Tutela della salute ed ambiente di lavoro. In attuazione dei contenuti del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 è istituita a livello di singola Impresa la figura del rappresentante per la sicurezza per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza sul lavoro. Per l’espletamento dei compiti previsti dalla norma al rappresentante per la sicurezza è riconosciuto un monte ore annuo retribuito di un’ora per addetto e comunque per un massimo di 13 ore annue. Ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono attribuiti, in particolare, diritti in materia di formazione, informazione, consultazione preventiva, accesso ai luoghi di lavoro, da esercitare secondo le modalità previste dalle discipline vigenti.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Tutela della salute ed ambiente di lavoro. In attuazione dei contenuti del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 è istituita a livello di singola Impresa la figura del rappresentante per la sicurezza (RLS) per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza sul lavoro. Per l’espletamento dei compiti previsti dalla norma normativa di legge al rappresentante per la sicurezza è riconosciuto un monte ore annuo retribuito di un’ora 5 ore di permesso per addetto le imprese fino a 10 lavoratori e comunque per un massimo di 13 12 ore annueannue retribuite per imprese con un numero di dipendente fino a 20, di 20 ore retribuite per imprese con numero di lavoratori superiore. Ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono attribuiti, in particolare, diritti in materia di formazione, informazione, consultazione preventiva, accesso ai luoghi di lavoro, da esercitare secondo le modalità previste dalle discipline vigenti.
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Tutela della salute ed ambiente di lavoro. In attuazione dei contenuti del Decreto Legislativo decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 626/1994 è istituita a livello di singola Impresa Organizzazione la figura del rappresentante di Rappresentante per la sicurezza per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza sul durante il lavoro. Per l’espletamento dei compiti previsti dalla norma al rappresentante l'espletamento delle funzioni del Rappresentante per la sicurezza è riconosciuto un uno specifico monte ore annuo retribuito di un’ora un'ora per addetto e comunque per un massimo di 13 non oltre le 12 (dodici) ore annue. Ai rappresentanti Le parti riconoscono che la tutela della dignità, dei diritti fondamentali e la salvaguardia della salute psico-fisica dei lavoratori sono essenziali per garantire la sicurezza sono attribuiti, in particolare, diritti in materia qualità della vita negli ambienti di formazione, informazione, consultazione preventiva, accesso ai luoghi lavoro e quindi ritengono essenziali la necessità di lavoro, da esercitare secondo le modalità previste dalle discipline vigentiprevenire e contrastare l'insorgere di azioni lesive della dignità e l'instaurarsi di fenomeni di prevaricazione e di molestia.
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