Common use of TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA Clause in Contracts

TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA. Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia tale da costituire impedimento alla prestazione del servizio stesso, sarà conservato al lavoratore ordinario non in prova il posto per i periodi di tempo e con la retribuzione sotto specificati: - 180 giorni di calendario ad intera retribuzione; - 185 giorni di calendario all'80% della retribuzione, fatti salvi i giorni di ricovero ospedaliero per i quali continuerà a competere l'intera retribuzione. Nei suddetti periodi l'anzianità decorre ad ogni effetto. Dalla retribuzione corrisposta nelle misure suddette viene dedotto quanto il lavoratore abbia diritto a percepire da istituti assicurativi, previdenziali ed assistenziali; tale deduzione non è computata agli effetti del versamento dei contributi al Fondo di Previdenza. Il trattamento di cui al precedente 1° comma è frazionabile e si intende riferito ad un periodo di 18 mesi consecutivi (c.d. fascia di malattia). Il periodo stesso decorre, per ciascun lavoratore, dalla data di inizio della prima infermità insorta successivamente alla data di assunzione o insorta dopo la fine del precedente periodo. Se l'interruzione del servizio supera i termini massimi sopra indicati, la Società può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore il trattamento di fine rapporto di lavoro e l'indennità sostitutiva di preavviso prevista dal presente contratto. Scaduti i termini massimi indicati al precedente 1° comma, al lavoratore ammalato potrà essere concessa la sospensione del rapporto di lavoro per un periodo fino a 12 mesi; in tal caso questo ulteriore periodo di assenza non sarà ritenuto utile ai fini del trattamento di fine rapporto di lavoro né ad alcun altro effetto. Chiarimento a verbale Nei casi in cui, a seguito di infortuni sul lavoro o di malattia, sia residuata al lavoratore una invalidità permanente parziale, la Società esaminerà la possibilità di adibirlo ad altre mansioni confacenti con la ridotta capacità lavorativa.

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro Per I Lavoratori Dipendenti Della Societa' Italcable

TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA. L’assenza per malattia deve essere comunicata entro il giorno dell’evento, salvo i casi di giustificato impedimento; l’operaio o l’apprendista deve trasmettere entro due giorni dall’inizio dell’assenza il relativo certificato medico. In caso di malattia, l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi consecutivi, senza interruzione dell'anzianità. L'operaio con un'anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di dodici mesi consecutivi, senza interruzione dell'anzianità. Nel caso di interruzione più malattie o ricadute nella stessa malattia, l'operaio ha diritto alla conservazione del servizio dovuta posto per un periodo massimo complessivo di nove mesi nell'arco di 20 mesi consecutivi. L'operaio con un'anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 12 mesi nell'arco di 24 mesi consecutivi. Trascorso tale periodo, ove l'impresa licenzi l'operaio, o la malattia, debitamente accertata, non gli consenta la ripresa del lavoro, l'operaio ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso ed al trattamento economico di cui all'art. 38. Xxx l'impresa non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso. L'operaio che cada ammalato in periodo di preavviso, ha diritto, oltre al trattamento economico a norma dell'art. 38, alla conservazione del posto fino alla scadenza del preavviso stesso. Per il trattamento economico dovuto in caso di malattia tale da costituire impedimento alla prestazione dagli Istituti assicuratori, si fa riferimento alle norme generali riguardanti l'assistenza di malattia agli operai dell'industria. Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa, entro i limiti della conservazione del servizio stessoposto di cui al presente articolo, sarà conservato al lavoratore ordinario è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio e all’apprendista non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie sottoindicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall'indennità territoriale di settore, dall'Elemento economico territoriale e dall'indennità di contingenza, per il posto numero di ore corrispondenti alla divisione per i periodi di tempo e con la retribuzione sotto specificati: - 180 giorni di calendario ad intera retribuzione; - 185 giorni di calendario all'80% della retribuzione, fatti salvi i giorni di ricovero ospedaliero sei dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per i quali continuerà a competere l'intera retribuzionemalattia. Nei suddetti periodi l'anzianità decorre ad ogni effetto. Dalla retribuzione corrisposta nelle misure suddette viene dedotto quanto il lavoratore abbia diritto a percepire da istituti assicurativi, previdenziali ed assistenziali; tale deduzione non è computata agli effetti del versamento dei contributi al Fondo di Previdenza. Il trattamento Le quote orarie di cui al comma precedente 1° comma è frazionabile e si intende riferito ad un periodo di 18 mesi consecutivi (c.d. fascia di malattia). Il periodo stesso decorre, per ciascun lavoratore, dalla data di inizio della prima infermità insorta successivamente sono calcolate applicando alla data di assunzione o insorta dopo la fine del precedente periodo. Se l'interruzione del servizio supera retribuzione oraria come sopra specificata i termini massimi sopra indicati, la Società può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore il trattamento di fine rapporto di lavoro e l'indennità sostitutiva di preavviso prevista dal presente contratto. Scaduti i termini massimi indicati al precedente 1° comma, al lavoratore ammalato potrà essere concessa la sospensione del rapporto di lavoro per un periodo fino a 12 mesi; in tal caso questo ulteriore periodo di assenza non sarà ritenuto utile ai fini del trattamento di fine rapporto di lavoro né ad alcun altro effetto. Chiarimento a verbale Nei casi in cui, a seguito di infortuni sul lavoro o di malattia, sia residuata al lavoratore una invalidità permanente parziale, la Società esaminerà la possibilità di adibirlo ad altre mansioni confacenti con la ridotta capacità lavorativa.coefficienti seguenti:

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Samples: Verbale Di Accordo

TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA. L'assenza per malattia deve essere comunicata entro il giorno dell'evento, salvo i casi di giustificato impedimento; l'operaio o l'apprendista deve trasmettere entro due giorni dall'inizio dell'assenza il relativo certificato medico. In caso di malattia, l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi consecutivi, senza interruzione dell'anzianità. L'operaio con un'anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di dodici mesi consecutivi, senza interruzione dell'anzianità. Nel caso di interruzione più malattie o ricadute nella stessa malattia, l'operaio ha diritto alla conservazione del servizio dovuta posto per un periodo massimo complessivo di nove mesi nell'arco di 20 mesi consecutivi. L'operaio con un'anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 12 mesi nell'arco di 24 mesi consecutivi. Trascorso tale periodo ove l'impresa licenzi l'operaio, o la malattia, debitamente accertata, non gli consenta la ripresa del lavoro, l'operaio ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso ed al trattamento economico di cui all'art. 38. Xxx l'impresa non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso. L'operaio che cada ammalato in periodo di preavviso, ha diritto, oltre al trattamento economico a norma dell'art. 38, alla conservazione del posto fino alla scadenza del preavviso stesso. Per il trattamento economico dovuto in caso di malattia tale da costituire impedimento alla prestazione dagli Istituti assicuratori, si fa riferimento alle norme generali riguardanti l'assistenza di malattia agli operai dell'industria. Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa, entro i limiti della conservazione del servizio stessoposto di cui al presente articolo, sarà conservato al lavoratore ordinario è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio e all'apprendista non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie sotto indicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall'indennità territoriale di settore, dall'Elemento economico territoriale e dall'indennità di contingenza, per il posto numero di ore corrispondenti alla divisione per i periodi di tempo e con la retribuzione sotto specificati: - 180 giorni di calendario ad intera retribuzione; - 185 giorni di calendario all'80% della retribuzione, fatti salvi i giorni di ricovero ospedaliero sei dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per i quali continuerà a competere l'intera retribuzionemalattia. Nei suddetti periodi l'anzianità decorre ad ogni effetto. Dalla retribuzione corrisposta nelle misure suddette viene dedotto quanto il lavoratore abbia diritto a percepire da istituti assicurativi, previdenziali ed assistenziali; tale deduzione non è computata agli effetti del versamento dei contributi al Fondo di Previdenza. Il trattamento Le quote orarie di cui al comma precedente 1° comma è frazionabile e si intende riferito ad un periodo di 18 mesi consecutivi (c.d. fascia di malattia). Il periodo stesso decorre, per ciascun lavoratore, dalla data di inizio della prima infermità insorta successivamente sono calcolate applicando alla data di assunzione o insorta dopo la fine del precedente periodo. Se l'interruzione del servizio supera retribuzione oraria come sopra specificata i termini massimi sopra indicati, la Società può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore il trattamento di fine rapporto di lavoro e l'indennità sostitutiva di preavviso prevista dal presente contratto. Scaduti i termini massimi indicati al precedente 1° comma, al lavoratore ammalato potrà essere concessa la sospensione del rapporto di lavoro per un periodo fino a 12 mesi; in tal caso questo ulteriore periodo di assenza non sarà ritenuto utile ai fini del trattamento di fine rapporto di lavoro né ad alcun altro effetto. Chiarimento a verbale Nei casi in cui, a seguito di infortuni sul lavoro o di malattia, sia residuata al lavoratore una invalidità permanente parziale, la Società esaminerà la possibilità di adibirlo ad altre mansioni confacenti con la ridotta capacità lavorativa.coefficienti seguenti:

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Samples: Accordo Di Rinnovo

TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA. Nel caso Una delle altre novità più rilevanti e discusse è il trattamento economico durante i primi tre giorni di interruzione malattia (cd. periodo di carenza). Anche alla luce delle innovazioni introdotte dalla L. 183/2010 ("Collegato Lavoro"), ora l'Accordo di Rinnovo introduce una disciplina chiaramente rivolta a ridurre e limitare i fenomeni di cd. microassenteismo. Infatti, se prima il CCNL Commercio poneva a carico del servizio dovuta datore di lavoro il pagamento dell'intera retribuzione durante i primi tre giorni di ogni assenza per malattia senza porre alcuna limitazione, ora l'Accordo di Rinnovo circoscrive l'obbligazione a malattia tale da costituire impedimento alla prestazione carico del servizio stesso, sarà conservato datore di lavoro. Il pagamento del periodo di carenza viene mantenuto al lavoratore ordinario non in prova il posto 100% per i periodi primi due eventi di tempo e con la retribuzione sotto specificati: - 180 giorni malattia nel corso di ciascun anno di calendario ad intera retribuzione; - 185 giorni di calendario all'80e viene limitato al 66% della retribuzionein occasione del terzo ed al 50% per il quarto evento morboso, fatti salvi i giorni di ricovero ospedaliero per i quali continuerà a competere l'intera retribuzionementre dal quinto evento dell'anno la carenza non verrà più erogata. Nei suddetti periodi l'anzianità decorre ad Sono in ogni effettocaso previste specifiche eccezioni. Dalla retribuzione corrisposta nelle misure suddette viene dedotto quanto il lavoratore abbia diritto a percepire da istituti assicurativi, previdenziali ed assistenziali; tale deduzione non è computata agli effetti del versamento dei contributi al Fondo di Previdenza. Il trattamento di cui al precedente 1° comma è frazionabile e si intende riferito ad un periodo di 18 mesi consecutivi (c.d. fascia Sempre in tema di malattia). Il periodo stesso decorre, è stata introdotta la facoltà per ciascun lavoratore, dalla data di inizio della prima infermità insorta successivamente alla data di assunzione o insorta dopo la fine del precedente periodo. Se l'interruzione del servizio supera i termini massimi sopra indicati, la Società può risolvere il rapporto datore di lavoro corrispondendo al lavoratore di corrispondere il trattamento economico direttamente ai lavoratori, in luogo dell'INPS, con conseguente esonero dal versamento della relativa contribuzione. Al fine di fine rapporto valutare la convenienza o meno di esercitare tale facoltà sarà, quindi, opportuno effettuare attente analisi e statistiche circa la morbilità dei dipendenti in forza e la durata degli eventi stessi. L'Accordo di Xxxxxxx interviene anche nella materia - correlata alla malattia - della giustificazione delle assenze. Fermo restando l'obbligo del lavoratore di dare immediata notizia dell'assenza al datore di lavoro e l'indennità sostitutiva l'obbligo di preavviso giustificare per iscritto l'assenza entro 48 ore, è prevista dal presente contratto. Scaduti i termini massimi indicati al precedente 1° comma, al lavoratore ammalato potrà essere concessa la sospensione del rapporto di lavoro per un periodo fino a 12 mesi; in tal caso questo ulteriore periodo di assenza non sarà ritenuto utile ai fini del trattamento di fine rapporto di lavoro né ad alcun altro effetto. Chiarimento a verbale Nei casi in cui, a seguito di infortuni sul lavoro o di malattia, sia residuata al lavoratore una invalidità permanente parziale, la Società esaminerà la possibilità per il lavoratore di adibirlo ad altre mansioni confacenti con fornire tale giustificazione anche attraverso la ridotta capacità lavorativacomunicazione scritta del numero di protocollo identificativo del certificato medico inviato dal medico all'INPS.

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Samples: www.cliffordchance.com