TOLLERANZA NELL'OSSERVANZA DELL'ORARIO DI LAVORO SU SCHEMI RIGIDI. Limitatamente al Personale che osserva un orario di lavoro articolato su schemi rigidi (cioè quello di cui al precedente art. 2) è tollerato un ritardo di non oltre 5 minuti al giorno; il superamento di detto limite giornaliero, che complessivamente assommi a più di 60 minuti mensili, comporta la perdita del beneficio della tolleranza per tutti i giorni in cui è stato fatto registrare un ritardo superiore al limite di tolleranza ed il conseguente obbligo di recuperare per intero i minuti di ritardo relativi a detti giorni. Il Dipendente che persista nel far registrare ritardi oltre i limiti di tollerabilità consentiti è assoggettabile ai provvedimenti disciplinari come previsto dal vigente CCNL ANIA.
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