DANNI A PERSONE O COSE Clausole campione

DANNI A PERSONE O COSE. Il Comune di Portoscuso resta del tutto estraneo ai rapporti giuridici verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dalla ditta appaltatrice, la quale solleva il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo ne derivi, in qualsiasi momento e modo, da quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale. Il Committente è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni, infortuni od altro che, per qualsiasi causa, dovessero accadere al personale della Ditta aggiudicataria. La Ditta si obbliga ad adottare, durante l’espletamento del servizio, tutti i provvedimenti, le misure e le cautele necessarie per garantire la salute e l’incolumità delle persone impiegate per il servizio, nonché di terzi. L’esecuzione del servizio è a totale rischio e responsabilità della Ditta, che è direttamente responsabile delle eventuali manomissioni, rotture, sottrazione, danni di ogni genere arrecati al Committente o a terzi, dovuto al proprio personale. Ogni danno dovrà pertanto essere completamente risarcito dalla Ditta. La Ditta dovrà essere adeguatamente assicurata contro i danni a cose o persone che venissero arrecati nell’espletamento del servizio. Copia della polizza e delle relative quietanze di premio (in fotocopia conforme all’originale) dovranno essere presentate al Committente dalla Ditta prima dell’inizio del servizio. In difetto la Ditta aggiudicataria decadrà dall’aggiudicazione.
DANNI A PERSONE O COSE. Il Comune è sollevato da ogni responsabilità civile per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale addetto, durante l’esecuzione delle attività oggetto del presente capitolato. Il gestore si impegna, altresì, a tenere indenne il Comune da qualsiasi richiesta che, a qualunque titolo, sia avanzata nei propri confronti da soggetti terzi, in relazione alla conduzione dell’attività e all’esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato. Il gestore si obbliga a stipulare, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a carico dei beni oggetto dell’affidamento, dovuti a, danneggiamento, furto, vandalismo, ecc., l’ammontare dei cui capitali assicurati verrà comunicato dal Comune a seguito dell’aggiudicazione, ed una polizza di assicurazione R.C.T. per rischi derivanti dalla conduzione dell’attività e dallo svolgimento dei servizi oggetto dell’affidamento, valida per tutta la durata dell’appalto, il cui massimale dovrà essere di almeno €. 500.000,00 (eurocinquecentomila/00). Il gestore si impegna a garantire che i servizi saranno espletati in modo da non arrecare danni, molestie o disturbo all'ambiente o a terzi.
DANNI A PERSONE O COSE. ART. 31 -
DANNI A PERSONE O COSE. L'appaltatore risponde direttamente di tutti gli eventuali danni arrecati a persone e/o cose che risultassero prodotti dal personale da esso dipendente; deve provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti od oggetti danneggiati (artt. 2043 – 2049 – 2051 – 2059 del Codice Civile). L'accertamento dei danni viene effettuato dalla Amministrazione Comunale in contraddittorio con i rappresentanti della ditta. Nel caso di loro assenza si procede agli accertamenti in presenza di due testimoni, senza che l’affidataria possa sollevare eccezione alcuna. La polizza di responsabilità civile, stipulata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 9 punto h) che precede, deve prevedere: - Massimale unico per danni a terzi non inferiore ad € 1.549.370,70. - Massimali per danni a prestatori d'opera non inferiori ad € 1.549.370,70 per sinistro; € 516.456,90, per persona danneggiata. - L'estensione della garanzia alla responsabilità civile personale delle persone che prestano la loro opera in nome e per conto dell'appaltatore.
DANNI A PERSONE O COSE. L’Ente non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature dell’impresa, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all’organico dell’Ente medesimo. L’impresa è direttamente responsabile dei danni, di qualunque natura, che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto dell’Ente che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione della prestazione. L’impresa dovrà in ogni caso provvedere tempestivamente e a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. Qualora dovessero essere provocati danni, l’impresa è tenuta a darne tempestivamente notizia per scritto all’Ente. L’accertamento dei danni è effettuato dall’Ente in contraddittorio con il rappresentante dell’impresa. Nel caso in cui l’impresa manifesti la volontà di non partecipare all’accertamento dei danni o, regolarmente convocata anche a mezzo fax, non si presenti nel giorno, nell’ora e nel luogo stabiliti, l’accertamento viene effettuato autonomamente dall’Ente, alla presenza di due testimoni. Tale accertamento costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dall’impresa.
DANNI A PERSONE O COSE. L'Amministrazione non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature dell'impresa aggiudicataria, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico dell'Amministrazione. L'impresa e' direttamente responsabile dei danni derivati da cause a lei imputabili di qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose. A tal fine l'impresa aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà stipulare apposita polizza assicurativa RCT, con un massimale di € 1.000.000,00
DANNI A PERSONE O COSE. La ditta aggiudicataria è responsabile di ogni danno arrecato all'Ente e/o terzi nell'espletamento del servizio oggetto d’appalto. Qualora la ditta non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato dalla relativa lettera di notifica, l'Amministrazione dell'Ente resta autorizzata a provvedere direttamente, in danno della ditta, trattenendo l'importo dalla cauzione definitiva o dalle fatture in pagamento. La ditta stessa dovrà depositare, all'atto della presentazione della cauzione definitiva, una polizza assicurativa, che preveda la copertura dei rischi (per danni a persone e cose) relativi alla responsabilità civile propria e del personale dipendente, con un massimale unico non inferiore a € 1.000.000,00.
DANNI A PERSONE O COSE. La Ditta appaltatrice sarà sempre direttamente responsabile dei danni eventualmente causati ai suoi dipendenti e alle attrezzature che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all’organico dell’Inpdap. L’impresa sarà sempre direttamente responsabile di danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale e in ogni caso dovrà provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. L’accertamento dei danni sarà effettuato dal Servizio Economato alla presenza dei delegati dei responsabili dell’Impresa. A tale scopo l’ufficio Economato comunicherà con sufficiente anticipo all’impresa il giorno e l’ora in cui si provvederà alla valutazione dei danni in modo da consentire all’impresa di intervenire nella stima. In caso di assenza del rappresentante dell’impresa il servizio Economato provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni. La constatazione dei danni costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento che dovrà essere corrisposto dall’impresa.
DANNI A PERSONE O COSE. 1) L' Amministrazione non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti e alle attrezzature dell'impresa aggiudicataria, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico dell'Amministrazione.
DANNI A PERSONE O COSE. L’Amministrazione non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature dell'impresa aggiudicataria, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico dell'amministrazione. L'impresa aggiudicataria è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lei imputabili di qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione. A tal fine l’impresa risultata aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà essere in possesso di un’adeguata polizza assicurativa: - per i danni comunque derivanti all'amministrazione causati dal proprio personale, con massimali adeguati al valore dei beni mobili ed immobili; - per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati. L’impresa in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati