VARIANTI IN CORSO D’OPERA. L’Appaltatore non potrà chiedere compensi per quelle opere che, pur non essendo esplicitamente descritte negli elaborati, siano comunque desumibili dai disegni o dal capitolato o consigliabili dalle regole dell’arte: per questi il prezzo contrattuale rimane fisso ed invariabile. Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni allegati al contratto, pur essendo elementi essenziali ed insostituibili per rendersi ragione delle opere da realizzare, non costituiscono elemento vincolante per la stazione appaltante; questa si riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi in corso d’opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, ove richiesta dall’Appaltatore per conseguire l’esecuzione a regola d’arte cui è obbligato, o determinata dalla Direzione dei Lavori, non potrà considerarsi variante, e non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell’Appaltatore. La Direzione Lavori, inoltre, avrà la facoltà di ordinare, a suo insindacabile giudizio, varianti alle modalità esecutive, accelerazioni o rallentamenti di singole opere, spostamenti temporanei di attività, senza che l’appaltatore possa per questi motivi richiedere maggiori compensi o proroghe al termine contrattuale di ultimazione dei lavori. Si precisa comunque fin d'ora che le opere in variante e/o aumento, per essere ritenute tali, dovranno consistere in vere e proprie sostanziali modifiche della situazione progettuale. Le opere in variante dovranno essere accettate ed approvate dalla Direzione dei Lavori prima di essere eseguite. Non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla Direzione dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore alle percentuali indicate (art. 132 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) nelle categorie di lavori dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. L'art. 132 del D.Lgs. 163/06, l’art. 161 del D.P.R. 207/2010 e l'art.10 del Capitolato Generale, regolano e disciplinano i casi e le modalità per introdurre variazioni ed addizioni al progetto approvato. La valutazione del compenso o della deduzione da effettuare sull'importo, a seguito delle opere in variante realizzate in più o meno, verrà effettuata a misura, applicando i prezzi unitari di contratto, assoggettati al ribasso offerto dall'Appaltatore, alle quantità effettive misurate in cantiere. Qualora le variazioni regolarmente ordinate comportino modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio all'Appaltatore, si procederà a redigere una perizia di variante nei modi e termini prescritti dall'art. 161 del D.P.R. 207/2010 e dall'art.10 del Capitolato Generale. Eventuali varianti in corso d'opera possono essere ammesse nei casi previsti dall'art. 132 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. solo se approvate preventivamente dai competenti organi amministrativi ed in quanto coperte dal finanziamento.
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VARIANTI IN CORSO D’OPERA. L’Appaltatore non potrà chiedere compensi per quelle opere che, pur non essendo esplicitamente descritte negli elaborati, siano comunque desumibili dai disegni o dal capitolato o consigliabili dalle regole dell’arte: per questi il prezzo contrattuale rimane fisso ed invariabile. Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni allegati al contratto, pur essendo elementi essenziali ed insostituibili per rendersi ragione delle opere da realizzare, non costituiscono elemento vincolante per la stazione appaltante; questa si riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi Varianti in corso d’operad’opera Premesso che la valutazione delle Varianti in corso d’opera si baserà, a completamento quale documentazione tecnica di quanto contenuto negli riferimento, sugli elaborati grafici e descrittivi del Progetto Esecutivo (sviluppo di progetto, ove richiesta dall’Appaltatore per conseguire l’esecuzione a regola d’arte cui è obbligato, o determinata quello offerto in gara) approvato dalla Direzione dei Lavori, non potrà considerarsi variante, e non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell’Appaltatore. La Direzione Lavori, inoltre, avrà la facoltà di ordinare, a