DANNI A PERSONE O COSE Clausole campione

DANNI A PERSONE O COSE. Il Comune di Portoscuso resta del tutto estraneo ai rapporti giuridici verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dalla ditta appaltatrice, la quale solleva il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo ne derivi, in qualsiasi momento e modo, da quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale. Il Committente è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni, infortuni od altro che, per qualsiasi causa, dovessero accadere al personale della Ditta aggiudicataria. La Ditta si obbliga ad adottare, durante l’espletamento del servizio, tutti i provvedimenti, le misure e le cautele necessarie per garantire la salute e l’incolumità delle persone impiegate per il servizio, nonché di terzi. L’esecuzione del servizio è a totale rischio e responsabilità della Ditta, che è direttamente responsabile delle eventuali manomissioni, rotture, sottrazione, danni di ogni genere arrecati al Committente o a terzi, dovuto al proprio personale. Ogni danno dovrà pertanto essere completamente risarcito dalla Ditta. La Ditta dovrà essere adeguatamente assicurata contro i danni a cose o persone che venissero arrecati nell’espletamento del servizio. Copia della polizza e delle relative quietanze di premio (in fotocopia conforme all’originale) dovranno essere presentate al Committente dalla Ditta prima dell’inizio del servizio. In difetto la Ditta aggiudicataria decadrà dall’aggiudicazione.
DANNI A PERSONE O COSE. L’impresa è responsabile dell’opera del personale da esso dipendente e deve ottemperare, a propria cura e spese, a tutte le disposizioni o soggezioni previste dalle norme e dai regolamenti. Qualora durante l’esecuzione del servizio, o per cause a questo inerenti, dovessero verificarsi danni a persone o cose, siano essi dipendenti o terzi o cose di proprietà del Comune, l’impresa è obbligato all’integrale risarcimento dei danni verificatisi con esonero di ogni responsabilità del Comune. Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico dell’appaltatore, salvi gli interventi a favore della stessa da parte di società assicuratrici. A tale scopo l’appaltatore dovrà costituire un’assicurazione contro i rischi inerenti all’esecuzione dell’appalto per un importo pari a quello contrattuale.
DANNI A PERSONE O COSE. 1) L'Amministrazione non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti e alle attrezzature dell'impresa aggiudicataria, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico dell'Amministrazione. 2) La Ditta è direttamente ed esclusivamente responsabile dei danni derivanti da cause a lei imputabili di qualunque natura, che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione. 3) A tal fine la Ditta risultata aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà essere in possesso di una apposita polizza assicurativa da mantenere in essere per l’intera durata contrattuale riguardante specificatamente la responsabilità civile verso terzi, incluso il Committente, per tutti i rischi nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio e per ogni danno. La polizza deve prevedere la copertura per danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto. Dovranno essere altresì in garanzia i danni alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei servizi. L'importo del massimale unico non potrà essere inferiore ad € 1.000.000,00 per anno e per sinistro senza alcun limite per danni a persone, animali o cose e senza applicazione di franchigie e scoperti. In alternativa alla stipulazione di una polizza come sopra riportato, l'impresa potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata, avente le caratteristiche sopra citate. In tal caso potrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione garantisce anche i servizi svolti per il Comune di Jesi. Copia autentica di detta polizza/appendice dovrà essere consegnata al Committente in sede di contratto. 4) La Ditta in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti e degli oggetti danneggiati.
DANNI A PERSONE O COSE. ART. 15 –
DANNI A PERSONE O COSE. L'appaltatore risponde direttamente di tutti gli eventuali danni arrecati a persone e/o cose che risultassero prodotti dal personale da esso dipendente; deve provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti od oggetti danneggiati (artt. 2043 – 2049 – 2051 – 2059 del Codice Civile). L'accertamento dei danni viene effettuato dalla Amministrazione Comunale in contraddittorio con i rappresentanti della ditta. Nel caso di loro assenza si procede agli accertamenti in presenza di due testimoni, senza che l’affidataria possa sollevare eccezione alcuna. La polizza di responsabilità civile, stipulata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 9 punto h) che precede, deve prevedere: - Massimale unico per danni a terzi non inferiore ad € 1.549.370,70. - Massimali per danni a prestatori d'opera non inferiori ad € 1.549.370,70 per sinistro; € 516.456,90, per persona danneggiata. - L'estensione della garanzia alla responsabilità civile personale delle persone che prestano la loro opera in nome e per conto dell'appaltatore.
