Trattamenti economici collettivi discriminatori. È vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dell’art. 15. Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la dis- criminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento, a favore del Fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all’importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corri- sposti nel periodo massimo di un anno.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro, Contratto Collettivo Di Lavoro
Trattamenti economici collettivi discriminatori. È vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dell’art. dell'articolo 15. Il pretore, [Tribunale] su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la dis- criminazione discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento, a favore del Fondo fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all’importo all'importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corri- sposti corrisposti nel periodo massimo di un anno.
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Samples: Labor Law
Trattamenti economici collettivi discriminatori. È E' vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dell’artdell'art. 15. Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la dis- criminazione discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento, a favore del Fondo fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all’importo all'importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corri- sposti corrisposti nel periodo massimo di un anno.
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Trattamenti economici collettivi discriminatori. È vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dell’artdellíart. 15. Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è Ë stata attuata la dis- criminazione discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento, a favore del Fondo fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all’importo allíimporto dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corri- sposti corrisposti nel periodo massimo di un anno.
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