Trasporto delle cose assicurate Clausole campione

Trasporto delle cose assicurate. L'assicurazione delle cose mobili vale esclusivamente per le ubicazioni specificate in polizza. Per- tanto l'assicurazione rimane sospesa se le cose assicurate vengono trasportate in luoghi diversi da quelli indicati in polizza senza il preventivo consenso della Società. Tuttavia, se entro 30 giorni da quello in cui avrà ricevuto l'avviso di trasporto la Società non avrà dichiarato di voler recedere dal contratto, l'assicurazione si intenderà valida per la nuova ubicazione.
Trasporto delle cose assicurate. Art. 03- Somma assicurata
Trasporto delle cose assicurate. In deroga al punto u) dell'Art. 2) precedente, si conviene quanto segue: a condizione che sia stata attivata l'estensione di cui alla Condizione Particolare n° 11) di Polizza, la Compagnia risponde dei danni materiali diretti subiti durante il trasporto (comprese le relative operazioni di carico e scarico) dalle cose assicurate di proprietà del Contraente, di cui all'elenco di dettaglio allegato in Polizza. Nel solo caso in cui sia stata attivata l'estensione di cui alla Condizione Particolare n° 12) di Polizza, la Compagnia risponde anche dei danni materiali diretti alle cose di Terzi specificatamente assicurate con le modalità di cui alla succitata Condizione Particolare. L'assicurazione vale esclusivamente per i viaggi di andata e ritorno dall'ubicazione del rischio, specificata nella scheda di Polizza, al luogo di effettuazione di mostre, manifestazioni espositive, fiere comprese, oppure presso laboratori di Terzi per il restauro, così come stabilito dal disposto dell'Art. 6) delle Condizioni Particolari di Polizza; l'assicurazione non vale, pertanto, se gli enti assicurati vengono trasportati in luoghi diversi da quelli sopra indicati. In ogni caso, la Compagnia risponde dei danni materiali diretti alle cose assicurate conseguenti a mere movimentazioni e/o manipolazioni ordinarie e/o programmate all'interno della/e sede/i museale/i.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).