Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi
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Samples: Appalto, Capitolato Speciale D’appalto, Appalto
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Contratto Di Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di sei 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. Il certificato di collaudo regolare esecuzione è essere emesso entro il termine perentorio di sei tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso . All’esito positivo del collaudo ,e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesiintervenuto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
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Samples: Project Agreement
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissionedell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori della fornitura ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
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