SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI Clausole campione

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI. In accordo con quanto fissato dalle clausole contrattuali e qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre simili circostanze speciali impedissero in via temporanea il procedere dei lavori, il direttore dei lavori potrà ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione. I motivi e le condizioni che hanno determinato la sospensione dei lavori dovranno essere riportati su un verbale redatto dal direttore dei lavori, sottoscritto dall'appaltatore e che dovrà essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua compilazione. Non appena siano venute a cessare le condizioni che hanno determinato la sospensione dei lavori, il direttore dei lavori dispone l'immediata ripresa degli stessi procedendo, in contraddittorio con l'appaltatore, alla redazione di un verbale di ripresa che dovrà essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua compilazione. Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati dal primo comma del presente articolo, non spetterà all'appaltatore alcun compenso aggiuntivo. Per tutta la durata della sospensione dei lavori il tempo trascorso sarà sospeso ai fini del calcolo dei termini fissati nel contratto per l'ultimazione dei lavori. Qualora la sospensione o le sospensioni, se più di una, avessero una durata complessiva superiore ad un quarto del tempo totale contrattualmente previsto per l'esecuzione dei lavori o quando superino i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità.
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI. Per la sospensione e ripresa dei lavori trovano applicazione le disposizioni contenute rispettivamente agli artt. 158 e 159 del D.P.R. n. 207/2010.
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI. È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del DPR 554/99 nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che de- terminano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c) della D.Lgsv. 163/06, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto. La sospensione disposta permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto. Quando l'appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimen- to a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. Nei casi previsti dall'articolo 133, comma 2, del DPR 554/99, il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qua- lora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltato- re può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause...
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI. 1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, o altre cause non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, la DL d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale ai sensi del comma 2. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera o altre modificazioni contrattuali di cui all’articolo 39, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e comma 4, del Codice dei contratti.
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI. 1. E’ ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal Direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 82, comma 1, del Regolamento nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 27, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche, esaurimento delle risorse finanziarie a disposizione per i lavori, ragioni di pubblico interesse o necessità, od altre simili circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei lavori, di propria iniziativa o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinarne la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione. Per la sospensione disposta per causa di forza maggiore o condizioni climatologiche, ovvero per pubblico interesse o per necessità non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo. La durata della sospensione non é calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori, e pertanto verrà aggiunta a tale data. I verbali di sospensione e ripresa dei lavori saranno firmati dal Direttore dei lavori e dall'Appaltatore e inviati al Responsabile del procedimento.(art. 107 del DLgs 50/2016) Per nessuna ragione, anche in caso di contestazione, sotto nessun pretesto e neppure in sede di giudizio l'appaltatore potrà sospendere i lavori. Resta fin d'ora stabilito che, in caso di sospensione lavori non autorizzata, il committente potrà senza altro estromettere l'appaltatore dal cantiere e continuare , o direttamente o con altra impresa, i lavori, pur tenendo l'appaltatore responsabile di tutti i danni derivati o derivandi. La sospensione non autorizzata costituisce in ogni caso per il committente valido motivo di risoluzione del contratto. Per quanto riguarda la sospensione e ripresa lavori, trova applicazione integralmente l’Art. 158 del Regolamento.
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre circostanze speciali, anche di logistica degli uffici, impedissero temporaneamente l'utile prosecuzione dei lavori, la Direzione Lavori ne disporrà la sospensione, ordinandone le ripresa quando siano cessate le cause che l'hanno determinata.
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI. L’appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, non rispettando così il cronoprogramma e il programma esecutivo. Per quanto riguarda la disciplina inerente la sospensione e la ripresa dei lavori si fa espresso riferimento all’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. Nel caso in cui l’appaltatore sospenda o rallenti l’esecuzione dei lavori non rispettando le procedure e gli ordini del Direttore dei Lavori, la stazione appaltante applicherà una penale giornaliera pari al 1 ‰ come specificato all’art. 8.
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche, ragioni di pubblico interesse o necessità od altre simili circostanze speciali, impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, l’Azienda di propria iniziativa o su segnalazione dell’Appaltatore, può ordinare la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinano la sospensione. Per la sospensione disposta per causa di forza maggiore o per pubblico interesse non spetta all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo. La durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato nel contratto per l’ultimazione dei lavori di fornitura, e pertanto sarà aggiunta a tale data.
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI. 12 ART. 14 – PROROGHE 13 ART. 15 – PENALI 13