Common use of Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione Clause in Contracts

Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. Si applica l'art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e gli articoli dal 215 al 238 del D.P.R. 207/2010. Ai sensi di tale articolo il certificato di collaudo è emesso entro il termine di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Durante l’esecuzione dei lavori l'Amministrazione Comunale può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

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Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. Si applica l'art. 102 del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016 e gli articoli dal 215 al 238 del D.P.R. 207/2010. Ai sensi di tale articolo il certificato di collaudo è emesso entro il termine di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Durante l’esecuzione dei lavori l'Amministrazione Comunale può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

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Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. Si applica l'art1. Il certificato di collaudo, ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e gli articoli dal 215 al 238 del D.P.R. 207/2010. Ai sensi di tale articolo il certificato di collaudo n° 50/2016, è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Durante l’esecuzione dei lavori l'Amministrazione Comunale può effettuare operazioni Qualora il certificato di collaudo o sia sostituito dal certificato di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contrattolavori.

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