Set Informativo
Set Informativo
Edizione Novembre 2022
Questo documento rappresenta l’ultima versione aggiornata
Zurich Connect Motocicli e Ciclomotori
Il presente Set Informativo deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione e contiene:
• DIP - Documento Informativo Precontrattuale - edizione 01.2022
• DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo - edizione 11.2022
• Condizioni Contrattuali redatte secondo le Linee Guida del Tavolo tecnico ANIA-Associazioni Consumatori- Associazioni intermediari per i Contratti Semplici e Chiari (ed. febbraio 2018) - edizione 11.2022
• Informativa privacy - edizione 11.2022
Zurich Connect è un marchio di proprietà di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia
Polizza Responsabilità Civile Auto e Altri Rischi Diversi (Motocicli e Ciclomotori)
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale Prodotto: Contratto di Assicurazione per l’Italia che opera con il marchio Zurich Connect Motocicli e Ciclomotori
Zurich Insurance Company Ltd - Sede a Zurigo, Mythenquai 2 - Registro Commercio Zurigo n. CHE-105.833.114 - Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Svizzera preposta alla regolamentazione sui mercati finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l’Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Iscritta all’Albo Imprese IVASS il 01.12.15 al n. 2.00004
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
La polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) e le garanzie opzionali alla R.C.A. (denominate Altri Rischi Diversi) di Motocicli e Ciclomotori per i danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione su strade di uso pubblico o in Aree a queste equiparate e Aree private, con formula bonus malus.
Che cosa è assicurato?
Zurich Connect Motocicli e Ciclomotori prevede un Modulo base “responsabilità civile verso terzi” con le seguenti garanzie:
RC Motocicli e Ciclomotori obbligatoria: la Compagnia assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria per legge l’assicurazione, anche se riconducibili ad Attacchi Cyber.
Responsabilità civile dei trasportati: la Compagnia assicura la responsabilità civile personale e autonoma dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi durante e per effetto della circolazione.
Responsabilità civile per fatto illecito di figli minori: la Compagnia assicura il proprietario o soggetto equiparato contro i rischi della responsabilità civile per i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo guidato, illecitamente, da figli minori e all’insaputa dell’assicurato.
Responsabilità civile dell’assicurato per incendio del veicolo in aree private: la Compagnia si impegna a corrispondere le somme che per capitale, interessi e spese siano dovute all’assicurato a titolo di risarcimento per i danni materiali e diretti provocati a terzi dall’incendio, esplosione o scoppio del veicolo.
Carico e scarico: la Compagnia assicura la responsabilità civile del conducente e del proprietario o soggetto equiparato per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa.
Vi sono inoltre altri 6 Moduli, che possono essere liberamente scelti pagando un premio aggiuntivo e che offrono una protezione ampia e modulabile.
Modulo furto e incendio (opzionale) Modulo Kasko collisione (opzionale) Modulo Kasko abbigliamento (opzionale) Modulo tutela legale (opzionale)
Modulo assistenza (opzionale)
Modulo Infortuni del conducente (opzionale)
Zurich risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).
Che cosa non è assicurato?
Il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose;
il proprietario e soggetti equiparati del veicolo (usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario nel caso di veicolo concesso in leasing), per i danni a cose;
il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo per i danni a cose;
i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
se l’assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.
Ci sono limiti di copertura?
Sono esclusi da tutti i moduli:
i danni causati da urto con animali selvatici.
Sono esclusi dal Modulo Furto e Incendio, Modulo Kasko Collisione e Modulo Kasko Abbigliamento:
i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo (controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività;
i danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) o colpa grave del contraente, dell’assicurato, delle persone presenti nel loro stato di famiglia, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del veicolo;! i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane o smottamento di terreno;
i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario;
i danni conseguenti ad appropriazione indebita.
Dove vale la copertura?
In riferimento a tutti i moduli eccetto “Tutela legale” e “Assistenza”:
L’Assicurazione è valida nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell’Unione Europea, del Liechtenstein e del Principato di Monaco.
L’Assicurazione è valida anche negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate.
I
n riferimento al modulo “Tutela legale”:
L’assicurazione opera, nell’ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale, in tutti gli Stati d’Europa e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo; negli altri casi, in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
In riferimento al modulo “Assistenza”:
L’assicurazione, a meno che nelle singole garanzie non sia precisato diversamente, vale in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e negli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio dell’Islanda, del Liechtenstein, di Andorra, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera e negli altri paesi esteri nei quali, mediante rilascio di apposita Carta Verde, è valida la garanzia R.C.Auto per il veicolo.
Che obblighi ho?
Alla sottoscrizione del contratto il contraente e l’assicurato, se persona diversa, devono fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.
Se in corso di contratto si verificano cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato, il contraente e/o l’assicurato devono immediatamente comunicarli per iscritto alla Compagnia. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché l’annullamento della polizza o il recesso della Compagnia, ai sensi degli art. 1892, 1893, 1894, 1898 del Codice civile. Relativamente alla garanzia R.C.A., la Compagnia può inoltre esercitare nei confronti dell’Assicurato, ai sensi dell’articolo 144 del Codice delle Assicurazioni, il diritto di rivalsa, per il recupero delle somme che la Compagnia abbia dovuto pagare al terzo danneggiato/i, in conseguenza dell’inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali previste dal contratto o nelle norme di legge applicabili, che avrebbero consentito alla Compagnia di rifiutare o ridurre la propria prestazione assicurativa.
Il contraente e/o l’assicurato non sono tenuti, alla data di stipulazione del presente contratto, a comunicare alla Compagnia l’esistenza di eventuali altre assicurazioni per lo stesso rischio. Al momento del sinistro il contraente e/o l’assicurato sono comunque tenuti ad avvisare tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri. Il contraente e/o l’assicurato sono tenuti a richiedere a ciascun Assicuratore l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse a titolo di Indennizzo non superino l’ammontare del danno. Se il contraente e l’assicurato omettono di dare l’avviso di cui sopra, la Compagnia non è tenuta a corrispondere l’indennizzo. Il rischio è il medesimo se l’interesse assicurato, la cosa assicurata e l’assicurato sono gli stessi e il sinistro avviene nel periodo di tempo nel quale opera la copertura assicurativa di tutti gli assicuratori.
Quando e come devo pagare?
Il premio ha periodicità annuale. E’ possibile pagare il premio tramite carta di credito, bonifico on line MyBank, presso i punti Mooney e tabaccherie PUNTOLIS, edicole o bar convenzionati con LIS Pay S.p.A., Apple Pay, bonifico bancario e bollettino di conto corrente postale.
Il pagamento del premio, qualora concesso, può essere frazionato in quote mensili, senza alcuna maggiorazione, ed avviene esclusivamente tramite il servizio APPpago, subordinato all’approvazione di Sella Personal Credit. S.p.A.. In caso di mancata approvazione da parte di Sella Personal Credit S.p.A., il pagamento del Premio non può essere effettuato in quote mensili. In tal caso il Contraente può scegliere di effettuare il pagamento del Premio per intero con un metodo di pagamento diverso.
In qualsiasi caso il premio è comprensivo di imposte e oneri parafiscali.
In caso di contratto sottoscritto per il tramite di un intermediario, i metodi di pagamento potrebbero variare rispetto a quelli descritti, pertanto il contraente e/o l’assicurato possono richiedere al proprio intermediario la specifica o le specifiche modalità di pagamento disponibili.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura comincia dalla data indicata nel modulo di polizza oppure dalla data del pagamento del premio o della prima rata di premio, se successiva. Ha durata annuale e non prevede tacito rinnovo.
La copertura finisce alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza indicata nel modulo di polizza qualora il veicolo assicurato non sia stato nel frattempo assicurato presso altra compagnia.
In caso di frazionamento del premio, se il Contraente non paga le rate di premio alle scadenze convenute, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza.
Il contraente può usufruire della possibilità di sospendere il contratto qualora sia attiva una delle seguenti opzioni:
• opzione “sospensioni illimitate” (con pagamento di un premio aggiuntivo) che permette di sospendere il contratto più volte nell’arco di vita dello stesso fino al conseguimento massimo di dodici mesi di sospensione cumulabili;
• opzione “una sospensione” (per i soli contratti già in essere con la Compagnia nei quali era prevista la facoltà di sospensione nell’annualità precedente) che permette una sospensione nell’arco di vita del contratto. In questo caso non è possibile sospendere il contratto emesso a seguito di riattivazione.
In entrambi i casi e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato su strade di uso pubblico o in aree a queste equiparate. Esaurito il periodo massimo di sospensione, pari a dodici mesi, riparametrati su anno commerciale di 360 giorni, se il contraente non richiede di riattivare la garanzia, il contratto si risolve. Solamente in caso di accertata perdita di possesso del veicolo per vendita o cessazione della circolazione, e su esplicita richiesta del contraente, il premio pagato e non goduto sarà rimborsato al netto di imposte e oneri parafiscali.
Come posso disdire la polizza?
Il contraente, entro 14 giorni dal momento in cui il contratto è concluso, può esercitare il diritto di ripensamento senza doverne indicare il motivo, cioè può chiedere alla Compagnia che cessino gli effetti del contratto (recesso). Per esercitare il diritto di ripensamento il contraente deve:
• inviare una richiesta alla Compagnia, tramite una delle seguenti modalità:
• via mail all’indirizzo documenti@zurich-connect.it;
• tramite raccomandata con ricevuta di ritorno a Zurich Insurance Company Ltd, Rappresentanza Generale per l’Italia, Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano,
• tramite posta elettronica certificata all’indirizzo Zurich.Insurance.Company@pec.zurich.it.
• far pervenire alla Compagnia, via fax o email, una dichiarazione attestante l’avvenuta distruzione del certificato di Assicurazione e della Carta Verde in suo possesso.
In caso di frazionamento mensile tramite il servizio APPpago di Sella Personal Credit S.p.A., la Compagnia procede con la cancellazione della Polizza e provvede ad informare Sella Personal Credit S.p.A. per la gestione del rimborso.
Il contraente ha altresì il diritto di chiedere la risoluzione anticipata del contratto nei casi di vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi il contraente deve darne tempestiva comunicazione alla Compagnia e ha diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo al netto delle quote relative alle imposte e oneri parafiscali.
In caso di frazionamento mensile del pagamento del Premio tramite il servizio APPpago di Sella Personal Credit S.p.A., il rimborso del Premio viene effettuato dalla Compagnia al Contraente in un’unica soluzione, mentre l’importo delle quote mensili residue rimane invariato e dovrà continuare ad essere pagato dal Contraente a Sella Personal Credit S.p.A.
Assicurazione R.C. Motocicli e Ciclomotori
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi
R.C. Motocicli e Ciclomotori
(DIP Aggiuntivo R.C. Motocicli e Ciclomotori)
Compagnia: Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia che opera con il marchio Zurich Connect
Prodotto: Zurich Connect Motocicli e Ciclomotori
Ultimo Aggiornamento: novembre 2022
Questo documento rappresenta l’ultima versione aggiornata.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Società: Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia, avente sede a Zurigo, Mythenquai 2 - Iscritta nel Registro Commercio Zurigo n. CHE-105.833.114 e sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Svizzera preposta alla regolamentazione sui mercati finanziari - Capitale sociale fr. sv. 825.000.000 i.v. - Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento nei rami danni attraverso la propria Rappresentanza Generale per l’Italia avente sede in Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603 - Iscritta all’Albo Imprese IVASS il 01.12.15 al n. 2.00004 – Patrimonio netto di 767 milioni di euro, formato da un fondo di dotazione di 455,1 milioni di euro e riserve patrimoniali per 311,9 milioni di euro.
Capogruppo del Gruppo Zurich Italia, iscritto all’Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2 - C.F./P.IVA/R.I. Milano 01627980152 - Impresa autorizzata con Provvedimento IVASS n. 0054457/15 del 10.6.15 - Sito internet: www.zurich-connect.it - Indirizzo PEC: zurich.insurance.company@pec.zurich.it.
Zurich Connect è un marchio di proprietà di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia.
Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia non è tenuta alla determinazione dell’indice di solvibilità conforme alla normativa Solvency II.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
L’ampiezza dell’impegno dell’impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. | |
GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI” | |
Massimali | Gli importi minimi di legge sono pari a 6.450.000,00 euro per i danni alle persone (per sinistro e indipendentemente dal numero di vittime) e a 1.300.000,00 euro per sinistro per i danni alle cose. |
Tipo di guida | È possibile personalizzare la polizza in base al conducente, secondo le seguenti modalità: • GUIDA LIBERA: Il veicolo identificato in polizza può essere guidato da chiunque, purché nel rispetto della Legge. • GUIDA ESCLUSIVA (qualora concessa): Il veicolo identificato in polizza può essere guidato esclusivamente dal contraente che sia anche proprietario o soggetto equiparato. Se al momento del sinistro si trova alla guida del veicolo un conducente diverso da quello dichiarato, la Compagnia eserciterà il proprio diritto di rivalsa fino ad un massimo di 2.500,00 Euro per ogni sinistro. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Aumento massimali minimi | E’ possibile stipulare la polizza con massimali superiori a quelli minimi di legge. |
Opzione “sospensioni illimitate” | Il contraente può usufruire della possibilità di sospendere il contratto più volte durante il periodo di assicurazione, fino al raggiungimento del periodo massimo di sospensione pari a dodici mesi, riparametrati su anno commerciale di 360 giorni e cumulabili per contratto. La sospensione della garanzia responsabilità civile verso terzi comporta anche la sospensione delle eventuali altre garanzie previste nel contratto. In questi casi e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato su strade di uso pubblico o in Aree a queste equiparate. Esaurito il periodo massimo di sospensione, se il contraente non richiede di riattivare la garanzia, il contratto si risolve. Solamente in caso di accertata perdita di possesso del veicolo per vendita o cessazione della circolazione, e su esplicita richiesta del contraente, il premio pagato e non goduto sarà rimborsato, al netto di imposte e oneri parafiscali. |
Quali coperture posso aggiungere alla R.C. MOTOCICLI e CICLOMOTORI pagando un premio aggiuntivo?
In aggiunta alla garanzia R.C. Motocicli e Ciclomotori obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza. | |
Modulo FURTO E INCENDIO (opzionale) | |
Garanzie di base | Il modulo copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, anche se riconducibili ad Attacchi Cyber, in conseguenza di: Furto: in caso di furto o rapina tentati o consumati, il contratto copre la perdita totale o parziale del veicolo, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori di serie stabilmente fissati sul veicolo stesso, e i danni derivanti dal furto o dalla rapina, con gli scoperti previsti dal contratto stesso. Incendio: a seguito di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, il contratto copre i danni subiti dal veicolo assicurato, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori di serie stabilmente fissati sul veicolo. Sono comunque sempre operanti senza pagamento di premio aggiuntivo le seguenti estensioni: • incendio da tumulti popolari; • circolazione abusiva; • caduta corpi orbitanti |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La sola garanzia “Furto” prevede le seguenti percentuali di scoperto a scelta dell’assicurato: • per i ciclomotori scoperto del 25% con un minimo pari a 100,00 Euro; • per i motocicli scoperto del 10% con un minimo pari a 200,00 Euro oppure scoperto del 20% con un minimo pari a 400,00 Euro. Esclusioni La garanzia non è operante: a) Per sinistri avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara oppure se il veicolo circola nelle zone a queste riservate sia all’interno che all’esterno degli autodromi; b) Per sinistri avvenuti nelle aree aeroportuali civili e militari, salvo che per alcune aree aeroportuali civili previste dalla normativa in vigore; c) Per semplici bruciature non seguite da Incendio; d) Per danni causati o derivati da fenomeno elettrico comunque manifestatosi; e) Per furto di ciclomotori e motocicli per i quali non sia stato attivato un efficace congegno di bloccaggio; f) Per furto o incendio di apparecchi autoradio, CD, video installati su ciclomotori, motocicli; g) In caso di furto se per lo stesso sono state utilizzate le chiavi del veicolo, a meno che l’assicurato non abbia denunciato precedentemente alle autorità competenti il furto delle chiavi. |
Modulo KASKO collisione (opzionale) | |
Garanzie di base | Indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, durante la circolazione su strade di uso pubblico o in Aree a queste equiparate o in Aree private, anche se riconducibili ad Attacchi Cyber, (con esclusione dei pezzi di ricambio, accessori di serie) in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La garanzia “Kasko Collisione” prevede un massimale di 2.000,00 Euro per sinistro e per anno assicurativo. Per ogni sinistro la Compagnia applica uno scoperto del 10%, con un minimo di 200,00 Euro. Esclusioni La garanzia non è operante: a) Per sinistri avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara oppure se il veicolo circola nelle zone a queste riservate sia all’interno che all’esterno degli autodromi; b) Per sinistri avvenuti nelle aree aeroportuali civili e militari, salvo che per alcune aree aeroportuali civili previste dalla normativa in vigore; c) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; d) Se il Veicolo è soggetto a provvedimento di fermo amministrativo e non sono stati rispettati i criteri di custodia stabiliti dall’art. 214 Codice della Strada; e) Se sono state violate le previsioni contrattuali di Guida esclusiva; f) Per i danni subiti dal veicolo se non abilitato alla circolazione per mancata revisione ai sensi delle disposizioni del Codice della Strada; g) Per i danni causati da cose o animali trasportati sul veicolo; h) Per i danni da operazioni di carico e scarico; i) Per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori strada; j) Per i danni coperti dal Modulo Furto e Incendio; k) Per i danni conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio, fulmine non determinato dalla collisione con altro veicolo a motore identificato; l) Per i danni alle ruote (inclusi cerchioni, coperture e camere d’aria) se non verificatisi congiuntamene ad altri danni indennizzabili; m) Se il conducente, al momento del sinistro guidava in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ed è stato sanzionato ai sensi degli articoli 186, 186-bis o 187 del Codice della Strada. |
Modulo KASKO abbigliamento (opzionale) | |
Garanzie di base | Indennizzo dei danni subiti dall’abbigliamento ed al casco del conducente del veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato, durante la circolazione su strade di uso pubblico o in Aree a queste equiparate o in Aree private, anche se riconducibili ad Attacchi Cyber. La copertura è operante se l’assicurato conserva i documenti fiscali (fattura o ricevuta) relativi all’acquisto di abbigliamento e casco del conducente per tutta la durata dell’assicurazione. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La garanzia “Kasko Abbigliamento” prevede un indennizzo con un importo forfettario fino a 500 Euro erogabile una sola volta nell’anno assicurativo. Esclusioni a) Per sinistri avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara oppure se il veicolo circola nelle zone a queste riservate sia all’interno che all’esterno degli autodromi; b) Per i sinistri avvenuti nelle aree aeroportuali civili e militari, salvo che per alcune aree aeroportuali civili previste dalla normativa in vigore; c) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; d) Se sono state violate le previsioni contrattuali di Guida esclusiva; e) Per i danni avvenuti in conseguenza della guida da parte di persone che usano il veicolo contro la volontà del proprietario f) Se il conducente, al momento del sinistro guidava in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ed è stato sanzionato ai sensi degli articoli 186, 186-bis o 187 del Codice della Strada. |
TUTELA LEGALE (opzionale) | |
Garanzie di base | Spese di assistenza stragiudiziale e giudiziale necessarie per la tutela degli interessi dell’assicurato se, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato o per eventi che lo coinvolgano in veste di ciclista, pedone o trasportato su qualsiasi mezzo, anche nel caso di Attacchi Cyber: a) Subisce danni extracontrattuali dovuti a fatto Illecito di terzi; |
b) È sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono inclusi i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime; la garanzia è esclusa in caso di imputazione per guida in stato di ebbrezza, se è stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico pari o superiore a 1,2 g/l; c) Deve presentare ricorso contro il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, se e solo se il provvedimento è adottato come conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione che ha provocato la morte o lesioni a persone; d) Deve presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi; e) Deve sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore in lite è superiore a Euro 250,00; f) È sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, se e solo se venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi la Compagnia anticiperà le spese, con il limite di Euro 2.000,00, in attesa della definizione del giudizio. In caso di estinzione del reato o se il giudizio si concluderà con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento, derubricazione del reato da doloso a colposo. La Compagnia richiederà all’assicurato il rimborso di tutte le spese anticipate; g) Deve presentare ricorso al Prefetto o opposizione al Giudice ordinario competente contro l’Ordinanza- Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa; tale garanzia vale: I. Quando la sanzione amministrativa è applicata in seguito ad un incidente della circolazione stradale e il comportamento che ha causato la sanzione amministrativa ha influito sulla dinamica del sinistro e sull’attribuzione di responsabilità; II. nei casi diversi da quelli previsti al punto precedente, la garanzia è operante, con il limite di un ricorso per ciascun anno assicurativo, solo se la sanzione amministrativa è di importo superiore ad Euro 100,00 ed esistono i presupposti per presentare il ricorso. Ad integrazione di tali garanzie, la Compagnia garantisce un servizio di consulenza legale telefonica nell’ambito delle materie previste dal contratto. | |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Scoperti e Massimali: È previsto un massimale fisso pari a 20.000 Euro; non è prevista l’applicazione di scoperti e/o franchigie. Sono previsti sottolimiti per alcune specifiche garanzie. In particolare in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale all’estero in uno dei Paesi ove la garanzia è operante: • Limite massimo di 10 ore lavorative per assistenza di un interprete • Limite massimo di 1.000,00 Euro per traduzioni di verbali o atti del procedimento • Limite massimo di 20.000,00 Euro per cauzione disposta da Autorità competente Esclusioni: La garanzia è esclusa per: a) durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara; b) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; c) per fatti dolosi dell’assicurato; d) materia fiscale e amministrativa, salvo quanto previsto dalla garanzia; e) se il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente; f) se il conducente guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida o è munito di patente scaduta, ma ottiene il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante; g) se il conducente: • è imputato per guida in stato di ebbrezza (art. 186-186bis del Codice della Strada) ed è accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,2 g/l, o • è imputato per guida sotto l’influsso di sostanze stupefacenti o psicotrope (187 del Codice della Strada), o • gli sono state applicate le sanzioni ai sensi dei suddetti articoli, o • nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all’art. 189 del Codice della Strada (fuga o omissione di soccorso). |
In tali casi, la presente garanzia è sospesa e condizionata alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Se si verificheranno l’assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato, D.A.S. rimborserà le spese legali sostenute per la difesa, ma non le rimborserà nel caso in cui sia stata dichiarata l’impossibilità di procedere con il processo per l’estinzione del Reato per qualsiasi causa; h) se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C. Motocicli e Ciclomotori; i) se il veicolo è usato in difformità agli usi indicati nel libretto di circolazione. La Compagnia non si farà carico delle seguenti spese: a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste nella denuncia del sinistro e nelle fasi di gestione del sinistro e scelta del legale, in particolare si ricorda che per la gestione di una controversia prima dell’azione in giudizio non saranno coperte le spese per incarichi conferiti dall’assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS; b) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte o dettagliate in parcella; c) spese di viaggio e di soggiorno dovute al legale che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale; d) onorari per l’intervento di più di un legale nell’ambito dello stesso grado di giudizio. Se l’assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale in cui ha sede il giudice competente a decidere la controversia, la Compagnia sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino ad un importo di 3.000 euro, per sinistro e per anno, escludendo ogni duplicazione di onorari; e) spese dovute da altri soggetti debitori e poste a carico dell’assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 Codice civile); f) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS; g) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; j) gli oneri fiscali, ad eccezione dell’IVA indetraibile per l’assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo. Nel caso di vertenze contrattuali, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto. | |
ASSISTENZA (opzionale) | |
Garanzie di base | Il modulo, in caso di Sinistro, anche se riconducibile ad Attacchi Cyber, garantisce all’assicurato le prestazioni di assistenza di seguito elencate in funzione della forma scelta dall’assicurato stesso avvalendosi, per la gestione dei sinistri, di Mapfre Asistencia S.A. Nel caso di ciclomotori, la copertura è prestata secondo la Formula “Ciclomotori”. Nel caso di motocicli, il contraente può scegliere, indicandolo nel modulo di polizza e pagando il relativo premio, le garanzie previste rispettivamente dalla Formula “Classic” e dalla Formula “Top”. Per la Forma “Ciclomotori” le prestazioni garantite sono: • Officina Mobile (Depannage) • Soccorso stradale • Recupero del veicolo fuori strada • Invio pezzi di ricambio • Anticipo delle cauzioni penale e civile (Garanzia operante fuori da Italia, San Marino e Città del Vaticano) Per la Forma “Classic” le prestazioni garantite sono tutte quelle comprese nella Forma “Ciclomotori” ed inoltre: • Estensione Officina Mobile (Depannage) • Estensione Soccorso stradale • Spese di rimessaggio • Spese di albergo • Auto sostitutiva (Garanzia operante solo in Italia) Per la Forma “Top” le prestazioni garantite sono tutte quelle comprese nella Forma “Classic” ed inoltre: • Demolizione (Garanzia operante solo in Italia) • Invio di un’autoambulanza (Garanzia operante solo in Italia) • Consulenza medica • Soccorso stradale per mancanza di carica della batteria del Veicolo elettrico/ibrido plug-in • Officina Mobile (Depannage) per mancanza di carica della batteria del Veicolo elettrico/ibrido plug-in • Informazioni telefoniche su Stazioni di ricarica (Garanzia operante solo in Italia) |
• Viaggio per il recupero del veicolo • Rientro dei passeggeri - prosecuzione del viaggio • Autista a disposizione • Anticipo spese di prima necessità • Viaggio di un familiare • Rientro sanitario • Rientro con un familiare • Accompagnamento minori • Rientro salma • Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale (Garanzia operante fuori da Italia, San Marino e Città del Vaticano) • Anticipo spese legali (Garanzia operante fuori da Italia, San Marino e Città del Vaticano) • Interprete a disposizione (Garanzia operante fuori da Italia, San Marino e Città del Vaticano) • Anticipo delle spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche e ospedaliere • Richiesta documenti in caso di furto totale • Auto sostitutiva (Garanzia operante solo in Italia) • Soccorso stradale per mancanza di carica della batteria del Veicolo elettrico/ibrido plug-in • Officina Mobile (Depannage) per mancanza di carica della batteria del Veicolo elettrico/ibrido plug-in • Informazioni telefoniche su Stazioni di ricarica (Garanzia operante solo in Italia) | |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Scoperti e Massimali: sono previsti massimali variabili per le singole prestazioni. Non è prevista l’applicazione di scoperti e/o franchigie. Esclusioni: 1. Nessuna prestazione assistenza è dovuta se l’assicurato non si è rivolto alla struttura organizzativa prima di effettuare qualsiasi azione o assumere un impegno di spesa; 2. Nessuna prestazione assistenza è dovuta per sinistri provocati o dipendenti da o avvenuti durante: a) Per sinistri avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara oppure se il veicolo circola nelle zone a queste riservate sia all’interno che all’esterno degli autodromi; b) Per sinistri avvenuti nelle aree aeroportuali civili e militari, salvo che per alcune aree aeroportuali civili previste dalla normativa in vigore; c) Per i danni, diretti ed indiretti, causati da veicolo alimentato a metano o GPL (anche in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l’accesso a questa tipologia di veicoli è vietato dalla legge; d) Per sinistri avvenuti a seguito di scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, cyberterrorismo e di vandalismo di massa; e) Per sinistri avvenuti a seguito di terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, epidemie o pandemie; f) Per sinistri avvenuti a seguito di dolo o colpa grave dell’assicurato o delle persone di cui deve rispondere, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; g) Per sinistri avvenuti a seguito di abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; h) negli stati che si trovino in stato di guerra dichiarata o di fatto o la cui condizione di belligeranza è stata resa di pubblica notizia; i) in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto, come da elenco ufficiale del Ministero degli Esteri ed indicazioni disponibili al sito web www.viaggiaresicuri.it; j) in circostanze eccezionali di entità e gravità tale da richiedere misure restrittive da parte delle autorità competenti (nazionali e/o internazionali) al fine di ridurre il rischio alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo. Pertanto, tutte le Prestazioni erogate per tramite della Struttura organizzativa saranno compiute in conformità e nei limiti fissati dalle leggi e/o dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore; k) per i mezzi impiegati ai trasporti speciali, particolari, eccezionali e al trasporto di animali vivi; l) in tutti i casi in cui le condizioni non permettano un intervento del mezzo di soccorso in sicurezza. 3. La garanzia è prestata non più di una volta per tipo di prestazione per singolo sinistro, per un massimo di tre sinistri per anno assicurativo; 4. La durata massima della garanzia per ogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso del periodo di assicurazione è di 60 giorni; 5. Qualora l’assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione; |
Danni causati dall’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile. Non sono rimborsabili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese per i pezzi di ricambio, i costi di manodopera e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso; le spese per il traino del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate, le spese per l’intervento di mezzi eccezionali anche se indispensabili per il recupero del veicolo. Per la copertura “Auto sostitutiva”, se l’Assicurato non è in possesso di una carta di credito, così come se l’utilizzatore del Veicolo ha meno di 21 anni, potrebbero incontrarsi delle difficoltà nell’individuare una società di autonoleggio disponibile ad erogare il servizio. | |
INFORTUNI DEL CONDUCENTE (opzionale) | |
