Validità dell'attestazione di rischio e mancata circolazione. L'attestazione di rischio conserva una validità di 5 anni; tuttavia, decorsi 15 giorni dalla scadenza del Contratto l'utilizzo dell'attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione, sottoscritta del Contraente o dal proprietario del veicolo, di mancata circolazione, riferita al periodo intercorrente tra la scadenza riportata sull'attestato e l'effetto del nuovo Contratto. Nel caso in cui l'attestato di rischio sia scaduto (oltre 5 anni) e in presenza di una dichiarazione di mancata circolazione, redatta come sopra, il contratto è assegnato alla classe C.U. 14, senza applicazione di alcun Pejus. Nel caso in cui il veicolo da assicurare risulti essere stato assicurato all'estero: ⚫ il Contraente deve consegnare una dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero, ⚫ che consenta l'assegnazione a una delle classi C.U., partendo dalla classe 14 ("classe d'ingresso"), ⚫ sulla base degli anni di copertura assicurativa e della sinistrosità pregressa. Le regole da applicare sono le seguenti: Una volta determinata la classe C.U. da assegnare, e sulla base della sinistrosità pregressa dichiarata si procederà all'applicazione della tariffa "Pejus" sulla base delle regole di cui alla "tabella di conversione dalla classe CU al "Pejus"" di cui al punto 1 della presente sezione. Il Contraente deve consegnare anche la copia del documento di circolazione che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca la reimmatricolazione, del veicolo indicato nella dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero, con targa italiana.
Appears in 3 contracts
Samples: Contratto Di Assicurazione Rc Auto E CVT Motocicli E Ciclomotori, Contratto Di Assicurazione Rc Auto E CVT Motocicli E Ciclomotori, Contratto Di Assicurazione Rc Auto E CVT Motocicli E Ciclomotori
Validità dell'attestazione di rischio e mancata circolazione. L'attestazione di rischio conserva una validità di 5 anni; tuttavia, decorsi 15 giorni dalla scadenza del Contratto l'utilizzo dell'attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione, sottoscritta del Contraente o dal proprietario del veicolo, di mancata circolazione, riferita al periodo intercorrente tra la scadenza riportata sull'attestato e l'effetto del nuovo Contratto. Nel caso in cui l'attestato di rischio sia scaduto (oltre 5 anni) e in presenza di una dichiarazione di mancata circolazione, redatta come sopra, il contratto Contratto è assegnato alla classe interna 6 (C.U. 14, senza applicazione di alcun Pejus). Nel caso in cui il veicolo da assicurare risulti essere stato assicurato all'estero: ⚫ il Contraente deve consegnare una dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero, ⚫ che consenta l'assegnazione a una delle classi C.U., partendo dalla classe 14 ("classe d'ingresso"), ⚫ sulla base degli anni di copertura assicurativa e della sinistrosità pregressa. Le regole da applicare sono le seguenti: Una volta determinata la classe C.U. da assegnare, e si procederà alla determinazione della classe interna sulla base regole della sinistrosità pregressa dichiarata si procederà all'applicazione della tariffa "Pejus" sulla base delle regole di cui alla "tabella di conversione dalla classe CU al "Pejus"alla classe interna" di cui al punto 1 della presente sezione. Nel caso in cui la dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero sia riferita a contratti di durata temporanea, il Contratto dovrà essere collocato alla classe C.U. 14 e interna 6. Il Contraente deve consegnare anche la copia del documento di circolazione che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca la reimmatricolazione, del veicolo indicato nella dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero, con targa italiana.
Appears in 3 contracts
Samples: Contratto Di Assicurazione Rc Auto E CVT Motocicli E Ciclomotori, Contratto Di Assicurazione Rc Auto E CVT Motocicli E Ciclomotori, Contratto Di Assicurazione Rc Auto E CVT Motocicli E Ciclomotori