Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (SEI) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. 2. Per i lavori di importo inferiore a 500.000,00 euro il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto. 3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto. 4. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento generale(Fino all’entrata in vigore del decreto Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti previsto all’art. 102 comma 8° del D.Lgs. 50/2016).
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Samples: Contratto D’appalto, Contratto D’appalto, Contratto D’appalto
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (SEI) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Per i lavori di importo inferiore a 500.000,00 euro il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto.
2. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 237 del Regolamento generale.
3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
4. Trova applicazione Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, La stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la disciplina revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori.
5. Finché all’approvazione del certificato di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento generale(Fino all’entrata in vigore del decreto Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti previsto all’art. 102 al comma 8° del D.Lgs. 50/2016)1, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (SEI) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Per i lavori di importo inferiore a 500.000,00 euro il certificato di regolare esecuzione è deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. All’esito positivo del collaudo, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto.
2. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 237 del Regolamento generale.
3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
4. Trova applicazione Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, La stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la disciplina revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori.
5. Finché all’approvazione del certificato di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento generale(Fino all’entrata in vigore del decreto Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti previsto all’art. 102 al comma 8° del D.Lgs. 50/2016)1, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Project Execution Agreement
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (SEI) sei mesi dall’ultimazione dei lavori fatte salve motivate proroghe non superiori complessivamente ad ulteriori sei mesi, ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesitermini previsti dall’art. 141, comma 3, del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
2. Per i lavori di importo inferiore a 500.000,00 euro Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione è esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori lavori, ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 ed ha carattere provvisorio. Esso ; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto.
3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o entro i termini previsti per i certificati di collaudo parziale o ogni altro accertamentodall’art. 141, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettualicomma 3, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
4. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento generale(Fino all’entrata in vigore del decreto Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti previsto all’art. 102 comma 8° del D.Lgs. 50/2016)n. 163 del 12.04.2006. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1Fatto salvo quanto previsto dall’art. Il 102, commi 2 e 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (SEIsei) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Per i lavori contratti pubblici di importo inferiore a 500.000,00 euro alla soglia europea di cui all'art. 35 D. Lgs. 50/2016 il certificato di collaudo dei lavori può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall’ultimazione rilasciato dal direttore dei lavori ed ha carattere provvisoriolavori; la vigente norma prevede che fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dall'articolo 102, comma 8 del D. Lgs. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine50/2016 , il certificato continuano ad applicarsi le disposizioni di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale cui alla Parte II, Titolo X (articoli da 215 a 238: collaudo), nonché gli allegati o le parti di approvazione non sia intervenuto.
3allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
4. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento generale(Fino all’entrata in vigore del decreto Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti previsto all’art. 102 comma 8° del D.Lgs. 50/2016).
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Samples: Capitolato Di Appalto
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il Ai sensi dell'art. 102 del Codice, il certificato di collaudo provvisorio è deve essere emesso entro il termine perentorio di 6 (SEIsei) mesi dall’ultimazione dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissionedell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. Per i lavori appalti fino a €. 1.000.000,00 il certificato di importo inferiore a 500.000,00 euro il collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione è che deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenutolavori.
3. Durante l’esecuzione l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale d'Oneri o nel contratto.
4. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento generale(Fino all’entrata in vigore del decreto Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti previsto all’art. 102 comma 8° del D.Lgs. 50/2016).
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Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. La nomina del collaudatore avverrà ai sensi dell'art. 216 del regolamento generale (D.P.R. 05.10.2010 n. 207), 141 del D.Lgs 12/04/06 n. 163 e s.m.i..
2. La procedura di collaudo dovrà essere espletata in conformità a quanto previsto dall'art. 37 del Capitolato Generale d'Appalto.
3. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (SEI) sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Per i lavori di importo inferiore a 500.000,00 euro Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione è esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenutolavori.
34. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo collaudo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti verifica volte a verificare controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato capitolato speciale o nel contratto.
4. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento generale(Fino all’entrata in vigore del decreto Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti previsto all’art. 102 comma 8° del D.Lgs. 50/2016).
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Samples: Appalto
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (SEI) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Per i lavori di importo inferiore a 500.000,00 euro €uro il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto.
3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
4. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento generale(Fino generale (Fino all’entrata in vigore del decreto Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti previsto all’art. 102 comma 8° del D.Lgs. 50/2016)) .
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il Fatto salvo quanto previsto dall’art. 102, commi 2 e 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (SEIsei) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Per i lavori contratti pubblici di importo inferiore a 500.000,00 euro alla soglia europea di cui all'art. 35 D. Lgs. 50/2016 il certificato di collaudo dei lavori può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall’ultimazione rilasciato dal direttore dei lavori ed ha carattere provvisoriolavori; la vigente norma prevede che fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dall'articolo 102, comma 8 del D. Lgs. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine50/2016 , il certificato continuano ad applicarsi le disposizioni di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale cui alla Parte II, Titolo X (articoli da 215 a 238: collaudo), nonché gli allegati o le parti di approvazione non sia intervenutoallegati ivi richiamate, del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
4. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento generale(Fino all’entrata in vigore del decreto Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti previsto all’art. 102 comma 8° del D.Lgs. 50/2016).
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Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (SEI) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Per i lavori di importo inferiore a 500.000,00 euro il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto.
3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
4. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento generale(Fino all’entrata in vigore del decreto Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti previsto all’art. 102 comma 8° del D.LgsD. Lgs. 50/2016).
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Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il Fatto salvo quanto previsto dall’art. 102, commi 2 e 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (SEI) mesi sei)mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Per i lavori contratti pubblici di importo inferiore a 500.000,00 euro alla soglia europea di cui all'art. 35 D. Lgs. 50/2016 il certificato di collaudo dei lavori può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall’ultimazione rilasciato dal direttore dei lavori ed ha carattere provvisoriolavori; la vigente norma prevede che fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dall'articolo 102, comma 8 del D. Lgs. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine50/2016 , il certificato continuano ad applicarsi le disposizioni di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale cui alla Parte II, Titolo X (articoli da 215 a 238: collaudo), nonché gli allegati o le parti di approvazione non sia intervenutoallegati ivi richiamate, del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
4. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento generale(Fino all’entrata in vigore del decreto Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti previsto all’art. 102 comma 8° del D.Lgs. 50/2016).
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