Garanzie di base | Infortuni al conducente che guida il veicolo col consenso del proprietario o soggetto equiparato, se avvenuti: durante la circolazione del veicolo, mentre il conducente sale o scende dal veicolo e quando il conducente effettua operazioni attorno al veicolo (ad esempio riparazioni), anche se riconducibili ad Attacchi Cyber. La garanzia è prestata anche in caso di: (i) asfissia per involontaria aspirazione di gas e vapori; (ii) annegamento a seguito di incidente occorso al veicolo identificato in polizza; (iii) infortuni derivanti da effetti della temperatura esterna e degli eventi atmosferici, compresa l’azione del fulmine; (iv) infortuni derivanti da caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe, slavine e frane; (v) infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza dovuti anche a colpa grave; (vi) infortuni sofferti in caso di malore o incoscienza. • Caso di morte: la somma assicurata viene corrisposta ai beneficiari non oltre il quarto grado o aventi diritto se, in conseguenza dell’infortunio indennizzabile ed entro due anni dallo stesso, si verifica il decesso dell’assicurato • Caso di invalidità permanente: la Compagnia paga un indennizzo calcolato sulla base della somma assicurata per invalidità permanente assoluta se, in conseguenza dell’infortunio ed entro due anni dallo stesso, si verifica l’invalidità permanente. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | • Caso di invalidità permanente: la franchigia per il caso di invalidità permanente viene applicata con le seguenti modalità: a) Invalidità permanente inferiore o pari al 8%: non viene corrisposto alcun indennizzo; b) Invalidità permanente superiore al 8% ma inferiore o pari al 25%: l’indennizzo viene pagato solo per la parte che supera l’8%; c) Invalidità permanente superiore al 25%: l’indennizzo viene pagato senza franchigia. Esclusioni: La garanzia non è operante: a) per sinistri avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara oppure se il veicolo circola nelle zone a queste riservate sia all’interno che all’esterno degli autodromi; b) per sinistri avvenuti nelle aree aeroportuali civili e militari, salvo che per alcune aree aeroportuali civili previste dalla normativa in vigore; c) per i danni derivanti da urto con animali selvatici; d) per infortuni avvenuti in stato di ubriachezza o sofferti sotto l’effetto di stupefacenti, allucinogeni e simili; e) gli infortuni conseguenti ad atti di autolesionismo, suicidio o tentato suicidio dell’assicurato; f) per infortuni conseguenti ad atti dolosi o temerari dell’assicurato; sono coperti gli infortuni per atti compiuti per legittima difesa o per dovere di solidarietà umana; g) per infortuni derivanti da fatti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, atti di terrorismo, Cyberterrorismo, attentati, aggressioni o atti violenti; h) per infortuni derivanti da terremoto, alluvioni, inondazioni, da maremoti ed eruzioni vulcaniche compresi i loro effetti; i) per infortuni che siano conseguenza di trasformazioni, dirette o indirette, o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e ad accelerazioni di particelle atomiche (ad esempio: fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X); j) per infarti ed ernie di qualsiasi tipo; k) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; l) per le persone che usano il veicolo senza il consenso del proprietario o soggetto equiparato; m) se l’utilizzo non è effettuato conformemente alle disposizioni vigenti, alle indicazioni della carta di circolazione o all’uso dichiarato dal contraente; n) per gli infortuni derivanti dalla pratica di sport professionistico, o di attività sportive in qualsiasi modo remunerate o alle quali l’assicurato dedichi impegno temporale prevalente rispetto a qualsiasi altra attività da lui esercitata; o) per le persone che al momento della stipula del contratto abbiano già superato l’80° anno di età. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Ci sono limiti di copertura? | |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Assicurazione di Responsabilità Civile Auto (R.C Auto), ulteriori casi di limitazioni: a) nel caso di conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, b) se al conducente, al momento del verificarsi del sinistro, risulti già comunicato il totale esaurimento dei punti della patente oppure se il conducente, al momento del sinistro, abbia la patente scaduta da oltre sei mesi, e non sia stata rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro; c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene in violazione delle previsioni di legge che disciplinano tale tipo di circolazione; d) in caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il veicolo non è guidato dal proprietario o soggetto equiparato o da un suo dipendente; oppure il noleggio è effettuato senza la necessaria licenza; e) in caso di dolo del conducente; f) se il conducente, al momento del Sinistro, guidava in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanza stupefacenti, ed è stato sanzionato ai sensi degli articoli 186, 186-bis o 187 del Codice della Strada. In questi casi, oltre a quelli elencati nel DIP, la Compagnia ha diritto a rivalersi sull’assicurato di quanto pagato come risarcimento ai terzi danneggiati (rivalsa). In riferimento alle garanzie opzionali, possono essere previsti limiti, franchigie/scoperti, esclusioni variabili in base alla specifica garanzia. Di seguito, a titolo esplicativo, un esempio di applicazione di scoperto: • ammontare del danno € 800 • scoperto contrattuale 10% del danno (€ 80) con il minimo di € 150 • importo liquidato al netto dello scoperto e minimo € 650. Relativamente alle garanzie Furto e Incendio, Kasko Collisione e Kasko Abbigliamento, per i rischi derivanti da Attacchi Cyber l’assicurazione non comprende inoltre i danni diretti e indiretti causati da: 1) Cyberterrorismo 2) attacco al Sistema Informativo, attacco Malware, Attacco DoS 3) furto, alterazione o distruzione di Dati elettronici, Contenuti Digitali e Dati personali 4) Atto illecito relativo alla protezione dei dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza 5) Minacce di Cyberestorsione 6) Perdita di redditi a seguito di violazione dei dati personali Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber sono inoltre escluse le seguenti spese e costi: 7) spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali 8) Costi conseguenti alla violazione dei Dati personali 9) costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa 10) costi di difesa e multe/ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della Normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali 11) qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di minacce di Cyberestorsione |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro Il contraente e l’assicurato devono denunciare il sinistro alla Compagnia tramite l’apposito form nella propria Area Riservata sul sito www.zurich-connect.it, oppure chiamando il numero 02.83.430.000. Se la denuncia viene fatta telefonicamente, il contraente o l’assicurato devono dare anche avviso scritto alla Compagnia, entro 3 giorni dalla chiamata, tramite email a documenti@zurich-connect.it o fax al numero 02.83.430.111. Per la garanzia Furto e Incendio: in caso di incendio, esplosione, scoppio, altro evento che potrebbe derivare da dolo, furto, o rapina, il contraente o l’assicurato devono denunciare il fatto all’Autorità giudiziaria entro 3 giorni da quando il sinistro è accaduto o da quando ne è venuto a conoscenza, indicando la data, il luogo, la causa presunta del sinistro, l’entità approssimativa del danno. |
Per la garanzia Infortuni del conducente: l’assicurato o il beneficiario devono denunciare il sinistro per iscritto alla Compagnia (o al proprio intermediario assicurativo se il contratto è stata acquistata suo tramite) entro 5 giorni dall’infortunio o da quando l’assicurato e i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Se l’infortunio ha causato la morte dell’assicurato, anche se avvenuta durante il periodo di cura, il contraente deve comunicarlo immediatamente alla Compagnia. Per la garanzia R.C. Motocicli e Ciclomotori: la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata direttamente alla Compagnia o al proprio intermediario assicurativo secondo lo schema del modulo “Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro” quando il contraente o l’assicurato non sono responsabili in tutto o in parte dell’evento e il sinistro: • vi è stata una collisione tra 2 veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili • è avvenuto nella Repubblica Italiana, di San Marino e della Città del Vaticano • ha causato danni materiali e/o lesioni non gravi alla persona (ossia che comportano un’invalidità permanente fino al 9%). Richiesta di Risarcimento al responsabile civile Nel caso in cui non sia applicabile la Procedura di Risarcimento diretto, il contraente o l’Assicurato che non si ritenga responsabile deve inviare la richiesta di Risarcimento come previsto dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private direttamente all’Impresa di Assicurazione del responsabile. Danni ai terzi trasportati Relativamente ai danni subiti dai passeggeri del veicolo, trova applicazione l’art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private in base al quale il trasportato deve inoltrare la richiesta di Risarcimento all’assicuratore del veicolo vettore. Nel caso in cui il veicolo della controparte danneggiante non sia assicurato o non sia identificato, la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata all’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, istituito presso la Consap S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (art 283 del Codice delle Assicurazioni Private) sul sito www.consap.it. Nel caso di incidente avvenuto in Italia con veicolo di controparte immatricolato all’estero, se il veicolo estero è immatricolato in uno dei paesi richiamati sulla Carta Verde, la richiesta di Risarcimento deve essere indirizzata all’Ufficio Centrale Italiano (UCI, Corso Sempione, 39, 20145 Milano, telefax 02.34968230, www.ucimi. it), mentre se è immatricolato in un paese che non è richiamato sulla Carta Verde, bisogna inoltrare la richiesta danni direttamente al responsabile straniero e alla sua impresa di Assicurazione. Se il contraente o l’Assicurato si ritiene responsabile, deve inoltrare la denuncia al proprio Intermediario Assicurativo o direttamente alla Compagnia. Nel caso di incidente avvenuto all’estero con veicolo di controparte immatricolato all’estero, se il veicolo estero è immatricolato in un paese dell’Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE), bisogna rivolgersi al Centro di informazione Italiano presso CONSAP S.p.A. per ottenere informazioni sul nominativo dell’impresa di assicurazione italiana che gestirà il sinistro per conto dell’impresa di assicurazione estera del responsabile (c.d. impresa mandataria), accedendo al portale unico https://portale.consap.it, mentre se sono coinvolti veicoli immatricolati in paesi al di fuori dell’Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE), bisogna inoltrare la richiesta di Risarcimento direttamente al responsabile straniero e alla sua impresa di Assicurazione. Se il contraente o l’Assicurato si ritiene responsabile, deve inoltrare la denuncia al proprio Intermediario Assicurativo o direttamente alla Compagnia. Oltre all’obbligo di denunciare il sinistro secondo i termini e le modalità indicati, il contraente o l’assicurato devono esibire la documentazione di seguito elencata: • Per sinistri delle garanzie Incendio, Furto, Rapina, presentare all’Autorità competente (Polizia, Carabinieri) la relativa denuncia. Se il sinistro avviene all’estero è necessario presentare la denuncia all’Autorità straniera competente e, al rientro, all’Autorità italiana predetta. Una copia di tutte le denunce deve essere inoltrata alla Compagnia (o al proprio intermediario assicurativo se la polizza è stata acquistata suo tramite) • Per i sinistri della garanzia Cristalli: inoltrare la denuncia alla Compagnia oppure rivolgersi direttamente a Carglass al numero verde 800-360036 Doctorglass al numero verde 800-101010 Glassdrive al numero verde 800-010606 • Per i sinistri delle garanzie Kasko Completa: presentare la documentazione attestante l’installazione di accessori di serie e accessori non di serie, se non già in possesso della Compagnia. • Per i sinistri della garanzia Tutela Legale: darne immediata comunicazione a DAS, il quale indicherà i documenti necessari a seconda dell’evento accaduto. |
• Per i sinistri della garanzia Assistenza: contattare la Struttura Organizzativa di Mapfre Asistencia S.A., disponibile 24 ore su 24, chiamando il numero verde 800.186.064, oppure il numero della sede operativa +39.015-2559791. In alternativa, se non può telefonare, può scrivere a MAPFRE ASISTENCIA S.A. - Strada Trossi 66 – 13871 Verrone (BI) attraverso l’invio di un fax al numero: 015-2559604, WhatsApp al numero +39 329 9115088 oppure una mail all’indirizzo: assistenza@mapfre.com. L’assicurato deve fornire alla struttura organizzativa tutta la documentazione necessaria per la conclusione della prestazione assistenza e, se richiesto, gli originali dei documenti di spesa (fatture, ricevute fiscali e altri giustificativi). | |
Assistenza diretta/in convenzione In caso di sinistro che riguardi la garanzia cristalli il contraente o l’assicurato possono rivolgersi direttamente ai riparatori convenzionati Carglass, DoctorGlass o GlassDrive. | |
Rimborso del sinistro per evitare il malus In caso di sinistro con propria responsabilità, l’assicurato può evitare l’applicazione del malus e la maggiorazione del premio rimborsando gli importi liquidati dalla Compagnia. In caso di Sinistro in regime di Risarcimento Diretto ai sensi dell’art. 149 del C.A.P., il rimborso potrà avvenire esclusivamente nel rispetto dei modi e dei termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti. | |
Gestione da parte di altre imprese La Compagnia ha conferito a DAS S.p.A. (sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B, Tel. 045.8378901, Fax 045.8351023, www.das.it) la gestione dei sinistri della garanzia tutela legale e a Mapfre Asistencia S.A. (sede operativa Strada Trossi 66, 13871 Verrone - BI - numero verde 800.181515, +39.015.2559790, oppure WhatsApp al numero +39 329 9115088), l’incarico di gestire i sinistri riguardanti la garanzia assistenza. | |
Prescrizione I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni. I diritti derivanti dalla richiesta risarcitoria si prescrivono in 2 anni per i danni a cose e in almeno 5 anni per i danni alla persona. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Obblighi dell’impresa | Per i sinistri della garanzia R. C. Auto La Compagnia deve formulare una congrua offerta o comunicare i motivi della mancata offerta • In caso di danni a cose: entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento. Tale termine è ridotto a 30 giorni se il Modulo CAI è sottoscritto da entrambi i conducenti • In caso di danni alla persona: entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento Se l’assicurato o il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, la Compagnia è tenuta ad effettuare il pagamento entro i 15 giorni successivi alla dichiarazione di accettazione. A conclusione del processo di liquidazione del sinistro, il contraente e l’assicurato hanno diritto di prendere visione dei relativi atti. Per i sinistri delle garanzie Furto e Incendio, Cristalli, Kasko, Infortuni del conducente: la Compagnia ha 60 giorni di tempo dal ricevimento della denuncia di sinistro e di tutta la documentazione richiesta, per formulare una proposta di indennizzo o respingere la richiesta di indennizzo. Sono previste ulteriori tempistiche in caso di richiesta di documentazione aggiuntiva da parte di Zurich o quando vengano incaricati dei consulenti (es. periti, accertatori). Il pagamento dell’indennizzo viene eseguito da Zurich entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta per lo stesso. Per i Sinistri della garanzia tutela legale: DAS, ricevuta la denuncia del sinistro, gestisce direttamente, o con professionisti da essa nominati, la fase stragiudiziale tentando, ove possibile, una composizione bonaria della questione. In mancanza di quest’ultima, se le pretese del contraente/assicurato hanno possibilità di successo (in ogni caso in sede penale), DAS trasmette la pratica ad un proprio legale. In caso di disaccordo tra il contraente/ assicurato e DAS sulle predette possibilità di successo, la questione può essere demandata ad un arbitro designato su accordo delle parti. Per i sinistri della garanzia Infortuni del conducente: la Compagnia comunica l’esito della valutazione del sinistro entro 30 giorni dall’accertamento o dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria. In caso di divergenze le parti conferiscono mandato ad un collegio medico affinché decida a norma e nei limiti delle condizioni del contratto. Rimane comunque ferma la possibilità per l’assicurato di rivolgersi all’Autorità giudiziaria. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Rimborso | In caso di furto totale del veicolo la copertura assicurativa cessa a decorrere dalle ore 24:00 del giorno successivo alla data della denuncia presentata all’Autorità (o della querela in caso di appropriazione indebita): la parte di premio già pagata e relativa al periodo residuo, con l’eccezione della garanzia furto, verrà rimborsata senza le quote relative alle imposte. In caso di sostituzione, sospensione con riattivazione del contratto, demolizione, cessazione o esportazione definitiva del veicolo, la Compagnia restituisce la parte di premio non usufruita (al netto di imposte e oneri parafiscali). |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Prima della scadenza del contratto, la Compagnia può proporre al contraente il rinnovo del contratto di durata annuale. La copertura finisce alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza indicata nel modulo di polizza qualora il veicolo assicurato non sia stato nel frattempo assicurato presso altra compagnia. |
Sospensione | Il contraente può usufruire della possibilità di sospendere il contratto qualora sia attiva una delle seguenti opzioni: • opzione “sospensioni illimitate” (con pagamento di un premio aggiuntivo) che permette di sospendere il contratto più volte durante il periodo di assicurazione e fino al conseguimento massimo di dodici mesi di sospensione cumulabili. • opzione “una sospensione” (per i soli contratti già in essere con la Compagnia nei quali era prevista la facoltà di sospensione nell’annualità precedente) che permette di sospendere il contratto una sola volta durante il periodo di assicurazione. In questo caso non è possibile sospendere il contratto emesso a seguito di riattivazione. In entrambi i casi, la riattivazione del contratto proroga la scadenza per ogni giorno di sospensione del contratto. La sospensione della garanzia responsabilità civile verso terzi comporta anche la sospensione delle eventuali altre garanzie previste nel contratto. In caso di variazione del rischio, il premio alla riattivazione verrà calcolato con la stessa tariffa del contratto sospeso e, dall’importo così determinato verrà detratta la rata del premio pagato e non goduto del contratto precedente. La riattivazione viene concessa sul veicolo assicurato o su un ciclomotore o motociclo di nuova proprietà. Esaurito il periodo massimo di sospensione, pari a dodici mesi, riparametrati su anno commerciale di 360 giorni, se il contraente non richiede di riattivare la garanzia, il contratto si risolve. Solamente in caso di accertata perdita di possesso del veicolo per vendita o cessazione della circolazione, e su esplicita richiesta del contraente, il premio pagato e non goduto sarà rimborsato, al netto di imposte e oneri parafiscali. |
Come posso disdire la polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | Il contratto ha durata annuale e non prevede tacito rinnovo anche con riferimento alle garanzie opzionali. |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Il prodotto è rivolto a chi vuole assicurare una moto o ciclomotore dai danni che può causare ad altri durante la circolazione, con la possibilità di aggiungere garanzie opzionali per eventuali danni che il mezzo e l’assicurato possono subire.
A chi è rivolto questo prodotto?
• Costi di intermediazione
La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 5,09%, calcolato sul premio imponibile.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: Zurich Insurance Company Ltd Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio Gestione Reclami Via Benigno Crespi n.23 - 20159 Milano Fax numero: 02.2662.2243 E-mail: reclami@zurich.it PEC: reclami@pec.zurich.it Zurich-Connect deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. |
All’IVASS | All’IVASS vanno indirizzati i reclami: • aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; • in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato all’impresa. I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: IVASS Via del Quirinale, 21 00187 Roma Fax 06.42133206 Pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito di Zurich Connect www.zurich-connect.it. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Conciliazione paritetica gratuita per l’assicurato | Nel caso di controversie relative a sinistri del ramo R.C. Auto con risarcimento per danni a persone e/o cose fino a € 15.000, tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it - www.ania.it |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). |
Negoziazione assistita | Istituita dal D.L. 132/2014 e s.m.i., si applica per esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e a controversie relative ad una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000,00 euro, fatta eccezione per le controversie nelle quali è prevista la mediazione obbligatoria. Tale meccanismo si instaura tramite invito, di una parte all’altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l’assistenza dei rispettivi avvocati o di un unico avvocato. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., nel caso la competenza arbitrale sia prevista da una o più clausole del contratto di assicurazione o attraverso la stipulazione di un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Condizioni Contrattuali
Zurich Connect Motocicli e Ciclomotori
Ultimo Aggiornamento: Novembre 2022
Indice
Indice 1
A. Presentazione prodotto 7
I - Zurich Connect Motocicli e Ciclomotori: cos’è e come leggere il contratto 7
I.I - Simbologia adottata 7
I.II - Guida al prodotto 7
I.II.I - Cos’è Zurich Connect Motocicli e Ciclomotori? 7
B. Oggetto 9
1. Modulo Responsabilità Civile verso Terzi 9
1.1 Coperture prestate col presente Modulo 9
1.2 Copertura principale – R.C. motocicli e ciclomotori obbligatoria 9
1.2.1 Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde) 9
1.3 Coperture aggiuntive (sempre operanti) 9
1.3.1 Responsabilità civile dei trasportati 9
1.3.2 Responsabilità civile per Fatto illecito dei figli minori del Proprietario o soggetto equiparato10
1.3.3 Responsabilità civile del Proprietario o soggetto equiparato per Incendio del Veicolo in Aree private (c.d. “ricorso terzi”) 10
1.3.4 Carico e scarico 10
1.3.5 Rinuncia parziale alla rivalsa 10
1.3.6 Rinuncia alla rivalsa in caso di conducente privo di patente o patente scaduta 11
1.3.7 Rinuncia parziale alla rivalsa in caso di conducente in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti 11
1.4 Terzi 11
1.5 Estensione territoriale 11
1.6 Formule di guida per la garanzia R.C. motocicli e ciclomotori obbligatoria 11
1.6.1 Guida libera 11
1.6.2 Guida esclusiva (qualora concessa) 11
1.6.3 Modifica della formula di guida 12
1.6.4 Violazione delle regole di guida esclusiva 12
1.6.5 Rinuncia alla rivalsa per violazione delle regole di guida esclusiva 12
1.7 Esclusioni 12
1.8 Rivalsa 13
1.9 Bonus/Malus 13
1.10 Classe di merito universale (CU) al momento della stipula del contratto 13
1.10.1 Classe di Merito universale al momento della stipula del contratto 13
1.11 Passaggio da forma tariffaria “a Franchigia” a forma tariffaria “Bonus/Malus” 16
1.12 Passaggio da forma tariffaria “Tariffa fissa” a “Bonus/Malus” 16
1.13 Determinazione della classe di merito di Compagnia per i nuovi contratti 16
1.13.1 Tabella Classe di assegnazione per motocicli e ciclomotori ad uso privato e ad uso promiscuo 17
1.13.2 Tabella Classe di assegnazione per motocicli altri usi, ciclomotori altri usi, quadricicli, motocarrozzette e motoslitte 17
1.14 Attribuzione della classe CU per annualità successive a quella di acquisizione del rischio (regole evolutive di CU) 17
1.14.1 Tabella Criteri di assegnazione della Classe CU per l’annualità successiva 18
1.15 Attribuzione della Classe di merito interna di Compagnia per annualità successive a quella di acquisizione del Rischio (regole evolutive di CI) 18
1.15.1 Tabella Criteri di assegnazione della Classe CI per l’annualità successiva per i motocicli e ciclomotori ad uso privato 19
1.15.2 Tabella Criteri di assegnazione della Classe CI per l’annualità successiva per motocicli altri usi, ciclomotori altri usi, quadricicli, motocarrozzette e motoslitte 20
1.16 Facoltà di evitare le maggiorazioni di Premio 20
1.17 Attestato di Rischio 20
1.17.1 Messa a disposizione dell’Attestato di Rischio 20
1.17.2 Ricostruzione della posizione assicurativa ed eventuale riclassificazione 21
1.17.3 Conservazione della validità dell’Attestato di Rischio 21
1.17.4 Conservazione della classe di CU e della relativa “Tabella di sinistrosità pregressa” fra veicoli appartenenti alla stessa categoria 21
1.17.5 Veicolo rubato poi ritrovato 22
1.17.6 Casi in cui la Compagnia non rilascia l’Attestato di Rischio 23
1.18 Furto totale del Veicolo 23
1.19 Riclassificazioni 24
1.19.1 Mancato invio o invio di documenti non conformi 24
1.19.2 Sinistro “senza seguito” 24
1.19.3 Riapertura di un Sinistro 24
2. Modulo Furto e Incendio 25
2.1 Garanzie principali 25
2.2 Estensioni (sempre operanti senza pagamento di premio aggiuntivo) 25
2.2.1 Incendio da tumulti popolari 25
2.2.2 Circolazione abusiva a seguito di Furto o Rapina 25
2.2.3 Caduta corpi orbitanti 25
2.3 Estensione territoriale 25
2.3.1 Livello di Scoperto per Furto e Rapina 25
2.4 Esclusioni 25
2.5 Recupero della refurtiva 26
3. Modulo Kasko Collisione 27
3.1 Oggetto della garanzia 27
3.1.1 Forma di assicurazione, Massimale e Scoperto 27
3.2 Estensione territoriale 27
3.3 Rinuncia al diritto di Surroga 27
3.4 Colpa grave 27
3.5 Esclusioni 27
4. Modulo Kasko Abbigliamento 29
4.1 Oggetto della garanzia 29
4.2 Estensione territoriale 29
4.3 Esclusioni 29
5. Modulo Tutela Legale 31
5.1 Premessa 31
5.2 Oggetto 31
5.3 Prestazioni assicurate 31
5.3.1 Rimborso di spese 31
5.3.2 Procedimenti penali all’estero 32
5.3.3 Consulenza legale telefonica 32
5.4 Soggetti assicurati 32
5.5 Estensione territoriale 33
5.6 Operatività della garanzia 33
5.6.1 Decorrenza della garanzia 33
5.6.2 Data del Sinistro 33
5.7 Esclusioni e limiti di copertura 33
5.8 Obblighi in caso di Sinistro e casi di decadenza 34
5.9 Istruzioni per la richiesta di tutela legale 34
5.9.1 Contatti 34
6. Modulo Assistenza 35
6.1 Premessa 35
6.2 Garanzie prestate 35
6.3 Oggetto 35
6.4 Officina mobile (Depannage) 36
6.5 Soccorso stradale 36
6.6 Recupero del Veicolo fuori strada 36
6.7 Invio pezzi di ricambio 37
6.8 Anticipo delle cauzioni penale e civile (Garanzia operante fuori da Italia, San Marino e Città del Vaticano) 37
6.9 Estensione Officina mobile (Depannage) 37
6.10 Estensione Soccorso stradale 37
6.11 Spese di rimessaggio 37
6.12 Spese di albergo 38
6.13 Auto sostitutiva (Garanzia operante solo in Italia) 38
6.14 Demolizione (Garanzia attiva solo in Italia) 39
6.14.1 Oggetto 39
6.14.2 Documentazione da consegnare insieme al Veicolo 39
6.14.3 Mezzi eccezionali 40
6.15 Invio di un’autoambulanza (garanzia attiva solo in Italia) 40
6.16 Consulenza medica 40
6.17 Viaggio per il recupero del Veicolo 40
6.17.1 Ipotesi 1 40
6.17.2 Ipotesi 2 40
6.18 Rientro dei passeggeri – prosecuzione del Viaggio 41
6.18.1 Ipotesi 1 41
6.18.2 Ipotesi 2 41
6.19 Autista a disposizione 41
6.20 Anticipo spese di prima necessità 42
6.21 Viaggio di un familiare 42
6.22 Rientro sanitario 42
6.23 Rientro con un familiare 43
6.24 Accompagnamento minori 43
6.25 Rientro salma 43
6.26 Rimpatrio del Veicolo a mezzo pianale (Garanzia operante fuori da Italia, San Marino e Città del Vaticano) 44
6.26.1 Ipotesi 1 44
6.26.2 Ipotesi 2 44
6.27 Anticipo spese legali (Garanzia operante fuori da Italia, San Marino e Città del Vaticano) 44
6.28 Interprete a disposizione (Garanzia attiva fuori da Italia, San Marino e Città del Vaticano) 45
6.29 Anticipo delle spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche e ospedaliere 45
6.30 Richiesta documenti in caso di furto totale 45
6.31 Auto sostitutiva (Garanzia operante solo in Italia) 45
6.32 Soccorso stradale per mancanza di carica della batteria del Veicolo elettrico/ibrido plug-in 46
6.33 Officina mobile (Depannage) per mancanza di carica della batteria del Veicolo elettrico/ibrido plug-in 47
6.34 Informazioni telefoniche su Stazioni di ricarica (Garanzia operante solo in Italia 47
6.35 Soggetti assicurati 47
6.36 Estensione territoriale 47
6.37 Esclusioni 47
6.38 Istruzioni per la richiesta di assistenza 48
6.38.1 Riferimento 48
6.38.2 Contatti 48
7. Modulo Infortuni del conducente 49
7.1 Oggetto della garanzia 49
7.2 Estensioni 49
7.3 Estensione territoriale 49
7.4 Esclusioni 49
7.5 Indennizzo per il caso di Invalidità Permanente 50
7.5.1 Oggetto 50
7.5.2 Criteri per la determinazione dell’Indennizzo 50
7.5.3 Franchigia per invalidità Permanente 51
7.6 Indennizzo per il caso di morte 51
7.7 Indennizzo da Invalidità Permanente in caso di morte dell’Assicurato per cause indipendenti dall’Infortunio 52
C. Il contratto dalla A alla Z 53
8. Previsioni comuni a tutti i moduli 53
8.1 Dichiarazioni sulle circostanze del rischio 53
8.2 Aggravamento del rischio 53
8.2.1 Variazione della residenza del Contraente o del Proprietario o soggetto equiparato 53
8.3 Diminuzione del rischio 54
8.4 Conclusione del contratto 54
8.4.1 Preventivo e accettazione 54
8.4.2 Verifica della documentazione inviata dal Contraente 54
8.5 Premio 55
8.6 Durata del contratto e periodo di copertura 55
8.6.1 Durata e assenza di tacito rinnovo 55
8.6.2 Inizio della copertura 55
8.6.3 Sospensione della copertura 55
8.6.4 Termine della copertura 55
8.7 Diritto di recesso (ripensamento) 55
8.8 Proposta di rinnovo del contratto 56
8.9 Trasferimento di proprietà del Veicolo 56
8.9.1 Cessione del contratto di assicurazione 56
8.9.2 Trasferimento del contratto di assicurazione ad altro veicolo di proprietà 57
8.9.3 Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione 57
8.10 Consegna del Veicolo in conto vendita 57
8.10.1 Trasferimento del contratto di assicurazione ad altro veicolo di proprietà 57
8.10.2 Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione 57
8.11 Demolizione o esportazione definitiva del Veicolo 58
8.11.1 Trasferimento del contratto di assicurazione ad altro veicolo di proprietà 58
8.11.2 Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione 58
8.12 Furto totale del Veicolo 58
8.12.1 Risoluzione del contratto 58
8.12.2 Consegna delle chiavi 59
8.13 Distruzione dei documenti di assicurazione 59
8.14 Sospensione del contratto 59
8.14.1 Opzione “sospensioni illimitate” 60
8.14.2 Opzione “una sospensione” 60
8.14.3 Modifica delle opzioni di sospensione 60
8.15 Riattivazione del contratto 61
8.16 Sostituzione del contratto 61
8.17 Altre assicurazioni 61
8.18 Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento 62
8.18.1 Divieto di cessione del credito 62
8.18.2 Richiesta di consenso alla cessione di credito 62
8.18.3 Delega di pagamento del credito 62
8.19 Benefici in caso di utilizzo di autoriparatori convenzionati 62
8.20 Oneri fiscali 62
8.21 Comunicazioni 62
8.22 Modifiche al contratto 63
8.23 Arrotondamento 63
8.24 Legge applicabile e rinvio alle norme di legge 63
8.25 Foro competente 63
D. Cosa fare in caso di Sinistro 64
9. Disposizioni comuni a tutti i Moduli 64
9.1 Obblighi in caso di Sinistro 64
9.1.1 Conservazione delle tracce 64
9.1.2 Documentazione probatoria 64
9.2 Contenuto della denuncia di Sinistro 64
9.3 Pagamenti della Compagnia 64
9.4 Limite massimo di indennizzo (Massimale) 65
9.5 Franchigie e Scoperti 65
9.6 Surroga 66
10.Disposizioni relative al Modulo Responsabilità Civile verso Terzi 67
10.1 Denuncia di Sinistro 67
10.1.1 Contenuto della denuncia di Sinistro 67
10.2 Risarcimento diretto 67
10.2.1 Quando si applica 67
10.2.2 Documentazione 67
10.2.3 Messa a disposizione delle cose danneggiate 68
10.2.4 Termini per la formulazione dell’offerta 68
10.2.5 Documentazione per il pagamento 68
10.2.6 Termini per il pagamento 68
10.2.7 Gestione delle controversie 68
10.2.8 Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati 68
11.Disposizioni comuni al Modulo Furto e Incendio, al Modulo Kasko Collisione e al Modulo Kasko Abbigliamento 69
11.1 Obblighi in caso di Sinistro 69
11.1.1 Modulo Furto e Incendio 69
11.1.2 Modulo Kasko Abbigliamento 69
11.2 Conservazione dello stato di fatto del Veicolo 69
11.3 Riparazione a cura della Compagnia, sostituzione o acquisto del Veicolo 69
11.4 Degrado d’uso 70
11.5 Valore a nuovo 70
11.6 Forma di assicurazione 70
11.6.1 Valore Intero 70
11.6.2 Primo Rischio Assoluto 70
11.7 Calcolo del danno 71
11.7.1 Perdita totale del Veicolo 71
11.7.2 Perdita parziale del Veicolo 71
11.7.3 Applicazione della regola proporzionale 71
11.7.4 Ulteriori voci di danno 71
11.8 Esagerazione dolosa del danno 71
11.9 Procedura per la valutazione del danno 72
11.9.1 Tempistiche 72
11.9.2 Procedura per la valutazione del danno 72
11.10 Pagamento dell’Indennizzo 72
12.Disposizioni relative al Modulo infortuni del conducente 73
12.1 Obblighi in caso di Sinistro 73
12.1.1 Contenuto della denuncia di Sinistro 73
12.2 Documentazione 73
12.2.1 Documentazione probatoria 73
12.3 Procedura per la valutazione del danno 74
12.3.1 Tempistiche 74
12.3.2 Procedura per la valutazione del danno 74
12.4 Pagamento dell’Indennizzo 74
12.5 Rinuncia al diritto di surroga 75
La Compagnia rinuncia, a favore dell’Assicurato o dei suoi eredi o aventi diritto all’azione di Surrogazione che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, verso i terzi responsabili dell’Infortunio. 75
13.Disposizioni relative al Modulo tutela legale 76
13.1 Obblighi in caso di Sinistro: i casi di decadenza 76
13.2 Denuncia del Sinistro 76
13.3 Fasi di gestione del Sinistro e scelta del legale 76
13.4 Unico Sinistro 77
13.5 Pagamento del Sinistro 77
13.6 Esonero da responsabilità 77
13.7 Arbitrato in caso di disaccordo sulla gestione del Sinistro 77
13.8 Recupero di somme 77
14.Disposizioni relative al Modulo assistenza 78
14.1 Istruzioni per la richiesta di assistenza 78
14.2 Obblighi in caso di Sinistro 78
14.3 Informazioni da fornire 78
14.4 Documentazione da fornire 78
E. Glossario 79
F. Informativa Privacy 86
A. Presentazione prodotto
I - Zurich Connect Motocicli e Ciclomotori: cos’è e come leggere il contratto
I.I - Simbologia adottata
Nel contratto si possono trovare delle parole in azzurro e con l’iniziale maiuscola, come ad esempio “Assicurato”. In questo caso si può fare riferimento al Glossario per trovare una definizione del termine, che nel testo avrà sempre e solo il significato illustrato nel Glossario stesso.
Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, come quelli di questo paragrafo.
Nel testo si trovano riquadri, come questo, in cui possono essere inserite note, commenti od esempi per chiarire il significato e le modalità di applicazione di alcune clausole contrattuali.
Tali informazioni non fanno parte del contratto, ma servono esclusivamente a chiarirne il contenuto.
Riquadro esplicativo
I.II - Guida al prodotto
I.II.I - Cos’è Zurich Connect Motocicli e Ciclomotori?
Zurich Connect Motocicli e Ciclomotori è la polizza multirischio pensata per le esigenze assicurative di chi possiede una moto o un ciclomotore. Zurich Connect Motocicli e Ciclomotori offre una protezione ampia e modulabile tramite 7 Moduli riportati nel seguente schema:
Responsabilità Civile Auto verso Terzi: è la garanzia base, obbligatoria per circolare, che ti mette al riparo dai danni causati ad altre persone in caso di incidente. Puoi scegliere il massimale minimo previsto per legge o, se lo desideri, puoi aumentarlo in linea con le tue esigenze di protezione.
2. Furto e Incendio: assicura la moto o il ciclomotore contro i danni subiti in caso di furto o tentato furto, rapina o incendio del Veicolo, inclusi gli Accessori di serie e Accessori non di serie.
3. Kasko Collisione: copre i danni subiti dalla moto fino a un massimo di 2.000 € in caso di collisione con un altro veicolo a motore identificato. L'indennizzo non potrà comunque essere superiore al valore commerciale della moto al momento del sinistro.
4. Kasko Abbigliamento: copre gli eventuali danni subiti all’ abbigliamento e/o al casco in caso di incidente con un altro veicolo identificato, per un importo complessivo di 500 €. Questa garanzia è utilizzabile una sola volta nell’anno assicurativo.
5. Tutela Legale: mette a disposizione l’assistenza degli esperti legali di DAS in caso di causa giudiziaria in seguito a un sinistro.
6. Assistenza Stradale: mette a disposizione il soccorso stradale 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in collaborazione con Mapfre, nelle versioni "Ciclomotori", “Classic” e “Top”: indispensabile se ti trovi in panne (per il recupero del veicolo) o se ci sono persone da soccorrere (per l’invio di un’ambulanza).
7. Infortuni del conducente: con la sola garanzia Responsabilità Civile, gli eventuali infortuni del conducente non sono coperti. Attivando questa garanzia, anche il conducente è protetto da eventuale infortunio a seguito di un incidente, anche se si verifica al momento di salire e scendere dall'auto o mentre si sta effettuando riparazioni.
Le garanzie sono attive solo se effettivamente acquistate.
Il Contraente/Assicurato di questo prodotto deve essere una persona fisica o giuridica residente nel Territorio italiano.
B. Oggetto
1. Modulo Responsabilità Civile verso Terzi
Attivo sempre
Disposizioni relative alle coperture
1.1 Coperture prestate col presente Modulo
Con il presente Modulo la Compagnia fornisce:
• una copertura principale:
• art. 1.2 “Copertura principale”
• alcune coperture aggiuntive sempre operanti:
• art. 1.3 “Coperture aggiuntive (sempre operanti)”
A tutte le coperture si applica il Massimale indicato nel Modulo di Polizza per questo Modulo Responsabilità Civile verso Terzi. Il Massimale viene utilizzato dapprima per la copertura principale e successivamente, per la parte non assorbita da questa, per le coperture aggiuntive.
1.2 Copertura principale – R.C. motocicli e ciclomotori obbligatoria
La Compagnia assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria per legge l’assicurazione e si impegna pertanto a corrispondere, entro i limiti convenuti e in particolare entro il Massimale previsto nel Modulo di Polizza, le somme che per capitale, interessi e spese siano dovuti dall’Assicurato a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del Veicolo.
La sosta, la fermata, il movimento del Veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla circolazione.
È coperta anche la responsabilità civile per:
• i danni causati dalla circolazione del Veicolo in Aree private;
• i sinistri derivanti da Attacco Cyber.
1.2.1 Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde)
Per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di Assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano barrate, la Compagnia è tenuta a rilasciare il Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde).
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria R.C. motocicli e ciclomotori, ma le maggiori garanzie previste in questo contratto sono comunque operanti.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio.
Se l’assicurazione per la quale è rilasciata la Carta Verde cessa di avere validità prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a distruggerla; la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di detto obbligo.
1.3 Coperture aggiuntive (sempre operanti)
1.3.1 Responsabilità civile dei trasportati
La Compagnia assicura la responsabilità civile personale e autonoma dei trasportati a bordo del Veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi durante e per effetto della circolazione, esclusi i danni al conducente e al Veicolo stesso. Tale garanzia opera entro il limite del Massimale di Responsabilità Civile indicato nel Modulo di Polizza.
1.3.2 Responsabilità civile per Fatto illecito dei figli minori del Proprietario o soggetto equiparato
La Compagnia assicura il Proprietario o soggetto equiparato contro i rischi di responsabilità civile derivanti dalla circolazione del Veicolo se:
a) Il Veicolo è guidato da figli minori non emancipati o da persone soggette a tutela e conviventi; e
b) Il Proprietario o soggetto equiparato è civilmente responsabile ai sensi dell’art. 2048, comma I, del Codice Civile del Fatto illecito delle persone di cui alla lettera a).
Questa copertura opera con il Massimale di Responsabilità Civile indicato nel Modulo di Polizza.
1.3.3 Responsabilità civile del Proprietario o soggetto equiparato per Incendio del Veicolo in Aree private (c.d. “ricorso terzi”)
Se il Veicolo:
a) si trova in Aree private; e
b) subisce un Incendio, Esplosione o Scoppio; e
c) uno di questi eventi causa danni materiali e diretti a persone oppure ad animali e cose di terzi; e
d) il Proprietario o soggetto equiparato è civilmente responsabile dei danni causati ai terzi,
allora la Compagnia si impegna a corrispondere le somme che per capitale, interessi e spese siano dovute dall’Assicurato a titolo di risarcimento dei danni materiali e diretti di cui sopra.
Sono comunque esclusi dalle coperture previste da questo articolo:
a) i danni da inquinamento e contaminazione;
b) i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell’Assicurato o del Contraente;
c) i danni coperti ai sensi dell’art. 1.2 “Copertura principale – R.C. motocicli e ciclomotori obbligatoria”. Questa copertura opera con un Massimale di 150.000,00 Euro per Sinistro.
La copertura comprende anche i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell’utilizzo di:
a) beni, e
b) attività industriali, commerciali, agricole o di servizi
Sino alla concorrenza del 10 % del Massimale di 150.000,00 Euro sopra richiamato (ossia fino a 15.000,00 Euro).
1.3.4 Carico e scarico
La Compagnia assicura la responsabilità civile del conducente e - se persona diversa - del Proprietario o soggetto equiparato per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul Veicolo e scarico dal Veicolo a terra.
Sono esclusi dalla copertura:
a) le operazioni eseguite con mezzi o dispositivi meccanici;
b) i danni alle cose trasportate o in consegna;
c) i danni alle persone trasportate sul Veicolo e a coloro che prendono parte alle operazioni di carico e scarico, i quali non sono considerati terzi.
1.3.5 Rinuncia parziale alla rivalsa
La Compagnia, a parziale deroga dell’art. 1.8 “Rivalsa”, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario o soggetto equiparato (quando lo stesso non è conducente), del Veicolo, adibito a servizio privato o ad uso promiscuo, se:
• il conducente non è abilitato alla guida (cioè non è in possesso di patente di guida) a condizione che il Proprietario o soggetto equiparato non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell’affidamento del Veicolo; oppure
• nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione, a condizione che il Proprietario o soggetto equiparato non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell’affidamento del Veicolo.
Se il Proprietario o soggetto equiparato è a conoscenza delle circostanze sopra citate, la Compagnia conserva il diritto all’azione di rivalsa come previsto dall’art. 1.8 “Rivalsa”.
1.3.6 Rinuncia alla rivalsa in caso di conducente privo di patente o patente scaduta
La Compagnia, a parziale deroga dell’art. 1.8 “Rivalsa”, rinuncia, in caso di incidente stradale, all’azione di rivalsa nei confronti del conducente del Veicolo e del Proprietario o soggetto equiparato:
• solo se il conducente ha superato con esito positivo gli esami di abilitazione alla guida e non è ancora in possesso di patente di guida, ed inoltre solo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
a) La patente viene successivamente rilasciata;
b) La data di superamento dell’esame è anteriore al Sinistro;
c) Sono state rispettate le prescrizioni del documento che sarà rilasciato (ad esempio, conducente ha guidato un Veicolo che la patente successivamente rilasciata abilita a condurre; conducente ha usato le lenti in caso di obbligo);
d) Non pende, al momento del Sinistro, procedimento penale per il reato di guida senza patente nei confronti del conducente.
• solo se il conducente guida con patente scaduta da oltre sei mesi, ed inoltre solo se la patente viene
successivamente rinnovata entro 3 mesi dalla data del Sinistro.
1.3.7 Rinuncia parziale alla rivalsa in caso di conducente in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti
Quando il conducente del Veicolo è in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, la Compagnia, solo per il primo Sinistro:
• limiterà la rivalsa ad un massimo di 2.500,00 Euro, nei confronti del conducente del Veicolo; e
• rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario o soggetto equiparato, se non conducente del Veicolo.
1.4 Terzi
Ai fini delle coperture responsabilità civile motocicli e ciclomotori previste da questo Modulo, sono terzi tutti i soggetti che la legge considera tali, ivi inclusi i trasportati, a qualunque titolo sia effettuato il trasporto.
Non è terzo e non ha diritto ad alcuna prestazione, il conducente del Veicolo responsabile del Sinistro. Non sono inoltre terzi, per quanto riguarda i soli danni alle cose:
a) Il Proprietario e soggetti equiparati;
b) Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i soggetti di cui alla lettera precedente, quando convivono con loro o siano a loro carico, in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) Se l’Assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti di cui alla precedente lettera b).
1.5 Estensione territoriale
L’Assicurazione è valida nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell’Unione Europea, del Liechtenstein e del Principato di Monaco e degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate.
1.6 Formule di guida per la garanzia R.C. motocicli e ciclomotori obbligatoria
Il Contraente può selezionare, in alternativa tra di loro, le seguenti formule di guida:
1.6.1 Guida libera
Il Veicolo può essere guidato da chiunque, purché nel rispetto della legge.
1.6.2 Guida esclusiva (qualora concessa)
Il Veicolo può essere guidato esclusivamente dal Contraente che sia Proprietario del Veicolo o soggetto equiparato.
1.6.3 Modifica della formula di guida
Nel corso del periodo di copertura il Contraente può modificare le formule di guida, qualora concesse, esclusivamente come di seguito previsto:
• passaggio da guida esclusiva a guida libera (in questo caso il Contraente deve pagare un’integrazione di Premio).
Un figlio di 18 anni ottiene la patente di guida nel corso dell’annualità assicurativa e vuole guidare il veicolo di famiglia.
La guida libera consente a chiunque sia in possesso di patente di guidare il Veicolo.
È però dovuta un’integrazione di Premio.
Esempio
Per modificare le formule di guida il Contraente deve fare una comunicazione con una delle modalità previste all’art. 8.21 “Comunicazioni” e pagare l’integrazione di Premio.
Se il Contraente utilizza l’area riservata del sito o il call center, riceverà immediatamente le informazioni relative:
• alla decorrenza della modifica di copertura e
• alla variazione del Premio.
Se il Contraente invece utilizza un’altra modalità, riceverà un preventivo di variazione, che dovrà accettare per procedere alla modifica della copertura.
1.6.4 Violazione delle regole di guida esclusiva
Se, al momento del Sinistro, si trova alla guida del Veicolo un conducente che non ha le caratteristiche previste dalla Guida esclusiva:
a) La Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa, fino ad un massimo di Euro 2.500,00 e conserverà il diritto di gestire il Sinistro; e
b) Il Contraente non avrà la facoltà di evitare l’applicazione del Malus rimborsando alla Compagnia gli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei Sinistri considerati nel Periodo di osservazione.
1.6.5 Rinuncia alla rivalsa per violazione delle regole di guida esclusiva
La Compagnia rinuncia alla rivalsa di cui al comma precedente nei seguenti casi:
a) In caso di Sinistro causato da conducente addetto alla custodia o riparazione del Veicolo;
b) In caso di Sinistro avvenuto dopo il Furto del Veicolo, se il fatto è stato regolarmente denunciato alle autorità competenti (Polizia, Carabinieri);
c) In caso di utilizzo del Veicolo in stato di necessità, se tale stato di necessità è adeguatamente documentato.
1.7 Esclusioni
Le coperture del presente modulo non sono operanti e quindi la Compagnia non effettuerà alcun pagamento:
a) durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara;
b) per Sinistri avvenuti nelle aree aeroportuali civili e militari, salvo che per alcune aree aeroportuali civili previste dalla normativa in vigore;
Nei casi di seguito elencati e in tutti gli altri casi in cui la Compagnia dovrà effettuare pagamenti a causa dell’inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali, la Compagnia può esercitare il diritto di rivalsa, ai sensi dell’articolo 144 del Codice delle Assicurazioni, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione:
c) per i danni causati dal Veicolo che non partecipa a gare o competizioni se circola nelle zone riservate a prove (anche libere), competizioni sportive e gare, all’interno o all’esterno degli autodromi;
d) per i danni derivanti da urto con animali selvatici;
e) nel caso di non abilitazione alla guida
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• se al conducente, al momento del verificarsi del Sinistro, risulti già comunicato il totale esaurimento dei punti della patente;
• se il conducente, al momento del Sinistro, abbia la patente scaduta da oltre sei mesi ad eccezione delle situazioni di cui all’art. 1.3.6 “Rinuncia alla rivalsa in caso di conducente privo di patente o patente scaduta”;
f) nel caso di Veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene in violazione delle previsioni di legge che disciplinano tale tipo di circolazione;
g) nel caso di Veicolo dato a noleggio con conducente, se il Veicolo non è guidato dal Proprietario o soggetto equiparato o da un suo dipendente; oppure Il noleggio è effettuato senza la necessaria licenza;
h) in caso di dolo del conducente;
i) se il conducente, al momento del Sinistro, guidava in stato di ebbrezza; o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ed è stato sanzionato ai sensi degli articoli 186, 186-bis o 187 del Codice della Strada.
1.8 Rivalsa
In tutti i casi previsti all’art. 1.7 “Esclusioni” e i n ogni altro caso in cui la Compagnia debba pagare somme al terzo danneggiato perché a lui non sono opponibili eccezioni contrattuali, la Compagnia , ai sensi dell’articolo 144 del Codice delle Assicurazioni, eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell’Assicurato per recuperare quanto, in base al contratto, avrebbe potuto rifiutarsi di pagare.
Disposizioni relative al Premio
1.9 Bonus/Malus
Alla presente assicurazione si applica la formula tariffaria “Bonus/Malus”. Questo vuol dire che il Premio dovuto nelle eventuali annualità successive può subire riduzioni o maggiorazioni se sono avvenuti o meno Sinistri nel Periodo di osservazione, inclusi i Sinistri pagati tardivamente.
Il Premio è determinato in base alla classe di appartenenza del soggetto indicato nell’attestato di rischio (il Proprietario o l’Avente diritto). La Classe di Conversione Universale (CU) si articola in 18 classi di appartenenza, ciascuna corrispondente a un rispettivo livello di Premio crescente: dalla classe 1 alla classe 18, . La Compagnia adotta anche una propria classificazione (Classe di merito interna di Compagnia o CI). Nella classificazione adottata dalla Compagnia sono previste 18 classi di appartenenza, anch’esse corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 1 alla classe 18.:
• per i motocicli e i ciclomotori ad uso privato e gli autoveicoli ad uso promiscuo; e
• per motocicli altri usi, ciclomotori altri usi, quadricicli, motocarrozzette e motoslitte.
1.10 Classe di merito universale (CU) al momento della stipula del contratto
Al momento della stipula del contratto, la Classe di merito universale (CU) viene assegnata in base alla situazione del Veicolo risultante dagli elementi indicati nella Tabella seguente.
Non sono considerati anni senza Sinistri quelli per i quali l’Attestato di Rischio, riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile). Si prendono in considerazione tutti gli eventuali Sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell’ultimo quinquennio (compresa l’annualità in corso).
1.10.1 Classe di Merito universale al momento della stipula del contratto | ||
Situazione Veicolo | Classe di merito di conversione universale (CU) di assegnazione | Documentazione necessaria |
• Immatricolato per la prima volta • Assicurato per la prima volta dopo voltura • Assicurato per la prima volta a seguito di “cessione del contratto” | 14 | 1. Carta o certificato di circolazione 2. Certificato di proprietà digitale (o foglio complementare) 3. Eventuale appendice di “cessione del contratto” o documentazione |
ufficiale comprovante la vendita del veicolo. | ||
a. Immatricolato per la prima volta b. Assicurato per la prima volta dopo voltura in ogni caso acquistato dalla persona fisica già titolare di Polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare | Classe “CU” risultante dall’Attestato di Rischio relativo ad un contratto di polizza in corso di validità del Veicolo già assicurato | 1. Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 del Codice civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. 2. Eventuale “Certificazione di Stato di famiglia” 3. Eventuale carta o certificato di circolazione del veicolo dal quale si usufruisce la classe più favorevole |
Provenienza da Attestato di Rischio riferito a contratto di polizza scaduto da non più di 5 anni, e senza Sinistri (con responsabilità principale o paritaria) negli ultimi 5 anni compreso l'anno corrente in applicazione del c.d. "Bonus Familiare" | Classe “CU” risultante dall’Attestato di Rischio relativo ad un contratto di polizza in corso di validità di un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia rispetto al veicolo da assicurare, del medesimo proprietario o di un componente stabilmente convivente nel nucleo familiare. | 1. Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 del Codice civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. 2. Eventuale “Certificazione di Stato di famiglia” 3. Eventuale carta o certificato di circolazione del veicolo dal quale si usufruisce la classe più favorevole |
Già assicurato con Attestato di Rischio riferito a contratto di polizza scaduto da non più di un anno | Classe “CU” risultante dall’Attestato di Rischio | Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. |
Già assicurato con contratto di polizza scaduto da oltre un anno, ma da non più di 5 anni. | Classe “CU” risultante dall’Attestato di Rischio | 1. Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 codice civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. 2. Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 del Codice civile di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto di polizza precedente. |
Già assicurato con contratto di polizza scaduto da oltre 5 anni | 14 | 1. Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. 2. Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 Codice civile di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto di polizza precedente. 3. Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che l’Attestato di Rischio non sia stato già impiegato per assicurare un veicolo acquistato dall’Assicurato in sostituzione del precedente. |
Rubato da non oltre 5 anni | Classe “CU” risultante dall’Attestato di Rischio | 1. Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. |
2. Copia della denuncia di Furto rilasciata dall’Autorità competente. 3. Copia del precedente contratto di polizza. | ||
Oggetto di demolizione, vendita o cessazione definitiva della circolazione da non oltre 5 anni. | Classe “CU” risultante dall’Attestato di Rischio | 1. Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. 2. Copia della documentazione comprovante la demolizione, vendita o cessazione definitiva della circolazione. 3. Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che l’Attestato di Rischio non sia stato già impiegato per assicurare un veicolo acquistato dall’Assicurato in sostituzione del precedente. |
Sospensione del precedente contratto di polizza senza riattivazione da non oltre 5 anni | Classe “CU” risultante dall’Attestato di Rischio | 1. Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. 2. Dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 Codice civile di non aver circolato nel periodo successivo alla data di sospensione del contratto di polizza. 3. Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che l’Attestato di Rischio non sia stato già impiegato per assicurare un veicolo acquistato dall’Assicurato in sostituzione del precedente. |
Assicurato all’estero | Classe CU risultante dalla dichiarazione della precedente compagnia di assicurazione estera. In assenza 14 | Dichiarazione rilasciata dalla precedente Compagnia di assicurazione estera dalla quale risulti il precedente periodo di Assicurazione e il numero dei Sinistri R.C. motocicli e ciclomotori eventualmente accaduti e riferiti allo stesso periodo. |
Già Assicurato con un’altra Compagnia di Assicurazione cui è stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa | Classe “CU” risultante dalla documentazione sostitutiva dall’Attestato di Rischio rilasciata dall’impresa o dal commissario liquidatore | 1. Fotocopia della raccomandata di richiesta dell’Attestato di Rischio inoltrata dalla precedente Compagnia di assicurazione o dal Commissario liquidatore della precedente compagnia di assicurazione. 2. Dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. |
Mancanza di attestazione o documentazione specifica (mancanza della carta/certificato di | 18 | In caso di presentazione dei documenti entro i 6 mesi successivi dalla data di richiesta da parte della |
circolazione, foglio complementare/certificato di proprietà, appendice di cessione del contratto). | compagnia di assicurazione, la classificazione sarà rivista e l’eventuale differenza di Premio rimborsata. | |
Già Assicurato con contratto di polizza temporaneo scaduto da non più di un anno. | Classe di merito risultante dal precedente contratto di polizza temporaneo, in assenza verrà assegnata la classe13. | 1. Copia del contratto di polizza temporaneo 2. Se il contratto di polizza temporaneo è scaduto da più di 3 mesi ma meno di 1 anno, dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 Codice civile di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto di polizza temporaneo. |
Già Assicurato con contratto di polizza temporaneo scaduto da oltre un anno. | 14 | 1. Copia del contratto di polizza temporaneo 2. Dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 Codice civile di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto di polizza temporaneo. |
1.11 Passaggio da forma tariffaria “a Franchigia” a forma tariffaria “Bonus/Malus”
Nel caso di passaggio da un contratto di assicurazione con formula tariffaria “a Franchigia” a contratto di assicurazione con formula tariffaria “Bonus/Malus”, la CU viene assegnata in base alla tabella sottostante.
Gli anni senza Sinistri si calcolano:
• sulla base del numero di annualità complete (ad eccezione, pertanto, dell’annualità in corso)
• senza Sinistri di alcun tipo (pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale).
Anni senza Sinistri | Classe CU |
5 | 9 |
4 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
1 | 13 |
0 | 14 |
1.12 Passaggio da forma tariffaria “Tariffa fissa” a “Bonus/Malus”
Nel caso di passaggio da un contratto di assicurazione con formula tariffaria a “Tariffa Fissa” ad un contratto di assicurazione con formula tariffaria “Bonus/Malus”, il contratto in formula tariffaria Bonus/Malus è assegnato alla classe CU 14, senza valorizzazione della sinistrosità pregressa
1.13 Determinazione della classe di merito di Compagnia per i nuovi contratti
La Classe di merito interna di Compagnia o CI, per i nuovi contratti, si ottiene prendendo come base la Classe di merito universale (CU) e applicando i criteri dell’art. 1.13.1 “Tabella Classe di assegnazione per motocicli e ciclomotori ad uso privato e ad uso promiscuo” o dell’art. 1.13.2 “Tabella Classe di assegnazione per motocicli altri usi, ciclomotori altri usi, quadricicli, motocarrozzette e motoslitte”.
1.13.1 Tabella Classe di assegnazione per motocicli e ciclomotori ad uso privato e ad uso promiscuo | |
Classe di Conversione Universale “CU” | Classe di merito interna di Compagnia |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | 17 |
18 | 18 |
1.13.2 Tabella Classe di assegnazione per motocicli altri usi, ciclomotori altri usi, quadricicli, motocarrozzette e motoslitte | |||||||
Classe “CU” | Classe di merito interna di Compagnia | ||||||
Numero di Sinistri nel quinquennio | |||||||
Nessun Sinistro | 1 Sinistro | 2 Sinistri | 2 Sinistri di cui almeno 1 nell’anno corrente o precedente | 3 Sinistri | 3 Sinistri di cui almeno 1 nell’anno corrente o precedente | 4 o più Sinistri | |
01 | 01 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 18 |
02 | 02 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 |
03 | 03 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 18 |
04 | 04 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 18 |
05 | 05 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 18 |
06 | 06 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 18 |
07 | 07 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 18 |
08 | 08 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 |
09 | 09 | 09 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 |
10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 |
11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 |
12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 |
14 | 14 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 |
15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
1.14 Attribuzione della classe CU per annualità successive a quella di acquisizione del rischio (regole evolutive di CU)
In caso di rinnovo del contratto, la nuova classe di CU è assegnata secondo quanto previsto nell’art. 1.14.1 “Tabella Criteri di assegnazione della Classe CU per l’annualità successiva”.
Essa:
• è calcolata secondo le previsioni della normativa regolamentare vigente
• è basata sui Sinistri verificatisi nel Periodo di osservazione
• tiene conto dei Sinistri pagati tardivamente (Sinistri tardivi)
• è la medesima per tutti i tipi di ciclomotore o motociclo.
Se si verifica la seguente situazione:
1. un contratto ha beneficiato di una CU più favorevole per un veicolo di diversa tipologia (c.d. Bonus Familiare) in applicazione dell’art. 4-bis del Codice delle Assicurazioni Private (veicolo acquistato da persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare), e
2. si verifica un Sinistro che coinvolge tale veicolo di diversa tipologia con responsabilità principale e con pagamento di un Indennizzo complessivamente superiore a euro 5.000,00,
allora la Compagnia, alla prima scadenza successiva del contratto, potrà assegnare una classe di merito superiore fino a cinque classi rispetto a quanto riportato nella Tabella Criteri di assegnazione della Classe CU per l’annualità successiva, come previsto dall’art. 134, comma 4-ter.2 del Codice delle Assicurazioni Private.
1.14.1 Tabella Criteri di assegnazione della Classe CU per l’annualità successiva | |||||
Provenienza | Assegnazione | ||||
Classe di CU | 0 Sinistri | 1 Sinistro | 2 Sinistri | 3 Sinistri | 4 Sinistri o più |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 15 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
1.15 Attribuzione della Classe di merito interna di Compagnia per annualità successive a quella di acquisizione del Rischio (regole evolutive di CI)
In caso di rinnovo del contratto, la nuova Classe di merito interna di Compagnia (CI) è assegnata, sulla base dei Sinistri con responsabilità principale o non principale:
• per motocicli e ciclomotori ad uso privato, secondo quanto previsto dall’art. 1.15.1 “Tabella Criteri di assegnazione della Classe CI per l’annualità successiva per i motocicli e ciclomotori ad uso privato”.
• per motocicli altri usi, ciclomotori altri usi, Quadricicli, Motocarrozzette e Motoslitte, secondo quanto previsto dall’art. 1.15.2 “Tabella Criteri di assegnazione della Classe CI per l’annualità successiva per motocicli altri usi, ciclomotori altri usi, quadricicli, motocarrozzette e motoslitte”.
1.15.1 Tabella Criteri di assegnazione della Classe CI per l’annualità successiva per i motocicli e ciclomotori ad uso privato
Classe di merito di Compagnia | Classe di collocazione in base ai Sinistri “osservati” | |||||||||
0 Sinistri | 1 Sinistro | 2 Sinistri | 3 Sinistri | 4 o più Sinistri | ||||||
Classe "BM" | Var. % | Classe "BM" | Var. % | Classe "BM" | Var. % | Classe "BM" | Var. % | Classe "BM" | Var. % | |
1 | 1 | 0,00% | 3 | 4,90% | 6 | 20,00% | 9 | 58,00% | 12 | 130,00% |
2 | 1 | -2,40% | 4 | 4,80% | 7 | 26,90% | 10 | 70,80% | 13 | 169,40% |
3 | 2 | -2,30% | 5 | 6,70% | 8 | 35,30% | 11 | 90,30% | 14 | 210,80% |
4 | 3 | -2,30% | 6 | 11,80% | 9 | 47,30% | 12 | 114,30% | 15 | 215,90% |
5 | 4 | -4,10% | 7 | 16,10% | 10 | 56,30% | 13 | 146,50% | 16 | 224,30% |
6 | 5 | -6,70% | 8 | 18,30% | 11 | 66,40% | 14 | 171,60% | 17 | 232,50% |
7 | 6 | -7,70% | 9 | 21,60% | 12 | 76,90% | 15 | 160,80% | 18 | 237,70% |
8 | 7 | -8,40% | 10 | 23,30% | 13 | 94,40% | 16 | 155,80% | 18 | 209,30% |
9 | 8 | -10,20% | 11 | 26,30% | 14 | 106,30% | 17 | 152,50% | 18 | 177,80% |
10 | 9 | -9,70% | 12 | 31,40% | 15 | 93,70% | 18 | 150,90% | 18 | 150,90% |
11 | 10 | -12,30% | 13 | 38,20% | 16 | 81,90% | 18 | 119,90% | 18 | 119,90% |
12 | 11 | -13,20% | 14 | 41,70% | 17 | 73,50% | 18 | 90,90% | 18 | 90,90% |
13 | 12 | -16,70% | 15 | 22,80% | 18 | 59,10% | 18 | 59,10% | 18 | 59,10% |
14 | 13 | -15,30% | 16 | 11,40% | 18 | 34,70% | 18 | 34,70% | 18 | 34,70% |
15 | 14 | -3,80% | 17 | 17,70% | 18 | 29,50% | 18 | 29,50% | 18 | 29,50% |
16 | 15 | -6,60% | 18 | 20,90% | 18 | 20,90% | 18 | 20,90% | 18 | 20,90% |
17 | 16 | -9,00% | 18 | 10,00% | 18 | 10,00% | 18 | 10,00% | 18 | 10,00% |
18 | 17 | -9,10% | 18 | 0,00% | 18 | 0,00% | 18 | 0,00% | 18 | 0,00% |
*Si precisa che per “Variazione %” si intende la diminuzione o l’aumento del Premio sulla base dell’applicazione del coefficiente relativo alla garanzia Responsabilità Civile ciclomotori e motocicli in assenza o in presenza di Sinistri nel Periodo di osservazione.
1.15.2 Tabella Criteri di assegnazione della Classe CI per l’annualità successiva per motocicli altri usi, ciclomotori altri usi, quadricicli, motocarrozzette e motoslitte
*Si precisa che per “Variazione %” si intende la diminuzione o l’aumento del Premio sulla base dell’applicazione del coefficiente relativo alla garanzia Responsabilità Civile ciclomotori e motocicli in assenza o in presenza di Sinistri nel Periodo di osservazione.
1.16 Facoltà di evitare le maggiorazioni di Premio
Il Contraente può evitare le maggiorazioni di Premio o godere delle riduzioni di Premio, se previste, che altrimenti deriverebbero dalle regole previste all’art. 1.15 “Attribuzione della Classe di merito interna di Compagnia per annualità successive a quella di acquisizione del Rischio (regole evolutive di CI)”. Per farlo deve offrire alla Compagnia, sia in caso di rinnovo che di nuovo contratto, il rimborso delle somme liquidate a titolo definitivo per Sinistri rientranti nel Periodo di osservazione di riferimento.
1.17 Attestato di Rischio
1.17.1 Messa a disposizione dell’Attestato di Rischio
Prima della scadenza annuale del contratto, la Compagnia mette a disposizione del Contraente o, se persona diversa, del Proprietario o soggetto equiparato, (collettivamente gli Aventi Diritto) l’Attestato di Rischio secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Se ci sono più Proprietari o soggetti equiparati, la Compagnia metterà l’Attestato di Rischio a disposizione del solo primo intestatario risultante sulla carta di circolazione.
La Compagnia mette l’Attestato di Rischio a disposizione degli Aventi Diritto almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto con le seguenti modalità:
• messa a disposizione sul sito web della Compagnia nell’area riservata con possibilità di consultazione e trasferimento su sopporto di memoria locale (download);
• possibilità di invio mediante e-mail;
• se il contratto è stipulato tramite intermediario, stampa presso l’intermediario stesso, su richiesta dell’Avente Diritto;
• modalità aggiuntive di consegna, attivabili su richiesta del Contraente, chiamando il Servizio Clienti.
Se la garanzia è sospesa durante il contratto, l’Attestato di Rischio è consegnato almeno 30 giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione.
Gli Aventi Diritto possono richiedere in qualunque momento l’Attestato di Rischio relativo agli ultimi cinque anni. In tal caso, la Compagnia consegna, per via telematica, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, l’Attestato di Rischio comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il Periodo di Osservazione.
La Compagnia utilizzerà le informazioni riportate nell’Attestato di Rischio anche per alimentare la Banca Dati degli Attestati di Rischio.
L’Avente Diritto può richiedere senza costi direttamente alla compagnia di assicurazione che ha prestato l’ultima copertura assicurativa il rilascio di Attestati di Rischio relativi a coperture già scadute e non presenti nella Banca Dati. In ogni caso, la compagnia di assicurazione a cui è richiesta la stipula del nuovo contratto, acquisisce l’Attestato di Rischio direttamente dalla compagnia di assicurazione che ha prestato l’ultima copertura assicurativa.
L’Attestato di Rischio cartaceo non è necessario per stipulare un eventuale nuovo contratto R.C. motocicli e ciclomotori, poiché i dati relativi alla storia assicurativa pregressa verranno acquisiti dalla Compagnia in via telematica dalla Banca Dati degli Attestati di Rischio.
L’Attestato di Rischio rilasciato dalla Compagnia conterrà la Classe di Conversione Universale (CU).
1.17.2 Ricostruzione della posizione assicurativa ed eventuale riclassificazione
La Compagnia potrebbe dover richiedere al Contraente una dichiarazione che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito. Tale dichiarazione è relativa alle circostanze del rischio, per cui si applicano gli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, come illustrato all’art. 8.1 “Dichiarazioni sulle circostanze del rischio”.
La Compagnia, anche in ottemperanza a quanto richiesto dall’IVASS, verificherà la correttezza delle dichiarazioni rilasciate dal Contraente e, se necessario, riclassificherà la classe di merito assegnata e ricalcolerà il Premio.
1.17.3 Conservazione della validità dell’Attestato di Rischio In caso di:
• documentata cessazione del rischio assicurato, o
• sospensione del contratto di assicurazione, o
• mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del Veicolo, risultante da apposta dichiarazione del Contraente,
l’ultimo Attestato di Rischio rilasciato conserva validità per un periodo di 5 anni dalla scadenza del contratto al quale tale Attestato di Rischio si riferisce.
Dopo 15 giorni dalla scadenza del contratto, per utilizzare l’Attestato di Rischio il Contraente o il Proprietario o soggetto equiparato devono dichiarare per iscritto che il Veicolo non ha circolato dopo che il contratto al quale l’Attestato di Rischio si riferisce è scaduto o che è stata stipulata una Polizza di durata temporanea.
1.17.4 Conservazione della classe di CU e della relativa “Tabella di sinistrosità pregressa” fra veicoli appartenenti alla stessa categoria
Le seguenti regole disciplinano i casi di mantenimento della classe di CU e della relativa “Tabella di sinistrosità pregressa” fra veicoli appartenenti alla stessa categoria. Si applica in ogni caso quanto previsto dall’articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle Assicurazioni Private
1.17.4.1Veicolo assicurato all’estero
Se il Veicolo è stato assicurato all’estero, il Contraente consegna alla compagnia una dichiarazione, rilasciata dall’assicuratore estero, che consenta l’individuazione della Classe di CU da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i criteri di cui all’art. 1.14.1 “Tabella Criteri di assegnazione della Classe CU per l’annualità successiva”, considerando la 14ª quale classe d’ingresso. Questa dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, Attestato di Rischio. In caso di mancata consegna della dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di CU 14.
1.17.4.2Trasferimento del Veicolo da più proprietari ad uno di essi
Se il Veicolo appartiene a più proprietari e viene trasferito in proprietà ad uno o più di essi, a quest’ultimo è attribuita la Classe di CU maturata sul Veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo. Gli altri soggetti già cointestatari possono conservare la Classe di CU maturata sul Veicolo ora intestato ad uno o più di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente, in caso di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.
1.17.4.3Trasferimento del Veicolo tra coniugi
Se il Veicolo viene trasferito tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, all’acquirente è attribuita la classe di CU già maturata sul Veicolo trasferito. Il cedente la proprietà può conservare la classe di CU maturata sul Veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.
1.17.4.4Veicolo in conto vendita invenduto
Se la copertura è stata trasferita su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto la classe di CU attribuita al Veicolo consegnato in conto vendita e quest’ultimo resta invenduto, al veicolo è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso.
1.17.5 Veicolo rubato poi ritrovato
Se la copertura è stata trasferita su un altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto la classe di CU attribuita al Veicolo rubato, se quest’ultimo è successivamente ritrovato, allo stesso è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso.
1.17.5.1Perdita di possesso del veicolo precedente e acquisto di nuovo veicolo
Se il proprietario di un veicolo dimostra, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell’attestazione sullo stato di rischio, ma entro il periodo di validità della stessa:
• vendita;
• demolizione;
• Furto di cui sia esibita denuncia;
• certificazione di cessazione della circolazione;
• definitiva esportazione all’estero;
• consegna in conto vendita,
al nuovo veicolo dallo stesso acquistato è attribuita la medesima classe di CU del precedente veicolo. La medesima disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul veicolo alienato è riconosciuta al locatario purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;
1.17.5.2Acquisto di un veicolo in leasing o noleggio a lungo termine da parte dell’utilizzatore
Se un veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine - comunque non inferiore a dodici mesi – è acquistato dal suo utilizzatore, la classe di CU maturata è riconosciuta allo stesso, ma solo se le sue generalità sono state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.
Se l’utilizzatore, quando cessa l’utilizzo, non acquista il veicolo locato in leasing o noleggiato, la classe di CU è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato.
1.17.5.3Veicolo intestato a soggetto portatore di handicap
Nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.
1.17.5.4Trasferimento del Veicolo ad erede convivente
Se la proprietà del Veicolo viene trasferita a seguito di successione a causa di morte, la classe di CU maturata sul Veicolo è attribuita a coloro, conviventi con il defunto al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del Veicolo stesso a titolo ereditario. Se l’erede, già convivente con il de cuius, o un suo familiare convivente, è proprietario di altro veicolo assicurato, il Veicolo acquisito a titolo ereditario può avere la stessa
classe di CU del veicolo già di proprietà. In tal caso, a richiesta del Contraente, l’impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo caduto in successione, è tenuta ad assegnare a tale veicolo la nuova classe di CU.
1.17.5.5Trasferimento del Veicolo con cessione del contratto di assicurazione
Nel caso di trasferimento di proprietà del Veicolo con cessione del contratto di assicurazione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe di CU risultante dall’ultimo Attestato di Rischio maturato sino alla scadenza del contratto ceduto. Il nuovo contratto relativo al Veicolo va assegnato alla classe di CU 14, salvo quanto previsto dal c.d. “decreto Bersani” (d.l. 31 gennaio 2007, n. 7); il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell’attestato.
1.17.5.6Precedente contratto con impresa in liquidazione coatta amministrativa
Se il precedente contratto sia stato stipulato presso un’impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l’Attestato di Rischio non sia presente nella Banca Dati degli Attestati di Rischio, il nuovo contratto è assegnato alla classe di CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall’impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del Contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva il contratto viene emesso sulla base della classe di merito risultante dall’ultimo attestato presente nella Banca dati o, in caso di completa assenza di un attestato utile in Banca dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l’attestato, il nuovo contratto è assegnato alla classe di CU di massima penalizzazione.
1.17.5.7Trasferimenti tra società e socio
Nel caso di trasferimento di proprietà del Veicolo:
(i) dall’impresa individuale alla persona fisica o
(ii) dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa,
gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU.
1.17.5.8Operazioni societarie
Se una società di persone o capitali è proprietaria del Veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d’azienda determinano il trasferimento della classe di CU alla persona giuridica che ha acquisito la proprietà del Veicolo.
1.17.5.9Mutamento di classificazione del Veicolo
Nel caso di mutamento della classificazione del Veicolo, lo stesso mantiene la classe di CU già maturata.
1.17.6 Casi in cui la Compagnia non rilascia l’Attestato di Rischio La Compagnia non rilascerà l’Attestato di Rischio nei seguenti casi:
• contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
• contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio;
• contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale se il Periodo d’osservazione non è stato concluso;
• cessione del contratto per vendita del Veicolo se il Periodo d’osservazione non è stato concluso.
1.18 Furto totale del Veicolo
In caso di Furto del Veicolo, il Contraente potrà beneficiare della classe di merito maturata per assicurare un altro veicolo di sua proprietà, ma solo se il nuovo contratto viene stipulato entro 60 mesi dalla scadenza del precedente contratto.
Il Contraente deve consegnare alla Compagnia tutta la documentazione specificata nell’art. 11.1 “Obblighi in caso di Sinistro.
1.19 Riclassificazioni
1.19.1 Mancato invio o invio di documenti non conformi Se
• il Contraente non invia alla Compagnia la documentazione richiesta anche successivamente (come ad esempio: la copia del certificato di proprietà digitale o del libretto di circolazione riportante l’avvenuto passaggio di proprietà che viene richiesto successivamente alla documentazione temporanea presentata alla Compagnia in attesa della registrazione del passaggio di proprietà), oppure
• le informazioni indicate nel preventivo e quelle risultanti dalle banche dati istituzionali non corrispondono, oppure
• il Contraente ha fornito la “Dichiarazione del Contraente – Integrazione Attestato di Rischio”, e il contenuto di tale dichiarazione non corrisponde alle informazioni raccolte dalla Compagnia in seguito alle proprie verifiche, sia presso banche dati istituzionali sia presso la compagnia di provenienza
la Compagnia provvederà alla corretta riclassificazione della Classe di merito con conseguente variazione in aumento o in diminuzione del Premio e lo comunicherà al Contraente.
Il Contraente deve pagare l’eventuale differenza di Premio; in difetto in caso di Sinistro la Compagnia avrà diritto di ridurre le somme dovute al terzo danneggiato in proporzione alla differenza di Premio non pagata dal Contraente; la Compagnia si rivarrà nei confronti del Contraente di quanto pagato al danneggiato.
Alla scadenza del contratto, la Compagnia rilascerà l’Attestato di Rischio con l’indicazione della corretta classe di merito.
1.19.2 Sinistro “senza seguito”
Se un Sinistro ha causato l’applicazione del Malus ma, successivamente, si chiarisce che il Contraente non ha responsabilità, la Compagnia correggerà l’Attestato di Rischio, applicando la corretta classe di merito e rimborsando il maggior Premio percepito.
1.19.3 Riapertura di un Sinistro
Se la Compagnia ha considerato un Sinistro come “senza seguito” in quanto non emergevano elementi di responsabilità a carico del Contraente, ma, successivamente, emerga una responsabilità del Contraente che porta all’applicabilità del Malus, la Compagnia al momento del primo rinnovo del contratto successivo alla riapertura del Sinistro, correggerà la classe di merito e applicherà il conguaglio di Premio.
2. Modulo Furto e Incendio
ATTIVO SOLO SE ACQUISTATO
2.1 Garanzie principali
La Compagnia indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti, anche se riconducibili ad Attacchi Cyber, subiti da:
• Il Veicolo e
• Gli Accessori di serie
• I pezzi di ricambio
e solo se tali danni materiali e diretti derivano da:
a) Furto (consumato o tentato) o Rapina (consumata o tentata); in questo caso sono compresi i danni subiti dal Veicolo durante l’esecuzione o in conseguenza del Furto o Rapina;
b) Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine.
In caso di sinistro l’assicurato dovrà fare denuncia immediata all’Autorità. Se il sinistro è avvenuto all’estero occorre anche copia della denuncia presentata alle Autorità straniere.
2.2 Estensioni (sempre operanti senza pagamento di premio aggiuntivo)
2.2.1 Incendio da tumulti popolari
La copertura vale in caso di danni da Incendio avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo. In caso di Sinistro l’Assicurato dovrà fare denuncia immediata all’Autorità. Se il sinistro è avvenuto all’estero occorre anche copia della denuncia presentata alle Autorità straniere.
2.2.2 Circolazione abusiva a seguito di Furto o Rapina
La copertura vale anche per i danni subiti dal Veicolo durante la circolazione abusiva a seguito di Furto o Rapina (consumate o tentate), se e solo se tali danni sono conseguenza di collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.
2.2.3 Caduta corpi orbitanti
La copertura vale anche per i danni subiti dal Veicolo a seguito di caduta di aeromobili, corpi orbitanti, veicoli spaziali e loro parti, sono invece esclusi dalla copertura gli ordigni esplosivi.
2.3 Estensione territoriale
L’Assicurazione è valida nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell’Unione Europea, del Liechtenstein e del Principato di Monaco e degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate.
La garanzia è prestata nella forma a Valore Intero.
2.3.1 Livello di Scoperto per Furto e Rapina
La sola copertura di cui alla lettera a) dell’art. 2.1 “Garanzie principali” prevede diverse opzioni, da selezionare nel Modulo di Polizza:
a) per i ciclomotori Scoperto del 25%, con un minimo di 100,00 Euro;
b) per i motocicli Scoperto del 10%, con un minimo di 200,00 Euro oppure Scoperto del 20% con un minimo di 400,00 Euro.
2.4 Esclusioni
La copertura non è operante:
a) per Sinistri avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara oppure se il Veicolo circola nelle zone a queste riservate sia all’interno che all’esterno degli autodromi;
b) per Sinistri avvenuti nelle aree aeroportuali civili e militari, salvo che per alcune aree aeroportuali civili previste dalla normativa in vigore;
c) per i danni derivanti da urto con animali selvatici;
d) per i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo (controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività;
e) per i danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone presenti nel loro stato di famiglia, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo;
f) per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane o smottamento di terreno;
g) per i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario;
h) per i danni conseguenti ad appropriazione indebita;
i) per semplici bruciature non seguite da Incendio;
j) per danni causati o derivati da fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
k) per danni causati da ordigni esplosivi
l) per Furto di ciclomotori e motocicli per i quali non sia stato attivato un efficace congegno di bloccaggio;
m) per Furto o Incendio di apparecchi autoradio, CD, video installati su ciclomotori, motocicli;
n) in caso di Furto se per lo stesso sono state utilizzate le chiavi del Veicolo, a meno che l’Assicurato non abbia denunciato precedentemente alle autorità competenti il Furto delle chiavi.
Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber l’assicurazione non comprende, inoltre, i danni diretti e indiretti causati da:
• cyberterrorismo;
• attacco al Sistema informativo, attacco Malware, Attacco DOS;
• furto, alterazione o distruzione di Dati elettronici, Contenuti digitali e Dati personali;
• atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza;
• minacce di Cyberestorsione;
• perdita di redditi di impresa a seguito di violazione dei Dati personali.
Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber sono inoltre escluse le seguenti spese e costi:
• spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali;
• costi conseguenti alla violazione dei Dati personali della privacy;
• costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa;
• costi di difesa e multe/ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della Normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali;
• qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di minacce di Cyberestorsione.
2.5 Recupero della refurtiva
Se il Veicolo rubato o le parti del Veicolo rubato (ivi compresi Accessori di serie e pezzi di ricambio) vengono recuperati, l’Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne ha avuto notizia.
Se il Veicolo o parti del Veicolo vengono recuperati:
• prima del pagamento dell’Indennizzo, la Compagnia pagherà solo eventuali danni subiti dal Veicolo nell’esecuzione o in conseguenza del Furto o della Rapina;
• dopo il pagamento dell’Indennizzo, l’Assicurato potrà scegliere se:
a) compiere tutti gli adempimenti necessari per la vendita del Veicolo da parte della Compagnia. Se non fosse stata precedentemente rilasciata, dovrà fornire alla Compagnia la procura notarile a vendere per ciò che è stato recuperato. In ogni caso la Compagnia è autorizzata a trattenere il ricavato della vendita;
b) rientrare in possesso del Veicolo restituendo alla Compagnia l’Indennizzo corrisposto (se il veicolo ritrovato è danneggiato, la Compagnia pagherà solo eventuali danni subiti dal veicolo nell’esecuzione o in conseguenza del Furto o della Rapina).
3. Modulo Kasko Collisione
È ATTIVA SOLO LA GARANZIA ACQUISTATA
3.1 Oggetto della garanzia
La Compagnia indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti, anche se riconducibili ad Attacchi Cyber, subiti dal Veicolo (con esclusione dei pezzi di ricambio, Accessori di serie)
solo se tali danni materiali e diretti si verificano durante la circolazione su strade di uso pubblico o in Aree a queste equiparate o in Aree private e derivano da collisione con altro veicolo a motore identificato.
3.1.1 Forma di assicurazione, Massimale e Scoperto
La copertura è prestata a Primo Rischio Assoluto, senza applicazione del Degrado d’uso sulle parti sostituite.
Si applica un Massimale di 2.000,00 Euro per Sinistro e per anno assicurativo e uno Scoperto del 10%, con un minimo di 200,00 Euro.
3.2 Estensione territoriale
L’Assicurazione è valida nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell’Unione Europea, del Liechtenstein e del Principato di Monaco e degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate.
3.3 Rinuncia al diritto di Surroga
La Compagnia rinuncia al diritto di Surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso
• Il conducente debitamente autorizzato alla guida del Veicolo,
• I trasportati
• I Familiari del Contraente.
3.4 Colpa grave
La copertura vale anche per i Sinistri determinati da colpa grave del Contraente, dell’Assicurato o delle persone che legittimamente detengono il Veicolo.
3.5 Esclusioni
La copertura non è operante:
a) Per Sinistri avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara oppure se il Veicolo circola nelle zone a queste riservate sia all’interno che all’esterno degli autodromi;
b) Per Sinistri avvenuti nelle aree aeroportuali civili e militari, salvo che per alcune aree aeroportuali civili previste dalla normativa in vigore;
c) Per i danni derivanti da urto con animali selvatici;
d) Per i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo (controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività;
e) Per i danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) del Contraente, dell’Assicurato, delle persone nel loro stato di famiglia, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo;
f) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane o smottamento di terreno;
g) Per i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario;
h) Per i danni conseguenti ad appropriazione indebita;
i) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
j) Se il Veicolo è soggetto a provvedimento di fermo amministrativo e non sono stati rispettati i criteri di custodia stabiliti dall’art. 214 Codice della Strada;
k) Se sono state violate le previsioni contrattuali dell’art. 1.6.2 “Guida esclusiva”;
l) Per i danni subiti dal Veicolo se non abilitato alla circolazione per mancata revisione ai sensi delle disposizioni del Codice della Strada;
m) Per i danni causati da cose o animali trasportati sul Veicolo;
n) Per i danni da operazioni di carico e scarico;
o) Per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori strada;
p) Per i danni coperti dal Modulo Furto e Incendio;
q) Per i danni conseguenti ad Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine non determinato dalla collisione con altro veicolo a motore identificato;
r) Per i danni alle ruote (inclusi cerchioni, coperture e camere d’aria) se non verificatisi congiuntamene ad altri danni indennizzabili;
s) se il conducente, al momento del Sinistro, guidava in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ed è stato sanzionato ai sensi degli articoli 186, 186-bis o 187 del Codice della Strada.
Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber l’assicurazione non comprende, inoltre, i danni diretti e indiretti causati da:
• cyberterrorismo;
• attacco al Sistema informativo, attacco Malware, Attacco DOS;
• furto, alterazione o distruzione di Dati elettronici, Contenuti digitali e Dati personali;
• atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza;
• minacce di Cyberestorsione;
• perdita di redditi di impresa a seguito di violazione dei Dati personali.
Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber sono inoltre escluse le seguenti spese e costi:
• spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali;
• costi conseguenti alla violazione dei Dati personali della privacy;
• costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa;
• costi di difesa e multe/ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della Normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali;
• qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di minacce di Cyberestorsione.
4. Modulo Kasko Abbigliamento
È ATTIVA SOLO LA GARANZIA ACQUISTATA
4.1 Oggetto della garanzia
La Compagnia indennizza all’Assicurato un importo pari a 500,00 Euro per i danni materiali e diretti all’abbigliamento e al casco del conducente del Veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato, anche se riconducibili ad Attacchi Cyber.
La copertura è prestata per un massimo di un Sinistro per anno assicurativo.
La copertura è operante se in caso di Sinistro l’Assicurato consegna i documenti fiscali (fattura o ricevuta) relativi all’acquisto di abbigliamento e casco del conducente.
4.2 Estensione territoriale
L’Assicurazione è valida nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell’Unione Europea, del Liechtenstein e del Principato di Monaco e degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate.
4.3 Esclusioni
La copertura non è operante:
a) Per Sinistri avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara oppure se il Veicolo circola nelle zone a queste riservate sia all’interno che all’esterno degli autodromi;
b) Per i Sinistri avvenuti nelle aree aeroportuali civili e militari, salvo che per alcune aree aeroportuali civili previste dalla normativa in vigore;
c) Per i danni derivanti da urto con animali selvatici;
d) Per i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo (controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività;
e) Per i danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone presenti nel loro stato di famiglia, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo;
f) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane o smottamento di terreno;
g) Per i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario;
h) Per i danni conseguenti ad appropriazione indebita;
i) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
j) se il conducente è già stato risarcito per gli stessi danni;
k) Se sono state violate le previsioni contrattuali dell’art. 1.6.2 “Guida esclusiva”;
l) Per i danni avvenuti in conseguenza della guida da parte di persone che usano il Veicolo contro la volontà del Proprietario
m) Se il conducente, al momento del Sinistro, guidava in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ed è stato sanzionato ai sensi degli articoli 186, 186-bis o 187 del Codice della Strada.
Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber l’assicurazione non comprende, inoltre, i danni diretti e indiretti causati da:
• cyberterrorismo;
• attacco al Sistema informativo, attacco Malware, Attacco DOS;
• furto, alterazione o distruzione di Dati elettronici, Contenuti digitali e Dati personali;
• atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza;
• minacce di Cyberestorsione;
• perdita di redditi di impresa a seguito di violazione dei Dati personali.
Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber sono inoltre escluse le seguenti spese e costi:
• spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali;
• costi conseguenti alla violazione dei Dati personali della privacy;
• costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa;
• costi di difesa e multe/ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della Normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali;
• qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di minacce di Cyberestorsione.
5. Modulo Tutela Legale
Attivo solo se acquistato
5.1 Premessa
La Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a:
DAS – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona – Numero Verde 800345543, in seguito detta D.A.S.
La Compagnia ha la facoltà di sostituire il soggetto a cui è affidata la gestione dei Sinistri di tutela legale, informandone il Contraente.
5.2 Oggetto
La Compagnia fornisce le prestazioni assicurate elencate all’art. 5.3 “Prestazioni assicurate” se l’Assicurato, a causa di eventi, anche se riconducibili ad Attacchi Cyber
• Connessi alla proprietà del Veicolo;
• Connessi alla guida del Veicolo;
• Che lo coinvolgono come ciclista, pedone o trasportato su qualsiasi mezzo si trova in una delle seguenti situazioni:
a) Subisce Danni Extracontrattuali dovuti a Fatto Illecito di terzi;
b) È sottoposto a Procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione; sono inclusi i Reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime; la copertura è esclusa in caso di imputazione per guida in stato di ebbrezza, se è stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico pari o superiore a 1,2 g/l;
c) Deve presentare ricorso contro il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, se e solo se il provvedimento è adottato come conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione che ha provocato la morte o lesioni a persone;
d) Deve presentare istanza per ottenere il dissequestro del Veicolo coinvolto in un Incidente stradale con terzi;
e) Deve sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore in lite è superiore a Euro 250,00;
Ad esempio l’Assicurato richiede i danni al meccanico per ritardo nella consegna della moto
Controversia di natura contrattuale
f) È sottoposto a Procedimento penale per Delitto doloso, se e solo se venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi la Compagnia anticiperà le spese, con il limite di Euro 2.000,00, in attesa della definizione del giudizio. In caso di estinzione del Reato o se il giudizio si concluderà con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento, derubricazione del Reato da doloso a colposo la Compagnia richiederà all’Assicurato il rimborso di tutte le spese anticipate;
g) Deve presentare ricorso al Prefetto o opposizione al Giudice ordinario competente contro l’Ordinanza- Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale Sanzione amministrativa; tale copertura vale:
i. Quando la Sanzione amministrativa
1) è applicata in seguito ad un Incidente della circolazione stradale e
2) il comportamento che ha causato la Sanzione amministrativa ha influito sulla dinamica del Sinistro e sull’attribuzione di responsabilità;
ii. nei casi diversi da quelli previsti al punto precedente, la copertura è operante, con il limite di un ricorso per ciascun anno assicurativo, solo se:
1) la Sanzione amministrativa è di importo superiore ad Euro 100,00;
2) esistono i presupposti per presentare il ricorso;
5.3 Prestazioni assicurate
5.3.1 Rimborso di spese
La Compagnia, nei limiti del Massimale di 20.000,00 Euro e con l’osservanza delle previsioni del contratto, copre le spese:
a) Di assistenza stragiudiziale;
b) Per l’intervento di un legale per grado di giudizio; se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Compagnia garantirà le spese sostenute per la domiciliazione entro un massimo di 3.000 Euro. Tale somma è compresa nei limiti del Massimale per Sinistro e per anno;
c) Per l’intervento di un perito d’ufficio (C.T.U. – Consulente Tecnico d’Ufficio);
d) Per l’intervento di un consulente tecnico di parte;
e) Di giustizia;
f) Liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza, ma escluso quanto derivante da vincoli di solidarietà;
g) Conseguenti ad una transazione autorizzata da DAS;
h) Di accertamento su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri;
i) Di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei Procedimenti penali;
j) Per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
k) Degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia, che rientri in garanzia, debba essere deferita e risolta avanti ad uno o più arbitri;
l) Per l’indennità spettante agli Organismi di mediazione, per la sola parte posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi di mediazione pubblici e con esclusione di quanto rimborsato dalla controparte a qualunque titolo;
m) Per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte. L’esecuzione forzata di un titolo verrà effettuata al massimo per due tentativi.
In caso di procedure concorsuali, la garanzia consiste nella stesura e deposito della domanda di ammissione alla procedura.
5.3.2 Procedimenti penali all’estero In caso di:
• Arresto, o
• Minaccia di arresto, o
• Procedimento penale
all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Compagnia assicura:
a) Le spese per l’assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
b) Le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di Euro 1.000,00;
c) L’anticipo della cauzione, disposta dall’autorità competente, entro il limite massimo di Euro 20.000,00. L’importo della cauzione verrà anticipato da parte di DAS e dovrà essere restituito entro 60 giorni dalla sua erogazione.
5.3.3 Consulenza legale telefonica
Oltre al rimborso delle spese sopra elencate, la Compagnia garantisce un servizio di consulenza legale telefonica nell’ambito delle materie previste dal contratto.
Per utilizzare questo servizio l’Assicurato potrà telefonare nell’orario d’ufficio (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00) al numero verde 800.34.55.43 per ottenere:
• consulenza legale;
• chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
• consultazione preventiva e assistenza, nel caso in cui l’Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile o in un Procedimento penale.
5.4 Soggetti assicurati
Per le garanzie fornite dal presente Modulo, sono Assicurati:
• Nel caso di Danni Extracontrattuali e di Procedimenti penali: il Proprietario e soggetti equiparati, il conducente e i trasportati del Veicolo;
• Nel caso di vertenze di diritto civile di natura contrattuale: il Proprietario e soggetti equiparati;
• Nel caso della lettera f) dell’art. 5.2 “Oggetto”: il conducente del Veicolo o il legale rappresentante nel caso in cui il Contraente sia un soggetto diverso da persona fisica.
5.5 Estensione territoriale
Le garanzie riguardano i Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:
a) Di tutti gli Stati d’Europa e nei Paesi extraeuropei che si affacciano sul bacino del Mar Mediterraneo, in caso di diritto al risarcimento dei Danni Extracontrattuali o di Procedimento penale
b) Nel Territorio italiano e nello Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, in tutti gli altri casi.
5.6 Operatività della garanzia
5.6.1 Decorrenza della garanzia
La garanzia copre i Sinistri verificatisi:
a) Dalle ore 24,00 del giorno di stipulazione del contratto, così come indicato nel Modulo di Polizza, se si tratta di
a. risarcimento di Danni Extracontrattuali;
b. Procedimento penale;
c. ricorso od opposizione a sanzioni amministrative;
b) dopo 90 giorni (nei quali la copertura non è ancora efficace, così detta “carenza”) dalla data di stipulazione del contratto, così come indicato nel Modulo di Polizza, nel caso di vertenze contrattuali. Se il contratto sostituisce una copertura analoga, la carenza decorre dalla data di effetto del contratto che è sostituito.
5.6.2 Data del Sinistro
Per determinare la data in cui avviene un Sinistro, si considera:
a) nei casi di richieste di risarcimento di Danni Extracontrattuali, la data del primo evento che ha o avrebbe dato origine al diritto al risarcimento;
b) nei casi di opposizione a sanzioni amministrative, la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione;
c) nei rimanenti casi, la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell’Assicurato, della controparte o di un terzo.
5.7 Esclusioni e limiti di copertura
La copertura non opera:
a) Durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara;
b) Per i danni derivanti da urto con animali selvatici;
c) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
d) per fatti dolosi dell’Assicurato;
e) materia fiscale e amministrativa, salvo quanto previsto all’art. 5.2 “Oggetto”, lettere c), d) e g);
f) se il conducente:
• non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure
• guida il Veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida o è munito di patente scaduta, ma ottiene il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al Sinistro, la garanzia diventa operante;
g) se il conducente:
• è imputato per guida in stato di ebbrezza (art. 186-186bis del Codice della Strada) ed è accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,2 g/l, o
• è imputato per guida sotto l’influsso di sostanze stupefacenti o psicotrope (187 Codice della Strada), o
• gli sono state applicate le sanzioni ai sensi dei suddetti articoli, o
• nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all’art. 189 Codice della Strada (fuga o omissione di soccorso).
In tali casi, la presente garanzia è sospesa e condizionata alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Se si verificheranno l’assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato, D.A.S. rimborserà le spese legali sostenute per la difesa, ma non le rimborserà nel caso in cui sia stata dichiarata l’impossibilità di procedere con il processo per l’estinzione del Reato per qualsiasi causa;
h) se il Veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C. motocicli e ciclomotori;
i) se il Veicolo è usato in difformità agli usi indicati nel libretto di circolazione. La Compagnia non si farà carico delle seguenti spese:
a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi articoli
13.2 “Denuncia del Sinistro” e 13.3 “Fasi di gestione del Sinistro e scelta del legale”, in particolare si ricorda che per la gestione di una controversia prima dell’azione in giudizio non saranno coperte le spese per incarichi conferiti dall’Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
b) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte o dettagliate in parcella;
c) spese di viaggio e di soggiorno dovute al legale che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
d) onorari per l’intervento di più di un legale nell’ambito dello stesso grado di giudizio. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale in cui ha sede il giudice competente a decidere la controversia, la Compagnia sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino ad un importo di 3.000 euro, per Sinistro e per anno, escludendo ogni duplicazione di onorari;
e) spese dovute da altri soggetti debitori e poste a carico dell’Assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 Codice civile);
f) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS;
g) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
j) gli oneri fiscali, ad eccezione dell’IVA indetraibile per l’Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.
5.8 Obblighi in caso di Sinistro e casi di decadenza
Per avere diritto alle prestazioni previste, l’Assicurato è tenuto al rispetto delle disposizioni previste nella Sezione D. Cosa fare in caso di sinistro – Sottosezione 13 “Disposizioni relative al Modulo tutela”. Il mancato rispetto di queste previsioni può causare la decadenza dal diritto alla prestazione.
5.9 Istruzioni per la richiesta di tutela legale
5.9.1 Contatti
Per richiedere le prestazioni previste, l’Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l’accaduto a DAS chiamando il numero verde 800345543, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Ulteriori informazioni su come richiedere la prestazione assicurativa si trovano alla Sezione D. Cosa fare in caso di sinistro – Sottosezione 13 “Disposizioni relative al Modulo tutela”.
6. Modulo Assistenza
Sono attive soltanto le garanzie relative alla formula acquistata
6.1 Premessa
Per la gestione e la liquidazione delle prestazioni di assistenza relative al presente Modulo, la Compagnia si avvale di Mapfre Asistencia, Compañia Internacional De Seguros Y Reaseguros, S.A.
Sede in Italia: Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI).
Numero Verde 800.186.064
oppure +39 (015) 2559791
(di seguito Mapfre Asistencia S.A.).
La Struttura Organizzativa di Mapfre Asistencia S.A., in base a specifica convenzione sottoscritta con la Compagnia e per incarico di quest’ultima eroga le prestazioni con costi a carico della Compagnia.
La Compagnia ha la facoltà di sostituire in qualsiasi momento il soggetto fornitore della garanzia Assistenza, dandone comunicazione all’Assicurato. Tale modifica sarà comunicata con le modalità previste dalla normativa vigente. La sostituzione del fornitore avverrà senza modifiche in peggioramento delle condizioni contrattuali e di Premio pattuite con il Contraente.
6.2 Garanzie prestate
Nel caso di ciclomotori, la copertura è prestata secondo la Formula “Ciclomotori”.
Nel caso di motocicli, il Contraente può scegliere, indicandolo nel Modulo di Polizza e pagando il relativo Premio, le garanzie previste rispettivamente dalla:
• Formula “Classic”
• Formula “Top”
6.3 Oggetto
La Compagnia fornisce ai soggetti Assicurati le prestazioni elencate nei paragrafi seguenti. La garanzia opera anche in caso di danni derivanti da Attacchi Cyber.
La garanzia è prestata non più di una volta per tipo di Prestazione per singolo Sinistro, per un massimo di tre Sinistri per anno assicurativo.
Se l’Assicurato non usufruisce di una o più Prestazioni assistenza, la Compagnia non è tenuta a fornire Indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
La Compagnia non si assume la responsabilità per i danni causati dall’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
Nel caso in cui attivasse altra Assicurazione, le presenti Prestazioni assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall’Assicurazione che ha erogato la Prestazione assistenza.
Non è possibile erogare prestazioni in natura (Prestazioni assistenza) se la legge o le Autorità competenti nazionali o internazionali lo vietano.
Tutti i pagamenti in denaro, anche a titolo di anticipo, verranno effettuati con l’osservanza delle disposizioni di legge in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia o nel Paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato.
Gli anticipi saranno concessi se e solo se l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, può fornire adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L’Assicurato deve rimborsare la somma anticipata entro 60 giorni dalla data dell’anticipo. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
I Massimali per ogni Prestazione assistenza sono al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge.
Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione assistenza in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile.
Formula “Ciclomotori”
6.4 Officina mobile (Depannage)
Se il Veicolo non è in condizioni di spostarsi autonomamente a causa di un Guasto, la Struttura Organizzativa, dopo aver valutato il tipo di Guasto, la sua gravità e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, invierà una officina mobile per la riparazione del Veicolo, se tale officina mobile è disponibile nelle vicinanze.
La Compagnia terrà a proprio carico il diritto di uscita e il costo del percorso di andata e ritorno dell’officina mobile fino ad un massimo di Euro 200,00 per Sinistro. L’eventuale eccedenza resta a carico dell’Assicurato. Sono esclusi dalla copertura il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento d’urgenza, i costi di manodopera e ogni altra spesa di riparazione effettuata dall’officina mobile.
Se l’officina mobile non potesse riparare il Veicolo si applica l’art. 6.5 “Soccorso stradale”.
6.5 Soccorso stradale
Se il Veicolo non è in condizioni di spostarsi autonomamente a causa di Guasto, Incidente, Incendio, Furto (anche parziale o tentato), Rapina (anche tentata), la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato un mezzo di soccorso per trainare il Veicolo al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, se ciò fosse impossibile o antieconomico, all’officina più vicina.
In caso di Sinistro avvenuto all’estero oppure in autostrada la Struttura Organizzativa fornirà specifiche istruzioni.
La Compagnia terrà a proprio carico il diritto di uscita, il costo del percorso di andata e ritorno e quello del traino fino ad un massimo di Euro 200,00 per Sinistro. L’eventuale eccedenza resta a carico dell’Assicurato. Sono esclusi dalla copertura il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento d’urgenza, i costi di manodopera e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.
La copertura non opera se il Veicolo ha subito l’Incidente o il Guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuori strada).
Sono escluse le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del Veicolo.
6.6 Recupero del Veicolo fuori strada
Se a causa di Guasto o Incidente il Veicolo:
• È fuoriuscito dalla sede stradale; ed
• È danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente,
la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il Veicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale.
In caso di Sinistro avvenuto all’estero oppure in autostrada la Struttura Organizzativa fornirà specifiche istruzioni.
La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 200,00 per Sinistro. L’eventuale eccedenza resta a carico dell’Assicurato.
La copertura non opera se il Veicolo ha subito l’Incidente o il Guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuori strada).
6.7 Invio pezzi di ricambio
Se, a causa di Guasto, Incidente, Incendio, Furto (anche parziale o tentato), Rapina (anche tentata), i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del Veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possono essere trovati sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercarli e ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare.
La copertura riguarda solo le spese di ricerca e spedizione. Il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali dovranno quindi essere rimborsati dall’Assicurato al suo rientro dal Viaggio.
La copertura opera
• quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato e comunque al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso e
• solo se i pezzi di ricambio sono reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.
6.8 Anticipo delle cauzioni penale e civile (Garanzia operante fuori da Italia, San Marino e Città del Vaticano)
In caso di fermo, arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di Incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il Veicolo, la Struttura Organizzativa, se l’Assicurato non vi può provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall’Autorità, fino ad un massimo di Euro 6.000,00, tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.
La Prestazione assistenza non è operante se il trasferimento di valuta all’estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato. L’Assicurato dovrà restituire la somma anticipata entro un massimo di 60 giorni dalla data di anticipo. Trascorso tale termine, l’Assicurato dovrà restituire, oltre la somma anticipata, gli interessi al tasso legale corrente.
L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, la cifra necessaria e il proprio recapito.
La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica al di fuori del Territorio dell’Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.
Formula “Classic”
La formula “Classic” include tutte le garanzie comprese nella formula “Ciclomotori”
6.9 Estensione Officina mobile (Depannage)
La copertura è valida anche in caso di:
a) Mancanza di carburante;
b) Foratura, scoppio o squarcio di pneumatico;
c) Perdita, rottura, Furto, mancato funzionamento delle chiavi di accensione o dimenticanza delle stesse all’interno dell’abitacolo;
d) Necessità di montare catene da neve.
6.10 Estensione Soccorso stradale
La copertura è valida anche in caso di:
a) Mancanza di carburante;
b) Foratura, scoppio o squarcio di pneumatico;
c) Perdita, rottura, Furto o mancato funzionamento delle chiavi di accensione o dimenticanza delle stesse all’interno dell’abitacolo;
d) Errato rifornimento.
6.11 Spese di rimessaggio
Se:
• a seguito della Prestazione assistenza di cui all’articolo “Soccorso stradale”, e
• in conseguenza di Guasto, Incidente, Incendio, Furto e Rapina parziali, errato rifornimento, smarrimento,
Furto, rottura o mancato funzionamento delle chiavi o dimenticanza delle stesse all’interno dell’abitacolo
accade che
• il Veicolo non può essere riparato in giornata o
• i punti di assistenza sono chiusi
la Struttura Organizzativa provvederà al rimessaggio del Veicolo per le prime 72 ore.
La Compagnia terrà a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di Euro 50,00 per Sinistro.
6.12 Spese di albergo
Se, a causa di:
• Guasto,
• Incidente,
• Incendio,
• Furto (anche parziale o tentato),
• Rapina (anche tentata)
il Veicolo resta immobilizzato e a causa di ciò gli Assicurati siano costretti ad una sosta forzata per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo.
La Compagnia terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di Euro 600,00 complessivamente per tutti gli Assicurati coinvolti nel medesimo Sinistro.
La copertura opera quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato e comunque al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
6.13 Auto sostitutiva (Garanzia operante solo in Italia)
Se, a causa di:
• Guasto,
• Incidente,
• Incendio,
• Furto (anche parziale o tentato),
• Rapina (anche tentata)
• Errato rifornimento
il Veicolo resta immobilizzato e ha necessità di una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate (a questo fine si utilizzeranno i tempari ufficiali della casa costruttrice), la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato, con spese a carico della Compagnia un’auto sostitutiva di categoria C non superiore a 1.200 cc. con percorrenza illimitata per il tempo di riparazione certificato dall’officina riparatrice e autorizzata dalla Struttura Organizzativa e comunque per un massimo di 3 giorni consecutivi.
In caso di attesa dei pezzi di ricambio, ove richiesto dall’Assicurato, l’auto in sostituzione potrà essere ritirata prima dell’inizio dei lavori di riparazione, restando fermi il numero di giorni di disponibilità dell’auto in sostituzione per il tempo di riparazione certificato dell’autoriparatore e autorizzata dalla Struttura Organizzativa e comunque per un massimo di 3 giorni consecutivi.
L’auto sostitutiva è messa a disposizione
• presso società di noleggio,
• negli orari di apertura delle stesse,
• compatibilmente con le disponibilità e
• secondo modalità applicate dalla società di noleggio.
Sono esclusi dalla copertura e restano sempre a carico dell’Assicurato:
a) le spese di carburante,
b) i pedaggi in genere,
a) le spese per le Assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative Franchigie applicate dalla società di noleggio.
b) ogni eventuale spesa per il prolungamento del contratto di noleggio;
c) l’eventuale deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio.
d) i costi eventualmente applicati dal noleggiatore in caso di riconsegna dell’autovettura a noleggio presso un centro diverso da quello in cui è avvenuto il ritiro.
La copertura non opera per:
a) immobilizzo del Veicolo dovuto all’esecuzione dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
b) operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi ai danni da riparare.
La copertura opera:
• quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato e comunque al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso e
• solo se il Sinistro si verifica nel Territorio dell’Italia.
Se l’Assicurato non è in possesso di una carta di credito, così come se l’utilizzatore del Veicolo ha meno di 21 anni, potrebbero incontrarsi delle difficoltà nell’individuare una società di autonoleggio disponibile ad erogare il servizio.
Formula “Top”
La formula “Top” include tutte le garanzie comprese nella formula “Classic”, ma la garanzia prevista all’art. 6.13 “Auto sostitutiva (Garanzia operante solo in Italia)” è integralmente sostituita dalla garanzia dell’art. 6.31 “Auto sostitutiva (Garanzia operante solo in Italia).”
6.14 Demolizione (Garanzia attiva solo in Italia)
6.14.1 Oggetto Se, a causa di:
• Guasto,
• Incidente,
• Incendio,
• Furto (anche parziale o tentato),
• Rapina (anche tentata)
l’Assicurato, deve demolire il Veicolo e cancellarlo dal PRA perché obbligato dalle norme vigenti, la Struttura Organizzativa, entro 15 giorni dalla richiesta dell’Assicurato organizzerà, con costi a carico della Compagnia:
a) Il recupero del Veicolo, dopo aver preso appuntamento con l’Assicurato;
b) Il trasporto del Veicolo ad un centro di demolizione autorizzato;
c) Il rilascio al momento del ritiro del Veicolo all’Assicurato o a terzi da lui incaricati delle dichiarazioni idonee a norma di legge;
d) L’invio all’Assicurato dei certificati di avvenuta demolizione e cancellazione dal PRA Tali certificati saranno inviati dal centro di demolizione a mezzo raccomandata A.R.
6.14.2 Documentazione da consegnare insieme al Veicolo
L’Assicurato, al momento della consegna del Veicolo, deve consegnare la seguente documentazione:
a) Ricevuta di pagamento degli eventuali costi di deposito del Veicolo relativi sia ai giorni che precedono la richiesta dell’Assicurato alla Struttura Organizzativa che ai 15 giorni successivi;
b) Libretto di circolazione in originale;
c) Foglio complementare o certificato di proprietà digitale;
d) Targhe del Veicolo;
e) Fotocopia del codice fiscale;
f) Fotocopia di documento di riconoscimento valido dell’intestatario al PRA;
g) Fotocopia di documento di riconoscimento valido dell’incaricato alla consegna del Veicolo, se soggetto diverso dall’intestatario al PRA.
Se mancano uno o più dei documenti di cui ai punti b), c) e d), l’Assicurato deve consegnare l’originale della denuncia o il verbale di ritiro rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell’estratto cronologico rilasciato dal PRA.
La mancata consegna dei documenti sopra elencati o di altri necessari per la demolizione del Veicolo comporta la decadenza dal diritto alla Prestazione assistenza.
6.14.3 Mezzi eccezionali
Se il Veicolo ha subito asportazioni di parti o danneggiamenti e, come conseguenza, richiede l’intervento di mezzi eccezionali per il recupero, l’Assicurato dovrà segnalarlo immediatamente alla Struttura Organizzativa quando richiede la Prestazione assistenza.
Il maggior costo per l’intervento del mezzo eccezionale è a carico dell’Assicurato, che dovrà pagarlo direttamente al fornitore, con le modalità con lui concordate.
Se lo stato del Veicolo non è segnalato tempestivamente dall’Assicurato, ogni maggiore costo causato dalla mancata segnalazione, inclusa una seconda uscita del mezzo di recupero, è a carico esclusivo dell’Assicurato, che dovrà pagarlo direttamente al fornitore, con le modalità con lui concordate.
6.15 Invio di un’autoambulanza (garanzia attiva solo in Italia)
Se, a causa di Infortunio da Incidente stradale, l’Assicurato
• subisce un ricovero di primo soccorso e, successivamente a tale ricovero
• ha necessità di un trasporto in autoambulanza in Italia,
la Struttura Organizzativa invierà direttamente l’autoambulanza e la Compagnia terrà a proprio carico la relativa spesa fino ad un importo pari a quello necessario per compiere 300Km di percorso complessivo (andata/ritorno).
6.16 Consulenza medica
Se a causa di Infortunio o malattia l’Assicurato ha bisogno di una consulenza medica, potrà mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la Prestazione assistenza più opportuna da effettuare in suo favore.
6.17 Viaggio per il recupero del Veicolo
La Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del Veicolo riparato o ritrovato che sia in grado di circolare autonomamente tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo, se si verifica una delle seguenti ipotesi:
6.17.1 Ipotesi 1
Il Veicolo resta immobilizzato
• nel Territorio italiano per oltre 36 ore o
• in altro Paese dove opera la copertura per 5 giorni a causa di:
• Guasto,
• Incidente,
• Incendio,
• Furto parziale o tentato,
• Rapina tentata
6.17.2 Ipotesi 2
Il Veicolo è stato ritrovato nel medesimo Paese in cui si è verificato il Furto totale consumato o la Rapina consumata.
La copertura opera quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato e comunque al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
6.18 Rientro dei passeggeri – prosecuzione del Viaggio
La Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato per consentirgli di continuare il Viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia:
• un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, oppure
• un veicolo ad uso privato senza autista di 1.200 cc di cilindrata, nel rispetto delle condizioni richieste del noleggiatore
se si verifica una delle seguenti ipotesi:
6.18.1 Ipotesi 1
il Veicolo resta immobilizzato
• per oltre 36 ore nel Territorio italiano o
• per 5 giorni in altro Paese dove opera la copertura
a causa di:
• Guasto,
• Incidente,
• Incendio,
• Furto parziale o tentato,
• Rapina tentata
6.18.2 Ipotesi 2
Il Veicolo ha subito un Furto totale consumato o una Rapina consumata.
La Compagnia terrà a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 300,00 Euro per Sinistro complessivamente per tutti gli Assicurati.
La copertura opera quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato e comunque al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
Sono esclusi dalla copertura e restano sempre a carico dell’Assicurato:
a) le spese di carburante,
b) i pedaggi in genere,
c) le spese per le Assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative Franchigie applicate dalla società di noleggio.
d) ogni eventuale spesa per il prolungamento del contratto di noleggio;
e) l’eventuale deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio.
f) costi eventualmente applicati dal noleggiatore in caso di riconsegna dell’autovettura a noleggio presso un centro diverso da quello in cui è avvenuto il ritiro.
6.19 Autista a disposizione
Se l’Assicurato non può guidare il Veicolo per
• Infortunio subito a seguito di un Incidente stradale, oppure
• ritiro della patente
e nessuno degli eventuali passeggeri è in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il Veicolo e eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell’Assicurato, secondo l’itinerario più breve.
La Compagnia terrà a proprio carico le spese dell’autista.
Non sono coperte le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).
La copertura opera quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato e comunque al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
6.20 Anticipo spese di prima necessità
Se, a causa di:
• Guasto,
• Incidente,
• Incendio,
• Furto (anche parziale o tentato),
• Rapina (anche tentata)
l’Assicurato, deve sostenere delle spese impreviste e non gli è possibile provvedere direttamente ed immediatamente, la Struttura Organizzativa anticiperà, per conto dell’Assicurato, il pagamento di fatture fino ad un importo massimo di 600,00 Euro per Sinistro.
L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, la cifra necessaria e il proprio recapito.
La Prestazione assistenza non è operante se il trasferimento di valuta all’estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato. L’Assicurato dovrà restituire la somma anticipata entro un massimo di 60 giorni dalla data di anticipo. Trascorso tale termine, l’Assicurato dovrà restituire, oltre la somma anticipata, gli interessi al tasso legale corrente.
La copertura opera quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato e comunque al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
6.21 Viaggio di un familiare
Se a causa di Infortunio causato da Incidente stradale in cui è rimasto coinvolto il Veicolo l’Assicurato, in Viaggio da solo, sia ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura e i medici ritengano che non sia trasferibile prima di 10 giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un Familiare dell’Assicurato, purché residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al Familiare di recarsi presso l’Assicurato ricoverato.
La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 600,00 Euro.
La copertura opera quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato e comunque al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
6.22 Rientro sanitario
Se a causa di Infortunio causato da Incidente stradale in cui è rimasto coinvolto il Veicolo le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite contatti diretti o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa e il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto
• in un ospedale attrezzato in Italia o
• alla sua residenza in Italia,
la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengano più idoneo alle condizioni dell’Assicurato tra i seguenti:
• aereo sanitario, esclusivamente nel caso di Sinistri verificatisi in Paesi Europei
• aereo di linea classe economica, eventualmente in barella
• treno prima classe e, occorrendo, vagone letto
• autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e effettuato a spese della Compagnia, inclusa l’assistenza medica o infermieristica durante il Viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa.
Non rientrano nella copertura le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa
• Possono essere curate sul posto, o
• Non impediscono all’Assicurato di proseguire il Viaggio.
La copertura non è operante nel caso in cui l’Assicurato o i suoi Familiari ottengono le dimissioni volontarie dall’ospedale o dall’istituto di cura contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.
La copertura opera quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato e comunque al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
Se la Compagnia ha sostenuto le spese del rientro dell’Assicurato, avrà il diritto di richiedere a quest’ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.
6.23 Rientro con un familiare
Se:
• Si procede al “Rientro sanitario” secondo le previsioni dell’art. 6.22, e
• I medici della Struttura Organizzativa non ritengono necessaria l’assistenza sanitaria durante il Viaggio,
la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare con lo stesso mezzo utilizzato dall’Assicurato per il “Rientro sanitario” un suo Familiare, presente sul posto.
La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 300,00 Euro.
La copertura opera quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato e comunque al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
Se la Compagnia ha sostenuto le spese del rientro dell’Assicurato, avrà il diritto di richiedere a quest’ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.
6.24 Accompagnamento minori
Se l’Assicurato
• È in Viaggio con uno o più minori di 15 anni, e
• Non può occuparsi di loro a causa di Infortunio conseguente ad Incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto il Veicolo,
la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un Familiare, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia.
La Compagnia terrà a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di 600,00 Euro per Sinistro. Le spese di soggiorno del Familiare non sono coperte.
L’Assicurato dovrà comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del Familiare affinché la Struttura Organizzativa possa contattarlo e organizzare il Viaggio.
La copertura opera quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato e comunque al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
6.25 Rientro salma
Se a causa di Incidente stradale in cui è rimasto coinvolto il Veicolo l’Assicurato è deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà e effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.
La Compagnia terrà a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 4.000,00 Euro per Sinistro, anche se sono coinvolti più Assicurati.
Se i preventivi di spesa per il trasporto fossero superiori al Massimale, la Struttura Organizzativa non procederà con la Prestazione assistenza se non avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo da essa ritenute adeguate per il pagamento della parte eccedente.
Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero della salma.
La copertura opera quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato e comunque al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
6.26 Rimpatrio del Veicolo a mezzo pianale (Garanzia operante fuori da Italia, San Marino e Città del Vaticano)
Se si verifica una delle due ipotesi che seguono:
6.26.1 Ipotesi 1
Il Veicolo resta immobilizzato e ha necessità di una riparazione che richieda oltre 40 ore di manodopera certificate, con preventivo dettagliato redatto sulla base di diagnosi eseguita da parte dell’officina, (a questo fine si utilizzeranno i tempari ufficiali della casa costruttrice), a causa di:
• Guasto,
• Incidente,
• Incendio,
• Furto parziale o tentato,
• Rapina tentata
6.26.2 Ipotesi 2
Il Veicolo ha subito un Furto totale consumato o una Rapina consumata e viene ritrovato (nel Paese in cui è avvenuto il Sinistro o in altro Paese) in condizioni tali da non poter circolare regolarmente.
la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l’Assicurato e l’officina incaricata della riparazione, organizzerà il trasporto del Veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l’Assicurato stesso. Le spese del trasporto del Veicolo e quelle della giacenza all’estero dalla data di comunicazione del Sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico della Compagnia, per un ammontare pari al valore residuo del Veicolo successivo al verificarsi del Sinistro. Il valore residuo del Veicolo verrà definito dai tecnici della Struttura Organizzativa in relazione al valore medio di mercato del relitto.
Sono esclusi dalla copertura e rimangono a carico dell’Assicurato:
• l’eventuale eccedenza tra quanto corrisposto dalla Compagnia e il costo totale del trasporto;
• le spese relative ai diritti doganali;
• i costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di Accessori.
Non rientra nella copertura il caso in cui la gravità del danno al Veicolo non impedisce di proseguire il Viaggio.
La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica al di fuori del Territorio dell’Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.
6.27 Anticipo spese legali (Garanzia operante fuori da Italia, San Marino e Città del Vaticano)
In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell’Assicurato a causa di Incidente stradale nel quale è stato coinvolto il Veicolo, la Struttura Organizzativa, se l’Assicurato non può provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo l’onorario di un legale fino ad un massimo di 1.500,00 Euro.
L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, la cifra necessaria e il suo recapito.
La Prestazione assistenza non è operante se il trasferimento di valuta all’estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato. L’Assicurato dovrà restituire la somma anticipata entro un massimo di 60 giorni dalla data di anticipo. Trascorso tale termine, l’Assicurato dovrà restituire, oltre la somma anticipata, gli interessi al tasso legale corrente.
La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica al di fuori del Territorio dell’Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.
6.28 Interprete a disposizione (Garanzia attiva fuori da Italia, San Marino e Città del Vaticano)
Se, in caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell’Assicurato in seguito a Incidente stradale nel quale è stato coinvolto il Veicolo, l’Assicurato ha bisogno di un interprete, la Struttura Organizzativa lo invierà, e la Compagnia terrà a proprio carico l’onorario fino ad un massimo di 8 ore lavorative.
La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica al di fuori del Territorio dell’Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.
6.29 Anticipo delle spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche e ospedaliere
Se l’Assicurato, a seguito di Infortunio causato da Incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto il Veicolo, deve sostenere delle spese mediche, chirurgiche e farmaceutiche impreviste e non gli è possibile provvedere direttamente e immediatamente al pagamento delle stesse, la Struttura Organizzativa anticiperà, per conto dell’Assicurato, il pagamento delle fatture fino ad un importo massimo di 3.000,00 Euro per Sinistro.
L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, la cifra necessaria, il suo recapito.
La Prestazione assistenza non è operante se il trasferimento di valuta all’estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato. L’Assicurato dovrà restituire la somma anticipata entro un massimo di 60 giorni dalla data di anticipo. Trascorso tale termine, l’Assicurato dovrà restituire, oltre la somma anticipata, gli interessi al tasso legale corrente.
La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica al di fuori del Territorio dell’Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.
6.30 Richiesta documenti in caso di furto totale
Se, a seguito di Furto totale del Veicolo, l’Assicurato deve richiedere i seguenti documenti:
• estratto cronologico, generale o storico
• perdita di possesso
potrà contattare la Struttura Organizzativa comunicando la targa del Veicolo e inviando l’originale della denuncia rilasciata dall’Autorità competente. In seguito la Struttura Organizzativa tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti e una volta ottenuti li invierà all’Assicurato. La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza. La Compagnia terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.
6.31 Auto sostitutiva (Garanzia operante solo in Italia)
Se, a causa di:
• Guasto,
• Incidente,
• Incendio,
• Furto (anche parziale o tentato),
• Rapina (anche tentata)
• errato rifornimento
il Veicolo resta immobilizzato e ha necessità di una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate (a questo fine si utilizzeranno i tempari ufficiali della casa costruttrice), la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato, con spese a carico della Compagnia:
• In caso di immobilizzo di un motociclo, un’auto sostitutiva di categoria C non superiore a 1.200 cc.;
• In caso di immobilizzo di un’autovettura, un’auto sostitutiva di categoria pari al Veicolo, ma comunque non superiore a 2.000 cc.
In entrambi i casi
• Con percorrenza illimitata
• Per il tempo di riparazione certificato dell’officina riparatrice e autorizzato dalla Struttura Organizzativa e comunque per un massimo di:
• 7 giorni consecutivi, in caso di Guasto, Incidente, Incendio, Furto parziale o tentato, Rapina tentata, errato rifornimento
• 30 giorni consecutivi, in caso di Furto o Rapina totali.
In caso di attesa dei pezzi di ricambio, se richiesto dall’Assicurato, l’auto in sostituzione potrà essere ritirata prima dell’inizio dei lavori di riparazione. L’auto in sostituzione rimarrà a disposizione per il tempo di riparazione certificato dall’autoriparatore e autorizzato dalla Struttura Organizzativa.
L’auto sostitutiva è messa a disposizione
• presso società di noleggio,
• negli orari di apertura delle stesse,
• compatibilmente con le disponibilità e
• secondo modalità applicate dalla società di noleggio.
Sono esclusi dalla copertura e restano sempre a carico dell’Assicurato:
a) le spese di carburante,
b) i pedaggi in genere,
c) i pedaggi in genere,
d) le spese per le Assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative Franchigie applicate dalla società di noleggio,
e) ogni eventuale spesa per il prolungamento del contratto di noleggio;
f) l’eventuale deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio.
g) i costi eventualmente applicati dal noleggiatore in caso di riconsegna dell’autovettura a noleggio presso un centro diverso da quello in cui è avvenuto il ritiro.
La copertura non opera per:
a) immobilizzo del Veicolo dovuto all’esecuzione dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
b) operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi ai danni da riparare.
Se l’Assicurato non è in possesso di una carta di credito oppure se l’utilizzatore del Veicolo ha meno di 21 anni, potrebbero incontrarsi delle difficoltà nell’individuare una società di autonoleggio disponibile ad erogare il servizio.
6.32 Soccorso stradale per mancanza di carica della batteria del Veicolo elettrico/ibrido plug-in
Se il Veicolo elettrico/ibrido plug-in non è in condizioni di spostarsi autonomamente a causa di mancanza di carica della batteria, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato un mezzo di soccorso per trainare il Veicolo elettrico/ibrido plug-in alla Stazione di ricarica più vicina o al deposito più vicino convenzionato con la Struttura Organizzativa che garantisca la carica. In caso di Sinistro avvenuto all’estero oppure in autostrada la Struttura Organizzativa fornirà specifiche istruzioni.
La Compagnia terrà a proprio carico il diritto di uscita, il costo del percorso di andata e ritorno e quello del traino fino ad un massimo di Euro 200,00 per Sinistro. L’eventuale eccedenza resta a carico dell’Assicurato. Sono esclusi dalla copertura il costo del ciclo di ricarica della batteria, dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento d’urgenza, i costi di manodopera e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.
La copertura non opera al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuori strada).
Sono escluse le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del Veicolo elettrico/ibrido plug-in.
6.33 Officina mobile (Depannage) per mancanza di carica della batteria del Veicolo elettrico/ibrido plug-in
Se il Veicolo elettrico/ibrido plug-in non è in condizioni di spostarsi autonomamente a causa di mancanza di carica della batteria, la Struttura Organizzativa, dopo aver valutato la possibilità di effettuare la ricarica sul posto, invierà una officina mobile per l’effettuazione di un ciclo di ricarica minimo della batteria utile per una pronta ripartenza e per offrire autonomia per una breve percorrenza (a titolo esemplificativo, spostamento pari a 20 km che consenta il raggiungimento della prima Stazione di ricarica disponibile, dipendente in ogni caso dalla tipologia del Veicolo elettrico/ibrido plug-in e dallo stile di guida dell’Assicurato), se tale officina mobile è disponibile nelle vicinanze.
La Compagnia terrà a proprio carico il diritto di uscita, il costo del percorso di andata e ritorno dell’officina mobile ed anche il costo del ciclo di carica (purché la ricarica stessa avvenga sul luogo di fermo) fino ad un massimo di Euro 200,00 per Sinistro. L’eventuale eccedenza resta a carico dell’Assicurato.
Sono esclusi dalla copertura il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento di urgenza, i costi di manodopera e ogni altra riparazione effettuata dall’officina mobile.
Se l’officina mobile non potesse ricaricare la batteria del Veicolo elettrico/ibrido plug-in sul posto si applica l’art 6.32 “Soccorso stradale per mancanza di carica della batteria del Veicolo elettrico/ibrido plug-in”.
