Common use of UNA TANTUM Clause in Contracts

UNA TANTUM. Contestualmente al pagamento degli arretrati luglio 2004 / febbraio 2005, sarà erogato a tutti i lavoratori a tempo indeterminato, in forza alla data di sottoscrizione dell’Accordo di rinnovo 21 marzo 2005, un importo lordo forfetario, comprensivo di qualunque ulteriore pretesa economica legata al rinnovo contrattuale e non incidente su alcun istituto di natura retributiva disciplinato dal presente Contratto, a copertura del periodo 1 dicembre 2003 – 30 giugno 2004, secondo gli importi indicati nella tabella 2, allegata al suddetto Accordo e qui di seguito riprodotta: Tabella 2 Livello Importi lordi forfetari A1 € 166,33 A2 € 168,99 A3 € 175,29 B1 € 177,96 B2 € 188,46 B3 € 194,12 C1 € 200,90 C2 € 206,55 C3 € 213,82 D1 € 226,59 D2 € 262,53 D3 € 276,27 Q1 € 291,62 64 Q2 € 344,12 Per gli apprendisti e i lavoratori con contratto di inserimento professionale, gli importi di cui alla tabella precedente, saranno proporzionalmente ridotti sulla base di quanto indicato all'art. 15. Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale gli importi, di cui alla precedente tabella, verranno erogati proporzionalmente al loro orario di lavoro. Ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, in forza all’atto della sottoscrizione dell’accordo, l'importo di cui sopra verrà erogato previo riproporzionato in settimi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato, a condizione che quest’ultimo risulti di durata superiore a 2 mesi, intendendosi per tali le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni. Ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in data successiva al 01 dicembre 2003, l’importo di cui sopra sarà erogato previo riproporzionamento in settimi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato, computandosi quale mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

UNA TANTUM. Contestualmente al pagamento degli arretrati luglio 2004 / febbraio 2005, sarà erogato a tutti i lavoratori a tempo indeterminato, in forza alla data di sottoscrizione dell’Accordo di rinnovo 21 marzo 2005, un importo lordo forfetario, comprensivo di qualunque ulteriore pretesa economica legata al rinnovo contrattuale e non incidente su alcun istituto di natura retributiva disciplinato dal presente Contratto, a copertura del periodo 1 dicembre 2003 – 30 giugno 2004, secondo gli importi indicati nella tabella 2, allegata al suddetto Accordo e qui di seguito riprodotta: Tabella 2 Livello Importi lordi forfetari A1 € 166,33 A2 € 168,99 A3 € 175,29 B1 € 177,96 B2 € 188,46 B3 € 194,12 C1 € 200,90 C2 € 206,55 C3 € 213,82 D1 € 226,59 D2 € 262,53 D3 € 276,27 Q1 € 291,62 64 Q2 € 344,12 Per gli apprendisti e i lavoratori con contratto di inserimento professionale, gli importi di cui alla tabella precedente, saranno proporzionalmente ridotti sulla base di quanto indicato all'art. 15. Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale gli importi, di cui alla precedente tabella, verranno erogati proporzionalmente al loro orario di lavoro. Ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, in forza all’atto della sottoscrizione dell’accordo, l'importo di cui sopra verrà erogato previo riproporzionato in settimi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato, a condizione che quest’ultimo risulti di durata superiore a 2 mesi, intendendosi per tali le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni. Ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in data successiva al 01 dicembre 2003, l’importo di cui sopra sarà erogato previo riproporzionamento in settimi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato, computandosi quale mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.

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Sources: Accordo Di Rinnovo Del CCNL Federculture

UNA TANTUM. Contestualmente al pagamento degli arretrati luglio 2004 / febbraio 2005, sarà erogato a tutti i Ai lavoratori a tempo indeterminato, in forza alla data di sottoscrizione dell’Accordo di rinnovo 21 marzo 2005dell'8.6.99, ovvero ai lavoratori assunti successivamente a tale data ed entro il 14.6.99, è corrisposto un importo lordo forfetario, comprensivo forfettario di qualunque ulteriore pretesa economica legata al rinnovo contrattuale e non incidente su alcun istituto £. 120.000 lorde suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di natura retributiva disciplinato dal presente Contrattolavoro nel periodo 1.1.99-30.6.99. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a copertura questi effetti, come mese intero. L'importo dell'una tantum, già comprensivo della quota parte della indennità di vacanza contrattuale relativa al periodo 1-8 giugno, è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2120 C.C., l'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Il suddetto importo verrà erogato nel corso del mese di luglio 1999, ovvero, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, all'atto della liquidazione delle competenze. Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1 dicembre 2003 – 30 giugno 20041.1.99-30.6.99, secondo gli importi indicati nella tabella 2, allegata al suddetto Accordo con pagamento d'indennità a carico dell'istituto competente e qui di seguito riprodotta: Tabella 2 Livello Importi lordi forfetari A1 € 166,33 A2 € 168,99 A3 € 175,29 B1 € 177,96 B2 € 188,46 B3 € 194,12 C1 € 200,90 C2 € 206,55 C3 € 213,82 D1 € 226,59 D2 € 262,53 D3 € 276,27 Q1 € 291,62 64 Q2 € 344,12 Per gli apprendisti e i lavoratori con contratto di inserimento professionale, gli importi integrazione a carico delle aziende saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui alla tabella precedentesopra. Ai lavoratori che nel periodo 1.1.99-30.6.99 fruiscano di trattamenti di Cassa integrazione guadagni, saranno proporzionalmente ridotti sulla base di quanto indicato all'art. 15riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali l'importo dell'una tantum sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia. Per i dipendenti con rapporto concottimisti le percentuali di lavoro a tempo parziale gli importicui all'art. 8, disciplina speciale, parte I, sono le seguenti: importi in vigore fino al 31.12.2000 categorie per per per partecipazioni partecipazioni partecipazioni al cottimo al cottimo al cottimo fino al 50% fino all'80% oltre l'80% 1a 1,0% 1,1% 1,2% 2a 1,1% 1,2% 1,3% 3a 1,2% 1,3% 1,4% 4a 1,2% 1,4% 1,5% 5a 1,3% 1,4% 1,5% L'utile minimo di cottimo, di cui alla precedente tabellaall'art. 11, verranno erogati proporzionalmente disciplina speciale, parte I, è pari a: categorie importi in vigore fino al loro orario di lavoro. Ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, in forza all’atto della sottoscrizione dell’accordo, l'importo di cui sopra verrà erogato previo riproporzionato in settimi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato, a condizione che quest’ultimo risulti di durata superiore a 2 mesi, intendendosi per tali le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni. Ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in data successiva al 01 dicembre 2003, l’importo di cui sopra sarà erogato previo riproporzionamento in settimi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato, computandosi quale mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni31.12.2000 1a 1,2% 2a 1,3% 3a 1,4% 4a 1,5% 5a 1,5% Allegato 5.

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Sources: CCNL 5 Luglio 1994

UNA TANTUM. Contestualmente al pagamento degli arretrati luglio 2004 / febbraio 2005, sarà erogato a tutti i lavoratori a tempo indeterminato, in forza alla data di sottoscrizione dell’Accordo di rinnovo 21 marzo 2005, un importo lordo forfetario, comprensivo di qualunque ulteriore pretesa economica legata al rinnovo contrattuale e non incidente su alcun istituto di natura retributiva disciplinato dal presente Contratto, a copertura del periodo 1 dicembre 2003 – 30 giugno 2004, secondo gli importi indicati nella tabella 2, allegata al suddetto Accordo e qui di seguito riprodotta: Tabella 2 Livello Importi lordi forfetari A1 € 166,33 A2 € 168,99 A3 € 175,29 B1 € 177,96 B2 € 188,46 B3 € 194,12 C1 € 200,90 C2 € 206,55 C3 € 213,82 D1 € 226,59 D2 € 262,53 D3 € 276,27 Q1 € 291,62 64 Q2 € 344,12 11 Per gli apprendisti e i lavoratori con contratto di inserimento professionale, gli importi di cui alla tabella precedente, saranno proporzionalmente ridotti sulla base di quanto indicato all'art. 15. Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale gli importi, di cui alla precedente tabella, verranno erogati proporzionalmente al loro orario di lavoro. Ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, in forza all’atto della sottoscrizione dell’accordo, l'importo di cui sopra verrà erogato previo riproporzionato in settimi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato, a condizione che quest’ultimo risulti di durata superiore a 2 mesi, intendendosi per tali le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni. Ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in data successiva al 01 dicembre 2003, l’importo di cui sopra sarà erogato previo riproporzionamento in settimi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato, computandosi quale mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro