Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. 2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento Generale. 3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato Speciale o nel Contratto. 4. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento Generale, La Stazione Appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 6, del Codice dei Contratti. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all’appaltatore. 5. Finché all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale D’appalto
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso . Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento Generalegenerale.
3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante l’amministrazione committente può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato Speciale o nel Contratto.nel
4. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento Generalegenerale, La Stazione Appaltantela stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudoatti, sull'ammissibilità del certificato di collaudoregolare esecuzione, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo cui al presente articolo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 65, periodi quarto o quinto, del Codice dei ContrattiD.Lgs. n. 50/2016. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all’appaltatore.
5. Finché Fino all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la Stazione Appaltante stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo procedimento per l’accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.
6. Fatti salvi i casi di diversa successiva determinazione dell’amministrazione committente o del verificarsi delle condizioni che rendano necessario o anche solo opportuno il collaudo dei lavori, in tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale si fa menzione del “collaudo” si deve intendere il “Certificato di regolare esecuzione” di cui all’articolo 102, comma 2, secondo periodo, e comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e all’articolo 237 del Regolamento generale.
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Samples: Appalto, Contratto Di Appalto
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
2. Trova applicazione la disciplina L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui agli articoli da 215 a 233 al presente contratto avvengono con approvazione del Regolamento Generalepredetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di controllo o quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato Speciale o nel Contrattodue anni equivale ad approvazione.
4. Ai sensi dell’articolo 234Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, comma 2l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, del Regolamento Generaleancorché riconoscibili, La Stazione Appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e richiestoalla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, quando ne sia il casoesplicita o tacita, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato ; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso parte o di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per tutte le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 6, del Codice dei Contratti. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all’appaltatoreopere ultimate.
5. Finché all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento Generalegenerale.
3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato Speciale speciale o nel Contrattocontratto.
4. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento Generalegenerale, La Stazione Appaltantela stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudoatti, sull'ammissibilità del certificato di collaudocui all’articolo 56, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo cui all’articolo 56 per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 65, periodi quarto o quinto, del Codice dei Contratticontratti. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all’appaltatore.
5. Finché all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la Stazione Appaltante stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudoprocedimento per l’accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.
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Samples: Contract for Construction Works
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei( ) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento Generalegenerale.
3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato Speciale speciale o nel Contrattocontratto.
4. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento Generalegenerale, La Stazione Appaltantela stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudoatti, sull'ammissibilità del certificato di collaudocui al comma 1, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo cui al presente articolo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 65, periodi quarto o quinto, del Codice dei Contratticontratti. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all’appaltatore.
5. Finché Fino all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la Stazione Appaltante stazione appaltante ha facoltà di procedere ad eseguire un nuovo procedimento per l’accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.
6. Fatti salvi i casi di diversa successiva determinazione della Stazione appaltante o del verificarsi delle condizioni che rendano necessario o anche solo opportuno il collaudo dei lavori, in tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale si fa menzione del “collaudo” si deve intendere il “Certificato di regolare esecuzione” di cui all’articolo 102, comma 2, secondo periodo, e comma 8, del Codice dei contratti e all’articolo 207 del Regolamento generale.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 3 (seitre) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento Generalegenerale.
3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato Speciale speciale o nel Contrattocontratto.
4. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento Generalegenerale, La Stazione Appaltantela stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudoatti, sull'ammissibilità del certificato di collaudocui al comma 1, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo cui all’articolo 56 per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 65, periodi quarto o quinto, del Codice dei Contratticontratti. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all’appaltatore.
5. Finché all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la Stazione Appaltante stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo procedimento per l’accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.
6. Fatti salvi i casi di diversa successiva determinazione della Stazione appaltante o del verificarsi delle condizioni che rendano necessario o anche solo opportuno il collaudo dei lavori, in tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale si fa menzione del “collaudo” si deve intendere il “Certificato di regolare esecuzione” di cui all’articolo 102, comma 2, secondo periodo, e comma 8, del Codice dei contratti e all’articolo 207 del Regolamento generale. Restano impregiudicati gli obblighi, le condizioni e gli adempimenti relativi al collaudo statico delle strutture ai sensi dell’articolo 67 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell’articolo 216, comma 8, del Regolamento generale.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 2 (seidue) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Trova applicazione la disciplina di cui agli al Titolo X, articoli da 215 a 233 del Regolamento Generalegenerale DPR 207/2010.
3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati e documenti progettuali, nel presente Capitolato Speciale speciale o nel Contrattocontratto.
4. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento Generalegenerale DPR 207/2010, La Stazione Appaltantela stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudoatti, sull'ammissibilità del certificato di collaudocui al comma 1, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo cui all’articolo 57 per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 65, periodi quarto o quinto, del Codice dei Contratticontratti. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all’appaltatore.
5. Finché Fino all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la Stazione Appaltante stazione appaltante ha facoltà di procedere ad eseguire un nuovo collaudoprocedimento per l’accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.
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Samples: Contratto d'Appalto
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento Generalegenerale.
3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato Speciale speciale o nel Contrattocontratto.
4. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento Generalegenerale, La Stazione Appaltantela stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudoatti, sull'ammissibilità del certificato di collaudocui all’articolo 56, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo cui all’articolo 56 per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 65, periodi quarto o quinto, del Codice dei Contratticontratti. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all’appaltatore.
5. Finché all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la Stazione Appaltante stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo procedimento per l’accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.
6. Restano impregiudicati gli obblighi, le condizioni e gli adempimenti relativi al collaudo statico delle strutture ai sensi dell’articolo 67 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell’articolo 216, comma 8, del Regolamento generale.
7. In sede di collaudo il direttore dei lavori:
a) fornisce all’organo di collaudo i chiarimenti e lespiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa all’esecuzione dei lavori;
b) assiste i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo;
c) esamina e approva il programma delle prove dicollaudo e messa in servizio degli impianti.
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Samples: Delibera/Determina a Contrarre
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento Generalegenerale.
3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato Speciale speciale o nel Contrattocontratto.
4. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento Generalegenerale, La Stazione Appaltantela stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudoatti, sull'ammissibilità del certificato di collaudocui all’articolo 55, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo cui all’articolo 55 per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 65, periodi quarto o quinto, del Codice dei Contratticontratti. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all’appaltatore.
5. Finché all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la Stazione Appaltante stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudoprocedimento per l’accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.
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Samples: Construction Contract
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento Generalegenerale.
3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato Speciale speciale o nel Contrattocontratto.
4. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento Generalegenerale, La Stazione Appaltantestazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 65, del Codice dei Contratticontratti. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all’appaltatore.
5. Finché 5.Fino all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la Stazione Appaltante stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudoprocedimento per l’accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo provvisorio regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio tre mesi dalla data di 6 (sei) ultimazione dell’ultimo intervento disposto secondo l’art.13. Il certificato di collaudo è emesso entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso . Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesiintervenuto.
2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento Generale.
3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato Speciale speciale o nel Contrattocontratto.
3. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento generale.
4. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento Generale, La Stazione Appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità Nel suddetto termine temporale per l’emissione del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore la Committente provvederà, in contraddittorio con l'Impresa, ad effettuare le verifiche di collaudo, le prove e constatazioni necessarie per accertare che tutte le categorie di lavori (posa condotte rete e tubazioni d'allacciamento, ripristino delle pavimentazioni stradali e dei luoghi, ecc.) siano state eseguite a regola d'arte e rispondano, anche nelle quantità, alle misure rilevate e contabilizzate. Al termine delle operazioni di collaudo, la Committente trasmetterà all'Impresa l'elenco dei difetti eventualmente riscontrati e dei ripristini ancora da realizzare/sistemare concedendole 30 giorni di tempo per provvedere a tutti gli interventi di sistemazione, di rifacimento e/o di completamento ritenuti necessari per rendere le opere complete ed eseguite a regola d'arte, con il grado di qualità contrattualmente prescritto e retribuito. E' preciso ed inderogabile obbligo dell'Impresa di realizzare quanto richiesto entro i limiti di tempo stabiliti, dando comunicazione scritta alla Committente delle avvenute riparazioni, onde consentire l'esecuzione della verifica definitiva sui risultati degli avvisi ai creditorilavori e la successiva redazione ed emissione della dichiarazione finale attestante la idonea qualità ed esatta quantità delle opere eseguite e contabilizzate. In caso L'eventuale inadempienza dell'Impresa, che si protragga per ulteriori 15 giorni di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata calendario dopo la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine dianzi stabilito, potrà costituire grave violazione al presente Capitolato e motivo di cui all'articolo 205risoluzione unilaterale del medesimo da parte della Committente a danno dell'Impresa stessa; la Committente, comma 6nella situazione dianzi descritta, del avrà diritto di provvedere, senza ulteriore avviso, mediante altra impresa, detraendo l’onere sostenuto da quanto dovuto all’Impresa appaltatrice, fatta salva la rifusione di ogni maggior onere e danno conseguente. In presenza di anomalie sui lavori che possano pregiudicare, ad insindacabile giudizio della Committente, la sicurezza o l'efficienza degli impianti, l'Impresa è obbligata ad intervenire per l'esecuzione delle riparazioni necessarie, entro il termine massimo di 4 (quattro) ore dalla segnalazione, effettuata anche verbalmente. In difetto, la Committente sarà legittimata a provvedere direttamente e ad addebitare all'Impresa ogni onere sopportato, anche mediante la detrazione da quanto eventualmente dovuto a qualsiasi titolo all'Impresa stessa. In ogni caso restano salvi, anche se perfezionate tutte le formalità dianzi citate, i diritti della Committente e le responsabilità dell'Impresa sanciti dal Codice Civile, con particolare riferimento ai "vizi occulti" L'Impresa, nel rendersi formalmente garante dei Contratti. Il provvedimento lavori eseguiti, procederà, a propria cura e spese, alla sostituzione di cui quei pezzi che dovessero risultare non efficienti rispetto al primo periodo è notificato all’appaltatorenormale impiego; inoltre provvederà, come già evidenziato, a suo completo carico, a tutte le riparazioni rese indispensabili dalla inadeguata esecuzione dei lavori, dalla negligenza o colpa dell'Impresa stessa.
5. Finché all’approvazione Ai fini del collaudo dell’intervento, entro 30 giorni dall’emissione del certificato di cui al comma 1ultimazione dei lavori, l’impresa deve fornire alla Committente la Stazione Appaltante ha facoltà documentazione tecnica relativa ai lavori eseguiti; deve fornire, in particolare: • i disegni as-built dell’intervento realizzato (planimetria e particolari costruttivi, su supporto informatico, in formato .dwg) • le specifiche e certificazioni dei materiali utilizzati • i risultati delle prove di procedere ad un nuovo collaudotenuta effettuate • i risultati delle prove di collaudo effettuate.
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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Delle Opere Idrauliche
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso . Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesimesi dalla scadenza del medesimo termine.
2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento Generale.
3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato Speciale speciale o nel Contrattocontratto.
3. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento generale.
4. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento Generale, La Stazione Appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità Nel suddetto termine temporale per l’emissione del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore la Committente provvederà, in contraddittorio con l'Impresa, ad effettuare le verifiche di collaudo, le prove e constatazioni necessarie per accertare che tutte le categorie di lavori (posa condotte rete e tubazioni d'allacciamento, ripristino delle pavimentazioni stradali e dei luoghi, ecc.) siano state eseguite a regola d'arte e rispondano, anche nelle quantità, alle misure rilevate e contabilizzate. Al termine delle operazioni di collaudo, la Committente trasmetterà all'Impresa l'elenco dei difetti eventualmente riscontrati e dei ripristini ancora da realizzare/sistemare concedendole 30 giorni di tempo per provvedere a tutti gli interventi di sistemazione, di rifacimento e/o di completamento ritenuti necessari per rendere le opere complete ed eseguite a regola d'arte, con il grado di qualità contrattualmente prescritto e retribuito. E' preciso ed inderogabile obbligo dell'Impresa di realizzare quanto richiesto entro i limiti di tempo stabiliti, dando comunicazione scritta alla Committente delle avvenute riparazioni, onde consentire l'esecuzione della verifica definitiva sui risultati degli avvisi ai creditorilavori e la successiva redazione ed emissione della dichiarazione finale attestante la idonea qualità ed esatta quantità delle opere eseguite e contabilizzate. In caso L'eventuale inadempienza dell'Impresa, che si protragga per ulteriori 15 giorni di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata calendario dopo la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine dianzi stabilito, potrà costituire grave violazione al presente Capitolato e motivo di cui all'articolo 205risoluzione unilaterale del medesimo da parte della Committente a danno dell'Impresa stessa; la Committente, comma 6nella situazione dianzi descritta, del avrà diritto di provvedere, senza ulteriore avviso, mediante altra impresa, detraendo l’onere sostenuto da quanto dovuto all’Impresa appaltatrice, fatta salva la rifusione di ogni maggior onere e danno conseguente. In presenza di anomalie sui lavori che possano pregiudicare, ad insindacabile giudizio della Committente, la sicurezza o l'efficienza degli impianti, l'Impresa è obbligata ad intervenire per l'esecuzione delle riparazioni necessarie, entro il termine massimo di 4 (quattro) ore dalla segnalazione, effettuata anche verbalmente. In difetto, la Committente sarà legittimata a provvedere direttamente e ad addebitare all'Impresa ogni onere sopportato, anche mediante la detrazione da quanto eventualmente dovuto a qualsiasi titolo all'Impresa stessa. In ogni caso restano salvi, anche se perfezionate tutte le formalità dianzi citate, i diritti della Committente e le responsabilità dell'Impresa sanciti dal Codice Civile, con particolare riferimento ai "vizi occulti" L'Impresa, nel rendersi formalmente garante dei Contratti. Il provvedimento lavori eseguiti, procederà, a propria cura e spese, alla sostituzione di cui quei pezzi che dovessero risultare non efficienti rispetto al primo periodo è notificato all’appaltatorenormale impiego; inoltre provvederà, come già evidenziato, a suo completo carico, a tutte le riparazioni rese indispensabili dalla inadeguata esecuzione dei lavori, dalla negligenza o colpa dell'Impresa stessa.
