Trasporto di animali Clausole campione

Trasporto di animali il trasporto di animali domestici di piccola taglia sarà soggetto a valutazione caso per caso dal centro noleggio.
Trasporto di animali. Sono ammessi al trasporto solamente gli animali domestici. É consentito il trasporto di animali solo se la taglia e la tipologia, nonché i sistemi di ausilio al trasporto, permettono al viaggiatore di trasportare animali in sicurezza. Circa il trasporto di cani vige l’obbligo di guinzaglio e museruola, se non trasportati in appositi contenitori. I cani segnalati aggressivi dal proprietario vanno trasportati separatamente dagli altri viaggiatori, ad eccezione dei possessori. Nei limiti del rispetto di quanto riportato nel presente punto, il trasporto di animali può essere regolato in modo più specifico dall’esercente. Specifiche informazioni sono contenute nell’Allegato “A” e, qualora necessario, vengono esposte al pubblico.
Trasporto di animali. Il trasporto degli animali può avvenire tramite un trasportatore senza licenza. Il licenziatario è responsabile del trasporto (in particolare del rispetto delle disposizioni della protezione degli animali). I trasportatori devono aver frequentato il corso «trasporti di animali conformi alla protezione degli animali» e superato il relativo esame. Nel trasporto gli ungulati devono essere chiaramente contrassegnati conformemente all’Ordinanza sulle epizoozie.
Trasporto di animali. 1- il presente articolo riporta la normativa regionale vigente contenuta nell’ art. 6 LR 59/2009, art. 3 DPGR 38/R/2011) 1. E’ consentito il trasporto di animali in contenitori, carrelli o in vani di veicoli a condizione che: a) vi sia sufficiente circolazione d’aria; b) vi sia spazio sufficiente a consentire all’animale la stazione eretta quadrupedale e la possibilità di sdraiarsi; c) siano adottate misure idonee a proteggere gli animali da urti, intemperie ed escursioni termiche; d) siano fatte frequenti interruzioni del viaggio ogni qualvolta l’animale trasportato presenti segni di stress, al fine di garantirne il riposo e la sgambatura; e) siano utilizzati contenitori idonei a garantirne la massima sicurezza. 2. E’ vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei, ad es. nei vani portabagagli chiusi degli autoveicoli, per qualsiasi periodo di tempo. 3. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 169 comma 6 del DPR 485/92 (divieto di trasportare di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.), le misure di cui al presente articolo sono adottate anche in caso di trasporto con automobili private e con veicoli di cui agli articoli 203, comma 1, lettera m) e 204, comma 1, lettera m) del decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada). (carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi installate permanentemente in autoveicoli – 203 o rimorchi - 204) 4. Per il trasporto di animali in relazione con un'attività economica si ricordano le disposizioni contenute nel Regolamento CE 1/2005 e nel D. Lgs n. 151/07
Trasporto di animali il trasporto di animali domestici di tutte le taglie non è ammesso, comunque deve essere sempre comunicato per essere soggetto di valutazione caso per caso dal centro noleggio.
Trasporto di animali è consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore ad uno purchè custoditi, durante il viaggio, in apposita gabbia.
Trasporto di animali. 11.1 È possibile viaggiare su tutti i mezzi di Tpl Fvg accompagnati da animali d’affezione, senza che per gli animali sia dovuto un titolo di viaggio ulteriore oltre a quello dovuto per il condut- tore, purché siano rispettate le indicazioni di questo regolamento. 11.2 Ai passeggeri che conducono animali d’affezione spetta la sorveglianza sugli animali traspor- tati per l’intera durata del viaggio: i passeggeri devono ritenersi responsabili in via esclusiva nel caso gli animali provochino danni a persone o cose. 11.3 I viaggiatori che conducono animali d’affezione sui mezzi di Tpl Fvg devono avere cura che gli stessi non sporchino e non creino disturbo o danno agli altri passeggeri o alla vettura. Qualora l’animale insudici o deteriori il mezzo o provochi danni a persone o cose, o determini reazioni allergiche nei passeggeri, il conduttore è tenuto al risarcimento del danno provocato, rimanendo Tpl Fvg libera da qualunque responsabilità al riguardo. 11.4 Su ciascun mezzo non è mai ammesso il trasporto di più di due animali contemporaneamente, oltre agli eventuali cani guida presenti. 11.5 Gli animali possono essere allontanati, senza diritto al rimborso del biglietto dovuto per il conduttore, a insindacabile giudizio del personale aziendale, in caso di affollamento o qualora arrechino disturbo ai viaggiatori o sia potenzialmente compromessa la sicurezza dei passeg- geri. 11.6 Non è ammesso il trasporto di animali la cui coabitazione a bordo dei mezzi possa compro- mettere la sicurezza del viaggio e dei passeggeri: qualora a bordo di una vettura fossero con- testualmente presenti animali fra i quali vi sia una evidente incompatibilità, i conduttori degli animali potranno essere invitati dal personale aziendale a scendere dal mezzo. 11.7 I cani, a eccezione dei cani guida destinati all'assistenza di persone non vedenti, possono salire a bordo dei mezzi di Tpl Fvg solo se muniti di museruola e guinzaglio, indipendente- mente dalla taglia e dalla struttura fisica dell’animale. 11.8 Per i cani di piccola taglia o che si trovino in particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche che impediscano l’uso della museruola, è consentito l’uso di trasportini, gabbie, ceste o altri contenitori privi di spigoli e la cui forma non comprometta in alcun modo la sicurezza del viaggio. Il trasportino deve essere idoneo e opportunamente chiuso e deve com- pletamente contenere l’animale, evitandone il contatto con l’esterno.
Trasporto di animali il trasporto di animali è vietato.

