Common use of TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI MALATTIA Clause in Contracts

TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI MALATTIA. Durante il periodo di malattia previsto dall'art. 21 il lavoratore avrà diritto: a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione percepita per i giorni di malattia dal 4° al 20° e pari a 2/3 della retribuzione percepita per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'lNPS ai sensi dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'lNPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33; b) ad una integrazione delle indennità a carico dell'lNPS da corrispondersi dal datore di lavoro e a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure: 1) il 100% (cento per cento) della normale retribuzione per i primi tre giorni (periodo di carenza); 2) il 75% (settantacinque per cento) della normale retribuzione per i giorni dal quarto al ventesimo; 3) il 100% (cento per cento) della normale retribuzione per i giorni dal ventunesimo al centottantesimo. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se I'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità di cui alla lettera a) del presente articolo; se l'indennità stessa è corrisposta dall'lNPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui all’ art. 24. Per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato con prestazione ridotta, le norme relative al trattamento integrativo di cui al punto b) a carico del datore di lavoro sono applicabili nei periodi di presenza e nei limiti della validità della garanzia occupazionale prevista dall'art. 31. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso con esclusione delle integrazioni previste ai punti 2 e 3 che trovano applicazione solo per il personale a tempo indeterminato.

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TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI MALATTIA. Durante il periodo di malattia previsto dall'artdall’art. 21 il lavoratore avrà diritto: a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione retribu- zione percepita per i giorni di malattia dal 4° al 20° e pari a 2/3 della retribuzione percepita per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'lNPS dell’lNPS ai sensi dell'articolo dell’ar- ticolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'artdell’art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato L’importo an- ticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi con- tributi dovuti all'lNPSall’lNPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33; b) ad una integrazione delle indennità a carico dell'lNPS dell’lNPS da corrispondersi cor- rispondersi dal datore di lavoro e a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure: 1) il 100% (cento per cento) della normale retribuzione per i primi tre giorni (periodo di carenza); 2) il 75% (settantacinque per cento) della normale retribuzione per i giorni dal quarto al ventesimo; 3) il 100% (cento per cento) della normale retribuzione per i giorni dal ventunesimo al centottantesimo. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se I'INPS I’INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità l’indennità di cui alla lettera a) del presente articolo; se l'indennità l’indennità stessa è corrisposta dall'lNPS cor- risposta dall’lNPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto te- nuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istitutodall’Istituto. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui all’ art. 24. Per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato con prestazione pre- stazione ridotta, le norme relative al trattamento integrativo di cui al punto b) a carico del datore di lavoro sono applicabili nei periodi di presenza e nei limiti della validità della garanzia occupazionale oc- cupazionale prevista dall'artdall’art. 31. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo re- tributivo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso con esclusione delle integrazioni previste ai punti 2 e 3 che trovano applicazione solo per il personale a tempo indeterminatoindeter- minato.

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TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI MALATTIA. Durante il periodo di malattia previsto dall'artdall’art. 21 il lavoratore avrà diritto: a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione percepita per i giorni di malattia dal 4° al 20° e pari a 2/3 della retribuzione percepita percepi- ta per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'lNPS dell’lNPS ai sensi dell'articolo dell’articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'artdell’art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo L’importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'lNPSall’lNPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33; b) ad una integrazione delle indennità a carico dell'lNPS dell’lNPS da corrispondersi dal datore di lavoro e a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente complessiva- mente le seguenti misure: 1) il 100% (cento per cento) della normale retribuzione per i primi tre giorni (periodo di carenza); 2) il 75% (settantacinque per cento) della normale retribuzione per i giorni dal quarto al ventesimo; 3) il 100% (cento per cento) della normale retribuzione per i giorni dal ventunesimo al centottantesimo. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se I'INPS I’INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità l’indennità di cui alla lettera a) del presente articolo; se l'indennità l’indennità stessa è corrisposta dall'lNPS dall’lNPS in misura ridotta, il datore da- tore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istitutodall’Istituto. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui all’ artall’art. 24. Per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato con prestazione ridottari- dotta, le norme relative al trattamento integrativo di cui al punto b) a carico del datore di lavoro sono applicabili nei periodi di presenza e nei limiti della validità della garanzia occupazionale prevista dall'artdall’art. 31. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative re- lative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo sono applicabili appli- cabili nei limiti di scadenza del contratto stesso con esclusione delle integrazioni integra- zioni previste ai punti 2 e 3 che trovano applicazione solo per il personale a tempo indeterminato.

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TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI MALATTIA. Durante il periodo di malattia previsto dall'art. 21 il lavoratore avrà diritto: a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione percepita per i giorni di malattia dal 4° al 20° e pari a 2/3 della retribuzione percepita per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'lNPS ai sensi dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'lNPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33; b) ad una integrazione delle indennità a carico dell'lNPS da corrispondersi dal datore di lavoro e a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure: 1) il 100% (cento per cento) della normale retribuzione per i primi tre giorni (periodo di carenza); 2) il 75% (settantacinque per cento) della normale retribuzione per i giorni dal quarto al ventesimo; 3) il 100% (cento per cento) della normale retribuzione per i giorni dal ventunesimo al centottantesimo. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se I'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità di cui alla lettera a) del presente articolo; se l'indennità stessa è corrisposta dall'lNPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui all’ art. 2423. Per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato con prestazione ridotta, le norme relative al trattamento integrativo di cui al punto b) a carico del datore di lavoro sono applicabili nei periodi di presenza e nei limiti della validità della garanzia occupazionale prevista dall'art. 3129. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso con esclusione delle integrazioni previste ai punti 2 e 3 che trovano applicazione solo per il personale a tempo indeterminato.

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TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI MALATTIA. Durante il periodo di malattia previsto dall'artdall’art. 21 il lavoratore avrà diritto: a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione percepita per- cepita per i giorni di malattia dal 4° al 20° e pari a 2/3 della retribuzione retribu- zione percepita per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'lNPS dell’lNPS ai sensi dell'articolo dell’articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'artdell’art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo L’im- porto anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi con- tributi dovuti all'lNPSall’lNPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33; b) ad una integrazione delle indennità a carico dell'lNPS dell’lNPS da corrispondersi corrispon- dersi dal datore di lavoro e a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure: 1) il 100% (cento per cento) della normale retribuzione per i primi tre giorni (periodo di carenza); 2) il 75% (settantacinque per cento) della normale retribuzione per i giorni dal quarto al ventesimo; 3) il 100% (cento per cento) della normale retribuzione per i giorni dal ventunesimo al centottantesimo. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se I'INPS I’INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità l’indennità di cui alla lettera a) del presente pre- sente articolo; se l'indennità l’indennità stessa è corrisposta dall'lNPS dall’lNPS in misura ridottari- dotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istitutodall’Istituto. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui all’ art. 24. Per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato con prestazione ridottari- dotta, le norme relative al trattamento integrativo di cui al punto b) a carico del datore di lavoro sono applicabili nei periodi di presenza e nei limiti della validità della garanzia occupazionale prevista dall'artdall’art. 31. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative re- lative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo sono applicabili ap- plicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso con esclusione delle integrazioni previste ai punti 2 e 3 che trovano applicazione solo per il personale per- sonale a tempo indeterminato.

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TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI MALATTIA. Durante il periodo di malattia previsto dall'artdall’art. 21 il lavoratore avrà diritto: a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione percepita per i giorni di malattia dal 4° al 20° e pari a 2/3 della retribuzione percepita per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'lNPS dell’lNPS ai sensi dell'articolo dell’articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'artdell’art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo L’importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'lNPSall’lNPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33; b) ad una integrazione delle indennità a carico dell'lNPS dell’lNPS da corrispondersi dal datore di lavoro e a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure: 1) il 100% (cento per cento) della normale retribuzione per i primi tre giorni (periodo di carenza); 2) il 75% (settantacinque per cento) della normale retribuzione per i giorni dal quarto al ventesimo; 3) il 100% (cento per cento) della normale retribuzione per i giorni dal ventunesimo al centottantesimo. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se I'INPS I’INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità l’indennità di cui alla lettera a) del presente articolo; se l'indennità l’indennità stessa è corrisposta dall'lNPS dall’lNPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istitutodall’Istituto. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui all’ art. 24. Per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato con prestazione ridotta, le norme relative al trattamento integrativo di cui al punto b) a carico del datore di lavoro sono applicabili nei periodi di presenza e nei limiti della validità della garanzia occupazionale prevista dall'artdall’art. 31. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso con esclusione delle integrazioni previste ai punti 2 e 3 che trovano applicazione solo per il personale a tempo indeterminato.

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TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI MALATTIA. Durante il periodo di malattia previsto dall'artdall’art. 21 il lavoratore avrà dirittodi- ritto: a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione percepita per i giorni di malattia dal 4° al 20° e pari a 2/3 della retribuzione percepita percepi- ta per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'lNPS dell’lNPS ai sensi dell'articolo dell’articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'artdell’art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo L’importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'lNPSall’lNPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33; b) ad una integrazione delle indennità a carico dell'lNPS dell’lNPS da corrispondersi dal datore di lavoro e a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente complessiva- mente le seguenti misure: 1) il 100% (cento per cento) della normale retribuzione per i primi tre giorni (periodo di carenza); 2) il 75% (settantacinque per cento) della normale retribuzione per i giorni dal quarto al ventesimo; 3) il 100% (cento per cento) della normale retribuzione per i giorni dal ventunesimo al centottantesimo. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se I'INPS I’INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità l’indennità di cui alla lettera a) del presente articolo; se l'indennità l’indennità stessa è corrisposta dall'lNPS dall’lNPS in misura ridotta, il datore da- tore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istitutodall’Istituto. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui all’ artall’art. 24. Per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato con prestazione ridottari- dotta, le norme relative al trattamento integrativo di cui al punto b) a carico del datore di lavoro sono applicabili nei periodi di presenza e nei limiti della validità della garanzia occupazionale prevista dall'artdall’art. 31. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative re- lative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo sono applicabili appli- cabili nei limiti di scadenza del contratto stesso con esclusione delle integrazioni integra- zioni previste ai punti 2 e 3 che trovano applicazione solo per il personale a tempo indeterminato.

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