6.34 Informazioni telefoniche su Stazioni di ricarica (Garanzia operante solo in Italia
L’Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa per ricevere indicazioni sulla Stazione di ricarica a uso pubblico più vicina al luogo in cui si trova il Veicolo elettrico/ibrido plug-in assicurato
6.35 Soggetti assicurati
Per le garanzie fornite da questo Modulo 6 Assistenza, sono Assicurati
• il conducente del Veicolo, ma solo se autorizzato dall’Assicurato e in possesso delle autorizzazioni di legge per l’uso del Veicolo, e
• per le sole coperture previste dagli articoli 6.12 “Spese di albergo“, 6.15 “Invio di un’autoambulanza (garanzia attiva solo in Italia)“, 6.18 “Rientro dei passeggeri – prosecuzione del Viaggio“, 6.21 “Viaggio di un familiare“ e 6.22 “Rientro sanitario”, i terzi trasportati sul Veicolo, ma solo se il numero totale di tali terzi trasportati non superi quello indicato sul libretto di circolazione del Veicolo.
6.36 Estensione territoriale
La copertura, a meno che nelle singole garanzie non sia precisato diversamente, vale nel Territorio italiano, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio dell’Islanda, del Liechtenstein, di Andorra, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e negli altri paesi esteri nei quali, mediante rilascio di apposita Carta Verde, è valida la garanzia R.C. motocicli e ciclomotori per il Veicolo.
La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso del Periodo di assicurazione è di 60 giorni.
6.37 Esclusioni
Nessuna Prestazione assistenza è dovuta se l’Assicurato non si è rivolto alla Struttura Organizzativa prima di effettuare qualsiasi azione o assumere un impegno di spesa.
Nessuna Prestazione assistenza è dovuta:
a) Per Sinistri avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara oppure se il Veicolo circola nelle zone a queste riservate sia all’interno che all’esterno degli autodromi;
b) Per Sinistri avvenuti nelle aree aeroportuali civili e militari, salvo che per alcune aree aeroportuali civili previste dalla normativa in vigore;
c) Per i danni, diretti ed indiretti, causati da Veicolo alimentato a metano o GPL (anche in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l’accesso a questa tipologia di veicoli è vietato dalla legge;
d) Per i danni derivanti da urto con animali selvatici;
e) Per Sinistri avvenuti a seguito di scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, Cyberterrorismo e di vandalismo di massa;
f) Per Sinistri avvenuti a seguito di terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, epidemie o pandemie;
g) Per Sinistri avvenuti con dolo o colpa grave dell’Assicurato o delle persone di cui deve rispondere, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
h) Per Sinistri avvenuti a seguito di abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
i) negli stati che si trovino in stato di guerra dichiarata o di fatto o la cui condizione di belligeranza è stata resa di pubblica notizia;
j) in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto, come da elenco ufficiale del Ministero degli Esteri ed indicazioni disponibili al sito web www.viaggiaresicuri.it.
k) in circostanze eccezionali di entità e gravità tale da richiedere misure restrittive da parte delle autorità competenti (nazionali e/o internazionali) al fine di ridurre il rischio alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo. Pertanto, tutte le Prestazioni erogate per tramite della Struttura organizzativa saranno compiute in conformità e nei limiti fissati dalle leggi e/o dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore.
l) per i mezzi impiegati ai trasporti speciali, particolari, eccezionali e al trasporto di animali vivi.
m) in tutti i casi in cui le condizioni non permettano un intervento del mezzo di soccorso in sicurezza.
6.38 Istruzioni per la richiesta di assistenza
6.38.1 Riferimento
In caso di Sinistro l’Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Struttura Organizzativa, che provvede all’erogazione delle Prestazioni assistenza.
6.38.2 Contatti
L’Assicurato deve rivolgersi sempre alla Struttura Organizzativa prima di effettuare qualsiasi azione o assumere un impegno di spesa, altrimenti non otterrà il diritto alla Prestazione assistenza.
Ulteriori informazioni su come richiedere la prestazione assicurativa si trovano alla Sottosezione 14 “Disposizioni relative al Modulo assistenza” della Sezione D. Cosa fare in caso di Sinistro.
7. Modulo Infortuni del conducente
Attivo solo se acquistato
7.1 Oggetto della garanzia
In caso di Infortuni al conducente che guida il Veicolo col consenso del Proprietario o soggetto equiparato, se avvenuti:
a) Durante la circolazione del Veicolo;
b) Mentre il conducente sale o scende dal Veicolo;
c) Quando il conducente effettua operazioni attorno al Veicolo (ad esempio riparazioni); la Compagnia offre le seguenti prestazioni, coi seguenti Massimali:
Prestazione | Massimale |
Indennizzo per morte | 52.000,00 Euro |
Indennizzo per Invalidità Permanente | 52.000,00 Euro |
7.2 Estensioni
La garanzia è prestata anche in caso di:
a) asfissia per involontaria aspirazione di gas e vapori;
b) annegamento a seguito di Incidente al Veicolo;
c) Infortuni derivanti da effetti della temperatura esterna e degli eventi atmosferici, compresa l’azione del fulmine;
d) Infortuni derivanti da caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe, slavine e frane;
e) Infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza dovuti anche a colpa grave;
f) Infortuni sofferti in caso di malore o incoscienza;
g) Infortuni derivanti da Attacco Cyber.
7.3 Estensione territoriale
L’Assicurazione è valida nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell’Unione Europea, del Liechtenstein e del Principato di Monaco e degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate.
7.4 Esclusioni
La copertura non è operante:
a) per Sinistri avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara oppure se il Veicolo circola nelle zone a queste riservate sia all’interno che all’esterno degli autodromi;
b) per Sinistri avvenuti nelle aree aeroportuali civili e militari, salvo che per alcune aree aeroportuali civili previste dalla normativa in vigore;
c) per i danni derivanti da urto con animali selvatici;
d) per Infortuni avvenuti in stato di ubriachezza o sofferti sotto l’effetto di stupefacenti, allucinogeni e simili;
e) gli Infortuni conseguenti ad atti di autolesionismo, suicidio o tentato suicidio dell’Assicurato;
f) per Infortuni conseguenti ad atti dolosi o temerari dell’Assicurato; sono coperti gli infortuni per atti compiuti per legittima difesa o per dovere di solidarietà umana;
g) per infortuni derivanti da fatti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, atti di terrorismo, Cyberterrorismo, attentati, aggressioni o atti violenti;
h) per infortuni derivanti da terremoto, alluvioni, inondazioni, da maremoti ed eruzioni vulcaniche compresi i loro effetti;
i) per Infortuni che siano conseguenza di trasformazioni, dirette o indirette, o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e ad accelerazioni di particelle atomiche (ad esempio: fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X);
j) per infarti ed ernie di qualsiasi tipo;
k) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
l) per le persone che usano il Veicolo senza il consenso del Proprietario o soggetto equiparato;
m) se l’utilizzo non è effettuato conformemente alle disposizioni vigenti, alle indicazioni della carta di circolazione o all’uso dichiarato dal Contraente;
n) per gli Infortuni derivanti dalla pratica di sport professionistico, o di attività sportive in qualsiasi modo remunerate o alle quali l’Assicurato dedichi impegno temporale prevalente rispetto a qualsiasi altra attività da lui esercitata;
o) Per le persone che al momento della stipula del contratto abbiano già superato l’80° anno di età.
7.5 Indennizzo per il caso di Invalidità Permanente
7.5.1 Oggetto
La Compagnia paga un Indennizzo calcolato sulla base della somma assicurata per invalidità permanente, secondo quanto previsto dalla Tabella seguente e dalle presenti disposizioni, nel caso in cui entro due anni dal giorno dell’Infortunio le lesioni riportate hanno quale conseguenza una Invalidità permanente.
Tipologia di invalidità | Percentuale di invalidità | ||
Lato destro | Lato sinistro | ||
Alienazione mentale incurabile ed escludente qualsiasi lavoro | 100% | ||
Paralisi completa | 100% | ||
Cecità completa | 100% | ||
Perdita di un occhio con ablazione | 30% | ||
Perdita completa della facoltà visiva di un occhio | 25% | ||
Sordità bilaterale completa e disturbi concomitanti | 50% | ||
Sordità completa di un orecchio e disturbi concomitanti | 15% | ||
Perdita completa del braccio | 70% | 60% | |
Perdita completa della mano | 60% | 50% | |
Perdita completa del pollice | 22% | 18% | |
Perdita completa dell’indice | 15% | 12% | |
Perdita completa di qualsiasi altro dito della mano | 8% | 6% | |
Perdita completa della funzione della spalla e del gomito | 20% | 15% | |
Perdita completa della funzione del polso | 12% | 10% | |
Perdita di una gamba sopra il ginocchio | 60% | ||
Perdita di una gamba all’altezza o al di sotto del ginocchio | 50% | ||
Perdita completa di un piede | 40% | ||
Perdita completa di un alluce | 8% | ||
Perdita completa di qualsiasi altro dito del piede | 3% | ||
Perdita completa della funzione di un’anca, di un ginocchio o delle articolazioni di un piede | 25% |
7.5.2 Criteri per la determinazione dell’Indennizzo
Le percentuali di invalidità permanente vengono accertante in base alla tabella sopra indicata e, per i casi non elencati, si applicherà quanto previsto dalla Tabella Invalidità Infortuni ANIA con le precisazioni che seguono: la Perdita totale e irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso: se si tratta di minorazione, le percentuali vengono considerate ridotte in proporzione della funzionalità perduta.
Nei casi di perdita funzionale di più organi o arti, l’indennità viene stabilita mediante la somma delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.
Nei casi non specificati nella Tabella, il grado di invalidità si determina secondo la loro gravità comparata a quella dei casi elencati.
Per le menomazioni degli arti superiori in caso di mancinismo, le percentuali previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.
L’Indennizzo è dovuto per le conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio denunciato.
Non sono, perciò, indennizzabili le conseguenze che derivino da condizioni fisiche o patologiche preesistenti all’Infortunio o manifestatesi successivamente all’Infortunio stesso ma non imputabili ad esso.
7.5.3 Franchigia per invalidità Permanente
La Franchigia per il caso di Invalidità Permanente si applica con le seguenti modalità:
a) In caso di Invalidità Permanente inferiore o pari al 8%: non viene corrisposto alcun Indennizzo;
b) In caso di Invalidità Permanente superiore al 8% ma inferiore o pari al 25%: l’Indennizzo viene pagato solo per la parte che supera il 8%;
c) In caso di Invalidità Permanente superiore al 25%: l’Indennizzo viene pagato senza applicazione di alcuna Franchigia.
Si rimanda alla seguente tabella per maggiore chiarezza.
Tabella di determinazione della Franchigia per Invalidità Permanente in relazione agli Infortuni subiti dal conducente durante la circolazione del Veicolo assicurato | |||||
% da Invalidità Permanente | % da liquidare | % da Invalidità Permanente | % da liquidare | % da Invalidità Permanente | % da liquidare |
1 | 0 | 18 | 10 | 35 | 35 |
2 | 0 | 19 | 11 | 36 | 36 |
3 | 0 | 20 | 12 | 37 | 37 |
4 | 0 | 21 | 13 | 38 | 38 |
5 | 0 | 22 | 14 | 39 | 39 |
6 | 0 | 23 | 15 | 40 | 40 |
7 | 0 | 24 | 16 | 41 | 41 |
8 | 0 | 25 | 17 | 42 | 42 |
9 | 1 | 26 | 26 | 43 | 43 |
10 | 2 | 27 | 27 | 44 | 44 |
11 | 3 | 28 | 28 | 45 | 45 |
12 | 4 | 29 | 29 | 46 | 46 |
13 | 5 | 30 | 30 | 47 | 47 |
14 | 6 | 31 | 31 | 48 | 48 |
15 | 7 | 32 | 32 | 49 | 49 |
16 | 8 | 33 | 33 | 50 e oltre | 50 e oltre |
17 | 9 | 34 | 34 |
Se:
• La somma assicurata è di 52.000,00 euro;
• a seguito di Incidente l’Assicurato perde l’udito da un orecchio (15% di invalidità)
• applicazione della Franchigia: 8 punti percentuale: la percentuale da liquidare è il 7% (15% - 8% = 7%)
• quindi l’Assicurato riceverà un Indennizzo di 3.640,00 Euro, dato da 52.000,00 x 7%.
Calcolo Indennizzo in caso di Invalidità Permanente
7.6 Indennizzo per il caso di morte
La Compagnia paga l’intera somma assicurata per il caso di morte se l’Assicurato muore, purché:
a) entro 2 anni dall’Infortunio, e
b) per conseguenza delle lesioni subite.
La somma è pagata ai Beneficiari o, in assenza di nomina di Beneficiari, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. In caso di successione legittima (cioè senza testamento), la Compagnia pagherà l’Indennizzo ai soli eredi che siano parenti dell’Assicurato sino al quarto grado.
L’Indennizzo eventualmente già pagato per Invalidità Permanente a causa del medesimo Infortunio è sottratto a quello dovuto per morte.
Se:
• La somma assicurata è di 52.000,00 euro;
• a seguito di Incidente l’Assicurato perde l’udito da un orecchio (15% di invalidità)
• applicazione della Franchigia: 8 punti percentuale: la percentuale da liquidare è il 7% (15% - 8% = 7%)
• quindi l’Assicurato riceverà un Indennizzo di 3.640,00 Euro, dato da 52.000,00 x 7%.
• Se a causa del medesimo Infortunio si verifica anche la morte dell’Assicurato, il Beneficiario riceverà un Indennizzo per morte pari a 48.360,00 Euro calcolato come segue:
• somma assicurata per il caso morte 52.000,00 euro
• meno l’Indennizzo per Invalidità Permanente già corrisposto, cioè 3.640,00 euro.
Esempio di calcolo Indennizzo in caso di morte conseguente ad Infortunio
7.7 Indennizzo da Invalidità Permanente in caso di morte dell’Assicurato per cause indipendenti dall’Infortunio
Il diritto all’Indennizzo per Invalidità Permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile.
Tuttavia, se l’Assicurato decede per cause indipendenti dall’Infortunio prima che l’Indennizzo sia stato pagato, la Compagnia è tenuta a corrispondere ai Beneficiari:
• l’importo oggetto di sua eventuale offerta o di accordo con l’Assicurato,
• in assenza di un’offerta della Compagnia o di un accordo con l’Assicurato, l’importo oggettivamente determinabile sulla base di quanto previsto nell’art. 0 “
• Criteri per la determinazione dell’Indennizzo” e nell’art.12.1 “Obblighi in caso di Sinistro”.
C. Il contratto dalla A alla Z
8. Previsioni comuni a tutti i moduli
8.1 Dichiarazioni sulle circostanze del rischio
Il Contraente e l’Assicurato devono indicare alla Compagnia tutti gli aspetti che possono influire sulla valutazione del rischio. La violazione di questo obbligo può comportare serie conseguenze.
Gli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile prevedono, infatti, che:
• le dichiarazioni inesatte o reticenti rese con dolo o colpa grave su circostanze che il Contraente o l’Assicurato conoscono o che, facendo uso della normale diligenza, potrebbero conoscere, sono causa di annullamento del contratto e possono comportare la perdita totale del diritto all’Indennizzo. In questo caso, la Compagnia ha diritto a chiedere l’annullamento del Contratto, a condizione che lo abbia comunicato al contraente entro tre mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni (cfr. art. 1892 c.c.). Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine di tre mesi sopra indicato, la Compagnia non è tenuta a pagare la somma assicurata. In ogni caso la Compagnia ha diritto a trattenere il premio convenuto per il primo anno e ai premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento.
• le dichiarazioni inesatte o reticenti rese senza dolo o colpa grave (cioè riguardano circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza), consentono alla Compagnia di esercitare il diritto di recesso facendo in tal modo cessare gli effetti del contratto e, in caso di Sinistro, di pagare un Indennizzo ridotto. Nello specifico, la Compagnia può recedere dal Contratto entro 3 mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni. In tale ipotesi qualora si verifichi un sinistro la Società pagherà la somma dovuta ridotta proporzionalmente della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose al momento della conclusione del Contratto (cfr. art. 1893 c.c.).
Le previsioni di cui al primo comma si riferiscono anche:
• alle informazioni rilasciate dal Contraente e inerenti al Proprietario o soggetto equiparato;
• al diritto di usufruire di convenzioni tariffarie.
8.2 Aggravamento del rischio
Secondo l’art. 1898 del Codice Civile si ha aggravamento del rischio quando nel corso del contratto si modifica lo stato delle cose che c’era nel momento in cui il contratto è stato concluso, in modo tale, che la Compagnia avrebbe richiesto un Premio maggiore o rifiutato il rischio.
Lo stesso art. 1898 del codice civile prevede l’obbligo per il Contraente e l’Assicurato di avvisare immediatamente la Compagnia dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. La violazione di questo obbligo può comportare la Perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione.
In caso di frazionamento mensile tramite il servizio APPpago di Sella Personal Credit S.p.A., l’integrazione in aumento del premio viene richiesta dalla Compagnia al Contraente in un’unica soluzione, mentre l’importo delle quote mensili residue rimane invariato e deve continuare ad essere pagato dal Contraente a Sella Personal Credit S.p.A..
8.2.1 Variazione della residenza del Contraente o del Proprietario o soggetto equiparato
Il Contraente e il Proprietario o soggetto equiparato devono comunicare tempestivamente alla Compagnia il cambio di residenza del Contraente e del Proprietario o soggetto equiparato avvenuto in corso di contratto, fornendo il certificato di residenza. La variazione va comunicata secondo le modalità previste all’art. 8.21 “Comunicazioni”.
8.3 Diminuzione del rischio
L’art. 1897 del Codice Civile prevede l’ipotesi che, nel corso del contratto, possa diminuire il rischio. Questo accade quando la Compagnia avrebbe applicato un Premio minore conoscendo le circostanze che fanno diminuire il rischio. In questo caso il Contraente/Assicurato può comunicare la diminuzione del rischio alla Compagnia ed ottenere una riduzione del Premio a decorrere dalla scadenza della rata di Premio successiva alla comunicazione. La Compagnia rinuncia volontariamente al diritto riconosciutole dalla legge di recedere dal contratto in questa eventualità.
In caso di frazionamento mensile tramite il servizio APPpago di Sella Personal Credit S.p.A., la riduzione del premio viene rimborsata dalla Compagnia al Contraente in un’unica soluzione, mentre l’importo delle quote mensili residue rimane invariato e deve continuare ad essere pagato dal Contraente a Sella Personal Credit S.p.A..
8.4 Conclusione del contratto
8.4.1 Preventivo e accettazione
Per stipulare questo contratto il Contraente deve:
a) inviare gli eventuali documenti richiesti dalla Compagnia, utilizzando le modalità di cui all’art. 8.21 “Comunicazioni”;
b) accettare il preventivo subordinato all’esito positivo delle verifiche effettuate da parte della Compagnia sui documenti ricevuti e sugli eventuali ulteriori documenti richiesti ai sensi del punto a);
c) solo all’esito della conferma del preventivo da parte della Compagnia, pagare il Premio o la prima quota, nel caso di premio frazionato mensilmente, con le modalità indicate nella lettera accompagnatoria.
La ricevuta di versamento costituisce quietanza di pagamento.
Il contratto è concluso nel momento del pagamento del Premio, a condizione che i documenti inviati dal Contraente alla Compagnia confermino le informazioni contenute nel preventivo.
8.4.2 Verifica della documentazione inviata dal Contraente
La Compagnia verifica, prima del pagamento del Premio o della prima quota, nel caso di premio frazionato mensilmente, la correttezza delle informazioni risultanti dalle banche dati relativamente all’attestazione del rischio del Veicolo, del Contraente e dell’intestatario del Veicolo, se persona diversa (ai sensi dell’art.132 D.Lgs. 7/9/2005 n°209).
Se c’è discordanza tra:
• le informazioni indicate nel preventivo e
• le informazioni risultanti dalla documentazione inviata dal Contraente la Compagnia formulerà un nuovo preventivo.
In caso di formulazione di nuovo preventivo, il Contraente può:
• aderire alla nuova proposta nel seguente modo:
• inviando l’eventuale documentazione aggiuntiva richiesta dalla Compagnia con le modalità di cui all’art.
8.21 “Comunicazioni”;
• accettando il preventivo, subordinato all'esito delle verifiche effettuate dalla Compagnia sui documenti ricevuti;
• solo all’esito della conferma del preventivo da parte della Compagnia, pagando il Premio o la prima quota, nel caso di premio frazionato mensilmente, con le modalità indicate nella lettera accompagnatoria.
• rinunciare alla nuova proposta.
Se entro 30 giorni dalla formulazione del nuovo preventivo la Compagnia non riceve alcuna risposta da parte del Contraente il contratto non si concluderà.
8.5 Premio
Il Premio deve essere pagato con le modalità indicate nel preventivo o nella lettera allegata al preventivo.
Il Premio ha periodicità annuale ed il pagamento, qualora concesso, può essere frazionato anche in quote mensili tramite il servizio APPpago. La concessione del servizio è subordinata all’approvazione da parte di Sella Personal Credit S.p.A..
In caso di mancata approvazione da parte di Sella Personal Credit S.p.A, il pagamento del Premio non può essere effettuato in quote mensili. In tal caso il Contraente può scegliere di effettuare il pagamento del Premio per intero con un metodo di pagamento diverso.
Il Premio è dovuto per intero anche se sia stato concesso il pagamento frazionato.
8.6 Durata del contratto e periodo di copertura
8.6.1 Durata e assenza di tacito rinnovo
Il contratto ha durata annuale e non prevede tacito rinnovo.
8.6.2 Inizio della copertura
La copertura inizia dopo il pagamento del Premio o della prima rata di Premio.
La copertura inizia, se nel Modulo di Polizza non è indicata una data successiva:
a) Per i pagamenti tramite bonifico bancario:
i. Dalle ore 24.00 della data indicata come valuta fissa per il Beneficiario;
ii. Dalle ore 24.00 dalla data in cui è stato dato l’ordine irrevocabile di bonifico, se la data di valuta fissa per il Beneficiario è antecedente alla data del bonifico;
b) Per i pagamenti tramite bollettino di conto corrente postale: dalle ore 24.00 del giorno in cui è stato eseguito il versamento;
c) Per i pagamenti effettuati:
i. presso i punti Mooney
ii. presso le tabaccherie PUNTOLIS, edicole o bar convenzionati con LIS Pay S.p.A.
iii. tramite carta di credito
iv. tramite Apple Pay
v. tramite servizi di bonifico on-line forniti da MyBank
vi. tramite il servizio APPpago, subordinato all’approvazione di Sella Personal Credit S.p.A. dalle 24.00 del giorno di pagamento.
8.6.3 Sospensione della copertura
In caso di frazionamento del Premio, se il Contraente non paga le rate successive di Premio, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza.
Ad esempio, se la rata di Premio scade il 15 maggio, la copertura resta sospesa dal 31 maggio.
Esempio
Il pagamento oltre il 15° giorno successivo alla scadenza di pagamento della seconda rata non può in alcun caso produrre un effetto retroattivo della copertura.
8.6.4 Termine della copertura
La copertura ha effetto fino alle ore 24.00 della data di scadenza indicata nel Modulo di Polizza.
La Compagnia è tenuta a mantenere operanti le garanzie prestate fino al quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata in Polizza e l’estensione cessa alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto, anche se stipulato con altra compagnia.
8.7 Diritto di recesso (ripensamento)
Il Contraente, entro 14 giorni dal momento in cui il contratto è concluso, può esercitare il diritto di recesso senza doverne indicare il motivo, cioè può chiedere alla Compagnia che cessino gli effetti del contratto (ripensamento).
Per esercitare il diritto di recesso il Contraente deve inviare una richiesta scritta alla Compagnia, con dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C. di non avere né causato né subito sinistri, utilizzando le modalità dell’art. 8.21 “Comunicazioni”.
Al ricevimento della richiesta di recesso, la Compagnia rimborserà il Premio pagato, al netto di imposte e oneri parafiscali. Se il ripensamento viene finalizzato prima della decorrenza di Polizza, il rimborso verrà effettuato per l’intero Premio pagato.
In caso di frazionamento mensile tramite il servizio APPpago di Sella Personal Credit S.p.A., la Compagnia procede con la cancellazione della Polizza e provvede ad informare Sella Personal Credit S.p.A. per la gestione del rimborso.
Qualora si verifichi un Sinistro durante il periodo in cui è previsto il diritto di recesso, lo stesso diritto di recesso non potrà essere esercitato. Nel caso in cui la dichiarazione non sia veritiera, ed il sinistro si sia effettivamente verificato, la Compagnia si rivarrà nei confronti del Contraente per ogni esborso e spese sostenuti.
La richiesta di recesso può essere effettuata in forma libera; al mero fine di facilitare il Contraente la Compagnia mette a disposizione un modulo di recesso che può essere:
• richiesto chiamando il Servizio Clienti al n° 02.83.430.430 dalle ore 8,30 alle 19,30 dal lunedì al sabato,
• scaricato sul sito internet www.zurich-connect.it nella sezione ’Documenti’.
8.8 Proposta di rinnovo del contratto
Prima della scadenza del contratto, la Compagnia può proporre al Contraente il rinnovo del contratto, con pari durata e nuove condizioni di contratto e di Premio.
Il Premio della proposta di rinnovo sarà calcolato in base alla tariffa in vigore il giorno di generazione della proposta di rinnovo stessa, e – per la parte R.C. motocicli e ciclomotori – alle regole evolutive relative alla formula tariffaria del contratto in corso.
Se nel contratto vi sono garanzie a copertura di danni diretti al Veicolo, la Compagnia adeguerà automaticamente:
• il valore commerciale del motociclo e ciclomotore, calcolato sulla base delle quotazioni di “Dueruote”, e
• il valore degli eventuali Accessori, utilizzando la stessa percentuale di svalutazione considerata per il motociclo o ciclomotore assicurato.
Il Premio sarà calcolato sulla base del nuovo valore commerciale così individuato.
Il Contraente è libero di accettare o meno la proposta e di stipulare il contratto relativo.
La Compagnia si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale, ad adeguare il valore del Veicolo al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del Premio.
8.9 Trasferimento di proprietà del Veicolo
Il Contraente deve comunicare immediatamente alla Compagnia il trasferimento di proprietà del Veicolo. Il Contraente può scegliere una delle soluzioni esposte nei prossimi paragrafi. Se la sostituzione con altro veicolo non avviene contestualmente alla cessione del Veicolo, la Compagnia conserverà a favore del Proprietario o soggetto equiparato la classe di merito maturata per 60 mesi a partire dalla data di registrazione del passaggio di proprietà all’ACI o al PRA.
8.9.1 Cessione del contratto di assicurazione
Nel caso di trasferimento di proprietà del Veicolo che comporti la cessione del contratto di assicurazione all’acquirente del veicolo, il Contraente deve distruggere il certificato di assicurazione e la Carta Verde in suo possesso e deve fornire tutte le indicazioni necessarie per il rilascio al cessionario del nuovo certificato di assicurazione.
Il Contraente deve pagare le rate di Premio successive fino al momento di detta comunicazione. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. A tale scadenza, per l’assicurazione del Veicolo ceduto il cessionario deve stipulare un nuovo contratto: la Compagnia pertanto non rilascerà l’Attestato di Rischio.
In caso di frazionamento mensile tramite il servizio APPpago di Sella Personal Credit S.p.A., il Contraente deve continuare a pagare a Sella Personal Credit S.p.A. le quote mensili di Premio successive fino alla scadenza.
8.9.2 Trasferimento del contratto di assicurazione ad altro veicolo di proprietà
Se il Contraente richiede che il contratto sia trasferito per coprire un altro veicolo di sua proprietà,
• il contratto e il relativo Premio saranno modificati di conseguenza, per cui potrebbe essere dovuto un conguaglio di Premio, con eventuale emissione di un nuovo certificato di assicurazione e Carta verde;
In caso di frazionamento mensile tramite il servizio APPpago di Sella Personal Credit S.p.A., l’eventuale conguaglio del Premio viene calcolato dalla Compagnia e pagato o richiesto a seconda dei casi in un’unica soluzione al momento in cui viene perfezionato il nuovo contratto. Il Contraente deve continuare a pagare a Sella Personal Credit S.p.A. l’importo invariato delle quote mensili residue fino alla scadenza;
• Il Contraente dovrà distruggere il certificato di assicurazione e la Carta Verde in suo possesso e riferiti al precedente veicolo.
8.9.3 Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione Se il Contraente chiede la risoluzione anticipata del contratto:
• deve inviare, utilizzando le modalità dell’art. 8.21 “Comunicazioni”:
• una richiesta alla Compagnia
• una copia dell’atto di vendita;
• dovrà distruggere il certificato di assicurazione e la Carta Verde in suo possesso,
• al ricevimento di tutta la documentazione, la Compagnia rimborserà la parte di Premio non usufruita, nella misura di 1/360 del Premio annuo per giorno di garanzia residua (calcolato dal momento della cessazione del Rischio), al netto di imposte e oneri parafiscali.
In caso di frazionamento mensile tramite il servizio APPpago di Sella Personal Credit S.p.A., il rimborso viene effettuato dalla Compagnia al Contraente in un’unica soluzione, mentre l’importo delle quote mensili residue rimane invariato e dovrà continuare ad essere pagato dal Contraente a Sella Personal Credit S.p.A..
La richiesta di risoluzione può essere effettuata in forma libera. Al fine di facilitare il Contraente, la Compagnia mette a disposizione un modulo di recesso che può essere:
• richiesto chiamando il Servizio Clienti al n° 02.83.430.430 dalle ore 8,30 alle 19,30 dal lunedì al sabato, o
• scaricato sul sito internet www.zurich-connect.it nella sezione ’Documenti’.
8.10 Consegna del Veicolo in conto vendita
Il Contraente deve comunicare immediatamente alla Compagnia la consegna del Veicolo in conto vendita.
8.10.1 Trasferimento del contratto di assicurazione ad altro veicolo di proprietà
Se il Contraente richiede che il contratto sia trasferito per coprire un altro veicolo di sua proprietà,
• il contratto e il relativo Premio saranno modificati di conseguenza, per cui potrebbe essere dovuto un conguaglio di Premio, con eventuale emissione di un nuovo certificato di assicurazione e Carta verde;
In caso di frazionamento mensile tramite il servizio APPpago di Sella Personal Credit S.p.A., l’eventuale conguaglio del Premio viene calcolato dalla Compagnia e pagato o richiesto a seconda dei casi in un’unica soluzione al momento in cui viene perfezionato il nuovo contratto. Il Contraente deve continuare a pagare a Sella Personal Credit S.p.A. l’importo invariato delle quote mensili residue fino alla scadenza;
• Il Contraente dovrà distruggere il certificato di assicurazione e la Carta Verde in suo possesso e riferiti al precedente veicolo.
Se il Veicolo non fosse venduto ed il Proprietario, rientrandone in possesso, richiedesse la copertura assicurativa, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla Classe di merito CU e alla Classe di merito interna di Compagnia maturata all’atto della consegna in conto vendita.
8.10.2 Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione Se il Contraente chiede la risoluzione anticipata del contratto
• Il Contraente deve inviare, utilizzando le modalità dell’art. 8.21 “Comunicazioni”
• una richiesta alla Compagnia
• una copia del documento del conto vendita.
• Il Contraente dovrà distruggere il certificato di assicurazione e la Carta Verde in suo possesso,
• Al ricevimento di tutta la documentazione, la Compagnia rimborserà la parte di Premio non usufruita, nella misura di 1/360 del Premio annuo per giorno di garanzia residua (calcolato dal momento della cessazione del Rischio), al netto di imposte e oneri parafiscali.