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  • Riparto di coassicurazione Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

  • Trasferimento dei dati all’estero I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati o pub- blici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell’Unione Europea o al di fuori della stessa (4), alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell’adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

  • Rinuncia al diritto di surrogazione La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato e/o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.

  • Risarcimento danni 1. L’azienda ha diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti per colpa dei suoi dipendenti, esclusi comprovati casi fortuiti o di forza maggiore, praticando trattenute rateali sul loro stipendio nella misura del 5% della retribuzione normale per ogni periodo di paga, salvo il caso di risoluzione del rapporto, nella quale ipotesi il saldo eventuale sarà ritenuto nella misura consentita su tutti i compensi ed indennità dovuti al lavoratore a qualsiasi titolo. In caso di pluralità di sinistri imputabili al medesimo lavoratore le trattenute sono cumulabili, fatto salvo il limite del quinto dello stipendio. 2. I danni che comportino trattenute per risarcimento debbono essere obbligatoriamente contestati al lavoratore entro 15 giorni di calendario dal momento in cui l'azienda è venuta a conoscenza dell'evento. Nella contestazione deve essere indicato il fatto nonché una stima dei danni. 3. Il lavoratore ha diritto entro i successivi 15 giorni di calendario di presentare proprie osservazioni e/o di richiedere l'attivazione di un contraddittorio, da concludersi entro i 15 giorni dall'instaurazione, nel quale potrà farsi assistere da un rappresentante dell'organizzazione sindacale al quale conferisce mandato. Il termine per la conclusione del contraddittorio può essere prorogato, previa formale richiesta di una delle parti, nel caso in cui sia oggettivamente necessario espletare ulteriori indagini. Le indagini devono concludersi entro trenta giorni dalla richiesta di proroga, salvo il caso in cui sia necessario acquisire documentazione non disponibile nel predetto termine. Il lavoratore ha altresì diritto di prendere visione e, su richiesta, ricevere copia della documentazione acquisita dall'azienda sul fatto. 4. Qualora a seguito dell'istruttoria e/o dell'eventuale contraddittorio sia stata raggiunta un'intesa sull’ammontare dell’addebito, la misura del risarcimento addebitabile al lavoratore per danno derivante da sinistri/danneggiamenti ai beni aziendali è pari all'intero ammontare nel caso in cui il lavoratore abbia effettuato tre o più sinistri a lui imputabili nei 27 mesi che precedono l'evento, da computarsi a far data dal 1° maggio 2013, termine di avvio della previgente fase sperimentale della presente norma. L'ammontare del risarcimento è invece ridotto in misura pari a: • 75%, qualora il lavoratore non abbia effettuato alcun sinistro a lui imputabile nei 27 mesi che precedono l’evento da computarsi a far data dal 1° maggio 2013; • 50%, qualora il lavoratore abbia effettuato un solo sinistro a lui imputabile nei 27 mesi che precedono l'evento da computarsi a far data dal 1° maggio 2013; • 25%, qualora il lavoratore abbia effettuato 2 sinistri a lui imputabili nei 27 mesi che precedono l'evento da computarsi a far data dal 1° maggio 2013. L’ammontare dell’addebito non può in ogni caso essere superiore a € 4000. Nessun risarcimento viene addebitato qualora la mancanza di sinistri a lui imputabili perduri da almeno 60 mesi precedenti l'evento, computati, in tal caso, anche con riferimento al periodo antecedente al 1° maggio 2013. Nei casi d'intesa e in quelli di cui al periodo precedente, l'azienda non irrogherà le sanzioni derivanti dall'esito dell'eventuale procedimento disciplinare. 5. Nel caso in cui il contraddittorio si concluda con un mancato accordo, fatta salva la possibilità di valutare l'eventuale offerta di risarcimento formulata dal lavoratore, l’azienda può procedere direttamente all'addebito nella somma massima di euro 2000 ed applicando le riduzioni previste al punto 4. La somma massima di cui sopra è addebitabile nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia effettuato almeno tre sinistri a lui imputabili nei 27 mesi che precedono l'evento, da computarsi a far data dal 1° maggio 2013. Qualora l'azienda proceda direttamente all'addebito, non irrogherà le sanzioni derivanti dall'esito dell'eventuale procedimento disciplinare, né avvierà azione legale. In alternativa all’addebito diretto, l’azienda procederà secondo le norme di diritto comune applicando, se previste, le relative sanzioni disciplinari. 6. In ogni ipotesi in cui il mancato accordo produca una controversia giudiziaria, non trova applicazione la disciplina di cui ai punti 4 e 5 e l’entità del danno addebitabile è stabilita dall’autorità giudiziaria. 7. A livello aziendale possono essere definiti accordi alternativi o integrativi della disciplina di cui ai punti 4 e 5 che, attraverso il concorso economico dei lavoratori, garantiscano coperture assicurative per i danni ai beni aziendali. A tal fine, le parti stipulanti il presente accordo verificano la possibilità di sottoscrivere convenzioni con primarie compagnie di assicurazione volte ad agevolare la stipula di polizze di solidarietà per il settore. 8. Sono comunque fatti salvi gli accordi aziendali in materia vigenti alla data di sottoscrizione del presente accordo. 9. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 2, della L. 12 luglio 1988, n. 270, l’art. 38 del Regolamento all. A) al R.D. 148/1931 è sostituito dalla presente disciplina. Il quarto ed il quinto capoverso dell’art. 68 del CCNL 23 luglio 1976 sono abrogati e sostituiti dalla presente disciplina.

  • CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio:

  • OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.

  • Importo complessivo dell’appalto L’importo complessivo dei lavori a base d’asta compresi nel presente appalto ammonta presuntivamente a 305.816,82 (Euro trecentocinquemilaottocentosedici/82), di cui alla seguente distribuzione: LAVORI , PRESTAZIONI IMPORTI (EURO) a) Lavori e prestazioni a corpo b) Lavori e prestazioni a misura 327.335,65 c) Lavori e prestazioni in economia d) Compenso a corpo e) PER IVA 22% 72.013,84 f) 2% Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.113 6.546,71 g) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC) 225,00 h) spese di trasferta e straordinario 20.000,00 i) Oneri prove di laboratorio fissate nel CSA 2.000,00 j) spese di funzionamento 8.500,00 k) Oneri di accesso alla pubblica discarica 3.500,00 l) Spese per caratterizzazione dei rifiuti 2.000,00 m) CSE esterno 7.750,26 n) imprevisti 10.128,54 o) spese pubblicità gara 2.000,00 L’importo delle spese relative ai provvedimenti per la sicurezza del cantiere (SCS: Spese Complessive di Sicurezza), già incluse nelle cifre sopra indicate, ammonta ad € 21.518,83 (Euro ventiunomilacinquecentodiciotto/83), e non è soggetto a ribasso d’asta. Conseguentemente a quanto sopra riportato, il quadro economico dell’appalto si presenta così articolato: Xxxxxxx a) Colonna b) Colonna c) Colonna (a+b+c) Importo lavori soggetti a ribasso Importo lavori in economia non soggetti a ribasso Importo delle spese complessive di sicurezza (SCS) non soggetti a ribasso TOTALE 1 A misura 305.816,82 21.518,83 327.335,65 IMPORTO TOTALE 305.816,82 .................... 21.518,83 327.335,65 OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE %incid. Qualificaz. obblig. Importi OG1 Classifica II Edifici civili e industriali (residenze, carceri, scuole,caserme, uffici, teatri, stadi, edifici industriali) 100 X 327.335,65 Oneri della sicurezza 21.518,83 327.335,65

  • ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.

  • Servizi di trasporto per ferrovia 19 Servizi di trasporto per via d’acqua 20 Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti

  • Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto, o sia da esse receduto, e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili. L’Appaltatore si obbliga inoltre, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto. L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Amministrazione, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16/bis, comma 10, della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell’Appaltatore e dei subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti. Qualora l’Amministrazione accerti che l'Appaltatore si è avvalso, per l'esecuzione del contratto, di personale non assunto regolarmente secondo le norme vigenti in materia e secondo le disposizioni di cui al presente capitolato, si procederà comunque a segnalare il fatto alle autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni penali e delle misure amministrative previste dalle norme in vigore. L'Appaltatore deve osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.), nonché le disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. Nell’ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti l’Amministrazione, si riserva di effettuare, sulle somme da versare all’Appaltatore (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari all’inadempimento contributivo/retributivo riscontrato. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l’Amministrazione competente avrà dichiarato che l’Appaltatore si sia posto in regola. Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l’Amministrazione ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.