Trattamento di trasferimento. 1. Al dirigente trasferito ad altra sede della stessa Amministrazione per motivi organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti un cambio della sua residenza, deve essere corrisposto il seguente trattamento economico: a) indennità di trasferta per sé ed i familiari; b) rimborso spese di viaggio per sé ed i familiari nonché di trasporto di mobili e masserizie; c) rimborso forfetario di spese di imballaggio, presa e resa a domicilio etc.; d) indennità chilometrica nel caso di trasferimento con autovettura di proprietà per sé ed i familiari; e) indennità di prima sistemazione. 2. Il dirigente che versa nelle condizioni di cui al comma 1 ha, altresì, titolo al rimborso delle eventuali spese per anticipata risoluzione del contratto di locazione della propria abitazione, regolarmente registrato. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse previste nei bilancio dell’Amministrazione per tale specifica finalità. 4. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle leggi n. 836 del 18/12/73, n. 417 del 26/7/78 e D.P.R. 513/1978 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalle norme regolamentari vigenti.
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Trattamento di trasferimento. 1. Al dirigente trasferito ad altra sede della stessa Amministrazione amministrazione per motivi organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti un cambio della sua residenza, deve essere corrisposto il seguente trattamento economico:
a) indennità di trasferta per sé ed i familiari;
b) rimborso spese di viaggio per sé ed i familiari nonché di trasporto di mobili e masserizie;
c) rimborso forfetario forfettario di spese di imballaggio, presa e resa a domicilio etc.;
d) indennità chilometrica nel caso di trasferimento con autovettura di proprietà per sé ed i familiari;
e) indennità di prima sistemazione.
2. Limitatamente all’applicazione del presente articolo, per l’importo dell’indennità di trasferta di cui al comma 1, lett. a) si continua a fare riferimento all’art. 4, comma 2 del CCNL dell’Area I del 18 novembre 2004.
3. Il dirigente che versa nelle condizioni di cui al comma 1 ha, altresì, titolo al rimborso delle eventuali spese per anticipata risoluzione del contratto di locazione della propria abitazione, regolarmente registrato.
34. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse previste nei bilancio dell’Amministrazione bilanci delle singole amministrazioni per tale specifica finalità.
45. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle leggi n. 836 del 18/12/7318 dicembre 1973, n. 417 del 26/7/78 26 luglio 1978 e D.P.R. 513/1978 513 del 1978 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalle norme regolamentari vigenti.
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Trattamento di trasferimento. 1. Al dirigente che è trasferito ad dall’azienda in altra sede della stessa Amministrazione per motivi organizzativi o di serviziolegati alla ristrutturazione aziendale, quando il trasferimento comporti un cambio la necessità dello spostamento della sua residenzapropria abitazione in altro comune, deve essere corrisposto il seguente trattamento economico:
a) : - indennità di trasferta per sé ed e per i familiari;
b) ; - rimborso spese di viaggio per sé ed e per i familiari familiari, nonché di trasporto di mobili e masserizie;
c) ; - rimborso forfetario di spese di imballaggio, presa e resa a domicilio etcdomicilio, ecc.;
d) ; - indennità chilometrica nel caso di trasferimento con autovettura di proprietà per sé ed i familiari;
e) ; - indennità di prima sistemazione.
2. Il Dal 31 dicembre 2001, il dirigente che versa nelle condizioni di cui al comma 1 ha, altresì, ha altresì titolo al rimborso delle eventuali spese per anticipata risoluzione del contratto di locazione della propria abitazione, regolarmente registrato.
3. Agli oneri derivanti dal dall’applicazione del presente articolo si fa fronte fronte, nei limiti delle risorse già previste nei bilancio dell’Amministrazione bilanci delle singole aziende per tale specifica finalità, con le risorse dell’art. 1, comma 59 della legge 662/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, applicabile alla presente area dirigenziale ai sensi del CCNL integrativo sull’impegno ridotto dei dirigenti, stipulato il 22 febbraio 2001.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo le modalità di erogazione e le misure economiche del trattamento di cui al comma 1 si rinvia alle a quanto previsto dalle leggi n. 836 del 18/12/73836/1973, n. 417 del 26/7/78 417/1978 e D.P.R. 513/1978 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalle norme regolamentari vigentiintegrazioni.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro, Contratto Collettivo Di Lavoro
Trattamento di trasferimento. 1. Al dirigente dipendente trasferito ad altra sede della stessa Amministrazione dell’Amministrazione per motivi organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti un cambio della sua residenza, deve essere corrisposto il seguente trattamento economico:
a) indennità di trasferta per sé ed i familiari;
b) rimborso spese di viaggio per sé ed i familiari nonché di trasporto di mobili e masserizie;
c) rimborso forfetario forfettario di spese di imballaggio, presa e resa a domicilio etcecc.;
d) indennità chilometrica nel caso di trasferimento con autovettura di proprietà per sé ed i familiari;
e) indennità di prima sistemazione.
2. Il dirigente dipendente che versa nelle condizioni di cui al comma 1 ha, altresì, titolo al rimborso delle eventuali spese per anticipata risoluzione del contratto di locazione della propria abitazione, regolarmente registrato.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilancio dell’Amministrazione bilanci dell'Amministrazione per tale specifica finalità, incrementati dalle risorse previste anche a tale scopo dall'art. 1 comma 59 della legge 662/1996.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo le modalità di erogazione e le misura economiche del trattamento di cui al comma 1, si rinvia alle a quanto previsto dalle leggi n. 836 del 18/12/7318.12.73, n. 417 del 26/7/78 26.7.78 e D.P.R. 513/1978 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalle norme regolamentari vigenti.
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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro
Trattamento di trasferimento. 1. Al dirigente trasferito ad altra sede della stessa Amministrazione amministrazione per motivi organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti un cambio della sua residenza, deve essere corrisposto il seguente trattamento economico:
a) indennità di trasferta per sé ed i familiari;
b) rimborso spese di viaggio per sé ed i familiari nonché di trasporto di mobili e masserizie;
c) rimborso forfetario forfettario di spese di imballaggio, presa e resa a domicilio etc.;
d) indennità chilometrica nel caso di trasferimento con autovettura di proprietà per sé ed i familiari;
e) indennità di prima sistemazione.
2. Limitatamente all’applicazione del presente articolo, per l’importo dell’indennità di trasferta di cui al comma 1, lett. a) si continua a fare riferimento all’art. 4, comma 2 del CCNL del 18 novembre 2004.
3. Il dirigente che versa nelle condizioni di cui al comma 1 ha, altresì, titolo al rimborso delle eventuali spese per anticipata risoluzione del contratto di locazione della propria abitazione, regolarmente registrato.
34. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse previste nei bilancio dell’Amministrazione bilanci delle singole amministrazioni per tale specifica finalità.
45. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle leggi n. 836 del 18/12/73, n. 417 del 26/7/78 e D.P.R. 513/1978 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalle norme regolamentari vigenti.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Trattamento di trasferimento. 1. Al dirigente dipendente trasferito ad altra sede della stessa Amministrazione azienda per motivi organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti un il cambio della sua residenza, deve essere corrisposto il seguente trattamento economico:
a) : - indennità di trasferta per sé sè ed i familiari;
b) ; - rimborso spese di viaggio per sé sè ed i familiari nonché di trasporto di mobili e masserizie;
c) ; - rimborso forfetario di spese di imballaggio, presa e resa a domicilio etc.;
d) ; - indennità chilometrica nel caso di trasferimento con autovettura di proprietà per sé sè ed i familiari;
e) ; - indennità di prima sistemazione.
2. Il dirigente dipendente che versa nelle condizioni di cui al comma 1 ha, altresì, titolo al rimborso delle eventuali spese per anticipata risoluzione del contratto di locazione della propria abitazione, regolarmente registrato.
3. Agli oneri derivanti dal dall'applicazione del presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilancio dell’Amministrazione bilanci dalle singole aziende per tale specifica finalità, con le risorse di cui all'art. 1, comma 59, della legge n. 662 del 1996 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo le modalità di erogazione e le misure economiche del trattamento di cui al comma 1 si rinvia alle a quanto previsto dalle leggi n. 836 del 18/12/7318 dicembre 1973, n. 417 417, del 26/7/78 26 luglio 1978 e D.P.R. decreto del Presidente della Repubblica n. 513/1978 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalle norme regolamentari vigentiintegrazioni.
5. Il comma 2 decorre dal 31 dicembre 2001.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Integrativo
Trattamento di trasferimento. 1. Al dirigente dipendente trasferito ad altra sede della stessa Amministrazione azienda per motivi organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti un il cambio della sua residenza, deve essere corrisposto il seguente trattamento economico:
a) indennità : • Indennità di trasferta per sé ed i familiari;
b) rimborso ; • Rimborso spese di viaggio per sé ed i familiari nonché di trasporto di mobili e masserizie;
c) rimborso ; • Rimborso forfetario di spese di imballaggio, presa e resa a domicilio etc.;
d) indennità ; • Indennità chilometrica nel caso di trasferimento con autovettura di proprietà per sé ed i familiari;
e) indennità ; • Indennità di prima sistemazione.
2. Il dirigente dipendente che versa nelle condizioni di cui al comma 1 ha, altresì, titolo al rimborso delle eventuali spese per anticipata risoluzione del contratto di locazione della propria abitazione, regolarmente registrato.
3. Agli oneri derivanti dal dall’applicazione del presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilancio dell’Amministrazione bilanci dalle singole aziende per tale specifica finalità, con le risorse di cui all’art. 1, comma 59 della legge 662 del 1996 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo le modalità di erogazione e le misure economiche del trattamento di cui al comma 1 si rinvia alle a quanto previsto dalle leggi n. 836 del 18/12/73, n. 417 del 26/7/78 e D.P.R. 513/1978 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalle norme regolamentari vigentiintegrazioni.
5. Il comma 2 decorre dal 31 dicembre 2001.
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Trattamento di trasferimento. 1. Al dirigente dipendente trasferito ad altra sede della stessa Amministrazione azienda per motivi organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti un il cambio della sua residenza, deve essere corrisposto il seguente trattamento economico:
a) indennità : Indennità di trasferta per sé ed i familiari;
b) rimborso ; Rimborso spese di viaggio per sé ed i familiari nonché di trasporto di mobili e masserizie;
c) rimborso ; Rimborso forfetario di spese di imballaggio, presa e resa a domicilio etc.;
d) indennità ; Indennità chilometrica nel caso di trasferimento con autovettura di proprietà per sé ed i familiari;
e) indennità ; Indennità di prima sistemazione.
2. Il dirigente dipendente che versa nelle condizioni di cui al comma 1 ha, altresì, titolo al rimborso delle eventuali spese per anticipata risoluzione del contratto di locazione della propria abitazione, regolarmente registrato.
3. Agli oneri derivanti dal dall’applicazione del presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilancio dell’Amministrazione bilanci dalle singole aziende per tale specifica finalità, con le risorse di cui all’art. 1, comma 59 della legge 662 del 1996 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo le modalità di erogazione e le misure economiche del trattamento di cui al comma 1 si rinvia alle a quanto previsto dalle leggi n. 836 del 18/12/73, n. 417 del 26/7/78 e D.P.R. 513/1978 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalle norme regolamentari vigentiintegrazioni.
5. Il comma 2 decorre dal 31 dicembre 2001.
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