Trattamento ferri d'armatura Clausole campione

Trattamento ferri d'armatura. I ferri di armatura del cemento armato messi a nudo in fase di asportazione del conglomerato cementizio ammalorato dovranno essere portati a metallo quasi bianco mediante sabbiatura. Quando il ripristino viene realizzato con malte o betoncini a ritiro compensato generalmente non è opportuno l'impiego sull'armatura di prodotti inibitori di corrosione, salvo diverse motivate prescrizioni di progetto.
Trattamento ferri d'armatura. I ferri di armatura ordinaria del calcestruzzo armato messi a nudo in fase di esportazione del con– glomerato cementizio ammalorato dovranno essere eventualmente risagomati e accuratamente puliti, mediante sabbiatura, rimuovendo qualsiasi traccia di ruggine. Nel caso in cui gli interventi di ripristino siano locali e non generalizzati è opportuno applica– re sulle barre di armatura esistenti, opportunamente pulite, una malta cementizia anticorrosiva rispondente alla 1504–7. Il prodotto passivante dovrà possedere un pH superiore a 12 per garan– tire la passivazione dell'armatura e dovrà essere applicato a pennello in due mani per uno spes– sore minimo di 2 mm. Lo stesso trattamento può essere evitato nel caso in cui trattamento di ri– pristino sia generalizzato e purché sulla superficie ripristinata sia poi applicato un protettivo su– perficiale elastomerico cementizio. Il prodotto passivante dovrà rispondere ai requisiti prestazionali essenziali previsti dalla norma armonizzata UNI EN 1504 parte 7. In particolare: Caratteristiche prestazionali essenziali Metodo di prova Valori di riferimento per il passi– vante Adesione al supporto EN 1542 ≥ 2 MPa Resistenza allo sfilamento delle barre di acciaio EN 15184 Carico pari almeno all'80% del cari– co determinato su armatura non rivestita Resistenza alla corrosione EN 15183 Dopo la serie dei cicli le barre d'acciaio rivestite devono essere esenti da corrosione. La penetra– zione della ruggine all'estremità della piastra d'acciaio priva di rive– stimento deve essere < 1 mm

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  • Trattamento dei dati 1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito “GDPR”). 2. Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente Contratto, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’Accordo ovvero allo svolgimento dell’attività di ricerca e sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali del Politecnico, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del Contratto. 3. Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base all’Accordo, compresa l’adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse all’Accordo 4. Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l’esercizio dei diritti degli interessati previsti dall’articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell’altra Parte 5. I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti: • Per il Politecnico di Torino: il Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in X.xx Xxxx xxxxx Xxxxxxx, x. 00, 00000 Xxxxxx, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx., per informazioni e chiarimenti: xxxxxxx@xxxxxx.xx.; il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: xxx@xxxxxx.xx. • Per la Società: il Titolare del trattamento dei dati è 6. La società autorizza il Politecnico a pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti il presente Contratto tra cui, in via esemplificativa: tema della ricerca, nominativo del committente, valore economico del Contratto.

  • TRATTAMENTO DEI LAVORATORI Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci. I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore, anche se non aderisce alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L’Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante. L’Appaltatore è inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 6 dell’art. 118 e dell'art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. L’Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all’INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale. L’Appaltatore è altresì obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola. Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente capitolato.

  • Trattamento dati Nell'ambito dei loro rapporti contrattuali, le parti si impegnano a rispettare i regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito "regolamento europeo sulla protezione dei dati") e normativa nazionale di riferimento laddove applicabile. In caso di servizi che richiedano il trasferimento di dati personali dal Politecnico al Fornitore o la raccolta di dati personali da parte del Fornitore nell’ambito dello svolgimento del servizio, il Fornitore verrà nominato all’avvio del servizio dal Committente con apposito atto negoziale ai sensi dell’art. 28 e seguenti del GDPR “Responsabile del trattamento” in relazione alle attività connesse alla esecuzione del presente appalto come specificato al punto 3 dell’Allegato 1. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente nell’ambito della gara, per l’aggiudicazione e la stipula del successivo contratto di appalto a cui il presente documento si riferisce. Ai sensi del Regolamento UE i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura obbligatoria, fermo restando che l’operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto e successivamente stipulare il contratto deve fornire alla stazione appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente disciplinare. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza dall’aggiudicazione. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui al capo terzo del Regolamento UE n. 679/2016, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile per la protezione dei dati personali, punto di contatto: xxxxxxx@xxxxxx.xx. I dati raccolti possono essere comunicati al personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse nel caso di richiesta di accesso ai sensi della L. 241/1990. Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Milano – Direzione Generale Xxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxx, 32. “Responsabile interno al trattamento dei dati, inteso come soggetto che coordina le attività di trattamento sotto la direzione del Titolare, è il dirigente dell’Area Gestione Infrastrutture e Servizi”. Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite SINTEL il responsabile del trattamento dei dati è il gestore del sistema stesso che cura gli adempimenti in ordina alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

  • TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI L’Appaltatore è obbligato ad eseguire l’opera o i lavori oggetto del presente Capitolato nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori.

  • Modalità di trattamento dei dati Tutti i tuoi dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate e sono trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati e di apposite banche dati, in termini non incompatibili con tali scopi e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

  • Soggetti autorizzati al trattamento I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

  • Modalità di trattamento I dati sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. La Compagnia garantisce la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali raccolti, la non visibilità e la non accessibilità da alcuna area pubblica di accesso. Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza alla sicurezza del trattamento come previsto dall’art. 32 del GDPR. La Compagnia predispone misure organizzative e tecnologiche idonee affinché questa politica sia seguita all’interno della società al fine di proteggere i dati personali raccolti. I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell’interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell’informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.

  • Scavi di sbancamento Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani d'appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali ecc., e in genere tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superiore ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie, ecc. Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano di campagna o del piano stradale (se inferiore al primo), quando gli scavi rivestano i caratteri sopra accennati. Secondo quanto prescritto dall'art. 118 del d.lgs. 81/08 e successivo d.lgs n.106 del 03/08/2009, nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m. 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo, secondo la prescrizione dei piani operativi di sicurezza. Il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate che verranno rilevate in contraddittorio dell'appaltatore all'atto della consegna. Ove le materie siano utilizzate per formazione di rilevati, il volume sarà misurato in riporto.

  • Trattamento di fine rapporto 1. Ai sensi della legge n. 297/82 e successive integrazioni e modificazioni, in ogni caso di cessazione di rapporto di lavoro il dipendente ha diritto ad un trattamento di fine rap- porto da corrispondersi entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. 2. II dipendente, con almeno otto anni di accantonamento, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta. 3. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 20% degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque di almeno il 4% del numero totale dei dipen- denti dell’Ente di FP a livello regionale. 4. La richiesta di anticipazione deve essere giustificata dalla necessità di: - eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle compe- tenti strutture pubbliche; la necessità di terapie e interventi straordinari, per il dipen- dente ed i componenti a carico del proprio nucleo familiare, deve essere comprovata da apposita documentazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche; - acquisto o costruzione, anche in cooperativa, e/o ristrutturazione della prima casa di a- bitazione, per sé o per i figli, previa documentazione; - nei casi previsti dalla legge 8 marzo 2000, n. 53. 5. Ai fini dell’accoglimento delle domande di anticipazione si darà priorità a quelle giusti- ficate dalla necessità di spese sanitarie, che dovranno essere definite entro 30 giorni dalla presentazione. 6. L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro. L’importo corrispondente all’anticipazione sarà detratto, a tutti gli effetti, dal trattamen- to di fine rapporto compreso quello spettante ai sensi dell’art. 2122 del Codice Civile. 7. La quota di TFR verrà accantonata secondo le leggi vigenti. Sono fatti salvi i tratta- menti di miglior favore già definiti a livello di accordi regionali o per normativa regiona- le. 8. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa riferimento alla leg- ge che regola tale materia.

  • Trattamento dei dati, consenso al trattamento 1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa. AMA tratta i dati relativi al Contratto in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al Programma e al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. 2. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, nonché espressamente la propria ragione sociale ed il/i prezzo/i di aggiudicazione, affinché siano diffusi tramite il sito internet xxx.xxxxxxx.xx, nonché tramite gli altri siti istituzionali sui quali i dati devono essere pubblicati ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente in materia. 3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. 4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.