In caso di frazionamento mensile tramite il servizio APPpago di Sella Personal Credit S.p.A., il rimborso viene effettuato dalla Compagnia al Contraente in un’unica soluzione, mentre l’importo delle quote mensili residue rimane invariato e dovrà continuare ad essere pagato dal Contraente a Sella Personal Credit S.p.A..
La richiesta di risoluzione può essere effettuata in forma libera; al mero fine di facilitare il Contraente la Compagnia mette a disposizione un modulo di recesso che può essere:
• richiesto chiamando il Servizio Clienti al n° 02.83.430.430 dalle ore 8,30 alle 19,30 dal lunedì al sabato, o
• scaricato sul sito internet www.zurich-connect.it nella sezione ’Documenti’.
8.11 Demolizione o esportazione definitiva del Veicolo
Il Contraente deve comunicare immediatamente alla Compagnia tali circostanze.
8.11.1 Trasferimento del contratto di assicurazione ad altro veicolo di proprietà
Se il Contraente richiede che il contratto sia trasferito per coprire un altro veicolo di sua proprietà,
• il contratto e il relativo Premio saranno modificati di conseguenza, per cui potrebbe essere dovuto un conguaglio di Premio, con eventuale emissione di un nuovo certificato di assicurazione e Carta verde;
In caso di frazionamento mensile tramite il servizio APPpago di Sella Personal Credit S.p.A., l’eventuale conguaglio del Premio viene calcolato dalla Compagnia e pagato o richiesto a seconda dei casi in un’unica soluzione al momento in cui viene perfezionato il nuovo contratto. Il Contraente deve continuare a pagare a Sella Personal Credit S.p.A. l’importo invariato delle quote mensili residue fino alla scadenza;
• Il Contraente dovrà distruggere il certificato di assicurazione e la Carta Verde eventualmente in suo possesso e riferiti al precedente veicolo.
8.11.2 Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione Se il Contraente chiede la risoluzione anticipata del contratto
• deve inviare, utilizzando le modalità dell’art. 8.21 “Comunicazioni”,
• una richiesta alla Compagnia
• una copia dell’attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione;
• dovrà distruggere il certificato di assicurazione e la Carta Verde eventualmente in suo possesso,
• al ricevimento di tutta la documentazione, la Compagnia rimborserà la parte di Premio non usufruita, nella misura di 1/360 del Premio annuo per giorno di garanzia residua (calcolato dal momento della cessazione del Rischio), al netto di imposte e oneri parafiscali.
In caso di frazionamento mensile tramite il servizio APPpago di Sella Personal Credit S.p.A., il rimborso viene effettuato dalla Compagnia al Contraente in un’unica soluzione, mentre l’importo delle quote mensili residue rimane invariato e dovrà continuare ad essere pagato dal Contraente a Sella Personal Credit S.p.A..
La richiesta di risoluzione può essere effettuata in forma libera. Al fine di facilitare il Contraente la Compagnia mette a disposizione un modulo di recesso che può essere:
• richiesto chiamando il Servizio Clienti al n° 02.83.430.430 dalle ore 8,30 alle 19,30 dal lunedì al sabato, o
• scaricato sul sito internet www.zurich-connect.it nella sezione ’Documenti’.
8.12 Furto totale del Veicolo
8.12.1 Risoluzione del contratto
In caso di Furto totale del Veicolo, il Contraente deve informare la Compagnia fornendole copia della denuncia di Furto presentata all’Autorità competente.
Il contratto è risolto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno in cui è stata presentata denuncia all’autorità stessa.
La Compagnia restituirà al Contraente la parte di Premio non usufruita della garanzia R.C. motocicli e ciclomotori e delle eventuali ulteriori garanzie, ad esclusione della garanzia Furto (al netto di imposte e oneri parafiscali), nella misura di 1/360 del Premio annuo per giorno di garanzia residua, ossia relativa al periodo intercorrente tra la data di risoluzione contrattuale e la data di scadenza della rata di Premio pagata.
Se il Furto avviene nei 15 giorni successivi alla data di scadenza semestrale del certificato di assicurazione, il Contraente è tenuto al pagamento del Premio della rata scaduta, fermo quanto stabilito al comma precedente.
In caso di frazionamento mensile tramite il servizio APPpago di Sella Personal Credit S.p.A., il rimborso viene effettuato dalla Compagnia al Contraente in un’unica soluzione, mentre l’importo delle quote mensili residue rimane invariato e dovrà continuare ad essere pagato dal Contraente a Sella Personal Credit S.p.A..
8.12.2 Consegna delle chiavi
In caso di Furto, l’Assicurato deve consegnare il kit completo delle chiavi o dei dispositivi di avviamento del Veicolo. La Compagnia è autorizzata:
• ad inviare tali chiavi alla casa costruttrice per verificare il contenuto della memoria interna
• ad ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti.
8.13 Distruzione dei documenti di assicurazione
Il Contraente deve distruggere il certificato di assicurazione e la Carta Verde eventualmente in suo possesso
• Quando previsto dalle condizioni di questo contratto; e
• Quando la Compagnia lo richiede espressamente.
8.14 Sospensione del contratto
Il Contraente, qualora sia attiva una delle due opzioni seguenti, può usufruire della sospensione del contratto:
• art. 8.14.1 Opzione “sospensioni illimitate” (con pagamento di un premio aggiuntivo);
• art. 8.14.2 Opzione “una sospensione” (per i soli contratti già in essere con la Compagnia nei quali era prevista la facoltà di sospensione nell’annualità precedente).
Se il Contraente chiede la sospensione del contratto deve inviare una richiesta alla Compagnia, utilizzando le modalità dell’art. 8.21 “Comunicazioni”.
La richiesta di sospensione può essere effettuata in forma libera; al mero fine di facilitare il Contraente la Compagnia mette a disposizione un modulo che può essere:
• richiesto chiamando il Servizio Clienti al n° 02.83.430.430 dalle ore 8,30 alle 19,30 dal lunedì al sabato, o
• scaricato sul sito internet www.zurich-connect.it nella sezione ’Documenti’.
La sospensione avrà effetto
• dalle 24.00 della data indicata nella richiesta di sospensione, se fatta pervenire dal Contraente alla Compagnia entro la stessa data;
• dalle ore 24 del giorno d’invio, se la richiesta viene inviata alla Compagnia in una data successiva a quella indicata nella richiesta stessa.
La Compagnia rilascia una regolare appendice di sospensione.
La sospensione non è consentita:
• in caso di Furto del Veicolo assicurato in quanto il contratto si risolve;
• in coincidenza con la data di scadenza annua o di rata del contratto.
La sospensione della garanzia responsabilità civile verso terzi comporta anche la sospensione delle eventuali altre garanzie previste nel contratto.
Al raggiungimento del periodo massimo di sospensione, se il Contraente non richiede di riattivare la garanzia, il contratto si risolve e il Premio non goduto resta acquisito dalla Compagnia.
La Compagnia rimborsa il Premio pagato e non goduto solamente in caso di vendita documentata, demolizione o cessazione della circolazione (art. 103 del Codice della Strada) avvenuti durante il periodo di sospensione.
8.14.1 Opzione “sospensioni illimitate”
Con questa opzione, è possibile sospendere il contratto più volte durante il periodo di assicurazione e fino al conseguimento massimo di dodici mesi di sospensione cumulabili, riparametrati su anno commerciale di 360 giorni.
Il motociclo viene utilizzato in maniera saltuaria ed il contratto viene sospeso più di una volta. Il contratto ha validità dal 15-mar-2021 al 15-mar-2022.
Viene fatta una prima sospensione dal 2-mag-2021 al 10-giu-2021, pari a 39 giorni.
Con la prima riattivazione del contratto si proroga la scadenza al 23-apr-2022 per i 39 giorni di sospensione usufruiti.
Viene fatta una seconda sospensione dal 15-nov-2021 al 15-mar-2022, pari a 120 giorni.
Con la seconda riattivazione del contratto si proroga la scadenza al 21-ago-2022 per i 120 giorni di sospensione usufruiti.
Viene fatta una terza sospensione dal 13-giu-2022 al 15-lug-2022, pari a 32 giorni.
Con la terza riattivazione del contratto si proroga la scadenza al 22-set-2022 per i 32 giorni di sospensione usufruiti.
Esempio
8.14.2 Opzione “una sospensione”
Con questa opzione, è possibile sospendere il contratto una sola volta durante il periodo di assicurazione e fino ad un massimo di dodici mesi di sospensione, riparametrati su anno commerciale di 360 giorni. Di conseguenza non è possibile sospendere il contratto emesso a seguito di riattivazione.
8.14.3 Modifica delle opzioni di sospensione
Nel corso del periodo di assicurazione il Contraente può modificare le opzioni di sospensione solamente nel caso di acquisto di un ciclomotore o motociclo di nuova proprietà, come specificato nei casi seguenti:
a) Passaggio da opzione “una sospensione” a opzione “sospensioni illimitate” (in questo caso il Contraente deve pagare un’integrazione di Premio);
Il motociclo viene sostituito per essere utilizzato in maniera saltuaria durante l’anno.
Il passaggio all’opzione “sospensioni illimitate” permette di sospendere il contratto più volte nel corso del periodo di copertura.
È però dovuta un’integrazione di Premio.
Esempio
b) Passaggio da senza sospensioni a opzione “sospensioni illimitate” (in questo caso il Contraente deve pagare un’integrazione di Premio)
Il motociclo viene sostituito e non viene più utilizzato quotidianamente.
Il passaggio all’opzione “sospensioni illimitate” permette di sospendere il contratto più volte nel corso del periodo di copertura.
È però dovuta un’integrazione di Premio.
Esempio
c) Passaggio da opzione “sospensioni illimitate” a senza sospensioni (in questo caso il Contraente avrà diritto a ricevere un rimborso di Premio)
Il motociclo viene sostituito per essere utilizzato tutti i giorni per andare al lavoro.
Il passaggio a senza sospensioni consente di avere la copertura assicurativa sempre attiva. Scegliere questa opzione consente un rimborso di Premio.
Esempio
8.15 Riattivazione del contratto
Quando il contratto è riattivato la scadenza rispetto al contratto sospeso è prorogata per un periodo pari a 1/360 di anno per ogni giorno di sospensione.
In caso di variazione del rischio, il Premio di riattivazione verrà calcolato con la stessa tariffa del contratto sospeso e, dall’importo così determinato verrà detratta la rata del Premio pagato e non goduto del contratto precedentemente sospeso. La riattivazione viene concessa sul veicolo assicurato o su un ciclomotore o motociclo di nuova proprietà.
In caso di frazionamento mensile tramite il servizio APPpago di Sella Personal Credit S.p.A., l’eventuale conguaglio del Premio viene calcolato dalla Compagnia e pagato o richiesto, a seconda dei casi, definito in un’unica soluzione al momento in cui viene perfezionato il nuovo contratto. Il Contraente deve continuare a pagare a Sella Personal Credit S.p.A. l’importo invariato delle quote mensili anche durante il periodo di sospensione.
Il Periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa. Pertanto, l’Attestato di Rischio è consegnato per via telematica almeno 30 giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione.
La riattivazione viene concessa, ferma la formula di personalizzazione e il proprietario assicurato, sul Veicolo o su un ciclomotore o motociclo di nuova proprietà e decorre dalle ore 24.00 della data di pagamento del Premio calcolato.
Le garanzie diverse dall’RC sono prestate solo se già presenti nel contratto precedente o in caso di veicolo di nuova proprietà.
8.16 Sostituzione del contratto
Il Premio del contratto emesso in sostituzione viene calcolato con la stessa tariffa di quello sostituito.
Per ogni variazione che comporti la sostituzione della Polizza è previsto:
a) il pagamento di un corrispettivo di 10,00 Euro netti a titolo di spese di sostituzione;
b) l’eventuale rimborso della parte di Premio non goduto della sola garanzia R.C. motocicli e ciclomotori (al netto di imposte e oneri parafiscali).
All’atto della sostituzione, le garanzie diverse dall’RC possono essere previste solo se già presenti nel contratto precedente o in caso di veicolo di nuova proprietà.
In caso di frazionamento mensile tramite il servizio APPpago di Sella Personal Credit S.p.A., l’eventuale conguaglio del Premio viene calcolato dalla Compagnia e pagato o richiesto a seconda dei casi in un’unica soluzione al momento in cui viene perfezionato il nuovo contratto. Il Contraente deve continuare a pagare a Sella Personal Credit S.p.A. l’importo invariato delle quote mensili residue fino alla scadenza.
8.17 Altre assicurazioni
Il Contraente e l’Assicurato non sono tenuti, alla data di stipulazione del presente contratto assicurativo, a comunicare alla Compagnia l’esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura dello stesso rischio. In caso di Sinistro, il Contraente e l’Assicurato devono avvisare per iscritto tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile. Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti a richiedere a ciascun Assicuratore l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse a titolo di Indennizzo non superino l’ammontare del danno. L’omesso avviso doloso può comportare la perdita del diritto all’Indennizzo.
Il Rischio è il medesimo se l’interesse assicurato, la cosa assicurata e l’Assicurato sono gli stessi e il Sinistro avviene nel periodo di tempo nel quale opera la garanzia assicurativa di tutti gli assicuratori.
8.18 Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento
8.18.1 Divieto di cessione del credito
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, co. 2, del codice civile, l’Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che la Compagnia abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.
Tale consenso è prestato nel caso in cui il cessionario del credito sia uno degli autoriparatori convenzionati con la Compagnia (il relativo elenco è disponibile sul sito internet www.zurich-connect.it).
L’Assicurato, nel caso in cui si rivolga ad un autoriparatore convenzionato con la Compagnia, avrà diritto ai benefici aggiuntivi elencati nell’articolo seguente.
8.18.2 Richiesta di consenso alla cessione di credito
L’Assicurato che intenda cedere il proprio credito nei confronti della Compagnia derivante dal presente contratto ad un soggetto diverso da un autoriparatore convenzionato con la Compagnia, dovrà inoltrare apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità:
• fax al numero 02.83.430.111 o
• email all’indirizzo documenti@zurich-connect.it.
In caso di mancato riscontro da parte dell’assicuratore entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso si intenderà negato.
8.18.3 Delega di pagamento del credito
Nonostante quanto previsto dall’art. 8.18.1 “Divieto di cessione del credito” , l’Assicurato che ha un credito verso la Compagnia derivante dal presente contratto e che ha concordato la quantificazione dell’Indennizzo, può delegare la Compagnia ai sensi e per gli effetti dell’art. 1269 c.c. a eseguire il pagamento direttamente nei confronti di qualsiasi terzo, ivi incluso l’autoriparatore non convenzionato.
Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegate un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato.
Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi.
Art. 1269 Codice Civile (Delegazione di pagamento)
8.19 Benefici in caso di utilizzo di autoriparatori convenzionati
L’Assicurato che decide di rivolgersi ad un autoriparatore convenzionato con la Compagnia:
a) non ha necessità del consenso della Compagnia per cessioni di crediti derivanti dal presente contratto effettuate a favore di autoriparatori convenzionati con la Compagnia;
b) ha diritto alla presa e consegna del Veicolo a domicilio;
c) ha la precedenza nella riparazione rispetto a soggetti diversi da altri assicurati della Compagnia;
d) ha diritto alla fornitura e installazione di ricambi nuovi di casa madre o di primo impianto;
e) ha una garanzia di due anni sulla riparazione;
f) ha diritto al lavaggio esterno e pulitura interno del Veicolo.
8.20 Oneri fiscali
Per tutte le garanzie gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
8.21 Comunicazioni
Tutte le comunicazioni relative al presente contratto dirette alla Compagnia vanno effettuate con una delle seguenti modalità:
• Tramite le apposite funzionalità dell’area riservata del sito internet www.zurich-connect.it;
• Tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: Zurich.Insurance.Company@pec.zurich.it
• Con raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo:
Zurich Insurance Company Ltd Rappresentanza Generale per l'Italia Via Benigno Crespi 23
20159 Milano
• Via mail all’indirizzo: documenti@zurich-connect.it
8.22 Modifiche al contratto
Tutte le eventuali modifiche al contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto.
8.23 Arrotondamento
Se per effetto di una modifica contrattuale il Contraente o la Compagnia siano tenuti al pagamento di una somma pari o inferiore a 5 euro, tale somma sarà oggetto di arrotondamento a favore dell’altra parte e la Compagnia e il Contraente rinunceranno a richiedere all’altra parte tale importo.
8.24 Legge applicabile e rinvio alle norme di legge
Questo contratto è soggetto alla legge italiana.
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
8.25 Foro competente
Qualsiasi controversia derivante da o connessa all’interpretazione, applicazione o esecuzione del presente contratto sarà sottoposta all’esclusiva competenza del Foro di Milano.
Se il Contraente o Assicurato o il Beneficiario sono consumatori, ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.Lgs 206 del 2005), sarà competente il foro di residenza o domicilio del consumatore.
D. Cosa fare in caso di Sinistro
9. Disposizioni comuni a tutti i Moduli
9.1 Obblighi in caso di Sinistro
In caso di Sinistro il Contraente e l’Assicurato se persona diversa devono:
• fare quanto è possibile per evitare o limitare il danno (come previsto dall’art.1914 Codice Civile “Obbligo di salvataggio”).
• dare avviso scritto (denuncia di Sinistro) alla Compagnia entro tre giorni da quando il Sinistro è accaduto o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando tutti gli elementi precisati all’art. 9.2 "Contenuto della denuncia di Sinistro”.
Per effettuare la denuncia si può
• utilizzare l’apposita funzionalità nella propria Area Riservata del sito www.zurich-connect.it oppure
• chiamare il numero 02.83.430.000 (per ottenere informazioni dettagliate sulle procedure e documentazione necessaria). Solo in quest’ultimo caso il Contraente o Assicurato dovrà dare anche avviso scritto alla Compagnia entro 3 giorni dalla chiamata, tramite e-mail a documenti@zurich-connect.it o fax al numero 02.83.430.111
Se il contratto è stato stipulato presso un intermediario assicurativo il Contraente o l’Assicurato deve comunque inoltrare la denuncia con le modalità sopra indicate.
L’inadempimento di uno degli obblighi previsti nella Sezione “Cosa fare in caso di Sinistro?” può comportare la Perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art.1915 Codice Civile.
9.1.1 Conservazione delle tracce
Il Contraente e l’Assicurato devono conservare le tracce ed i residui del Sinistro quando possibile, compatibilmente con l’eventuale necessità di urgenti riparazioni.
Per la conservazione delle tracce ed i residui il Contraente o l’Assicurato non hanno diritto ad alcun Indennizzo;
9.1.2 Documentazione probatoria
Il Contraente e l’Assicurato devono mettere a disposizione della Compagnia tutta la documentazione probatoria in loro possesso.
Inoltre, su richiesta motivata della Compagnia, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti.
9.2 Contenuto della denuncia di Sinistro
La denuncia scritta di Sinistro dovrà indicare:
a) data, ora e luogo di accadimento del Sinistro;
b) modalità di accadimento e causa presunta del Sinistro;
c) entità approssimativa del danno;
d) luogo ove i residui sono disponibili per poter accertare le cause e quantificare il danno;
e) esistenza di altre assicurazioni per lo stesso Rischio; al momento del Sinistro l’Assicurato è comunque tenuto ad avvisare tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall’art. 1910 Codice Civile;
f) nominativi di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati e descrizione dei danni da questi subiti;
g) nominativi di eventuali soggetti civilmente responsabili del danno causato;
h) e-mail e numero di telefono cellulare dell’Assicurato, se non già in possesso della Compagnia.
9.3 Pagamenti della Compagnia
Nel caso in cui la Compagnia debba effettuare un pagamento, questo avverrà tramite bonifico bancario o assegno di traenza.
9.4 Limite massimo di indennizzo (Massimale)
Salvo quanto previsto dall’art. 1914 Codice Civile in merito alle spese di salvataggio, in nessun altro caso la Compagnia può essere tenuta a pagare per ciascun Sinistro un Indennizzo superiore alla Somma Assicurata.
9.5 Franchigie e Scoperti
Dall’Indennizzo vengono sottratti, quando previsti, Franchigia e Scoperto (quest’ultimo può prevedere un minimo).
Esempio 1: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia in caso di Valore del danno inferiore al Massimale | |
Massimale: | 15.000,00 euro |
Valore del danno: | 1.000,00 euro |
Franchigia: | 200,00 euro |
Indennizzo: | 800,00 euro |
Esempio 2: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia in caso di Valore del danno superiore al Massimale | |
Massimale: | 15.000,00 euro |
Valore del danno: | 17.000,00 euro |
Franchigia: | 200,00 euro |
Indennizzo: | 15.000,00 euro |
Esempio 3: Garanzia soggetta ad applicazione di Scoperto percentuale con valore minimo in cifra assoluta, in caso di Valore del danno inferiore al Limite di Indennizzo | |
Caso 1: Scoperto applicabile inferiore allo Scoperto minimo (che nel | |
contratto è pari a € 800,00) | 15.000,00 euro |
Limite di Indennizzo: | 3.000,00 euro |
Valore del danno: | 600,00 euro |
Scoperto 20% (di 3.000,00 euro): | 800,00 euro |
Scoperto minimo: | 2.200,00 euro |
Indennizzo: | |
Caso 1: Scoperto applicabile superiore allo Scoperto minimo | 15.000,00 euro |
Limite di Indennizzo: | 3.000,00 euro |
Valore del danno: | 600,00 euro |
Scoperto 20% (di 3.000,00 euro): | 200,00 euro |
Scoperto minimo: | 2.400,00 euro |
Indennizzo: |
Esempio 4: Garanzia soggetta ad applicazione di Scoperto percentuale con valore minimo in cifra assoluta, in caso di Valore del danno superiore al Limite di Indennizzo | |
Caso 1: Scoperto applicabile inferiore allo Scoperto minimo (che nel | |
contratto è pari a € 2.000,00) | 8.000,00 euro |
Limite di Indennizzo: | 8.500,00 euro |
Valore del danno: | 1.700,00 euro |
Scoperto 20% (di 8.500,00 euro): | 2.000,00 euro |
Scoperto minimo: | 6.500,00 euro |
Indennizzo: | |
Caso 1: Scoperto applicabile superiore allo Scoperto minimo | 8.000,00 euro |
Limite di Indennizzo: | 8.500,00 euro |
Valore del danno: | 1.700,00 euro |
Scoperto 20% (di 8.500,00 euro): | 1.500,00 euro |
Scoperto minimo: | 6.800,00 euro |
Indennizzo: |
9.6 Surroga
In caso di Sinistro, salvo esplicita rinuncia, la Compagnia è surrogata, in base all’art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili, fino a concorrenza dell’ammontare dell’Indennizzo pagato.
10. Disposizioni relative al Modulo Responsabilità Civile verso Terzi
10.1 Denuncia di Sinistro
La denuncia deve essere redatta secondo lo schema del modulo “Constatazione amichevole d’incidente Denuncia di Sinistro”, (modulo CAI), o, se presentata senza il supporto del modulo, deve contenere tutti gli elementi ivi previsti.
10.1.1 Contenuto della denuncia di Sinistro La denuncia scritta di Sinistro dovrà indicare:
a) descrizione dell’evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze dello stesso;
b) entità approssimativa del danno;
c) generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni o potenziali corresponsabili;
d) tipologia ed elenco dei danni;
e) esistenza di altre assicurazioni per lo stesso Rischio; al momento del Sinistro l’Assicurato è comunque tenuto ad avvisare tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall’art. 1910 Codice Civile.
Si possono verificare diverse procedure di Indennizzo, in particolare:
• Risarcimento diretto
• Azione diretta
• Danni a terzo trasportato
• Incidenti con:
• veicolo straniero
• veicolo non assicurato
• veicolo non identificato
• Sinistro avvenuto all’estero
Nel testo del contratto verrà trattata la sola ipotesi del risarcimento diretto; per tutte le altre casistiche si rinvia alle informazioni contenute nel DIP Aggiuntivo.
Tipologie di Sinistro
10.2 Risarcimento diretto
10.2.1 Quando si applica
Quando il Contraente o l’Assicurato non si ritiene in tutto o in parte responsabile dell’evento e :
• Vi è stata una collisione tra 2 veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile, senza il coinvolgimento di altri veicoli responsabili
• Il Sinistro è avvenuto nel Territorio italiano, di San Marino e della Città del Vaticano
• sono derivati solo danni ai veicoli e lesioni di lieve entità ai loro conducenti (ossia che comportano un’Invalidità Permanente fino al 9%)
il danneggiato (Proprietario o soggetto equiparato o conducente del Veicolo che abbia subito danni a seguito del Sinistro) dovrà rivolgersi direttamente alla propria compagnia di Assicurazione per ottenere il risarcimento del danno subito.
10.2.2 Documentazione
L’ Assicurato, se intende utilizzare la procedura di risarcimento diretto, deve fornire alla Compagnia, tramite accesso alla propria Area Riservata sul sito www.zurich-connect.it oppure fax al numero 02.83.430.111 o tramite email all’indirizzo documenti@zurich-connect.it, le seguenti informazioni di legge, necessarie per la corretta e tempestiva istruzione della pratica:
1) la data ed il luogo dell’Incidente;
2) i dati anagrafici degli Assicurati e dei conducenti coinvolti nel Sinistro;
3) le targhe dei veicoli;
4) la denominazione delle rispettive imprese di assicurazione;
5) la descrizione delle circostanze e delle modalità dell’Incidente;
6) le generalità di eventuali testimoni;
7) l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia;
8) Il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno.
10.2.3 Messa a disposizione delle cose danneggiate
Per consentire l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno, ai sensi degli artt. 148, 149 e ss del Codice delle Assicurazioni, l’Assicurato deve mettere a disposizione della Compagnia le cose danneggiate per l’accertamento del danno per un periodo non inferiore a cinque giorni consecutivi non festivi, a decorrere dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell’assicuratore, ad orari di ufficio (9-17).
Il perito prende contatto con l’Assicurato, ove ritenuto necessario dalla Compagnia, nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa contenuta nel Codice delle Assicurazioni, negli artt. 148, 149 e seguenti. Data, ora e luogo del sopralluogo saranno concordate con l’Assicurato e il sopralluogo sarà effettuato entro i cinque giorni feriali successivi al ricevimento della denuncia di Sinistro completa di tutte le informazioni sopra elencate (dal n. 1 al n. 8) o entro un maggior termine eventualmente indicato dall’Assicurato.
10.2.4 Termini per la formulazione dell’offerta
La Compagnia formulerà l’offerta o comunicherà i motivi che impediscono il risarcimento del danno:
• In caso di danno alle cose entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento. Il termine è ridotto a 30 giorni se il modulo CAI ha la firma di entrambe le parti.
• in caso di danno alla persona entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento.
In caso di richiesta danni incompleta, la Compagnia richiede al Contraente o all’Assicurato danneggiato, entro 30 giorni dal ricevimento di tale richiesta, le necessarie integrazioni; in questo caso i termini sopra precisati riprendono a decorrere dalla data di ricevimento dei dati o dei documenti integrativi.
10.2.5 Documentazione per il pagamento
Il pagamento verrà effettuato dopo la consegna della seguente documentazione:
• copia di un documento di riconoscimento valido e codice fiscale del Beneficiario del pagamento (se non già in possesso della Compagnia)
• intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare il bonifico
• nel caso di delega all’incasso, documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato.
• certificazione attestante l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari rilasciata possibilmente lo stesso giorno del pagamento, se assicurata è una società.
10.2.6 Termini per il pagamento
Il pagamento è eseguito dalla Compagnia entro 15giorni dalla ricezione della comunicazione in cui il danneggiato dichiara l’accettazione della somma offerta.
La Compagnia, entro 15 giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettarla o per la quale non abbi fatto pervenire alcuna risposta.
10.2.7 Gestione delle controversie
La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.
La Compagnia ha inoltre facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino a che i danneggiati siano stati soddisfatti delle loro pretese economiche.
La Compagnia non riconosce le spese affrontate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.
10.2.8 Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati
La Compagnia garantisce un servizio di consulenza al danneggiato al fine di fornire ogni assistenza informativa e tecnica per consentire la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno, anche attraverso un adeguato supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento e nell’interpretazione dei criteri di determinazione del grado di responsabilità.
11. Disposizioni comuni al Modulo Furto e Incendio, al Modulo Kasko Collisione e al Modulo Kasko Abbigliamento
11.1 Obblighi in caso di Sinistro
11.1.1 Modulo Furto e Incendio
a) In caso di Furto, o Rapina del Veicolo, l’Assicurato deve consegnare:
• Copia della denuncia presentata alle Autorità competenti da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione; se il Sinistro è avvenuto all’estero, anche copia della denuncia presentata alle Autorità straniere;
• Certificato di proprietà digitale con annotata la perdita di possesso;
• Originale della carta di circolazione (se non è stata sottratta con il Veicolo);
• Copia della carta di circolazione estera (solo se il Veicolo è stato precedentemente immatricolato all’estero);
• Originale del certificato cronologico;
• Copia della fattura di acquisto;
• Originale dello svincolo del Creditore Privilegiato (solo se il Veicolo è sottoposto a vincolo, a ipoteca o a fermo amministrativo);
• Piano di ammortamento (solo se il Veicolo è locato in leasing);
• Idonea documentazione attestante l’installazione di Accessori di serie e Accessori non di serie, se non già in possesso della Compagnia;
• Procura notarile in favore di Zurich Insurance Company Ltd Rappresentanza generale per l’Italia. P.I. 01627980152 in cui si autorizza la vendita del Veicolo in caso di ritrovamento;
• Certificato di chiusura istruttoria penale rilasciato dalla Procura in caso di pendenza di procedimento giudiziario per il Reato di cui all’articolo 642 del Codice penale, su richiesta della Compagnia;
• Kit completo delle chiavi o dei dispositivi di avviamento del Veicolo.
• Codice Iban del proprietario del mezzo assicurato per eseguire il bonifico
b) In caso di Incendio, Esplosione, Scoppio e fulmine, l’Assicurato deve consegnare:
• Verbale Vigili del Fuoco, se intervenuti;
• Copia della denuncia presentata alle Autorità competenti da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione; se il Sinistro è avvenuto all’estero, anche copia della denuncia presentata alle Autorità straniere;
• Indicazione di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati;
• Idonea documentazione attestante l’installazione di Accessori di serie e Accessori non di serie , se non già in possesso della Compagnia.
11.1.2 Modulo Kasko Abbigliamento
In caso di Sinistro coperto dalla garanzia del Modulo Kasko Abbigliamento, l’Assicurato deve consegnare:
• Copia della patente del conducente del Veicolo al momento del Sinistro;
• Modulo Cai in originale firmato, se è stato compilato;
• Verbale delle autorità, se intervenute;
• Fattura o ricevuta fiscale relativa ai beni danneggiati
11.2 Conservazione dello stato di fatto del Veicolo
Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il Veicolo danneggiato nell’autorimessa o nell’officina, l’Assicurato non deve effettuare nessuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia.
Il consenso deve essere dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di Sinistro, decorsi i quali l’Assicurato può provvedere alla riparazione.
11.3 Riparazione a cura della Compagnia, sostituzione o acquisto del Veicolo
La Compagnia ha facoltà di:
• far eseguire direttamente, a regola d’arte, le riparazioni occorrenti al ripristino del Veicolo danneggiato;
• sostituire il Veicolo o le sue parti;
• subentrare nella proprietà del Veicolo danneggiato, corrispondendone il valore. La Compagnia deve comunicare l’esercizio di tali facoltà:
• entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di Sinistro, o, in caso di Furto totale,
dalla data in cui è stato comunicato alla Compagnia il ritrovamento del Veicolo, oppure
• se gli interventi di riparazione non hanno ancora avuto inizio, anche successivamente.
