Common use of Ulteriore documentazione da produrre Clause in Contracts

Ulteriore documentazione da produrre. Ai fini del calcolo della soglia annua pari a 200.000 Euro prevista dall’art. 17-bis del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, l’Appaltatore si impegna a dare comunicazione ad Enel di ogni evento successorio (cessione o affitto di ramo d’azienda) anche relativo ad operazioni societarie straordinarie che possano incidere sulla predetta soglia e a dare altresì comunicazione di ogni ulteriore circostanza che possa incidere ai fini dell’applicazione della normativa di cui all’art. 17 bis del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui l’Appaltatore o il Subappaltatore non ottemperi all'obbligo di trasmettere ad Enel la certificazione ovvero le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati, di cui ai punti precedenti, ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, Enel - ferma restando la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cc, nonché di esercitare ogni altra azione a tutela dei propri interessi - sospenderà, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’Appaltatore fino ad un importo pari al 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa. In tali casi, è preclusa all'Appaltatore ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto Basic Italia, Condizioni Generali Di Contratto Basic Italia

Ulteriore documentazione da produrre. Ai fini del calcolo della soglia annua pari a 200.000 Euro prevista dall’art. 17-17 bis del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, l’Appaltatore si impegna a dare comunicazione ad Enel di ogni evento successorio (cessione o affitto di ramo d’azienda) anche relativo ad operazioni societarie straordinarie che possano incidere sulla predetta soglia e a dare altresì comunicazione di ogni ulteriore circostanza che possa incidere ai fini dell’applicazione della normativa di cui all’art. 17 bis del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui l’Appaltatore o il Subappaltatore non ottemperi all'obbligo di trasmettere ad Enel la certificazione ovvero le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati, di cui ai punti precedenti, ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, Enel - ferma restando la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cc, cc nonché di esercitare ogni altra azione a tutela dei propri interessi - sospenderà, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’Appaltatore fino ad un importo pari al 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa. In tali casi, è preclusa all'Appaltatore ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

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Ulteriore documentazione da produrre. Ai fini del calcolo della soglia annua pari a 200.000 Euro prevista dall’art. 17-17 bis del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, l’Appaltatore si impegna a dare comunicazione ad Enel di ogni evento successorio (cessione o affitto di ramo d’azienda) anche relativo ad operazioni societarie straordinarie che possano incidere sulla predetta soglia e a dare altresì comunicazione di ogni ulteriore circostanza che possa incidere ai fini dell’applicazione della normativa di cui all’art. 17 bis del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui l’Appaltatore o il Subappaltatore non ottemperi all'obbligo di trasmettere ad Enel la certificazione ovvero le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati, di cui ai punti precedenti, ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, Enel - ferma restando la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cc, cod. civ nonché di esercitare ogni altra azione a tutela dei propri interessi - sospenderà, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’Appaltatore fino ad un importo pari al 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa. In tali casi, è preclusa all'Appaltatore ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

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