UNA TANTUM. A tutto il personale in forza alla data di stipula del presente Accordo, compresi i giovani assunti con CFL o con contratto di inserimento e gli operatori di vendita, verrà erogato un importo “una tantum”. Tale importo, pari a euro 400 lordi al IV livello, riparametrati per i lavoratori qualificati e per gli apprendisti secondo le percentuali di cui all’art. 27, Seconda Parte, CCNL 20 settembre 1999, spetta in relazione al periodo intercorrente dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. Per i casi di anzianità inferiore ai dodici mesi gli importi di cui sopra verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo indicato al comma precedente, secondo i criteri previsti dagli artt. 182 e 183 del presente contratto. Analogamente, si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo a norma di legge e di contratto ad eccezione dell’assenza obbligatoria per maternità. Al personale con rapporto a tempo parziale l’erogazione avverrà con criteri di proporzionalità. Con i medesimi criteri di cui al comma precedente l’una tantum verrà erogata al personale assunto con contratto a termine. L’importo “una tantum” spettante verrà erogato in due tranche, la prima di euro 250,00 con il foglio paga di luglio 2004, la seconda di euro 150,00 con il foglio paga di gennaio 2005. Gli aumenti salariali di cui al presente articolo verranno corrisposti agli apprendisti assunti in base alla disciplina del CCNL 20 settembre 1999 nelle misure percentuali ivi previste. A decorrere dalle scadenze di seguito indicate verranno erogati i seguenti aumenti salariali non assorbibili:
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UNA TANTUM. A tutto il personale Ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente Accordo, compresi i giovani assunti con CFL o con contratto di inserimento e gli operatori di vendita, verrà erogato 26 maggio 2004 è corrisposto un importo “una tantum”. Tale importoforfetario di €.190,00 lordi, pari a euro 400 lordi al IV livello, riparametrati per i lavoratori qualificati e per gli apprendisti secondo le percentuali di cui all’art. 27, Seconda Parte, CCNL 20 settembre 1999, spetta suddivisibili in quote mensili in relazione al alla durata del rapporto di lavoro nel periodo intercorrente dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 20031/10/2003-30/4/2004. Per i casi La frazione di anzianità inferiore ai dodici mesi gli importi di cui sopra verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo indicato al comma precedentemese superiore a 15 giorni sarà considerata, secondo i criteri previsti dagli artt. 182 e 183 del presente contratto. Analogamentea questi effetti, si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo a norma di legge e di contratto ad eccezione dell’assenza obbligatoria per maternità. Al personale con rapporto a tempo parziale l’erogazione avverrà con criteri di proporzionalità. Con i medesimi criteri di cui al comma precedente l’una tantum verrà erogata al personale assunto con contratto a terminecome mese intero. L’importo “una tantum” spettante dell’Una Tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione, diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell’art. 2120 cod. civ., l’Una Tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Il suddetto importo verrà erogato in due tranche, €.90,00 con la prima retribuzione del mese di euro 250,00 con il foglio paga di luglio maggio 2004, ed €. 100,00 con la seconda retribuzione del mese di euro 150,00 giugno 2004, ovvero, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, all’atto della liquidazione delle competenze. Le giornate di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio e quelle per malattia, infortunio e congedo matrimoniale con il foglio paga pagamento di gennaio 2005. Gli aumenti salariali indennità a carico dell’Istituto competente e di integrazione a carico delle Aziende, intervenute nel periodo 1/10/2003-30/4/2004, saranno considerate utili ai fini dell’importo di cui al presente articolo verranno corrisposti agli apprendisti assunti sopra. Ai lavoratori che nel periodo 1/10/2003-30/4/2004 abbiano fruito di trattamenti di CIG, di riduzione di orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, l’importo dell’Una Tantum sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in base alla disciplina del CCNL 20 settembre 1999 nelle misure percentuali ivi previste. A decorrere dalle scadenze di seguito indicate verranno erogati i seguenti aumenti salariali non assorbibili:materia.
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UNA TANTUM. A tutto il personale in forza alla data di stipula Anche per tener conto del presente Accordo, compresi i giovani assunti con CFL o con contratto di inserimento e gli operatori di vendita, verrà erogato un importo “una tantum”. Tale importo, pari a euro 400 lordi al IV livello, riparametrati per i lavoratori qualificati e per gli apprendisti secondo le percentuali di cui all’art. 27, Seconda Parte, CCNL 20 settembre 1999, spetta in relazione al periodo intercorrente dal 1 gennaio 2003 al trascorso dalla scadenza del C.C.N.L 31 dicembre 2003. Per i casi , ai lavoratori in servizio alla data 7 marzo 2005 di anzianità inferiore ai dodici mesi gli importi sottoscrizione del presente accordo di rinnovo contrattuale verrà corrisposto un importo una tantum di euro 500,00, di cui sopra verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi euro 250,00 da erogarsi con la retribuzione del mese di anzianità aprile, euro 250,00 con la retribuzione del mese di ottobre . L'importo predetto, convenzionalmente commisurato all'anzianità di servizio maturata durante il nel periodo indicato al comma precedente1/1/2004 – 31/12/2004, secondo i criteri previsti dagli artt. 182 e 183 del presente contratto. Analogamente, si procederà viene proporzionalmente ridotto per i casi di: - servizio militare; - assenza facoltativa post partum; - assunzione nel periodo 1/1/2004– 31/12/2004 data di sottoscrizione del presente accordo; - part-time. L'importo una tantum non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale e del trattamento di fine rapporto. Le parti, in cui non sia dato luogo coerenza con la determinazione a retribuzione nello stesso periodo suo tempo assunta, diretta ad assicurare ai lavoratori dei settori dell’industria cineaudiovisiva la possibile fruizione, a norma carattere volontario, di legge prestazione di previdenza complementare, convengono di realizzare l’obbiettivo indicato mediante adesione Fondo Nazionale Pensione Complementare Byblos avendo preliminarmente acquisito il parere favorevole da parte dei soggetti istitutivi del fondo predetto. L’accordo istitutivo di Byblos, Fondo Nazionale Pensione Complementare è riportato in appendice insieme allo statuto e di contratto ad eccezione dell’assenza obbligatoria per maternità. Al personale con rapporto a tempo parziale l’erogazione avverrà con criteri di proporzionalità. Con i medesimi criteri di cui al comma precedente l’una tantum verrà erogata al personale assunto con contratto a termine. L’importo “una tantum” spettante verrà erogato in due tranche, la prima di euro 250,00 con il foglio paga di luglio 2004, la seconda di euro 150,00 con il foglio paga di gennaio 2005. Gli aumenti salariali di cui al presente articolo verranno corrisposti agli apprendisti assunti in base alla disciplina del CCNL 20 settembre 1999 nelle misure percentuali ivi previste. A decorrere dalle scadenze di seguito indicate verranno erogati i seguenti aumenti salariali non assorbibili:regolamento elettorale.
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UNA TANTUM. A tutto il personale Ai lavoratori in forza alla data di stipula del sottoscrizione della presente Accordo, compresi i giovani assunti con CFL o con contratto ipotesi di inserimento e gli operatori di venditaCCNL, verrà erogato corrisposto un importo “una tantum”con la retribuzione del mese di settembre 2016, a copertura del periodo 1° giugno 2016 – 31 agosto 2016, determinato secondo la tabella seguente: 1ª 48,00 2ª 54,00 3ª 66,00 4ª 70,50 5ª 75,00 6ª 82,50 7ª 90,00 8ª 99,00 9ª 108,00 L’importo non sarà soggetto ad alcun ricalcolo per gli istituti già liquidati. Tale importoPer i lavoratori part-time, pari l’importo sarà riproporzionato all’orario individuale. Il suddetto importo è utile al calcolo del trattamento di fine rapporto. L’importo deve essere ragguagliato a euro 400 lordi al IV livello, riparametrati tante quote mensili quanti sono i mesi interi (anche non consecutivi) per i quali è stata corrisposta la retribuzione a carico dell’azienda nel periodo 1° giugno 2016 – 31 agosto 2016. La frazione di mese superiore ai quindici giorni viene considerata come mese intero. L’erogazione non spetta in relazione ai periodi mensili nei quali si sia verificata una sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione, come ad esempio: servizio militare, aspettativa, Cassa integrazione, congedo parentale, ecc. Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, congedo di maternità e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1° giugno 2016 – 31 agosto 2016, con pagamento dell’indennità a carico dell’Istituto competente e integrazione obbligatoria a carico delle aziende saranno considerate utili ai fini dell’importo di cui sopra. Per quanto riguarda i lavoratori qualificati e per gli apprendisti secondo in somministrazione, le percentuali aziende interessate procederanno agli adempimenti di cui all’art. 27D. Lgs. 15 giugno 2015, Seconda Parte, CCNL 20 settembre 1999, spetta in relazione al periodo intercorrente dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. Per i casi di anzianità inferiore ai dodici mesi gli importi di cui sopra verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo indicato al comma precedente, secondo i criteri previsti dagli artt. 182 e 183 del presente contratto. Analogamente, si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo a norma di legge e di contratto ad eccezione dell’assenza obbligatoria per maternità. Al personale con rapporto a tempo parziale l’erogazione avverrà con criteri di proporzionalità. Con i medesimi criteri di cui al comma precedente l’una tantum verrà erogata al personale assunto con contratto a termine. L’importo “una tantum” spettante verrà erogato in due tranche, la prima di euro 250,00 con il foglio paga di luglio 2004, la seconda di euro 150,00 con il foglio paga di gennaio 2005. Gli aumenti salariali di cui al presente articolo verranno corrisposti agli apprendisti assunti in base alla disciplina del CCNL 20 settembre 1999 nelle misure percentuali ivi previste. A decorrere dalle scadenze di seguito indicate verranno erogati i seguenti aumenti salariali non assorbibili:n. 81.
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Sources: Collective Labor Agreement
UNA TANTUM. A tutto il personale Agli operai ed impiegati in forza alla data del 30.04.2007 sarà erogato un importo forfettario di stipula una tantum di E.E.T.;l’una tantum per E.E.T. sarà corrisposta in misura proporzionale alla durata del presente Accordorapporto di lavoro nel periodo 01.07.2006/30.04.2007 ed il suddetto importo sarà corrisposto in due rate pari al: - 50 % dell’importo lordo ,corrisposto con la retribuzione del mese di Giugno 2007 - 50 % dell’importo lordo ,corrisposto con la retribuzione del mese di Ottobre 2007 secondo i valori espressi dalla seguente tabella: 7° 350 175,00 175,00 6° 300 150,00 150,00 5° 280 140,00 140,00 4° 260 130,00 130,00 3° 240 120,00 120,00 2° 220 110,00 110,00 1° 200 100,00 100,00 Si precisa che non sono considerati utili ,per la maturazione dell’una tantum per e.e.t.,i periodi relativi ad aspettative senza retribuzione, compresi i giovani assunti con CFL o servizio militare, congedo parentale. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro in data antecedente a ottobre 2007, l’importo spettante a titolo di “UNA TANTUM – EET” sarà erogato unitamente alle competenze di fine rapporto. L’ UNA TANTUM – EET sarà corrisposta ai lavoratori con contratto di inserimento e gli operatori di vendita, verrà erogato un importo “una tantum”. Tale importo, pari a euro 400 lordi al IV livello, riparametrati per i lavoratori qualificati e per gli apprendisti secondo le percentuali di cui all’art. 27, Seconda Parte, CCNL 20 settembre 1999, spetta in relazione al periodo intercorrente dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. Per i casi di anzianità inferiore ai dodici mesi gli importi di cui sopra verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo indicato al comma precedente, secondo i criteri previsti dagli artt. 182 e 183 del presente contratto. Analogamente, si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo a norma di legge e di contratto ad eccezione dell’assenza obbligatoria per maternità. Al personale con rapporto lavoro a tempo parziale l’erogazione avverrà con criteri di proporzionalità. Con i medesimi criteri di cui al comma precedente l’una tantum verrà erogata al personale assunto con contratto a termine. L’importo “una tantum” spettante verrà erogato in due tranchemisura proporzionale all’orario ridotto, la prima di euro 250,00 con il foglio paga di luglio 2004, la seconda di euro 150,00 con il foglio paga di gennaio 2005. Gli aumenti salariali di cui al presente articolo verranno corrisposti mentre agli apprendisti assunti sarà erogata in base alla disciplina percentuale di retribuzione vigente al momento dell’erogazione. Gli importi di UNA TANTUM – EET saranno esclusi da ogni e qualsiasi istituto di retribuzione differita e diretta, di origine legale e contrattuale, sono quindi comprensivi degli stessi in quanto, all’atto della loro determinazione, si è già tenuto conto dell’incidenza di tali fattispecie. I suddetti importi saranno inoltre esclusi dalla base di calcolo del CCNL 20 settembre 1999 nelle misure percentuali ivi previste. A decorrere dalle scadenze di seguito indicate verranno erogati i seguenti aumenti salariali non assorbibili:T.F.R.
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Sources: Accordo Per Il Rinnovo Del Contratto Integrativo Provinciale