TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. L’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136. L’Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione allo IIT e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
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TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. 12.1 L’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. .
12.2 Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136. .
12.3 L’Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione allo IIT IIT-CNR e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
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TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. L’Aggiudicatario RetiPiù si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 all’art.3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 136/2010, impegnandosi a comunicare al Comune, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e successive modificazioni ed integrazioniil codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Ogni variazione dei dati trasmessi deve essere comunicata entro 7 giorni lavorativi al Comune. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136. L’Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione allo IIT e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.contratto
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TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. L’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136. L’Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione allo IIT IIT-CNR e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
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