Mobilità territoriale Clausole campione

Mobilità territoriale. In caso di trasferimento del lavoratore per esigenze connesse alla attività lavorativa è previsto un contributo una tantum per la mobilità territoriale, fino ad un massimo di 700 euro a carico di EBITEMP, qualora sia riconosciuto dalla ApL un contributo pari ad almeno il doppio di quello previsto. Tale contributo viene riconosciuto anche nelle ipotesi di trasferimento del lavoratore in disponibilità. Qualora il trasferimento avvenga a fronte di una assunzione a tempo indeterminato viene riconosciuto un contributo una tantum fino ad un massimo di 1.000 euro, con le stesse modalità di cui in precedenza.
Mobilità territoriale. Ferme restando le disposizioni contrattuali nazionali, il trasferimento è disposto con il consenso del lavoratore in caso di mobilità verso località che disti oltre 70 km dalla residenza e/o domicilio, e sempre che non costituisca avvicinamento alla località di residenza e/o domicilio dell’interessato. Le Parti precisano che ai sensi dell’applicazione della normativa CCNL in materia di trasferimenti sono da intendersi equiparati ai diversi livelli dei Quadri Direttivi i destinatari delle indennità consolidate stabilite dall’appendice a. del Contratto di secondo livello nonché degli assegni di equivalente importo previsti dal Protocollo Occupazione e Produttività 19 ottobre 2012 a tale titolo. Ferma restando la consensualità del trasferimento del personale che fruisce delle guarentigie di cui all’art. 33 della L. n. 104/1992, del personale destinatario di permessi per gravi patologie (PVG), del personale femminile in stato di gravidanza o con figli di età inferiore ai 3 anni, ovvero del padre lavoratore nel caso di affidamento esclusivo dei medesimi, il trasferimento di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale viene stabilito con il consenso del medesimo ove comporti allontanamento – tra la residenza e/o domicilio e la sede lavorativa di destinazione – superiore a 20 km e non costituisca avvicinamento alla località di residenza e/o domicilio dell’interessato. In considerazione del fatto che - quale trattamento di miglior favore da tempo applicato nel Gruppo - le distanze relative al trasferimento di cui al presente accordo sono calcolate dalla residenza e/o domicilio del dipendente trasferito alla sede di assegnazione anziché tra i comuni di vecchia e nuova assegnazione, come previsto dal CCNL, le Parti si danno atto che la comunicazione del trasferimento dovrà avvenire prima di: - 7 giorni di calendario per i trasferimenti effettuati entro 30 km dalla residenza e/o domicilio; - 15 giorni di calendario nel caso di trasferimenti effettuati oltre i 30 km ed entro 70 km dalla residenza e/o domicilio; - 30 giorni di calendario nel caso di trasferimenti effettuati oltre 70 km dalla residenza e/o domicilio. Nel caso in cui il trasferimento comporti l’effettivo cambio di residenza ovvero in caso di mancato rispetto dei termini sopraindicati trovano applicazione le disposizioni del CCNL tempo per tempo vigente. I trattamenti economici collegati alla mobilità, già in essere nei confronti del personale del Gruppo alla data del 31 dicembre 2021 continuano ad ...
Mobilità territoriale. Grande mobilità 1. Gli importi delle indennità mensili da corrispondere per trasferimenti disposti dall’Azienda a decorrere dal 01.01.2017 che comportano l’allontanamento di oltre 50 km (solo andata) dalla residenza/domicilio abituale, e a condizione che il Dipendente non disponga dell’uso di auto aziendale, vengono così fissati: ▪ oltre 100 e fino a 120 km (A/R) - € 400 ▪ oltre 120 e fino a 150 km (A/R) - € 600 ▪ oltre 150 e fino a 200 km (A/R) - € 800 oltre all’alloggio in caso di particolare necessità ▪ oltre 200 km (A/R) - € 1.000 oltre all’alloggio in caso di particolare necessità, ovvero a richiesta oltre 300 km (A/R). 2. Ai dipendenti posti in regime di mobilità di cui al primo comma che usufruiscono dei mezzi di trasporto collettivi messi a disposizione dalla Banca, a decorrere dalla data del presente Protocollo sarà riconosciuta dalla data di trasferimento una indennità mensile di € 300 per 12 mesi e di € 200 oltre tale periodo. 3. Agli attuali percettori di indennità di mobilità che usufruiscano dei mezzi di trasporto collettivi aziendali sarà mantenuto l’importo attualmente percepito fino alla data del 31.12.2017. Detto importo sarà commisurato a € 300 dal 01.01.2018 e a € 200 dal 01.01.2019. L’indennità sarà mantenuta, ed eventualmente conguagliata, nella misura di € 300 mensili qualora, a seguito della richiesta di avvicinamento del dipendente da effettuarsi entro il 31.12.2017, la stessa non sia accolta entro 24 mesi. 4. Per il personale che non utilizza mezzi di trasporto collettivi aziendali alle dipendenze di UBI Banca e UBI Sistemi e Servizi alla data del presente Protocollo, nonché al personale che passa alle dipendenze della stessa UBI Banca a partire dalla data di incorporazione, ove già in regime di mobilità secondo le fasce chilometriche di cui al comma 1 del presente articolo, l’adeguamento ai maggiori o minori importi di cui al predetto comma 1 rispetto agli importi riconosciuti alle anzidette date, anche in caso di non percepimento di alcuna indennità, sarà applicato con i seguenti criteri: ▪ se in riduzione, in misura del 50% a partire dal 01.01.2020 e per il restante 50% dal 01.07.2020; ▪ se in incremento, in misura del 50% a partire dal 01.01.2017, del 25% dal 01.01.2018 e per il restante 25% dal 01.01.2019. 5. L’indennità di cui al presente articolo viene corrisposta per 12 mensilità annue con decorrenza dal giorno del trasferimento e fino al permanere delle condizioni di disagio di cui al comma 1. 6. Il personale che non util...
Mobilità territoriale. Pur in presenza di rilevanti processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle attività e delle strutture coinvolte, da parte aziendale ci si adopererà per il contenimento degli effetti conseguenti alla mobilità territoriale anche attraverso la creazione delle Aree, Centri di Competenza territoriali, Direzioni Regionali, servizi di governo e supporto allo sviluppo delle tre banche, nonché ricercando, ove possibile, soluzioni di decentramento di attività. Le XX.XX. firmatarie raccomandano all'azienda di adoperarsi per ricercare il consenso del lavoratore.
Mobilità territoriale. Riferimenti CCNL 31 marzo 2015: Parte Speciale - Quadri Direttivi Art. 88 - Trasferimenti Parte Speciale - Aree Professionali Art. 111 - Trasferimenti Riferimenti Normativa UBI: Circ.Grup.n. 95/2017 Protocollo 11 dicembre 2016 - Istituti Normativi ed Economici
Mobilità territoriale. 1. Con riferimento all’art. 3.2, si precisa che gli importi stabiliti dal Protocollo trovano applicazione per trasferimenti avvenuti in UBI e UBIS a decorrere dal 01.01.2017 (o dalla data di incorporazione se successiva), ferma restando prima di tale data l’applicazione della disciplina preesistente anche con riferimento alle Banche Rete incorporate in data 20.11.2016. 2. La previsione di cui al comma 7 dell’art. 3.2 trova applicazione anche per le indennità in corso di erogazione. 3. I dipendenti di Banca Carime, attuali destinatari di indennità di “grande mobilità”, proseguiranno nel percepimento della stessa per la durata prevista ad oggi dalla relativa contrattazione integrativa aziendale. Decorso tale termine e con cessazione dell’indennità periodica, troverà applicazione la disciplina prevista per i dipendenti in regime di mobilità e non percettori di relativa indennità, secondo la dinamica di cui al comma 4 dell’art. 3.2. Riferimenti CCNL 31 marzo 2015: Cap. XIII - Aree Professionali Art. 102 - Turni Riferimenti Normativa UBI: Circ.Grup.n. 95/2017 Protocollo 11 dicembre 2016 - Istituti Normativi ed Economici
Mobilità territoriale. Quella della mobilità territoriale determinatasi, in particolare, a causa della chiusura della Direzione Generale di Nuova Carife, è stata la questione più complicata da definire ed ha rappresentato la maggiore preoccupazione delle OO. SS. nel corso del confronto.
Mobilità territoriale. A chi è rivolto: Cosa si può ottenere:
Mobilità territoriale. Per i trasferimenti disposti dall’azienda a partire dal 1° gennaio 2022 il rimborso chilometrico - calcolato in base alla distanza tra abitazione e luogo di lavoro - sarà riconosciuto a partire dal 41° chilometro A/R (ex 50 km), migliorando anche alcune fasce/importi. Inoltre per i colleghi a part time il consenso al trasferimento sarà richiesto a partire da distanze superiori a 00 xx (xx 00 xx). Per i trasferimenti disposti in precedenza continueranno ad essere erogati i trattamenti mensili attualmente in corso ricordando che la normativa ISP prevede una durata massima dei trattamenti mensili pari a 6 anni dalla data di trasferimento: pertanto per il personale di provenienza UBI i trattamenti in essere alla data del 31 dicembre 2021 continuano ad essere erogati per i trasferimenti che li hanno originati: - o fino al mese di marzo 2027, per i trasferimenti effettuati in data precedente al 12 aprile 2021; - o per una durata complessiva di 6 anni dal trasferimento per quelli effettuati a partire dal 12 aprile 2021. Per il personale di provenienza UBI che si trovi a una distanza superiore a 70 km e fino a 100 km A/R in virtù di trasferimenti effettuati negli anni 2019 e 2020 e che abbia ricevuto l’una tantum prevista dall’accordo UBI, è prevista una ulteriore erogazione di pari importo nel caso in cui - alla data del 8 dicembre 2021 e comunque entro la scadenza del biennio se successiva – non sia mutata l’assegnazione che aveva dato luogo al riconoscimento della suddetta erogazione.
Mobilità territoriale. L’attuazione delle iniziative strategiche previste dal Piano potrà comportare per il 2018, anche in un’ottica di salvaguardia occupazionale e di contenimento delle eccedenze di personale, esigenze di carattere straordinario e temporaneo in termini di mobilità territoriale da unità operative appartenenti alle Aree Commerciali Xxxxxx Xxxxxxx, Lombardia, Veneto e Toscana a unità operative ubicate nella Regione Liguria. Quanto precede, ferma restando l’applicazione delle diposizioni contrattuali collettive in materia di trasferimenti per comprovate esigenze tecniche, organizzative e/o produttive di carattere duraturo. In relazione a tali fenomeni di mobilità straordinaria e temporanea, troveranno applicazione le previsioni di seguito riportate: a) i movimenti in argomento avranno una durata massima di 6 mesi; b) l’Azienda procederà, anche mediante rotazioni dei lavoratori/lavoratrici interessati, al fine di contenere quanto più possibile il connesso eventuale disagio individuale, privilegiando la volontarietà per quanto possibile e compatibilmente con le esigenze aziendali; c) il movimento verrà comunicato, di norma via e-mail, al singolo lavoratore/lavoratrice, indicando nel contempo al lavoratore/lavoratrice il temine massimo previsto per la fine del fenomeno di mobilità di cui al presente articolo; d) per il periodo di permanenza nella località di destinazione, al lavoratore/lavoratrice interessato verrà riconosciuto il seguente trattamento, onnicomprensivo e compensativo di qualsivoglia aspetto connesso al movimento stesso: • messa a disposizione gratuita nel comune di destinazione (se Capoluogo di Provincia), o anche in prossimità dello stesso (negli altri casi), di un alloggio, con spese relative a riscaldamento e utenze (escluse eventuali spese telefoniche) a carico della Banca. L’alloggio in argomento, di norma, consisterà in un monolocale più servizi; • per ciascun mese completo di permanenza, al lavoratore/lavoratrice interessato viene riconosciuta – in aggiunta alla messa a disposizione gratuita dell’alloggio, e fermo restando il riconoscimento del trattamento in materia di buoni pasto secondo le previsioni tempo per tempo aziendalmente in atto – la possibilità, con riferimento agli eventuali rientri alla propria abitazione, il rimborso delle spese di viaggio per un numero massimo di n. 2 viaggi (andata e ritorno) mensili, mediante utilizzo di mezzi pubblici attraverso la società convenzionata con la Banca ovvero tramite presentazione degli inerenti...