DANNI A PERSONE O COSE. L’Ente non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature dell’impresa, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all’organico dell’Ente medesimo. L’impresa è direttamente responsabile dei danni, di qualunque natura, che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto dell’Ente che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione della prestazione. L’impresa dovrà in ogni caso provvedere tempestivamente e a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. Qualora dovessero essere provocati danni, l’impresa è tenuta a darne tempestivamente notizia per scritto all’Ente. L’accertamento dei danni è effettuato dall’Ente in contraddittorio con il rappresentante dell’impresa. Nel caso in cui l’impresa manifesti la volontà di non partecipare all’accertamento dei danni o, regolarmente convocata anche a mezzo fax, non si presenti nel giorno, nell’ora e nel luogo stabiliti, l’accertamento viene effettuato autonomamente dall’Ente, alla presenza di due testimoni. Tale accertamento costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dall’impresa.
DANNI A PERSONE O COSE. L'Amministrazione non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature dell'impresa aggiudicataria, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico dell'Amministrazione. L'impresa e' direttamente responsabile dei danni derivati da cause a lei imputabili di qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose. A tal fine l'impresa aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà stipulare apposita polizza assicurativa RCT, con un massimale di € 1.000.000,00
DANNI A PERSONE O COSE. Il soggetto aggiudicatario è responsabile della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale nonché dei danni procurati a persone o a cose in dipendenza del servizio prestato. Dovrà garantire regolare copertura assicurativa per il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle prestazioni inerenti al servizio, nonché per la responsabilità civile verso terzi che saranno a suo totale carico con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell’AC medesima e di ogni indennizzo, impegnandosi a mantenere in vigore e non modificare il contenuto di tali polizze per tutta la durata del contratto. A tal fine l’impresa aggiudicataria dovrà attivare, prima dell’inizio del servizio, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio:
DANNI A PERSONE O COSE. Il Comune di Accumoli è sollevato da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale della Ditta concessionaria durante l’esecuzione dell'incarico di cui al presente capitolato. Il soggetto gestore si impegna, altresì, a manlevare e tenere indenne il Comune di Accumoli da qualsiasi richiesta che, a qualunque titolo, sia avanzata nei propri confronti da soggetti terzi in relazione all’esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato. L’impresa aggiudicataria dovrà stipulare, prima della sottoscrizione del contratto, una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale complessivo, una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a carico dei beni oggetto dell’affidamento, dovuti ad incendio, danneggiamento, furto e atti di vandalismo, il cui massimale dovrà essere di € 850.000,00 rivalutato ogni anno su base ISTAT, in relazione al valore complessivo dei suddetti beni ed una polizza di assicurazione R.C.T. per rischi derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto dell’affidamento, valida per tutta la durata della concessione ed avente massimale proporzionato ai rischi derivanti dall’uso delle strutture. La ditta aggiudicatrice deve impegnarsi a garantire che i servizi vengano espletati in modo da non arrecare danni, molestie o disturbo all’ambiente, ai residenti o ai soggetti transitanti nelle zone circostanti la struttura utilizzata.
DANNI A PERSONE O COSE. L’appaltatore assumerà ogni responsabilità per casi di infortunio o di danni arrecati al Amministrazione Comunale di Perugia, ai terzi ed ai fruitori del servizio in dipendenza di dolo o colpa nell’adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato. L’appaltatore assumerà altresì la responsabilità per i danni a persone e/o a cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’espletamento del servizio e delle attività connesse esonerando, dunque, il Amministrazione Comunale di Perugia da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.