suo insindacabile giudizio, varianti alle modalità esecutive, accelerazioni o rallentamenti di singole opere, spostamenti temporanei di attività, senza che l’appaltatore possa per questi motivi richiedere maggiori compensi o proroghe al termine contrattuale di ultimazione dei lavori. Si precisa comunque fin d'ora che le opere in variante e/o aumento, per essere ritenute tali, dovranno consistere in vere e proprie sostanziali modifiche della situazione progettuale. Le opere in variante dovranno essere accettate ed approvate dalla Direzione dei Lavori prima di essere eseguite. Non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla Direzione dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore alle percentuali indicate (art. 132 del D.Lgs. 163/06 e s.m.iCommittente LFI S.p.) nelle categorie di lavori dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. L'art. 132 del D.Lgs. 163/06, l’art. 161 del D.P.R. 207/2010 e l'art.10 del Capitolato Generale, regolano e disciplinano i casi e le modalità per introdurre variazioni ed addizioni al progetto approvato. La valutazione del compenso o della deduzione da effettuare sull'importo, a seguito delle opere in variante realizzate in più o meno, verrà effettuata a misura, applicando i prezzi unitari di contratto, assoggettati al ribasso offerto dall'Appaltatore, alle quantità effettive misurate in cantiere. Qualora le variazioni regolarmente ordinate comportino modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio all'AppaltatoreA, si procederà a redigere una perizia di variante nei modi e termini prescritti dall'art. 161 del D.P.R. 207/2010 e dall'art.10 del Capitolato Generale. Eventuali definisce quanto segue: 18.1 Le varianti in corso d'opera possono d’opera potranno essere ammesse nei casi previsti dall'art. 132 del esclusivamente in conformità alla procedura stabilita dagli articoli 36, 37 e 38 delle Condizioni Generali e fermi restando i limiti di cui al D.Lgs. 163/06 50/2016; Alla determinazione della maggiore o minore spesa comportata da ciascuna variante si procederà con perizia differenziale limitata ai soli lavori effettivamente interessati dalla variante stessa; 18.3 Errori ed omissioni nei Computi Metrici del “progetto offerto in gara” non concorreranno alla determinazione della maggiore o minore spesa per le varianti; 18.4 Nella perizia differenziale in questione, sia per i lavori previsti dalla variante sia per quelli non più da eseguire in dipendenza della variante stessa, saranno applicati le Tariffe e s.m.ii prezzi dell’“Elenco prezzi” Allegato A.10.3 offerti dall’Appaltatore, ovvero, in mancanza di un’idonea voce di tariffa, i prezzi ricavati da nuove analisi, sempre con applicazione del ribasso offerto dall’appaltatore; 18.5 Dopo l'approvazione da parte di LFI S.p.A di ciascuna variante si darà atto, con verbale tra le Parti, dell'adozione della variante stessa, delle modificazioni apportate ai progetti ed al “Programma Operativo”. solo se Alla redazione del verbale stesso resterà subordinato l'inizio dei lavori in Variante; 18.6 Se l’ammontare delle varianti, valutate come sopra, sommate algebricamente, determina una riduzione o aumento dell’importo contrattuale risultante dall’approvazione del Progetto esecutivo PE, detta riduzione o aumento sarà applicata all’importo corrisposto all’Appaltatore; 18.7 Qualora la variante derivi da errori od omissioni progettuali imputabili all'Appaltatore, sono a suo totale carico, oltre all'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per il ritardo nell'ultimazione dei lavori e gli ulteriori danni subiti dal “Committente”; Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, il compenso per la progettazione (comprensiva del Piano di Sicurezza e Coordinamento) delle varianti approvate preventivamente dai competenti organi amministrativi da LFI S.p.A sarà calcolato applicando al valore delle nuove opere oggetto della variante il coefficiente che deriva dal rapporto tra l’importo della Voce a corpo 1 “Progetto Definitivo offerto in gara ed in quanto coperte dal finanziamentoEsecutivo” indicato nell’allegato A.10.2 e l’importo presunto dell’appalto, al netto della Voce a corpo 1 medesima.
