Common use of ULTERIORI PREVISIONI Clause in Contracts

ULTERIORI PREVISIONI. Con riferimento a tutte le tipologie di adesioni di cui al presente Accordo, in via preventiva rispetto alla risoluzione del rapporto di lavoro, le Parti confermano che prevedono la sottoscrizione di un Verbale di Conciliazione individuale in sede sindacale attestante la risoluzione volontaria del rapporto di lavoro alle date come sopra definite, anche al fine di assolvere agli obblighi derivanti dalla normativa di legge in materia di risoluzione volontaria del rapporto di lavoro. Sino al permanere del contesto legato all’emergenza COVID-19, le Parti confermano che si procederà con le modalità previste dall’Accordo ISP 21 aprile 2020 tramite una risoluzione consensuale tra le parti formalizzata attraverso scrittura privata sino alla ripresa delle consuete procedure. Le Parti si danno atto che il calcolo della maturazione dei requisiti pensionistici viene effettuato sulla base della normativa previdenziale vigente alla data di sottoscrizione del presente Accordo e confermano che, qualora il computo delle aspettative di vita producesse una riduzione o un allungamento della permanenza nel Fondo di Solidarietà, le Parti Nazionali di Settore si attiveranno affinché gli ex dipendenti che ne sono interessati non abbiano interruzione tra le prestazioni straordinarie erogate dal Fondo e il percepimento della pensione, con accollo dell’eventuale relativo onere all’Azienda. Al contempo, in caso di eventuali modifiche di legge in materia di accesso alla pensione A.G.O. ovvero di altre forme di previdenza di base, le parti firmatarie del presente accordo si incontreranno per dare puntuale applicazione ai provvedimenti assunti al riguardo. Per effetto di quanto previsto nel presente accordo, con riferimento all’Accordo ISP del 1° aprile 2020 relativo al trasferimento del cd. “TFR pregresso”, le Parti stabiliscono che la richiesta di trasferimento potrà essere avanzata anche da parte del personale dipendente che maturi il primo tra i requisiti stabiliti dalla legge per i trattamenti pensionistici dell’A.G.O. entro il 31 dicembre 2026. Le Parti si danno inoltre atto che nel caso di trasferimento d’azienda e/o di ramo d’azienda le adesioni che risulteranno valide ed in graduatoria in applicazione del presente accordo, dalla data di efficacia giuridica dell’operazione di trasferimento, saranno operativamente gestite dalla Società cessionaria per i conseguenti necessari adempimenti.

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Samples: Protocollo Per L’avvio Dell’integrazione, Protocollo Per L’avvio Dell’integrazione, Protocol for the Integration of Ubi Banca Into the Intesa Sanpaolo Group

ULTERIORI PREVISIONI. Con riferimento a tutte le tipologie di adesioni di cui al presente Accordo, in via preventiva rispetto alla risoluzione del rapporto di lavoro, le Parti confermano che prevedono la sottoscrizione di un Verbale di Conciliazione individuale in sede sindacale attestante la risoluzione volontaria del rapporto di lavoro alle date come sopra definite, anche al fine di assolvere agli obblighi derivanti dalla normativa di legge in materia di risoluzione volontaria del rapporto di lavoro. Sino al permanere del contesto legato all’emergenza COVID-19, le Parti confermano che si procederà con le modalità previste dall’Accordo ISP 21 aprile 2020 tramite una risoluzione consensuale tra le parti formalizzata attraverso scrittura privata sino alla ripresa delle consuete procedure. Le Parti si danno atto che il calcolo della maturazione dei requisiti pensionistici viene effettuato sulla base della normativa previdenziale vigente alla data di sottoscrizione del presente Accordo e confermano che, qualora il computo delle aspettative di vita producesse una riduzione o un allungamento della permanenza nel Fondo di Solidarietà, le Parti Nazionali di Settore si attiveranno affinché gli ex dipendenti che ne sono interessati non abbiano interruzione tra le prestazioni straordinarie erogate dal Fondo e il percepimento della pensione, con accollo dell’eventuale relativo onere all’Azienda. Al contempo, in caso di eventuali modifiche di legge in materia di accesso alla pensione A.G.O. ovvero di altre forme di previdenza di base, le parti firmatarie del presente accordo si incontreranno per dare puntuale applicazione ai provvedimenti assunti al riguardo. Per effetto di quanto previsto nel presente accordo, con riferimento all’Accordo ISP del 1° aprile 2020 relativo ed a quanto previsto relativamente al trasferimento del cd. “TFR pregresso” dall’accordo 14 aprile 2021, le Parti stabiliscono che la richiesta di trasferimento potrà essere avanzata anche da parte del personale dipendente che maturi il primo tra i requisiti stabiliti dalla legge per i trattamenti pensionistici dell’A.G.O. entro il 31 dicembre 20262028. Le Parti si danno inoltre atto In relazione alla specifica richiesta delle XX.XX. l’azienda accoglierà nel corso del mese precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro: • le domande di ripristino del contratto a tempo pieno formulate dal personale a part time che nel caso intende accedere al Fondo di trasferimento d’azienda e/o Solidarietà, • la riassunzione del personale destinatario degli Accordi 12 marzo 2019 e 28 novembre 2019 sottoscritti da UBI Banca e UBI Sistemi e Servizi e dalle rispettive XX.XX. relativi alle cessioni di ramo d’azienda le adesioni che risulteranno valide attività e risorse rispettivamente a G.S.D. Gestione Servizi Digitali S.r.L. ed in graduatoria a BCube Service SRL, in applicazione della specifica lettera a latere del suddetto Accordo 12 marzo 2019 nonché dell’art. 9 dell’Accordo 28 novembre 2019, che abbia presentato domanda valida e sia rientrato nella graduatoria prevista dal presente accordo, dalla data di efficacia giuridica dell’operazione di trasferimento, saranno operativamente gestite dalla Società cessionaria per i conseguenti necessari adempimenti.

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Samples: Verbal Agreement, Verbal Agreement

ULTERIORI PREVISIONI. Con riferimento a tutte Restano ferme le tipologie ulteriori previsioni, recate dall’articolo 2 punto 5. commi 1 e 2 del Verbale di adesioni Accordo del 28/10/2016, concernenti la facoltà della Banca di cui al presente Accordovalutare eventuali richieste di cessazione dal servizio, in via preventiva anticipata rispetto alla risoluzione data di maturazione del diritto alla immediata percezione del trattamento pensionistico pubblico, che dovessero essere avanzate dai lavoratori/lavoratrici del Gruppo. Analogamente, la Banca si riserva di agevolare l’accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà di singoli lavoratori/lavoratrici, anche ai sensi di quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza in materia di Politiche e Prassi di Remunerazione e Incentivazione (Circolare Banca d’Italia n. 285/2013). Su base volontaria, e comunque laddove compatibile con le esigenze aziendali, ai lavoratori/lavoratrici che accederanno alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà secondo le previsioni del presente Verbale di Accordo in una delle date indicate al precedente articolo 5, comma 1, lettere b), c) o d), è riconosciuta la possibilità di trasformare il rapporto di lavorolavoro a tempo parziale, secondo modalità da concordare nel rispetto della normativa di riferimento. Per quanto specificamente concerne i lavoratori/lavoratrici assegnati presso la Rete, in caso di part- time orizzontale di 15 ore settimanali, comprendente le Parti confermano ore pomeridiane di tutti i giorni lavorativi settimanali, il relativo trattamento economico verrà ridotto al 50%, anziché al 40%. Fermo restando quanto precede, in riferimento ai lavoratori/lavoratrici a part-time che prevedono la sottoscrizione accedono alle prestazioni straordinarie del Fondo di un solidarietà secondo le previsioni del presente Verbale di Conciliazione individuale in sede sindacale attestante Accordo, la risoluzione volontaria Banca accoglierà il ripristino del rapporto di lavoro alle date come sopra definite, anche al fine di assolvere agli obblighi derivanti dalla normativa di legge in materia di risoluzione volontaria del rapporto di lavoro. Sino al permanere del contesto legato all’emergenza COVID-19, a full-time per l’ultimo mese intero precedente le Parti confermano che si procederà con le modalità previste dall’Accordo ISP 21 aprile 2020 tramite una risoluzione consensuale tra le parti formalizzata attraverso scrittura privata sino alla ripresa delle consuete procedure. Le Parti si danno atto che il calcolo della maturazione dei requisiti pensionistici viene effettuato sulla base della normativa previdenziale vigente alla data di sottoscrizione del presente Accordo e confermano che, qualora il computo delle aspettative di vita producesse una riduzione o un allungamento della permanenza nel Fondo di Solidarietà, le Parti Nazionali di Settore si attiveranno affinché gli ex dipendenti che ne sono interessati non abbiano interruzione tra le prestazioni straordinarie erogate dal Fondo e il percepimento della pensione, con accollo dell’eventuale relativo onere all’Azienda. Al contempo, in caso di eventuali modifiche di legge in materia di accesso alla pensione A.G.O. ovvero di altre forme di previdenza di base, le parti firmatarie del presente accordo si incontreranno per dare puntuale applicazione ai provvedimenti assunti al riguardo. Per effetto di quanto previsto nel presente accordo, con riferimento all’Accordo ISP del 1° aprile 2020 relativo al trasferimento del cd. “TFR pregresso”, le Parti stabiliscono che la richiesta di trasferimento potrà essere avanzata anche da parte del personale dipendente che maturi il primo tra i requisiti stabiliti dalla legge per i trattamenti pensionistici dell’A.G.O. entro il 31 dicembre 2026. Le Parti si danno inoltre atto che nel caso di trasferimento d’azienda e/o di ramo d’azienda le adesioni che risulteranno valide ed in graduatoria in applicazione del presente accordo, dalla data di efficacia giuridica dell’operazione di trasferimento, saranno operativamente gestite dalla Società cessionaria per i conseguenti necessari adempimentidimissioni.

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Samples: Verbale Di Accordo

ULTERIORI PREVISIONI. Con riferimento a tutte le tipologie La Banca prenderà in considerazione eventuali richieste di adesioni di cui al presente Accordo, cessazione dal servizio in via preventiva anticipata rispetto alla risoluzione data di maturazione del rapporto diritto alla immediata percezione del trattamento pensionistico pubblico, nonché eventuali richieste di lavorocessazione dal servizio in applicazione di specifiche previsioni normative che dovessero essere avanzate da lavoratrici/lavoratori del Gruppo, le Parti confermano che prevedono la sottoscrizione nonché eventuali richieste volte ad avvalersi di un Verbale di Conciliazione individuale in sede sindacale attestante la risoluzione volontaria del rapporto di lavoro alle date come sopra definite, anche strumenti normativamente previsti al fine di assolvere agli obblighi derivanti dalla normativa agevolare ovvero ottimizzare l’ingresso e/o la permanenza nel Fondo di legge Solidarietà di singole/i lavoratrici/lavoratori. In particolare, alle dipendenti del Gruppo che manifestino la volontà di accedere al trattamento pensionistico anticipato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ai sensi dell’articolo 16 della Legge n. 26/2019 (c.d. “opzione donna”) viene riconosciuta la possibilità di risolvere consensualmente il rapporto con decorrenza dall’1/1/2020 (ultimo giorno di servizio: 31/12/2019), con esclusione reciproca di qualsiasi obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del preavviso stesso. Ciò a fronte del riconoscimento da parte della Banca di un incentivo economico lordo una tantum, sotto forma di importo omnicomprensivo, da erogarsi a titolo di incentivazione alla cessazione dal servizio, aggiuntiva al TFR, nelle misure indicate al precedente articolo 7, lettera A). Ai fini della relativa commisurazione, si avrà riguardo al tempo intercorrente tra la data di cessazione dal servizio, come sopra individuata, e la prima data a partire della quale l’interessata maturerebbe il diritto alla percezione del trattamento pensionistico pubblico in materia base alle disposizioni normative di risoluzione volontaria del rapporto di lavoro. Sino al permanere del contesto legato all’emergenza COVID-19riferimento, le Parti confermano che si procederà con le modalità previste dall’Accordo ISP 21 aprile 2020 tramite una risoluzione consensuale tra le parti formalizzata attraverso scrittura privata sino alla ripresa delle consuete procedure. Le Parti si danno atto che il calcolo della maturazione dei requisiti pensionistici viene effettuato sulla base della normativa previdenziale vigente vigenti alla data di sottoscrizione del presente Accordo e confermano cheVerbale di Accordo, qualora non esercitasse il computo diritto alla c.d. “opzione donna”. La volontà di avvalersi di tale possibilità dovrà essere manifestata dalle dipendenti interessate entro il 15/12/2019 mediante presentazione dell’apposito modulo (allegato 3) secondo le modalità operative che verranno specificate nella comunicazione aziendale che verrà pubblicata sul tema. Nei confronti delle aspettative lavoratrici, che dovessero risolvere il rapporto di vita producesse una riduzione o un allungamento lavoro ai sensi delle previsioni che precedono relative alla c.d. “opzione donna”, troveranno altresì applicazione i trattamenti accessori di cui all’articolo 5 che precede. Ai fini dell’applicazione delle inerenti previsioni, si avrà riguardo alla prima data a partire dalla quale l’interessata maturerebbe il diritto alla percezione del trattamento pensionistico pubblico in base alle disposizioni normative di riferimento, vigenti alla data di sottoscrizione del presente Verbale di Accordo, qualora non esercitasse il diritto alla c.d. “opzione donna” Le inerenti risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro saranno formalizzate mediante specifica intesa transattiva (di norma, davanti alla Commissione Paritetica di Conciliazione istituita ai sensi del CCNL di settore) che definisca ogni profilo relativo all’intercorso rapporto di lavoro ed alla sua cessazione. Alla formalizzazione della permanenza suddetta intesa transattiva resta altresì subordinato il riconoscimento dei benefici correlati alle risoluzioni stesse, i quali troveranno applicazione nel Fondo pieno rispetto del complessivo quadro normativo e regolamentare, anche in relazione alle disposizioni delle Autorità di SolidarietàXxxxxxxxx. Restano ferme anche in questi casi le previsioni di cui all’articolo 4, le Parti Nazionali comma 6, del presente Verbale di Settore si attiveranno affinché gli ex dipendenti che ne sono interessati non abbiano interruzione tra le prestazioni straordinarie erogate dal Fondo e il percepimento della pensioneAccordo. Quanto sopra, con accollo dell’eventuale relativo onere all’Azienda. Al contempo, in caso nel rispetto di eventuali modifiche quanto previsto dalle Disposizioni di legge Vigilanza in materia di accesso alla pensione A.G.O. ovvero Politiche e Prassi di altre forme Remunerazione e Incentivazione (Circolare Banca d’Italia n. 285/2013). Su base volontaria, e comunque laddove compatibile con le esigenze aziendali, alle/ai lavoratrici/lavoratori che accederanno alle prestazioni straordinarie del Fondo di previdenza di base, Solidarietà secondo le parti firmatarie previsioni del presente accordo si incontreranno per dare puntuale applicazione Verbale di Accordo in una delle date indicate al precedente articolo 3, punto A), lettere b) o c), è riconosciuta la possibilità di trasformare il rapporto di lavoro a tempo parziale, secondo modalità da concordare nel rispetto della normativa di riferimento. Fermo restando quanto precede, in riferimento alle/ai provvedimenti assunti al riguardo. Per effetto lavoratrici/lavoratori a part- time che accedono alle prestazioni straordinarie del Fondo di quanto previsto nel presente accordo, con riferimento all’Accordo ISP del 1° aprile 2020 relativo al trasferimento del cd. “TFR pregresso”, solidarietà secondo le Parti stabiliscono che la richiesta di trasferimento potrà essere avanzata anche da parte del personale dipendente che maturi il primo tra i requisiti stabiliti dalla legge per i trattamenti pensionistici dell’A.G.O. entro il 31 dicembre 2026. Le Parti si danno inoltre atto che nel caso di trasferimento d’azienda e/o di ramo d’azienda le adesioni che risulteranno valide ed in graduatoria in applicazione previsioni del presente accordoVerbale di Accordo, dalla data la Banca accoglierà il ripristino del rapporto di efficacia giuridica dell’operazione di trasferimento, saranno operativamente gestite dalla Società cessionaria lavoro a full-time per i conseguenti necessari adempimentil’ultimo mese intero precedente la cessazione dal servizio.

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Samples: Verbale Di Accordo

ULTERIORI PREVISIONI. Con riferimento a tutte le tipologie di adesioni di cui al presente AccordoIn base allo specifico accordo ISP del 21 aprile 2020, in via preventiva rispetto alla per fronteggiare l’emergenza COVID, la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, le Parti confermano che prevedono la sottoscrizione di un non avverrà più tramite Verbale di Conciliazione individuale in sede sindacale attestante la risoluzione volontaria del rapporto di lavoro alle date come sopra definiteConciliazione, anche al fine di assolvere agli obblighi derivanti dalla normativa di legge in materia di risoluzione volontaria del rapporto di lavoro. Sino al permanere del contesto legato all’emergenza COVID-19, le Parti confermano che si procederà con le modalità previste dall’Accordo ISP 21 aprile 2020 tramite una risoluzione consensuale tra le parti formalizzata ma attraverso scrittura privata sino alla ripresa tra le parti, almeno fino al permanere dello stato di emergenza. Sono presenti garanzie relative a possibili modifiche delle consuete procedure. norme pensionistiche, in questi termini: “Le Parti si danno atto che il calcolo della maturazione dei requisiti pensionistici viene effettuato sulla base della normativa previdenziale vigente alla data di sottoscrizione del presente Accordo e confermano che, qualora il computo delle aspettative di vita producesse una riduzione o un allungamento della permanenza nel Fondo di Solidarietà, le Parti Nazionali di Settore si attiveranno affinché gli ex dipendenti che ne sono interessati non abbiano interruzione tra le prestazioni straordinarie erogate dal Fondo e il percepimento della pensione, con accollo dell’eventuale relativo onere all’Azienda. Al contempo, in caso di eventuali modifiche di legge in materia di accesso alla pensione A.G.O. ovvero di altre forme di previdenza di base, le parti firmatarie del presente accordo si incontreranno per dare puntuale applicazione ai provvedimenti assunti al riguardo”. Come si può constatare, la garanzia di salvaguardia è puntuale nel caso di modifiche al computo delle aspettative di vita. Più ambigua invece nel caso di modifiche di legge in materia di accesso alla pensione: si rimanda ad un incontro tra le parti che dovranno applicare i provvedimenti attraverso nuovi accordi. Per effetto di quanto previsto nel presente accordoriguarda la possibilità, con riferimento all’Accordo prevista dall’Accordo ISP del 1° aprile 2020 relativo al trasferimento del 2020, di trasferire sul Fondo Pensione complementare il cd. “TFR pregresso” maturato entro il 31.12.2006, le Parti stabiliscono che la richiesta di trasferimento potrà essere avanzata anche da parte del personale dipendente che maturi il primo tra i requisiti stabiliti dalla legge per i trattamenti pensionistici dell’A.G.O. entro il 31 dicembre 2026. Le Parti si danno inoltre atto che nel Nel caso di trasferimento d’azienda e/o di ramo d’azienda (ricordiamo che è prevista la cessione a BPER di 532 filiali) le adesioni all’offerta che risulteranno valide ed in graduatoria in applicazione del presente accordograduatoria, dalla data di efficacia giuridica dell’operazione di trasferimento, saranno operativamente gestite dalla Società cessionaria per i conseguenti necessari adempimenti. Quindi i colleghi ceduti andranno in esodo/pensionamento anche a cessione avvenuta.

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Samples: Accordo Esodi