Common use of Tracciabilità flussi finanziari e clausola risolutiva espressa Clause in Contracts

Tracciabilità flussi finanziari e clausola risolutiva espressa. L’Appaltatore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 26 agosto 2010, n. 136 successivamente modificato dal D.L. 187/10, pena la nullità assoluta del presente contratto. L’Appaltatore si impegna a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato cosi come previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1 dell’Art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi ANAC) su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). L’Appaltatore si obbliga a comunicare a LepidaSpA le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. Qualora le transazioni relative alle singole fatturazioni inerenti al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche, della società Poste Italiane SpA ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. L’Appaltatore si obbliga con riferimento ai contratti sottoscritti con subappaltatore o subcontraenti a trasmettere a LepidaSpA, oltre alle informazioni di cui all’Art. 105 D. Lgs. n. 50/2016, anche una apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 136/10 e s.m.i. L’Appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ne dà immediatamente comunicazione a LepidaSpA e alla Prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna. L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, è inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla LepidaSpA e alla Prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i

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Samples: Request for Proposal (Rfp), Request for Proposal (Rfp) for Contact Center Services, Request for Proposal (Rfp) for Support Services

Tracciabilità flussi finanziari e clausola risolutiva espressa. L’Appaltatore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 26 13 agosto 2010, n. 136 successivamente modificato dal D.L. 187/10, pena la nullità assoluta del presente contratto. L’Appaltatore si impegna a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato cosi come previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1 dell’Art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi ANAC) su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). ) L’Appaltatore si obbliga a comunicare a LepidaSpA le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. Qualora le transazioni relative alle singole fatturazioni inerenti al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche, della società Poste Italiane SpA ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. L’Appaltatore si obbliga con riferimento ai contratti sottoscritti con subappaltatore o subcontraenti a trasmettere a LepidaSpA, oltre alle informazioni all’informazioni di cui all’Artall’Art.118 comma 11 D.Lgs. 105 D. Lgs. n. 50/2016163/2006 e s.m.i., anche una apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 136/10 e s.m.i. L’Appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ne dà né da immediatamente comunicazione a LepidaSpA e alla Prefettura Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna. L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, è inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla LepidaSpA e alla Prefettura Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

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Samples: Request for Quotation, Richiesta Di Offerta, Request for Offer

Tracciabilità flussi finanziari e clausola risolutiva espressa. L’Appaltatore 1. Il Contraente si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 26 13 agosto 2010, n. 136 successivamente modificato dal D.L. 187/10, pena la nullità assoluta del presente contratto. 2. L’Appaltatore Il Contraente si impegna a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato cosi così come previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. 3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1 dell’Art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità' dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi ANAC) su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). 4. L’Appaltatore Il Contraente si obbliga a comunicare a LepidaSpA LepidaScpA le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. 5. Qualora le transazioni relative alle singole fatturazioni inerenti al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche, della società Poste Italiane SpA ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i. 6. L’Appaltatore Il Contraente si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. 7. L’Appaltatore Il Contraente si obbliga con riferimento ai contratti sottoscritti con subappaltatore o subcontraenti a trasmettere a LepidaSpALepidaScpA, oltre alle informazioni di cui all’Art. 105 D. Lgsall’Art.105 del D.Lgs. n. 50/201650/2016 e s.m.i., anche una apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 136/10 e s.m.i. 8. L’Appaltatore Il Contraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ne dà immediatamente comunicazione a LepidaSpA LepidaScpA e alla Prefettura Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna. 9. L’Appaltatore, Il Contraente si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, è inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla LepidaSpA a LepidaScpA e alla Prefettura Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna. 10. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto, Condizioni Generali Di Contratto

Tracciabilità flussi finanziari e clausola risolutiva espressa. L’Appaltatore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 26 13 agosto 2010, n. 136 successivamente modificato dal D.L. 187/10, pena la nullità assoluta del presente contratto. L’Appaltatore si impegna a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato cosi come previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1 dell’Art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi ANAC) su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). ) L’Appaltatore si obbliga a comunicare a LepidaSpA Lepida SpA le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. Qualora le transazioni relative alle singole fatturazioni inerenti al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche, della società Poste Italiane SpA ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. L’Appaltatore si obbliga con riferimento ai contratti sottoscritti con subappaltatore o subcontraenti a trasmettere a LepidaSpALepida SpA, oltre alle informazioni all’informazioni di cui all’Artall’Art.118 comma 11 D.Lgs. 105 D. Lgs. n. 50/2016163/2006 e s.m.i., anche una apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 136/10 e s.m.i. L’Appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ne dà né da immediatamente comunicazione a LepidaSpA Lepida SpA e alla Prefettura Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna. L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, è inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla LepidaSpA Lepida SpA e alla Prefettura Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

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Samples: Request for Proposal (Rfp)

Tracciabilità flussi finanziari e clausola risolutiva espressa. L’Appaltatore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 26 13 agosto 2010, n. 136 successivamente modificato dal D.L. 187/10, pena la nullità assoluta del presente contratto. L’Appaltatore si impegna a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato cosi come previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1 dell’Art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi ANAC) su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). ) L’Appaltatore si obbliga a comunicare a LepidaSpA le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. Qualora le transazioni relative alle singole fatturazioni inerenti al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche, della società Poste Italiane SpA ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. L’Appaltatore si obbliga con riferimento ai contratti sottoscritti con subappaltatore o subcontraenti a trasmettere a LepidaSpA, oltre alle informazioni all’informazioni di cui all’Artall’Art.118 comma 11 D.Lgs. 105 D. Lgs. n. 50/2016163/2006 e s.m.i., anche una apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 136/10 e s.m.i. L’Appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ne dà né da immediatamente comunicazione a LepidaSpA e alla Prefettura ufficio Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna. L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, è inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla LepidaSpA e alla Prefettura ufficio Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

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Samples: Request for Proposal

Tracciabilità flussi finanziari e clausola risolutiva espressa. L’Appaltatore 1. Il Contraente si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 26 13 agosto 2010, n. 136 successivamente modificato dal D.L. 187/10, pena la nullità assoluta del presente contratto. 2. L’Appaltatore Il Contraente si impegna a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato cosi così come previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. 3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1 dell’Art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi ANAC) su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). 4. L’Appaltatore Il Contraente si obbliga a comunicare a LepidaSpA LepidaScpA le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. 5. Qualora le transazioni relative alle singole fatturazioni inerenti al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche, della società Poste Italiane SpA ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i. 6. L’Appaltatore Il Contraente si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un un’ apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. 7. L’Appaltatore Il Contraente si obbliga con riferimento ai contratti sottoscritti con subappaltatore o subcontraenti a trasmettere a LepidaSpALepidaScpA, oltre alle informazioni all’informazioni di cui all’Art. 105 D. Lgsall’Art.105 del D.Lgs. n. 50/201650/2016 e s.m.i., anche una apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 136/10 e s.m.i. 8. L’Appaltatore Il Contraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ne dà né da immediatamente comunicazione a LepidaSpA LepidaScpA e alla Prefettura Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna. 9. L’Appaltatore, Il Contraente si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, è inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla LepidaSpA LepidaScpA e alla Prefettura Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna. 10. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto

Tracciabilità flussi finanziari e clausola risolutiva espressa. L’Appaltatore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 26 13 agosto 2010, n. 136 successivamente modificato dal D.L. 187/10, pena la nullità assoluta del presente contratto. L’Appaltatore si impegna a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato cosi come previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1 dell’Art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi ANAC) su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). ) L’Appaltatore si obbliga a comunicare a LepidaSpA le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. Qualora le transazioni relative alle singole fatturazioni inerenti al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche, della società Poste Italiane SpA ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. L’Appaltatore si obbliga con riferimento ai contratti sottoscritti con subappaltatore o subcontraenti a trasmettere a LepidaSpA, oltre alle informazioni all’informazioni di cui all’Artall’Art.118 comma 11 D.Lgs. 105 D. Lgs. n. 50/2016163/2006 e s.m.i., anche una apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 136/10 e s.m.i. L’Appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ne dà né da immediatamente comunicazione a LepidaSpA e alla Prefettura ufficio Prefettura­ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna. L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, è inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla LepidaSpA e alla Prefettura ufficio Prefettura­ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

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Samples: Richiesta Di Offerta Per Fornitura Apparati Emc Datadomain

Tracciabilità flussi finanziari e clausola risolutiva espressa. L’Appaltatore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 26 agosto 2010, n. 136 successivamente modificato dal D.L. 187/10, pena la nullità assoluta del presente contratto. L’Appaltatore si impegna a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato cosi come previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1 dell’Art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi ANAC) su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). L’Appaltatore si obbliga a comunicare a LepidaSpA le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. Qualora le transazioni relative alle singole fatturazioni inerenti al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche, della società Poste Italiane SpA ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. L’Appaltatore si obbliga con riferimento ai contratti sottoscritti con subappaltatore o subcontraenti a trasmettere a LepidaSpA, oltre alle informazioni di cui all’Art. 105 D. Lgs. n. Lgs 50/2016, anche una apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 136/10 e s.m.i. L’Appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ne dà immediatamente comunicazione a LepidaSpA e alla Prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna. L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, è inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla LepidaSpA e alla Prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i

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Samples: Accordo Quadro

Tracciabilità flussi finanziari e clausola risolutiva espressa. L’Appaltatore 1. Il Contraente si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 26 13 agosto 2010, n. 136 successivamente modificato dal D.L. 187/10, pena la nullità assoluta del presente contratto. 2. L’Appaltatore Il Contraente si impegna a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato cosi così come previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. 3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1 dell’Art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. il codice identificativo di gara (CIG), attribuito CIG),attribuito dall'Autorità' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi ANAC) su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). 4. L’Appaltatore Il Contraente si obbliga a comunicare a LepidaSpA LepidaScpA le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. 5. Qualora le transazioni relative alle singole fatturazioni inerenti al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche, della società Poste Italiane SpA ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i. 6. L’Appaltatore Il Contraente si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. 7. L’Appaltatore Il Contraente si obbliga con riferimento ai contratti sottoscritti con subappaltatore o subcontraenti a trasmettere a LepidaSpALepidaScpA, oltre alle informazioni di cui all’Art. 105 D. Lgsall’Art.105 del D.Lgs. n. 50/201650/2016 e s.m.i., anche una apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 136/10 e s.m.i. 8. L’Appaltatore Il Contraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ne dà immediatamente comunicazione a LepidaSpA LepidaScpA e alla Prefettura Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna. 9. L’Appaltatore, Il Contraente si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, è inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla LepidaSpA a LepidaScpA e alla Prefettura Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna. 10. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto

Tracciabilità flussi finanziari e clausola risolutiva espressa. L’Appaltatore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 26 13 agosto 2010, n. 136 successivamente modificato dal D.L. 187/10, pena la nullità assoluta del presente contratto. L’Appaltatore si impegna a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato cosi come previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1 dell’Art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi ANAC) su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). ) L’Appaltatore si obbliga a comunicare a LepidaSpA le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. Qualora le transazioni relative alle singole fatturazioni inerenti al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche, della società Poste Italiane SpA ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. L’Appaltatore si obbliga con riferimento ai contratti sottoscritti con subappaltatore o subcontraenti a trasmettere a LepidaSpA, oltre alle informazioni all’informazioni di cui all’Artall’Art.118 comma 11 d.lgs. 105 D. Lgs. n. 50/2016163/2006 e s.m.i., anche una apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 136/10 e s.m.i. L’Appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ne dà né da immediatamente comunicazione a LepidaSpA e alla Prefettura ufficio Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna. L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, è inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla LepidaSpA e alla Prefettura ufficio Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

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Samples: Assistenza Sistemistica E Applicativa Software