei danni ulteriori patiti dal Committente.

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