Common use of Tessera di riconoscimento Clause in Contracts

Tessera di riconoscimento. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, non- ché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, cor- redata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la da- ta di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipenden- ti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività e il personale presente occasionalmente che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collabo- ratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di ri- conoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’art. 5, comma 1, secondo pe- riodo, della legge n. 136 del 2010. La violazione degli obblighi suddetti comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa di € 100 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa di € 50. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.lgs. 124/2004

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Tessera di riconoscimento. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, non- ché nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto una apposita tessera di riconoscimentoriconoscimen- to, impermeabile ed esposta in forma visibile, cor- redata corredata di fotografia, contenente le generalità genera- lità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la da- ta data di assunzione del lavoratorelavora- tore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipenden- ti dipendenti dai subappaltatori su- bappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimentori- conoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente diretta- mente la propria attività e il personale presente occasionalmente che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendentidi- pendenti, professionisti, fornitori esterni, collabo- ratori collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti sog- getti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di ri- conoscimento riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’art. 5, comma 1, secondo pe- riodoperiodo, della legge leg- ge n. 136 del 2010. La violazione degli obblighi suddetti comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa di da € 100 ad € 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa di da 5050 a € 300. Nei confronti delle predette predet- te sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.lgs. 124/2004

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Tessera di riconoscimento. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, non- ché nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, cor- redata corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi iden- tificativi del datore di lavoro e la da- ta data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso stes- so obbligo anche per i lavoratori dipenden- ti dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori la- voratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività e il personale presente occasionalmente che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori for- nitori esterni, collabo- ratori collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di ri- conoscimento riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’art. dell’articolo 5, comma 1, secondo pe- riodoperiodo, della legge n. 136 del 2010. La violazione degli obblighi suddetti comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione san- zione amministrativa di € da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera tes- sera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa di € 50am- ministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura procedu- ra di diffida di cui all’art. all’articolo 13 del D.lgs. D. Lgs 124/2004

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