5. Finché all’approvazione Ai fini del collaudo dell’intervento, entro 30 giorni dall’emissione del certificato di cui al comma 1ultimazione dei lavori, l’impresa deve fornire alla Committente la Stazione Appaltante ha facoltà documentazione tecnica relativa ai lavori eseguiti; deve fornire, in particolare: • i disegni as-built dell’intervento realizzato (planimetria e particolari costruttivi, su supporto informatico, in formato .dwg) • le specifiche e certificazioni dei materiali utilizzati • i risultati delle prove di procedere ad un nuovo collaudotenuta effettuate • i risultati delle prove di collaudo effettuate.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 1 (seiuno) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento Generalegenerale.
3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato Speciale speciale o nel Contrattocontratto.
4. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento Generalegenerale, La Stazione Appaltantela stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudoatti, sull'ammissibilità del certificato di collaudocui all’articolo 56, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo cui all’articolo 56 per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 65, periodi quarto o quinto, del Codice dei Contratticontratti. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all’appaltatore.
5. Finché all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la Stazione Appaltante stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudoprocedimento per l’accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.
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Samples: Lavori Di Manutenzione Straordinaria
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 3 (seitre) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento Generalegenerale.
3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato Speciale speciale o nel Contrattocontratto.
4. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento Generalegenerale, La Stazione Appaltantela stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudoatti, sull'ammissibilità del certificato di collaudocui al comma 1, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo cui al presente articolo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 65, periodi quarto o quinto, del Codice dei Contratticontratti. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all’appaltatore.
5. Finché Fino all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la Stazione Appaltante stazione appaltante ha facoltà di procedere ad eseguire un nuovo procedimento per l’accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.
6. Fatti salvi i casi di diversa successiva determinazione della Stazione appaltante o del verificarsi delle condizioni che rendano necessario o anche solo opportuno il collaudo dei lavori, in tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale si fa menzione del “collaudo” si deve intendere il “Certificato di regolare esecuzione” di cui all’articolo 102, comma 2, secondo periodo, e comma 8, del Codice dei contratti e all’articolo 207 del Regolamento generale.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 3 (seitre) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento Generalegenerale.
3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato Speciale speciale o nel Contrattocontratto.
4. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento Generalegenerale, La Stazione Appaltantela stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudoatti, sull'ammissibilità del certificato di collaudocui all’articolo 56, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo cui all’articolo 56 per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 65, periodi quarto o quinto, del Codice dei Contratticontratti. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all’appaltatore.
5. Finché all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la Stazione Appaltante stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo procedimento per l’accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.
6. Fatti salvi i casi di diversa successiva determinazione della Stazione appaltante o del verificarsi delle condizioni che rendano necessario o anche solo opportuno il collaudo dei lavori, in tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale si fa menzione del “collaudo” si deve intendere il “Certificato di regolare esecuzione” di cui all’articolo 102, comma 2, secondo periodo, e comma 8, del Codice dei contratti e all’articolo 207 del Regolamento generale.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
2. La Stazione Appaltante si riserva di costituire il certificato di cui al comma 1, con il certificato di collaudo.
3. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 3 (seitre) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
24. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento Generalegenerale.
35. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato Speciale speciale o nel Contrattocontratto.
46. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento Generalegenerale, La Stazione Appaltantela stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudoatti, sull'ammissibilità del certificato di collaudocui comma 2), sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 6, del Codice dei Contratti. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all’appaltatore.sul
57. Finché all’approvazione del certificato di cui al comma 12, la Stazione Appaltante stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudoprocedimento per l’accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato di collaudo ai sensi del presente articolo.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto