Valuta estera Clausole campione

Valuta estera. La garanzia è prestata per il controvalore in Euro dell’importo assicurato espresso nella moneta precisata in polizza; pertanto il premio e gli eventuali sinistri sono pagati al controvalore in Euro dei rispettivi importi espressi nella suddetta moneta al cambio vigente al momento del pagamento; il Contraente si impegna a versare alla Società, in caso di sinistro, il conguaglio di premio qualora il cambio vigente al momento del pagamento del sinistro sia superiore a quello fissato per il pagamento del premio.
Valuta estera. DEGIRO fornisce il servizio AutoFX come opzione predefinita. Se il Cliente utilizza il servizio AutoFX, DEGIRO converte automaticamente gli obblighi di pagamento (e i crediti) in Valuta Estera del Cliente in obblighi di pagamento (o crediti) nella Valuta Locale. Se il Cliente ha abilitato AutoFX, al Cliente sarà consentito utilizzare solo il servizio di Scoperto per la Valuta Locale. Per alcune valute, DEGIRO offre anche il servizio Valuta Estera manuale. Per le Valute Estere per le quali il Cliente ha abilitato il servizio Valuta Estera manuale, al Credito Scritturale del Cliente verrà addebitato (o, a seconda dei casi, accreditato) l'importo pertinente in tale Valuta Estera. A seconda della valuta (o delle valute) per cui è abilitata la Valuta Estera manuale e della valuta (o valute) per cui è abilitato il Servizio per lo Scoperto, è possibile che uno Scoperto si presenti in una o più Valute Estere, mentre potrebbe esserci anche un credito scritturale positivo in Valuta Locale e/o in altre Valuta Estere. In tal caso, il Cliente paga interessi su qualsiasi Scoperto per ogni valuta. È responsabilità del Cliente gestire le posizioni in diverse valute acquistando e vendendo le valute richieste dal Cliente.
Valuta estera. Tutte le operazioni in valuta estera effettuate e stipulate ai sensi del presente Contratto saranno stipulate dalla RJO in qualità di principale. In altre parole, la RJO sarà la controparte nell’operazione con il Cliente, e non un mero esecutore dell’ordine del Cliente con una parte terza. Il Cliente prende atto, comprende e concorda che la RJO non agisce da broker, agente, consulente, o in alcuna modalità di fiduciario in relazione a operazioni in valuta estera. La RJO renderà disponibile il prezzo denaro e/o il prezzo lettera al quale la RJO è disposta a stipulare un’operazione in valuta estera con il Cliente. Ogni prezzo denaro o prezzo lettera sarà per un contratto “spot” o per un contratto a termine con una data di valuta specificata e prescriverà tutte le valute estere interessate. La RJO si aspetta che tali prezzi saranno ragionevolmente correlati ai prezzi denaro e lettera disponibili sul mercato al momento per operazioni simili, ma una quantità di fattori, quali i ritardi nel sistema di comunicazione, i volumi elevati o la volatilità possono portare a deviazioni fra i prezzi riportati dalla RJO e da altre fonti. Il Cliente deve essere al corrente del fatto che i prezzi sulle operazioni in valuta estera non sono determinati con grida pubbliche o comunque su borse valori registrate e che tali operazioni non sono soggette allo stesso controllo e regolamentazione delle operazioni nei “future” e/o opzioni su contratti “future”. La RJO non offre alcuna garanzia, esplicita o implicita, che i prezzi denaro e lettera rappresentino i prezzi denaro e lettera prevalenti.
Valuta estera. Se il Cliente utilizza il servizio AutoFX, DEGIRO converte automaticamente gli obblighi di pagamento del Cliente in Valuta Estera in obblighi di pagamento in Euro. Per le Valute Estere per cui il Cliente non usa il servizio AutoFX, sul Credito Scritturale del Cliente sarà addebitato l’importo corrispondente nelle Valute Estere. Attenzione: ciò significa che se il Cliente non usa AutoFX si può verificare uno scoperto in una o più valute, mentre è possibile che ci sia un saldo in positivo in altre valute. Questa può essere una strategia di investimento che il Cliente desidera effettuare, ma essa prevede che il Cliente paghi gli interessi sugli scoperti diversi. Se il Cliente decide di disattivare AutoFX, è responsabilità del Cliente gestire le posizioni in valute diverse comprando e vendendo le valute di cui il Cliente ha bisogno.
Valuta estera. In caso di merce acquistata da AXIANS in valuta estera, eventuali variazioni di valuta, superiori all’1%, tra la data di presentazione dell’Offerta e a data di accettazione da parte del Cliente, comporteranno il corrispondente aggiornamento del prezzo.
Valuta estera. Quando uno strumento finanziario è negoziato in una valuta diversa da quella del paese di residenza del Cliente, qualsiasi variazione dei tassi di cambio può avere un effetto negativo sul suo valore, sul suo prezzo e sulla sua performance e può comportare perdite per il Cliente. Se qualcosa non è chiaro, si prega di contattare il nostro Servizio Clienti all'indirizzo xx@xxxxxx.xx. iCFD Limited operating under the brand name ‘iFOREX Europe’ (formerly known as "Vestle"), is an investment firm regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission (license number 143/11). This notice is provided to you in accordance with the provisions of the Cypriot Law for the Provision of Investment Services and Activities 87(I)/2017, in accordance with the Markets in Financial Instrument Directive II (MiFID II) of the European Parliament and Council and other applicable legislation and/or regulatory requirements.
Valuta estera. 3. Indennizzo separato per ciascuna Sezione e Partita di Polizza

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: