Trasferimento delle decisioni d’investimento Clausole campione

Trasferimento delle decisioni d’investimento. Le decisioni d’investimento dei comparti sono trasferite a Raiffeisen Svizzera società cooperativa, Xxxxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxx Xxxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx società cooperativa è una banca svizzera con sede a San Gallo. In quanto banca, è soggetta in Svizzera alla vigilanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). I dettagli dell’ese- cuzione del mandato sono disciplinati in un contratto di delega della gestione patrimoniale stipulato tra le parti.
Trasferimento delle decisioni d’investimento. Le decisioni di investimento dei comparti sono trasferite a Xxxxxx Kantonalbank (BKB). BKB è una banca svizzera fondata il 1° ottobre 1899. In qualità di banca, BKB è soggetta in Svizzera alla vigilanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). I dettagli dell’esecuzione dell’incarico affidato in delega sono disciplinati in un contratto di delega della gestione patrimoniale stipulato tra le parti.

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  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).