SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI Clausole campione

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI. Nella eventualità che successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore ed in generale, in presenza di una delle fattispecie contemplate dagli artt. 158, 159, 160 del Regolamento circostanze oggettive che impediscano di procedere al regolare svolgimento dei lavori secondo regola d’arte, il Direttore dei Lavori può, con apposito Ordine di Servizio, ordinare la sospensione, in via temporanea, dei lavori, le quali devono essere approvate sempre dal Responsabile del Procedimento. Se le circostanze di cui sopra impediscono, soltanto parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori l’Assuntore sarà obbligato, previo Ordine di Servizio del Direttore dei Lavori, a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre provvederà alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili. La sospensione si protrarrà per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno comportato l’interruzione dell’esecuzione, anche parziale dell’appalto. Nei casi in cui le sospensioni totali per pubblico interesse o necessità abbiano superato, in una sola volta o nel loro complesso, un quarto del periodo contrattuale o, comunque, sei mesi complessivi, l’Assuntore può recedere dal Contratto senza indennità. Se, però, la stazione appaltante faccia opposizione espressa al recesso l’Assuntore avrà diritto al rimborso dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopra indicati. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene differito, su istanza dell’Assuntore, di un numero di giorni determinato dal prodotto tra i giorni di sospensione e il rapporto tra l’ammontare dei lavori non eseguiti a causa della sospensione parziale e l’importo dei lavori previsto nello stesso periodo di tempo secondo il programma dei lavori predisposto dall’impresa. Ove pertanto, secondo tale programma, l’esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la durata della sospensione non è calcolata nel tempo fissato per l’esecuzione dei lavori. La sospensione dovrà risultare da regolare verbale (di seguito, per brevità, “Verbale di sospensione”), redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Assuntore, nel quale dovranno essere specificati:
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI. In accordo con quanto fissato dalle clausole contrattuali e qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre simili circostanze speciali impedissero in via temporanea il procedere dei lavori, il direttore dei lavori potrà ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione. I motivi e le condizioni che hanno determinato la sospensione dei lavori dovranno essere riportati su un verbale redatto dal direttore dei lavori, sottoscritto dall'appaltatore e che dovrà essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua compilazione. Non appena siano venute a cessare le condizioni che hanno determinato la sospensione dei lavori, il direttore dei lavori dispone l'immediata ripresa degli stessi procedendo, in contraddittorio con l'appaltatore, alla redazione di un verbale di ripresa che dovrà essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua compilazione. Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati dal primo comma del presente articolo, non spetterà all'appaltatore alcun compenso aggiuntivo. Per tutta la durata della sospensione dei lavori il tempo trascorso sarà sospeso ai fini del calcolo dei termini fissati nel contratto per l'ultimazione dei lavori. Qualora la sospensione o le sospensioni, se più di una, avessero una durata complessiva superiore ad un quarto del tempo totale contrattualmente previsto per l'esecuzione dei lavori o quando superino i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità.
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI. Per la sospensione e ripresa dei lavori trovano applicazione le disposizioni contenute rispettivamente agli artt. 158 e 159 del D.P.R. n. 207/2010.
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI. 1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, o altre cause non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, la DL d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale ai sensi del comma 2. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera o altre modificazioni contrattuali di cui all’articolo 39, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e comma 4, del Codice dei contratti.
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre circostanze speciali impedissero temporaneamente l'utile prosecuzione dei lavori, la Direzione ne disporrà la sospensione, ordinandone la ripresa quando siano cessate le cause che l'hanno determinata.
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI. 1. È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 133, comma 1, del regolamento nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 25, comma 1, lettere a), b), b- bis) e c) della legge, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI. L’appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, non rispettando così il cronoprogramma e il programma esecutivo. Per quanto riguarda la disciplina inerente la sospensione e la ripresa dei lavori si fa espresso riferimento all’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. Nel caso in cui l’appaltatore sospenda o rallenti l’esecuzione dei lavori non rispettando le procedure e gli ordini del Direttore dei Lavori, la stazione appaltante applicherà una penale giornaliera pari al 1 ‰ come specificato all’art. 8.
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche, ragioni di pubblico interesse o necessità od altre simili circostanze speciali, impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, l’Azienda di propria iniziativa o su segnalazione dell’Appaltatore, può ordinare la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinano la sospensione. Per la sospensione disposta per causa di forza maggiore o per pubblico interesse non spetta all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo. La durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato nel contratto per l’ultimazione dei lavori di fornitura, e pertanto sarà aggiunta a tale data.
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI. Qualora circostanze speciali, così come individuate dall’art.159, c. 1, del D.P.R. 207/10 impediscano, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, l’Ufficio di Direzione Lavori, con l’intervento dell’Appaltatore o di un suo legale rappresentante, ne ordinerà la sospensione indicando nel verbale le ragioni che ne hanno disposto l’adozione e la loro imputabilità, anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna, che dovrà essere trasmesso alla Committente entro 5 giorni dalla data di redazione. La sospensione permarrà per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l’interruzione dell’esecuzione dell’appalto. Nel corso della sospensione, l’Ufficio di Direzione Lavori disporrà visite al cantiere, ad intervalli non superiori a 20 giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti dando, se necessario, le disposizioni per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori, che verranno ripresi non appena venute a cessare le cause della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori, redatto dall’Ufficio di Direzione Lavori sarà firmato dall’Appaltatore e inviato alla Committente nei modi e termini sopra indicati. Il verbale di ripresa indicherà il nuovo termine contrattuale. Nel caso di sospensione parziale dei lavori, disposta dal C.S.E. per inadempienze in materia di sicurezza, il verbale di ripresa dei lavori sarà redatto dall’Ufficio di Direzione Lavori e dal C.S.E. e non darà diritto a proroga del termine contrattuale. La sospensione dei lavori, disposta per le cause di cui all’art. 159, c. 1, D.P.R. 207/10, non comporterà a favore dell’Appaltatore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso, e sempre che non sia dovuta a cause attribuibili all’Appaltatore, la durata della sospensione non sarà calcolata nel termine fissato per l’esecuzione dei lavori. Fuori dai casi previsti dall’art.159, c.1, D.P.R. 207/10, la Committente potrà ordinare la sospensione di lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal comma 4 del medesimo articolo. In caso di inerzia dell’Ufficio di Direzione Lavori, l’Appaltatore, che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea, potrà diffidare per iscritto la Committente, affinché dia all’Ufficio di Direzione Lavori le necessarie disposizioni per la ripresa dei lavori. La diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori,...
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI. Qualora per cause di forza maggiore, condizioni e/o circostanze speciali impediscono temporaneamente che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, il Direttore dei Lavori avrà la facoltà di ordinarne la sospensione. Nessun diritto per compensi o indennizzi spetterà all’Appaltatore in conseguenza delle ordinate sospensioni la cui durata, peraltro, non sarà computata nel tempo concesso dal contratto per l’ultimazione dei lavori.