11.4 Degrado d’uso
Il Degrado d’uso è il deprezzamento del valore del Veicolo o di sue parti dovuto all’uso e al trascorrere del tempo.
Per il Veicolo il Degrado d’uso si calcola come il rapporto fra il valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro e il prezzo di listino a nuovo dello stesso rapportato a 100.
Per la valutazione dei danni agli pneumatici si terrà conto dell’effettivo consumo del battistrada rispetto al nuovo.
11.5 Valore a nuovo
La liquidazione del Danno Totale o parziale verrà effettuata per intero, cioè senza applicazione del Degrado d’uso, se il Sinistro si è verificato entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione.
In caso di danno totale, per valore a nuovo si intende il costo sostenuto per l’acquisto di un nuovo veicolo aventi pari caratteristiche a quello assicurato ovvero al costo sostenuto per l’acquisto di quello andato sottratto o distrutto. In entrambi i casi non potrà essere riconosciuto un valore superiore a quello indicato come valore di listino alla data del sinistro.
11.6 Forma di assicurazione
11.6.1 Valore Intero
Se non diversamente specificato nel Modulo di Polizza, l’assicurazione viene prestata nella forma a Valore Intero, forma di assicurazione in base alla quale il valore assicurato deve essere uguale al valore commerciale del Veicolo (valore assicurabile) Se il valore assicurato è inferiore al valore commerciale del Veicolo (valore assicurabile), l’Indennizzo è ridotto proporzionalmente (regola proporzionale), come disposto dall’art. 1907 Codice Civile.
Il valore assicurabile è il valore commerciale (nel solo caso di Veicolo di prima immatricolazione questo valore corrisponde al prezzo di fattura).
La regola proporzionale non sarà comunque applicata nel caso di contratto di rinnovo per il quale la Compagnia ha determinato il nuovo valore sulla base della quotazione di “Quattroruote Professional - motocicli e ciclomotori” sempre che al momento della stipula del primo contratto sia stato assicurato l’effettivo valore commerciale del Veicolo.
• Il valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro è 10.000,00 euro;
• Il valore assicurato dichiarato nel Modulo di Polizza è di 5.000,00 euro;
• Si verifica un danno di 8.000,00 euro;
• L’Indennizzo sarà: 4.000 euro (dato da: 8.000 x 5.000 / 10.000 = 4.000 euro)
Esempio
11.6.2 Primo Rischio Assoluto
Quando l’assicurazione viene prestata a Primo Rischio Assoluto, la Compagnia indennizza il danno verificatosi fino al valore assicurato che può essere uguale o inferiore al valore commerciale del Veicolo. Il danno viene
indennizzato senza applicazione della regola proporzionale, diversamente da quanto accade nell’assicurazione a Valore Intero.
• Il valore commerciale del Veicolo è 10.000,00 euro;
• Il valore assicurato dichiarato nel Modulo di Polizza è di 6.000,00 euro;
• Si verifica un danno di 8.000,00 euro;
• L’Indennizzo sarà di 6.000,00
Esempio
11.7 Calcolo del danno
11.7.1 Perdita totale del Veicolo
In caso di Perdita totale del Veicolo o Riparazione Antieconomica, l’ammontare del danno è determinato
• dal valore commerciale, rilevato dal mensile “Quattroruote Professional - motocicli e ciclomotori”, che il Veicolo aveva al momento del Sinistro,
• sottratto il valore di quanto residua dopo il Sinistro stesso.
Pertanto, in caso di liquidazione del valore commerciale del Veicolo il Proprietario si impegna a lasciare alla Compagnia la piena disponibilità del Veicolo danneggiato e compiere tutte le formalità necessarie per la vendita dello stesso ad un soggetto indicato dalla Compagnia.
A richiesta della Compagnia dovrà essere messo a disposizione il certificato di proprietà digitale con annotata la radiazione al PRA del mezzo.
11.7.2 Perdita parziale del Veicolo
In caso di Danno Parziale, l’ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione.
Se la riparazione comporta la sostituzione di parti del Veicolo danneggiate o sottratte, il valore del danno è dato dal costo delle riparazioni meno il Degrado d’uso, quando applicabile.
L’ammontare del danno così determinato non può superare la differenza fra
• il valore commerciale che il Veicolo aveva al momento del Sinistro e
• il valore di quanto resta dopo il Sinistro.
11.7.3 Applicazione della regola proporzionale
Se la somma assicurata copre soltanto una parte del valore che il Veicolo aveva al momento del Sinistro la Compagnia risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta.
11.7.4 Ulteriori voci di danno
• Sono escluse dall’Indennizzo le seguenti voci di danno: delle spese di ricovero,
• dei danni da mancato godimento o uso
• di altri eventuali pregiudizi
• delle spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al Veicolo in occasione della riparazione.
Si terrà conto dell’incidenza dell’IVA, solo se
• l’Assicurato la tenga a suo carico e non possa portarla in detrazione ai fini fiscali
• l’importo di tale imposta sia compreso nella somma assicurata.
11.8 Esagerazione dolosa del danno
Perde il diritto all’Indennizzo l’Assicurato che
a) esagera dolosamente l’ammontare del danno;
b) dichiara che sono state distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del Sinistro;
c) occulta, sottrae o manomette cose salvate;
d) adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
e) altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del Sinistro;
f) facilita il Sinistro o ne aggrava le conseguenze.
11.9 Procedura per la valutazione del danno
11.9.1 Tempistiche
Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione, la Compagnia avrà tempo 60 giorni per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul Sinistro.
La Compagnia entro tale termine:
• formulerà una proposta di Indennizzo;
oppure
• respingerà la richiesta di Indennizzo indicandone in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni.
Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, la Compagnia potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al Contraente o all’Assicurato il motivo di tale richiesta.
Dal ricevimento della documentazione integrativa la Compagnia avrà tempo 30 giorni per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo.
Se la Compagnia riterrà necessario incaricare dei consulenti (ad esempio periti, accertatori) oppure le parti avranno adottato la procedura dell’art. 11.9.2 “Procedura per la valutazione del danno”, il termine per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo sarà di 30 giorni dalla ricezione della perizia.
11.9.2 Procedura per la valutazione del danno
La liquidazione del danno ha luogo, mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall’Assicurato.
I periti, in caso di disaccordo, ne nominano un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione il Sinistro è accaduto.
I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti, anche se il dissenziente non l’abbia sottoscritta. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; le spese del terzo perito sono a carico della Compagnia e dell’Assicurato in parti uguali.
11.10 Pagamento dell’Indennizzo
Il pagamento dell’Indennizzo è eseguito dalla Compagnia entro 15 giorni dalla data in cui l’Assicurato ha consegnato tutta la seguente documentazione:
• Fotocopia della carta identità e codice fiscale dell’Assicurato;
• Nominativo dell’intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
• Nel caso di delega all’incasso fotocopia della carta di identità e codice fiscale e IBAN del delegato;
• Certificazione attestante l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari rilasciata possibilmente lo stesso giorno del pagamento, se assicurata è una società.
12. Disposizioni relative al Modulo infortuni del conducente
12.1 Obblighi in caso di Sinistro
In caso di Sinistro l’Assicurato o il Beneficiario deve:
a) darne avviso scritto (denuncia di Sinistro) alla Compagnia utilizzando le modalità dell’art. 8.21 “Comunicazioni” entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L’inadempimento di quest’obbligo può comportare la Perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Cod. Civ.;
b) mettere a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso ed in ogni caso, se esistente, almeno la documentazione elencata all’art. 12.2 “Documentazione”;
c) comunicare immediatamente l’eventuale decesso dell’Assicurato, anche se avvenuto durante il periodo di cura;
d) consentire alla visita di medici della Compagnia e a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria; a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso; devono altresì provvedere alla presentazione, ove richiesta, della cartella clinica;
e) indicare eventuali altre Assicurazioni a copertura del medesimo Rischio. L’Assicurato in tal caso dovrà avvisare per iscritto tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.
Le spese relative alla produzione di certificati medici, cartella clinica e ogni altra documentazione richiesta sono a carico dell’Assicurato, salvo sia stato contrariamente convenuto.
12.1.1 Contenuto della denuncia di Sinistro
La denuncia scritta di Sinistro dovrà indicare le cause dell’Infortunio e dovrà allegare il certificato medico.
12.2 Documentazione
12.2.1 Documentazione probatoria
In caso di Sinistro l’Assicurato o il Beneficiario deve presentare, appena disponibili:
• primo certificato medico (e successivi) contenente diagnosi e prognosi della ripresa, anche parziale, dell’attività lavorativa o delle ordinarie occupazioni;
• certificato di guarigione clinica attestante la stabilizzazione di eventuali postumi invalidanti permanenti;
• in caso di ricovero, la cartella clinica;
• test alcolemici, ematochimici o equivalenti qualora effettuati;
• fotocopia della patente di guida;
• copia dei verbali dell’eventuale intervento dell’autorità o di inchieste in corso.
Se l’Infortunio ha causato la morte immediatamente o durante il periodo di cura, oltre a quanto sopra:
• certificato di morte;
• certificato di famiglia, se necessario;
• atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti l’eventuale presenza di un testamento e l’identità degli eredi;
• in caso vi siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra i Beneficiari, decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione e disponga in merito al reimpiego dalla quota spettante al minorenne o al soggetto incapace, se necessario;
• dichiarazione di non intervenuto provvedimento di separazione o sentenza di divorzio, se espressamente richiesto;
• Certificato di non gravidanza della vedova, se in età fertile e se necessario.
Se l’Assicurato muore per cause diverse dall’Infortunio prima che siano stati effettuati gli accertamenti necessari per la quantificazione dell’Invalidità Permanente, gli eredi, Beneficiari devono inviare:
• un certificato di guarigione o altro equivalente che attesti la stabilizzazione dei postumi (ad esempio, una relazione medico-legale o certificazioni INAIL) e tutta la documentazione medica;
• attestazione che la causa del decesso è estranea all’Infortunio.
Inoltre, su richiesta motivata della Compagnia, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti.
Se il contratto è stato stipulato presso un intermediario assicurativo il Contraente o l’Assicurato deve comunque inoltrare la denuncia con le modalità indicate nell’articolo 11.1.2 - Denuncia di Sinistro.
12.3 Procedura per la valutazione del danno
12.3.1 Tempistiche
Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione, la Compagnia avrà tempo 60 giorni per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul Sinistro.
La Compagnia entro tale termine:
• Formulerà una proposta di Indennizzo; oppure
• Respingerà la richiesta di Indennizzo indicandone in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni.
Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, la Compagnia potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al Contraente o all’Assicurato il motivo di tale richiesta.
Dal ricevimento della documentazione integrativa la Compagnia avrà tempo 30 giorni per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo.
Se la Compagnia riterrà necessario incaricare dei consulenti (ad esempio periti, accertatori) oppure le parti avranno adottato la procedura dell’art. 12.3.2 “ Procedura per la valutazione del danno ”, il termine per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo sarà di 30 giorni dalla ricezione della perizia.
12.3.2 Procedura per la valutazione del danno
La soluzione di eventuali controversie di natura medica sulle conseguenze invalidanti del Sinistro, nonché sull’applicazione dei criteri d’indennizzabilità previsti dalla Polizza, può essere demandata per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte, ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.
Il Collegio Medico risiede, a scelta della Parte più diligente, presso la sede della direzione della Compagnia o presso la sede dell’Intermediario Assicurativo al quale è assegnata la Polizza o nella città dove ha sede l’Istituto di Medicina Legale più vicina al luogo di residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti tra le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.
E’ data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro un anno.
12.4 Pagamento dell’Indennizzo
Il pagamento dell’Indennizzo è eseguito dalla Compagnia entro 15 giorni dalla data in cui l’Assicurato o i Beneficiari hanno consegnato tutta la seguente documentazione:
• fotocopia di valido documento di riconoscimento e del codice fiscale del Beneficiario del pagamento;
• nominativo dell’intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
• nel caso di delega all’incasso fotocopia di documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato.
12.5 Rinuncia al diritto di surroga
La Compagnia rinuncia, a favore dell’Assicurato o dei suoi eredi o aventi diritto all’azione di Surrogazione che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, verso i terzi responsabili dell’Infortunio.
13. Disposizioni relative al Modulo tutela legale
13.1 Obblighi in caso di Sinistro: i casi di decadenza
Per avere diritto alle prestazioni l’Assicurato deve:
a) denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione assicurativa, cioè il tempo utile per la difesa;
b) aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste;
c) avvisare DAS e ottenere conferma a procedere prima di incaricare un legale o un perito;
d) ottenere conferma a procedere da parte di DAS prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato.
L’Assicurato può concludere con la controparte solo transazioni che non prevedano a carico della Compagnia spese ulteriori rispetto all’onorario del suo legale; in ogni altro caso è necessaria la preventiva autorizzazione di DAS. Se l’Assicurato procede senza autorizzazione, la Compagnia rimborserà costi diversi rispetto all’onorario del legale solo a seguito di verifica di un’effettiva urgenza nel concludere l’operazione e se la stessa è conveniente.
13.2 Denuncia del Sinistro
Per richiedere le prestazioni previste, l’Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l’accaduto a DAS (denuncia del Sinistro) chiamando il numero verde 800-04.01.01, attivo dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 19:30.
DAS raccoglierà la segnalazione, indicherà i documenti necessari a seconda dell’evento accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica.
Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell’Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.
L’Assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto dopo la denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.
In caso di Procedimento Penale l’Assicurato è tenuto a denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell’indagine penale. Per richiedere una consulenza legale telefonica l’Assicurato dovrà chiamare il numero verde 800345543, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, fornendo il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.
13.3 Fasi di gestione del Sinistro e scelta del legale
Di seguito vengono descritte le attività relative alle diverse fasi individuate:
I. Fase stragiudiziale
II. Autorizzazione dell’azione in giudizio
III. Fase giudiziale
I. Fase stragiudiziale: Prima dell’eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:
a) ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l’ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private -D. Lgs. 209/05). A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare, se richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;
b) per la risoluzione della controversia, DAS valuterà se sarà opportuno ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
c) l’Assicurato potrà scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS o con la Compagnia
II. Fase di autorizzazione dell’azione in giudizio: DAS autorizzerà l’eventuale azione in giudizio:
a) sempre, quando è necessaria la difesa dell’Assicurato in un Procedimento Penale o amministrativo o per resistere ad un’azione civile promossa da terzi;
b) se la composizione amichevole non riesce e solo se le pretese dell’Assicurato hanno possibilità di successo, negli altri casi. L’Assicurato comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l’azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.
III. Fase giudiziale: Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:
a) l’Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia sia nella fase giudiziale che in caso di procedimenti penali. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale presso cui ha sede il giudice competente a decidere la controversia, la Compagnia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a
3.000 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari. Tale somma è compresa nei limiti del Massimale per Sinistro e per anno;
b) se l’Assicurato non fornisce il nominativo di un avvocato, DAS può individuare direttamente il legale;
c) l’Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
d) se nel corso dello stesso grado di giudizio l’Assicurato decide di revocare l’incarico professionale conferito a un legale e di dare incarico a un nuovo legale, DAS non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all’incarico da parte del legale.
13.4 Unico Sinistro
Si ha un unico Sinistro:
a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più Assicurati;
c) se l’evento che dà diritto alle prestazioni si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura.
13.5 Pagamento del Sinistro
Al termine delle verifiche amministrative, DAS si impegna ad effettuare al Beneficiario il pagamento delle spese coperte, sempre entro i limiti del Massimale, entro 30 giorni dalla definizione dell’importo dovuto.
13.6 Esonero da responsabilità
La Compagnia e DAS non sono responsabili dell’operato di legali e periti né di eventuali ritardi nell’erogazione delle prestazioni che siano stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell’Assicurato.
13.7 Arbitrato in caso di disaccordo sulla gestione del Sinistro
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l’Assicurato e DAS sulla gestione del Sinistro, entrambi possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
L’Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti. L’arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell’arbitro è sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l’Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del Massimale previsto.
Se l’Assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l’azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. N. 28 del 4 marzo 2010.
13.8 Recupero di somme
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi spettano esclusivamente all’Assicurato, mentre spetta alla Compagnia quanto liquidato a favore anche dello stesso giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.
14. Disposizioni relative al Modulo assistenza
14.1 Istruzioni per la richiesta di assistenza
Dovunque si trovi e in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, chiamando
• il Numero Verde 800-186.064 oppure
• il numero della sede operativa di Verrone (BI) 015- 2559791 (valido anche per chiamate dall’estero)
in alternativa, se non può telefonare, può scrivere a MAPFRE ASISTENCIA S.A. - Strada Trossi 66 – 13871 Verrone (BI) attraverso l’invio di:
• un fax al numero: 015-2559604; oppure
• WhatsApp numero: +39-3299115088
• una mail all’indirizzo: assistenza@mapfre.com
14.2 Obblighi in caso di Sinistro
L’Assicurato deve richiedere qualsiasi intervento alla Struttura Organizzativa, che potrà intervenire direttamente o che dovrà espressamente autorizzare l’effettuazione dell’intervento da parte di altri.
Se l’Assicurato al momento del Sinistro non si rivolge alla Struttura Organizzativa perde il diritto ad ottenere le Prestazioni assistenza, salvo il caso di comprovata e oggettiva forza maggiore.
A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, se l’Assicurato ha sottoscritto contratti con altri assicuratori che gli garantiscono prestazioni analoghe a quelle fornite dal presente contratto, anche a titolo di mero risarcimento, deve dare comunque avviso del Sinistro ad ogni assicuratore ed anche alla Compagnia nel termine di tre giorni. La violazione di quest’obbligo comporta la decadenza dal diritto alla prestazione.
L’Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai Sinistri formanti oggetto di questa Assicurazione i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del Sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa, della Compagnia e dei magistrati eventualmente investiti dall’esame del Sinistro stesso.
14.3 Informazioni da fornire
L’Assicurato dovrà comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. La targa del Veicolo
3. Nome e Cognome
4. Numero di Polizza
5. Indirizzo del luogo in cui si trova
6. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
14.4 Documentazione da fornire
L’Assicurato ha l’obbligo di:
• fornire alla Struttura Organizzativa tutta la documentazione necessaria per la conclusione della Prestazione assistenza;
• inviare alla Struttura Organizzativa, se richiesto, gli originali (non le fotocopie) dei documenti di spesa (fatture, ricevute fiscali e altri giustificativi).
E. Glossario
Accesso non autorizzato
Accesso o utilizzo di un Sistema informativo o di un'infrastruttura di rete da parte di persone non autorizzate.
Accessori Optional stabilmente fissati sul Veicolo.
Accessori di serie Optional compresi nella dotazione base del Veicolo.
Accessori non di serie
Optional non compresi nella dotazione base del Veicolo, tanto se montati in fabbrica quanto se acquistati e montati successivamente, ma in ogni caso a condizione che vi sia una fattura di vendita (del Veicolo o dell’Accessorio non di serie) che indica specificamente ciascun Accessorio non di serie ed il rispettivo valore.
Animali selvatici Animali non addomesticati che fanno parte della fauna selvatica che tipicamente vive in libertà sul territorio. Sono comunque esclusi cani e gatti, anche randagi, e tutti gli animali domestici, da fattoria o da cortile quali a titolo di esempio, equini, ovini, bovini, suini e pollame.
Apparecchi Audiofonovisivi
Radio, registratori, lettori CD, DVD o file multimediali, televisori o impianti video, computer di bordo, navigatori satellitari, infotainment ed altre apparecchiature del genere, purché stabilmente fissati al Veicolo e non estraibili.
Sono esclusi i telefoni cellulari.
Arbitrato Una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono utilizzare per definire una controversia o evitarne l’insorgenza.
Aree equiparate alle strade di uso pubblico
Le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui può accedere una molteplicità di veicoli, persone e animali quali, a titolo di esempio, le stazioni di servizio, i parcheggi dei supermercati, i cantieri aperti al pubblico, i parcheggi dei terminal o delle imprese di logistica.
Aree private Le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui possono accedere soltanto veicoli autorizzati, quali, a titolo di esempio, cantieri recintati, garage e cortili
Assicurato Il titolare dell’interesse protetto dall’assicurazione.
Attacco Cyber Azione di tipo informatico posta in essere da terzi allo scopo di arrecare danni a cose o persone anche mediante l’illecito accesso, l’utilizzo o la sottrazione di dati ad esse riferibili. Rientra inoltre nella definizione di Attacco cyber anche la clonazione dei dispositivi elettronici radiocomandati (es. telecomando antifurto domestico, telecomando cancello elettrico, basculante o qualsiasi accesso comandato da radiofrequenze)
Attacco DoS Azione o istruzione concepita o generata allo scopo di danneggiare, interferire o colpire la disponibilità di reti, servizi di rete, connettività di rete o Sistemi informativi, ivi inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la creazione di traffico di rete eccessivo negli indirizzi di rete, lo sfruttamento delle debolezze dei sistemi o delle reti e la creazione di traffico eccessivo o non genuino tra reti.
Attestato di Rischio Il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.
Atto illecito relativo alla sicurezza
Atto, errore od omissione, effettivo o presunto, di un Assicurato, di una persona di cui l'Assicurato è legalmente responsabile o del fornitore di servizi dell'Assicurato che causa una violazione della Sicurezza di rete dell’Assicurato che a sua volta determina:
a. furto, alterazione o distruzione dei dati elettronici presenti nel Sistema informativo dell'Assicurato;
b. accesso non autorizzato;
Atto illecito relativo alla protezione dei dati personali
c. diniego di accesso al Sistema informativo dell'Assicurato ad un utente autorizzato, salvo che tale diniego sia causato da un guasto meccanico o elettrico indipendente dal controllo dell'Assicurato;
d. partecipazione del Sistema informativo dell'Assicurato a un Attacco DoS al Sistema informativo di un terzo;
trasmissione di Malware dal Sistema informativo dell'Assicurato al Sistema informativo di un terzo.
Atto, errore od omissione, effettivo o presunto, dell'Assicurato, di una persona di cui l'Assicurato è legalmente responsabile o del fornitore di servizi dell'Assicurato che causa un evento relativo alla violazione dei Dati personali.
Avente Diritto Il soggetto avente il diritto alla consegna dell’Attestato di Rischio, cioè il Contraente o, se soggetto diverso, il Proprietario o soggetto equiparato
Banca Dati degli Attestati di Rischio
Banca dati elettronica che le Imprese di Assicurazione hanno l’obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del Rischio.
Beneficiario Il soggetto avente diritto all’Indennizzo per la garanzia 7.1 del Modulo Infortuni del conducente, che si identifica nella figura del conducente. In caso di morte dell’Assicurato, i Beneficiari sono gli eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi.
C.A.P. D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 rubricato “Codice delle Assicurazioni Private”. Codice della Strada D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 rubricato “Nuovo codice della strada”.
Codice delle Assicurazioni
Classe di merito universale, Classe di Conversione Universale o CU
Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 rubricato Codice delle Assicurazioni Private
È la classe di Conversione Universale (CU) alla quale il contratto è assegnato sulla base dei criteri stabiliti dall’IVASS. La classe di CU è sempre indicata nell’Attestato di Rischio accanto alla Classe di merito di Compagnia.
Classe di merito interna di Compagnia o CI
è la classe di merito Bonus/Malus assegnata al contratto dalla Compagnia sulla base di una tabella di corrispondenza elaborata dalla Compagnia stessa.
Cloud Rete di server e/o sistemi di storage remoti, collegati tra loro e/o alla rete Internet al fine di archiviare Dati elettronici e/o Contenuti digitali, che operano come un unico ecosistema e che consentono l’accesso on line ai propri dati/contenuti attraverso qualsiasi dispositivo con connessione Internet.
Compagnia o Zurich Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale per l’Italia.
Contenuti digitali Dati elettronici, software, file audio e file di immagini salvati nel Sistema informativo dell'Assicurato o salvati su Cloud, inclusi qualsiasi conti, fatture, ricevute di debito, denaro, documenti di valore, registri, estratti, atti, manoscritti o altri documenti in formato elettronico
Contraente Soggetto che paga il Premio e assume le obbligazioni derivanti dal contratto.
Contravvenzione È un Reato meno grave del Delitto, che può essere commesso volontariamente o involontariamente.
La Contravvenzione è punita con l’ammenda o l’arresto.
Costi conseguenti alla violazione dei Dati personali
Qualunque onere, costo, spesa e onorario sostenuti dall'Assicurato in conseguenza di un Evento relativo alla violazione dei Dati personali privacy o di un Evento relativo alla sicurezza.
Cyberterrorismo L’utilizzo di strumenti di information technology per mettere in atto attacchi o minacce verso i sistemi informativi dell’Assicurato e che abbiano quale diretta conseguenza:
i. un Evento relativo alla sicurezza, o
ii. un Evento relativo alla violazione dei Dati personali, o
iii. l’alterazione o distruzione di Contenuti digitali riguardanti un Evento relativo alla sicurezza.
Tali attacchi o minacce dovranno essere perpetrati da parte di qualsiasi soggetto o gruppo, la cui attività venga svolta sia in modo autonomo che per conto o in connessione con qualsiasi individuo, organizzazione, governo, allo scopo di perseguire finalità di natura finanziaria, sociale, ideologica, religiosa o politica e con l’intenzione di:
1. causare danni;
2. minacciare qualsiasi persona o società; distruggere o danneggiare infrastrutture critiche o dati.
Danno Extracontrattuale
Il danno ingiusto derivante da un Fatto Illecito; tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un Incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso.
Danno parziale Furto, incendio e danni con riparazioni inferiori al valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, calcolato sulla base delle quotazioni di “Quattroruote Professional - motocicli e ciclomotori”.
Danno totale Furto totale senza ritrovamento, incendio totale e danni con riparazioni superiori o uguali al valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, calcolato sulla base delle quotazioni di “Quattroruote Professional - motocicli e ciclomotori”.
Dati elettronici Informazioni salvate o trasmesse in formato digitale.
Dati personali Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
Per ‘dati genetici’ si intendono i Dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
Per ‘dati biometrici’ si intendono i Dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
Per ‘dati relativi alla salute’ si intendono i Dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.
Degrado d’uso È il deprezzamento del valore del Veicolo o di sue parti dovuto all’uso e al trascorrere del tempo.
Delitto È un Reato più grave della Contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente.
Il Delitto è punito con la multa o la reclusione.
Delitto colposo Delitto commesso involontariamente, e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Delitto doloso Delitto commesso con la consapevolezza e la volontà dell’evento
Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Evento relativo alla violazione dei Dati personali
Evento relativo alla sicurezza
Evento che comporta accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata, o l’accesso effettivo o presunto, di:
a) Dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati soggetti alla cura, custodia o controllo dell'Assicurato, o alla cura, custodia o controllo di un fornitore di servizi dell'Assicurato;
b) informazioni aziendali soggette alla cura, custodia o controllo dell'Assicurato o alla cura, custodia o controllo di un fornitore di servizi espressamente identificate come riservate e protette da un accordo di riservatezza o contratto analogo.
Accesso non autorizzato, introduzione di un Malware, o Attacco DoS al Sistema informativo dell'Assicurato che determina:
a) un'interruzione, sospensione, incidente, deterioramento o ritardo, effettivo e misurabile, del funzionamento del Sistema informativo dell'Assicurato
b) un'alterazione, corruzione o distruzione di informazioni aziendali soggette alla cura, custodia o controllo di un Assicurato espressamente identificate come riservate e protette da un accordo di riservatezza o contratto analogo.
Familiare I figli, il coniuge, gli ascendenti dell'Assicurato e altri parenti o affini con lui conviventi
Fatto Illecito Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L’illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
Franchigia L’importo prestabilito in misura fissa che in caso di Sinistro viene detratto dal valore del danno e che rimane a carico dell’Assicurato.
Furto Impossessamento di cosa mobile altrui, sottratta a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Guasto Danno subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti meccaniche o elettriche, tale da rendere impossibile l’utilizzo in condizioni normali.
Incendio Combustione con sviluppo di fiamma.
Incidente Il Sinistro, subito dal Veicolo in circolazione, non voluto, dovuto a: imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti o a caso fortuito connesso alla circolazione stradale, che provoca danni al Veicolo tali da rendere impossibile l’utilizzo dello stesso in condizioni normali.
Indennizzo La somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.
Infortunio Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta e esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Invalidità Permanente
La perdita o la diminuzione definitiva e irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.
Malus si attiva, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, nei casi in cui:
• per i Sinistri con responsabilità principale, la Compagnia abbia effettuato, nel Periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti;
• per i Sinistri con responsabilità paritaria, si verifichi nel Periodo di osservazione un cumulo di responsabilità pari ad almeno il 51%; tale valore sarà considerato come limite di aggregazione per la determinazione del numero dei Sinistri da “osservare” al fine dell’applicazione del Malus.
Si precisa che i Sinistri tardivi potranno contribuire alla determinazione del Malus in relazione al loro grado di responsabilità (principale o paritaria).
Malware Qualsiasi software o codice dannoso (come ad esempio virus, spyware, worm, trojan, rootkit, ransomware, keylogger, dialer e rogue security software o qualsiasi altro strumento equiparabile) progettato per ottenere l'accesso illecito, cancellare o corrompere dati elettronici, danneggiare o disgregare una qualsiasi rete o Sistema informativo, eludere qualunque prodotto o servizio di sicurezza e/o interrompere il funzionamento del Sistema informatico
Massimale Il massimo esborso a cui è tenuta la Compagnia.
Minaccia di Cyberestorsione
Normativa applicabile in materia di protezione dei Dati personali
Perdita di redditi a seguito di violazione dei Dati personali:
Periodo di osservazione
Comunicazioni a scopo illecito che abbiano ad oggetto una richiesta di pagamento allo scopo di:
a) evitare o interrompere un Attacco DoS;
b) evitare l’introduzione o il mantenimento di un Malware;
c) in caso di Accesso non autorizzato, evitare la rivelazione e/o cancellazione di Dati personali e/o l’esecuzione di operazioni di crittografia sulle stesse.
- Qualsiasi disposizione di legge e/o regolamento, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Regolamento Europeo nr. 2016/679 (GDPR) e s,m,i.
a) utile netto, prima delle imposte sul reddito e sulle società, che l’Assicurato non è stato in condizioni di conseguire durante il periodo di perdita per violazione dei Dati personali unicamente a seguito di un Evento relativo alla violazione dei Dati personali;
b) normali costi di gestione sostenuti dall'Assicurato, limitatamente a quelli che l'Assicurato deve continuare a sostenere ma che si rivelano inutili durante il periodo di perdita per violazione dei Dati personali, unicamente a causa di un Evento relativo alla violazione dei Dati personali e che sarebbero stati sostenuti in assenza di un Evento relativo alla violazione dei Dati personali
Sinistri con responsabilità principale:
Prima annualità: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina sessanta giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di Premio.
Annualità successive: inizia sessanta giorni prima della decorrenza dell’assicurazione e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale.
Sinistri con responsabilità paritaria:
coincide con le ultime 5 annualità, compreso l’anno corrente, così come indicate nel quinquennio dell’Attestato di Rischio.
Polizza Il documento che prova il contratto di assicurazione.
PRA Pubblico Registro Automobilistico
Premio L’importo di denaro dovuto dal Contraente alla Compagnia per acquistare le coperture fornite col contratto. Comprende imposte ed eventuali oneri di legge.
Prestazioni assistenza
L’assistenza da erogarsi in natura, e cioè l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato, nel momento del bisogno, da parte della Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, in caso di Sinistro.
Primo Rischio Assoluto
Quando l’assicurazione viene prestata a Primo Rischio Assoluto, la Compagnia indennizza il danno verificatosi fino al valore assicurato che può essere uguale o inferiore al valore commerciale del Veicolo. Il danno viene indennizzato senza