DANNI A PERSONE O COSE Clausole campione

DANNI A PERSONE O COSE. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere all’esecuzione del servizio di vigilanza armata con l’osservanza di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previste nel presente Capitolato Speciale d’Appalto. La ditta si impegna, in particolare, ad effettuare il servizio di vigilanza armata con perfetta regolarità ed efficienza. A tal scopo la ditta dovrà comunicare all’Azienda, all’atto dell’affidamento del servizio, il nominativo di un referente responsabile e ogni eventuale variazione al riguardo. La ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di qualsiasi contravvenzione ai regolamenti di polizia ed alle norme legislative comunque inerenti al servizio di vigilanza privata in generale ed a quelli specificatamente previsti nel presente capitolato. La ditta è responsabile dell’opera del personale dipendente e dovrà ottemperare, a cura e spese proprie, a tutte le disposizioni o soggezioni previste dai locali regolamenti. Resta inteso che qualora, durante l’esecuzione del servizio o per cause ad esso inerenti, dovessero verificarsi danni a persone, siano essi dipendenti, terzi o cose, l’Istituto aggiudicatario si obbliga all’integrale risarcimento dei danni verificatisi, con esonero da ogni responsabilità dell’Azienda. Per quanto descritto, l’affidatario dovrà essere assicurato contro i danni a cose o persone che venissero arrecati dalle proprie unità di personale nell’espletamento del servizio. A copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi per fatti verificatisi durante l'espletamento del servizio di vigilanza, all’atto dell’avvio del servizio, l'Istituto aggiudicatario è tenuto a produrre alla stazione appaltante., prima della sottoscrizione del contratto, apposita polizza assicurativa RCT, contratta con enti assicurativi di cui all’elenco pubblicato sul sito ISVAP, per la copertura specifica dei rischi derivanti dall’esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato, per un massimale almeno di € 2.000.000,00 con decorrenza dalla data di inizio del servizio e scadenza alla data di cessazione del contratto.
DANNI A PERSONE O COSE. Il Comune di Portoscuso resta del tutto estraneo ai rapporti giuridici verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dalla ditta appaltatrice, la quale solleva il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo ne derivi, in qualsiasi momento e modo, da quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale. Il Committente è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni, infortuni od altro che, per qualsiasi causa, dovessero accadere al personale della Ditta aggiudicataria. La Ditta si obbliga ad adottare, durante l’espletamento del servizio, tutti i provvedimenti, le misure e le cautele necessarie per garantire la salute e l’incolumità delle persone impiegate per il servizio, nonché di terzi. L’esecuzione del servizio è a totale rischio e responsabilità della Ditta, che è direttamente responsabile delle eventuali manomissioni, rotture, sottrazione, danni di ogni genere arrecati al Committente o a terzi, dovuto al proprio personale. Ogni danno dovrà pertanto essere completamente risarcito dalla Ditta. La Ditta dovrà essere adeguatamente assicurata contro i danni a cose o persone che venissero arrecati nell’espletamento del servizio. Copia della polizza e delle relative quietanze di premio (in fotocopia conforme all’originale) dovranno essere presentate al Committente dalla Ditta prima dell’inizio del servizio. In difetto la Ditta aggiudicataria decadrà dall’aggiudicazione.
DANNI A PERSONE O COSE. L’Amministrazione non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature dell’impresa aggiudicataria, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all’organico dell’amministrazione. L’impresa è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lei imputabili di qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto dell’Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nella esecuzione della prestazione. A tal fine l’impresa risultata aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà essere in possesso di un’adeguata polizza assicurativa: - per i danni comunque derivanti all’amministrazione causati dal proprio personale, con massimali adeguati al valore dei beni mobili ed immobili. - per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati. L’impresa in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.
DANNI A PERSONE O COSE. L'appaltatore risponde direttamente di tutti gli eventuali danni arrecati a persone e/o cose che risultassero prodotti dal personale da esso dipendente; deve provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti od oggetti danneggiati (artt. 2043 – 2049 – 2051 – 2059 del Codice Civile). L'accertamento dei danni viene effettuato dalla Amministrazione Comunale in contraddittorio con i rappresentanti della ditta. Nel caso di loro assenza si procede agli accertamenti in presenza di due testimoni, senza che l’affidataria possa sollevare eccezione alcuna. La polizza di responsabilità civile, stipulata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 9 punto h) che precede, deve prevedere: - Massimale unico per danni a terzi non inferiore ad € 1.549.370,70. - Massimali per danni a prestatori d'opera non inferiori ad € 1.549.370,70 per sinistro; € 516.456,90, per persona danneggiata. - L'estensione della garanzia alla responsabilità civile personale delle persone che prestano la loro opera in nome e per conto dell'appaltatore.
DANNI A PERSONE O COSE. L’Ente non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature dell’impresa, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all’organico dell’Ente medesimo. L’impresa è direttamente responsabile dei danni, di qualunque natura, che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto dell’Ente che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione della prestazione. L’impresa dovrà in ogni caso provvedere tempestivamente e a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. Qualora dovessero essere provocati danni, l’impresa è tenuta a darne tempestivamente notizia per scritto all’Ente. L’accertamento dei danni è effettuato dall’Ente in contraddittorio con il rappresentante dell’impresa. Nel caso in cui l’impresa manifesti la volontà di non partecipare all’accertamento dei danni o, regolarmente convocata anche a mezzo fax, non si presenti nel giorno, nell’ora e nel luogo stabiliti, l’accertamento viene effettuato autonomamente dall’Ente, alla presenza di due testimoni. Tale accertamento costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dall’impresa.
DANNI A PERSONE O COSE. Il soggetto aggiudicatario è responsabile della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale nonché dei danni procurati a persone o a cose in dipendenza del servizio prestato. Dovrà garantire regolare copertura assicurativa per il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle prestazioni inerenti al servizio, nonché per la responsabilità civile verso terzi che saranno a suo totale carico con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell’AC medesima e di ogni indennizzo, impegnandosi a mantenere in vigore e non modificare il contenuto di tali polizze per tutta la durata del contratto. A tal fine l’impresa aggiudicataria dovrà attivare, prima dell’inizio del servizio, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio:
DANNI A PERSONE O COSE. ART. 25 –
DANNI A PERSONE O COSE. L'Amministrazione non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature dell'impresa aggiudicataria, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico dell'Amministrazione. L'impresa e' direttamente responsabile dei danni derivati da cause a lei imputabili di qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose. A tal fine l'impresa aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà stipulare apposita polizza assicurativa RCT, con un massimale di € 1.000.000,00
DANNI A PERSONE O COSE. L’appaltatore assumerà ogni responsabilità per casi di infortunio o di danni arrecati al Amministrazione Comunale di Perugia, ai terzi ed ai fruitori del servizio in dipendenza di dolo o colpa nell’adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato. L’appaltatore assumerà altresì la responsabilità per i danni a persone e/o a cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’espletamento del servizio e delle attività connesse esonerando, dunque, il Amministrazione Comunale di Perugia da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
DANNI A PERSONE O COSE. Il Comune è sollevato da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale alle dipendenze del conduttore o a terzi fruitori durante la gestione. Il conduttore si impegna altresì a tenere indenne il Comune da qualsiasi richiesta che, a qualunque titolo, sia avanzata da soggetti terzi in relazione alla gestione dell’immobile. Il conduttore si obbliga a stipulare, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a carico dei beni immobili oggetto dell’affidamento, dovuti a incendio, danneggiamento, furto, vandalismo, ecc., il cui massimale dovrà essere non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila di euro, valore stimato dell’immobile ) nonché una polizza di assicurazione R.C.T. per rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività oggetto dell’affidamento, valida per tutta la durata della locazione, il cui massimale dovrà essere di almeno euro 500.000,00. Il conduttore si impegna a garantire che la gestione della Baita venga espletata in modo da non arrecare danni, molestie o disturbo all'ambiente e a terzi.