Common use of Termini per la formulazione dell’offerta Clause in Contracts

Termini per la formulazione dell’offerta. La Compagnia formulerà l’offerta o comunicherà i motivi che impediscono il risarcimento del danno: • In caso di danno alle cose entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento. Il termine è ridotto a 30 giorni se il modulo CAI ha la firma di entrambe le parti. • in caso di danno alla persona entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento. In caso di richiesta danni incompleta, la Compagnia richiede al Contraente o all’Assicurato danneggiato, entro 30 giorni dal ricevimento di tale richiesta, le necessarie integrazioni; in questo caso i termini sopra precisati riprendono a decorrere dalla data di ricevimento dei dati o dei documenti integrativi.

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Termini per la formulazione dell’offerta. La Compagnia formulerà l’offerta o comunicherà i motivi che impediscono il risarcimento del danno: • In in caso di danno alle cose cose, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento. Il termine è ridotto a 30 giorni se il modulo CAI ha la firma di entrambe le parti. • in caso di danno alla persona persona, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento. In caso di richiesta danni incompleta, la Compagnia richiede al Contraente o all’Assicurato danneggiato, entro 30 giorni dal ricevimento di tale richiesta, le necessarie integrazioni; in questo caso i termini sopra precisati riprendono a decorrere dalla data di ricevimento dei dati o dei documenti integrativi.

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Termini per la formulazione dell’offerta. La Compagnia formulerà l’offerta o comunicherà i motivi che impediscono il risarcimento del danno: • In in caso di danno alle cose cose, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento. Il termine è ridotto a 30 giorni se il modulo CAI ha la firma di entrambe le parti. ; • in caso di danno alla persona persona, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento. In caso di richiesta danni incompleta, la Compagnia richiede al Contraente o all’Assicurato danneggiato, entro 30 giorni dal ricevimento di tale richiesta, le necessarie integrazioni; in questo caso i termini sopra precisati riprendono a decorrere dalla data di ricevimento dei dati o dei documenti integrativi.

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