SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI Clausole campione

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI. 1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, o altre cause non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, la DL d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale ai sensi del comma 2. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera o altre modificazioni contrattuali di cui all’articolo 39, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e comma 4, del Codice dei contratti. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’illustrazione dei motivi che hanno dato luogo alla sospensione, a cura della DL; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l’appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili. 4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si formi l’accettazione tacita; non sono riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 5. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che deve richiamare il precedente verbale di sospensione e deve indicare i giorni di eff...
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI. 1. È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dalla DL, d’ufficio o su segnalazione della Ditta, redigendo apposito verbale in cui devono essere indicate le ragioni e l’imputabilità delle stesse nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali, comprese le ragioni di pubblico interesse o necessità, che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dal D. Lgs. n° 163/2006 (qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto). 2. La sospensione disposta ai sensi del comma 1 permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto. Cessate le cause della sospensione la DL ordina la ripresa dei lavori redigendo l’apposito verbale. 3. La Ditta che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che RETE abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il RUP a dare le necessarie disposizioni alla DL perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora la Ditta intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. 4. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta alla Ditta alcun compenso o indennizzo. 5. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili alla Ditta, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato da RETE o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate. La DL, con l'intervento della Ditta o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno deter...
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI. Per la sospensione e ripresa dei lavori trovano applicazione le disposizioni contenute rispettivamente agli artt. 158 e 159 del D.P.R. n. 207/2010.
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI. In accordo con quanto fissato dalle clausole contrattuali e qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre simili circostanze speciali impedissero in via temporanea il procedere dei lavori, il direttore dei lavori potrà ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione. I motivi e le condizioni che hanno determinato la sospensione dei lavori dovranno essere riportati su un verbale redatto dal direttore dei lavori, sottoscritto dall'appaltatore e che dovrà essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua compilazione. Non appena siano venute a cessare le condizioni che hanno determinato la sospensione dei lavori, il direttore dei lavori dispone l'immediata ripresa degli stessi procedendo, in contraddittorio con l'appaltatore, alla redazione di un verbale di ripresa che dovrà essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua compilazione. Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati dal primo comma del presente articolo, non spetterà all'appaltatore alcun compenso aggiuntivo. Per tutta la durata della sospensione dei lavori il tempo trascorso sarà sospeso ai fini del calcolo dei termini fissati nel contratto per l'ultimazione dei lavori. Qualora la sospensione o le sospensioni, se più di una, avessero una durata complessiva superiore ad un quarto del tempo totale contrattualmente previsto per l'esecuzione dei lavori o quando superino i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità.
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI. Il Direttore dei Lavori ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 158 del D.P.R. n. 207/10. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata, secondo quanto previsto dall’art. 159 del D.P.R. n. 207/10 per: a) avverse condizioni climatiche; b) cause di forza maggiore; c) altre circostanze speciali che impediscano l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione; d) per ragioni di pubblico interesse o necessità di cui all’art. 308 – comma 3 – del D.P.R. n. 207/10, su iniziativa del R.U.P.
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche, ragioni di pubblico interesse o necessità od altre simili circostanze speciali, impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, l’Azienda di propria iniziativa o su segnalazione dell’Appaltatore, può ordinare la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinano la sospensione. Per la sospensione disposta per causa di forza maggiore o per pubblico interesse non spetta all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo. La durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato nel contratto per l’ultimazione dei lavori di fornitura, e pertanto sarà aggiunta a tale data.
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche, esaurimento delle risorse finanziarie a disposizione per i lavori, ragioni di pubblico interesse o necessità, o altre simili circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, il Direttore dei lavori, di propria iniziativa o su segnalazione dell’Appaltatore, può ordinarne la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione. Per la sospensione disposta per causa di forza maggiore o per pubblico interesse non spetta all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo, nemmeno per la sorveglianza dell’intero cantiere: durante i periodi di sospensione per cause dipendenti dall’Amministrazione, se richiesta, la sorveglianza dovrà essere continuativa e a cura dell’Appaltatore, ma a carico dell’Amministrazione. La durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato nel contratto per l’ultimazione dei lavori, e pertanto verrà aggiunta a tale data. I verbali di sospensione e ripresa dei lavori saranno firmati dal Direttore dei lavori e dall’Appaltatore e inviati all’Amministrazione.
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre circostanze speciali impedissero temporaneamente l'utile prosecuzione dei lavori, la Direzione ne disporrà la sospensione, ordinandone la ripresa quando siano cessate le cause che l'hanno determinata.
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI. La sospensione dei lavori è ammessa nei casi di forza maggiore o di altre circostanze speciali ed eccezionali che impediscano l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte delle attività. Le condizioni per la sospensione dei lavori sono verificate dal DEC e la sospensione non può intervenire senza previo ordine del DEC. Le sospensioni dei lavori sono regolate dall’art. 308 d.p.r. 207/2010. E' ammessa la sospensione parziale delle attività. Nel caso di sospensione parziale, il verbale di sospensione deve indicare le opere sospese con descrizione sufficientemente analitica delle stesse. Nel caso di dubbio in ordine alla descrizione e corretta individuazione dell’opera sospesa, l’opera si riterrà non sospesa. Anche per la sospensione parziale non è dovuto all’Appaltatore compenso alcuno. La sospensione parziale determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari a un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare delle attività non eseguite per effetto della sospensione parziale e l’importo totale delle attività previste nello stesso periodo secondo il cronoprogramma dell’Appaltatore. Ciascuna sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la sospensione medesima. Qualora l’Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione senza che il Committente abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il Responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dell’Esecuzione del Contratto perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’Appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora l’Appaltatore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI. Ai sensi dell'art.159, comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art.158, comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte; la sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l’interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Ai sensi dell'art.159, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, tra le circostanze speciali di cui al comma 1 rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall’art.132, comma 1 lettere a) e b), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.; nei casi previsti dall’art.132, comma 1, lettere c) e d, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., la sospensione è ammessa solo quando dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Nella sospensione dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto. Ai sensi dell'art.159, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 l'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. Ai sensi dell'art.159, comma 4, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nei casi previsti dall'art.158, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se ...