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VARIANTI IN CORSO D’OPERA. L’Appaltatore L'Appaltatore non potrà può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali se non è stato autorizzato per iscritto (art. 1659, c. 1, e 2725 C.C.). E in facoltà dell'Amministrazione di chiedere compensi per quelle opere chel'eliminazione delle varianti non indispensabili ovvero non autorizzate preventivamente dalla D.L. ovvero introdotte arbitrariamente dall'Appaltatore anche se queste non importano una diminuzione di valore dell'opera e anche se ne comportano un aumento. Resta salva la facoltà del Collaudatore di riconoscere indispensabili le variazioni introdotte dall'Appaltatore. Anche se le variazioni sono state autorizzate, pur l'Appaltatore, se l'importo contrattuale è stato determinato a corpo o forfait, non essendo esplicitamente descritte negli elaboratiha diritto a compenso (art. 1659, siano comunque desumibili dai disegni c. 2 C.C.. L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire, entro il quinto in più o dal capitolato o consigliabili dalle regole dell’arte: per questi il prezzo contrattuale rimane fisso ed invariabile. Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni allegati al contrattoin meno dell'importo contrattuale, pur essendo elementi essenziali ed insostituibili per rendersi ragione tutte le variazioni ritenute opportune dall'Amministrazione, purché non mutino essenzialmente la natura delle opere da realizzare, non costituiscono elemento vincolante per la stazione appaltante; questa si riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e speciecomprese nell'appalto. La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d’operad'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, ove sia richiesta dall’Appaltatore dall'Appaltatore per conseguire l’esecuzione l'esecuzione a regola d’arte d'arte cui è obbligatoobbligato con il consenso scritto del Direttore dei lavori, o determinata dalla Direzione sia disposta dal Direttore dei Lavorilavori stesso per risolvere aspetti di dettaglio, e purché sia contenuta entro un importo non superiore al 5% delle categorie di lavoro dell'appalto, non potrà considerarsi variantevariante (art. 25, L. 109/1994), e non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell’Appaltatoredell'Appaltatore. La Direzione Lavori, inoltre, avrà L'Appaltatore è tenuto a denunciare la facoltà di ordinare, a suo insindacabile giudizio, erroneità delle prescrizioni progettuali delle varianti alle modalità esecutive, accelerazioni o rallentamenti di singole opere, spostamenti temporanei di attività, senza che l’appaltatore possa per questi motivi richiedere maggiori compensi o proroghe al termine contrattuale di ultimazione dei lavori. Si precisa comunque fin d'ora che le opere in variante e/o aumento, per essere ritenute tali, dovranno consistere in vere e proprie sostanziali modifiche della situazione progettuale. Le opere in variante dovranno essere accettate ed approvate dalla Direzione dei Lavori prima di essere eseguite. Non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla Direzione dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore alle percentuali indicate (art. 132 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) nelle categorie di lavori dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. L'art. 132 del D.Lgs. 163/06, l’art. 161 del D.P.R. 207/2010 e l'art.10 del Capitolato Generale, regolano e disciplinano i casi e le modalità per introdurre variazioni ed addizioni apportate al progetto approvato. La valutazione del compenso o della deduzione da effettuare sull'importo, a seguito delle opere iniziale: in variante realizzate in più o meno, verrà effettuata a misura, applicando i prezzi unitari caso di contratto, assoggettati al ribasso offerto dall'Appaltatore, alle quantità effettive misurate in cantiere. Qualora le variazioni regolarmente ordinate comportino modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio all'Appaltatore, non contestazione di dette prescrizioni entro cinque giorni si procederà a redigere una perizia di variante nei modi intenderanno definitivamente accettate e termini prescritti dall'art. 161 del D.P.R. 207/2010 e dall'art.10 del Capitolato Generale. Eventuali varianti in corso d'opera possono essere ammesse nei casi previsti dall'art. 132 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. riconosciute idonee dall'Appaltatore che pertanto ne sarà il solo se approvate preventivamente dai competenti organi amministrativi ed in quanto coperte dal finanziamentoresponsabile.
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VARIANTI IN CORSO D’OPERA. L’Appaltatore L'Appaltatore non potrà chiedere compensi può per quelle opere chenessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali. Egli ha l'obbligo di eseguire, pur entro il quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, tutte le variazioni ritenute opportune dall'Amministrazione, purché non essendo esplicitamente descritte negli elaborati, siano comunque desumibili dai disegni o dal capitolato o consigliabili dalle regole dell’arte: per questi il prezzo contrattuale rimane fisso ed invariabile. Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni allegati al contratto, pur essendo elementi essenziali ed insostituibili per rendersi ragione mutino essenzialmente la natura delle opere da realizzare, non costituiscono elemento vincolante per la stazione appaltante; questa comprese nell'appalto. L'amministrazione si riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportuneopportune , e ammissibili ai sensi dell’art. 149 del Dlgs 50/2016, , nell'interesse della buona riuscita e dell’economia della economia dei lavori, senza che l'Appaltatore l'appaltatore possa trarne motivo trarre motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi indennizzi, di qualsiasi natura e specie. Il tutto con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dal vigente Capitolato Generale per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, di cui al Decreto n° 145 del 19/04/2000 e s.m.i.; La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d’operad'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, ove sia richiesta dall’Appaltatore dall'Appaltatore per conseguire l’esecuzione l'esecuzione a regola d’arte d'arte cui è obbligato, o sia determinata dalla Direzione dei LavoriLavori o dall’Amministrazione, non potrà considerarsi variante, e non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell’Appaltatoredell'Appaltatore. La Direzione LavoriPer i lavori di importo oltre il limite del quinto in più del prezzo contrattuale l'Appaltatore può recedere dal contratto, inoltre, avrà oppure proseguire i lavori mediante la facoltà stipula di ordinare, un atto aggiuntivo alle stesse condizioni contrattuali. L'Appaltatore dovrà dichiarare se e quali lavori intenda subappaltare anche per i lavori oltre il sesto d'obbligo. L'Appaltatore é tenuto a suo insindacabile giudizio, denunciare la erroneità delle prescrizioni progettuali delle varianti alle modalità esecutive, accelerazioni o rallentamenti di singole opere, spostamenti temporanei di attività, senza che l’appaltatore possa per questi motivi richiedere maggiori compensi o proroghe al termine contrattuale di ultimazione dei lavori. Si precisa comunque fin d'ora che le opere in variante e/o aumento, per essere ritenute tali, dovranno consistere in vere e proprie sostanziali modifiche della situazione progettuale. Le opere in variante dovranno essere accettate ed approvate dalla Direzione dei Lavori prima di essere eseguite. Non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla Direzione dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore alle percentuali indicate (art. 132 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) nelle categorie di lavori dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. L'art. 132 del D.Lgs. 163/06, l’art. 161 del D.P.R. 207/2010 e l'art.10 del Capitolato Generale, regolano e disciplinano i casi e le modalità per introdurre variazioni ed addizioni apportate al progetto approvato. La valutazione del compenso o della deduzione da effettuare sull'importo, a seguito delle opere iniziale: in variante realizzate in più o meno, verrà effettuata a misura, applicando i prezzi unitari caso di contratto, assoggettati al ribasso offerto dall'Appaltatore, alle quantità effettive misurate in cantiere. Qualora le variazioni regolarmente ordinate comportino modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio all'Appaltatore, non contestazione di dette prescrizioni entro cinque giorni si procederà a redigere una perizia di variante nei modi intenderanno definitivamente accettate e termini prescritti dall'art. 161 del D.P.R. 207/2010 e dall'art.10 del Capitolato Generale. Eventuali varianti in corso d'opera possono essere ammesse nei casi previsti dall'art. 132 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. solo se approvate preventivamente dai competenti organi amministrativi ed in quanto coperte dal finanziamentoriconosciute idonee dall'Appaltatore .
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