Common use of Varianti per errori od omissioni progettuali Clause in Contracts

Varianti per errori od omissioni progettuali. (art. 106, commi 2 - lett. b), 9 e10 del D.Lgs. 50/2016) Ai sensi dell’art.106, c.2, lett. b), del Codice se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara. La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti calcolato fino all’ammontare dei 4/5 dell’importo del contratto originario. Ai sensi dell’articolo 106, c. 9 e 10, del Codice, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

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Samples: www.agnochiampoambiente.it

Varianti per errori od omissioni progettuali. (art. 0.Xx sensi dell’articolo 106, commi 2 - lett. b)comma 2, 9 e10 del D.Lgs. 50/2016) Ai sensi dell’art.106, c.2, lett. b), del Codice se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara. La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti calcolato fino all’ammontare dei 4/5 dell’importo del contratto gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. Ai 0.Xx sensi dell’articolo 106, c. commi 9 e 10, del CodiceCodice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3.Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

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Samples: www.comune.palmanova.ud.it

Varianti per errori od omissioni progettuali. (art. 106, commi 2 - lett. b), 9 e10 del D.Lgs. 50/2016) Ai sensi dell’art.106, c.2, lett. b), del Codice seQualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di garaesecutivo, si rendono necessarie varianti che possono tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure ovvero la sua utilizzazione, e che sotto si rendono necessarie varianti eccedenti il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede procede, ai sensi dell’art. 132, comma 4 del Dlgs. 163/06, alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova garagara alla quale è invitato l’appaltatore originario. La risoluzione darà luogo al del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti calcolato eseguiti, fino all’ammontare dei 4/5 a quattro quinti dell’importo del contratto originario. Ai sensi dell’articolo 106dell’art. 132, c. 9 e 10comma 2, del CodiceDlgs. 163/06, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; appaltante in conseguenza di errori od omissioni della progettazione. Per tutto quanto non espressamente dettagliato in merito alle varianti col presente ed il precedente articolo, si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della rimanda alla normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettualiin materia come richiamata al comma 1 dell’art. 44 del presente capitolato.

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Samples: Contratto Di Appalto Dei Lavori Di: “Adeguamento E Ampliamento Del Complesso Di Loculi Ipogei Del Cimitero Di Abbasanta” Euro

Varianti per errori od omissioni progettuali. (artAi sensi dell'art. 106, commi comma 2 - lett. b), 9 e10 del D.Lgs. 50/2016) Ai sensi dell’art.106, c.2, lett. b), del Codice se, D.Lgs 50/2016,i contratti possono essere modificati qualora per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, esecutivo si rendono rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono eccedano le soglie fissate dall'art.35 del D.lgs n.50/2016 e il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del valore iniziale del contratto, ; tali modifiche non potranno comunque alterare la Stazione appaltante procede alla risoluzione natura complessiva del contratto con indizione di una nuova gara. La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti calcolato fino all’ammontare dei 4/5 dell’importo del contratto originariocontratto. Ai sensi dell’articolo dell'art. 106, c. 9 e 10comma 9-10 del D.Lgs 50/2016, del Codice, nel caso anzidetto i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione dall’Amministrazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione progettazione, l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

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Samples: www.sienacasa.net

Varianti per errori od omissioni progettuali. (art. 0.Xx sensi dell’articolo 106, commi 2 - lett. b)comma 2, 9 e10 del D.Lgs. 50/2016) Ai sensi dell’art.106, c.2, lett. b), del Codice se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto po- sto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 1515 % (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara. La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti calcolato fino all’ammontare dei 4/5 dell’importo del contratto gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. Ai 0.Xx sensi dell’articolo 106, c. commi 9 e 10, del CodiceCodice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili responsabi- li dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato man- cato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza dili- genza nella predisposizione degli elaborati progettuali. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

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Samples: www.comune.sedegliano.ud.it

Varianti per errori od omissioni progettuali. (art. Ai sensi dell‟articolo 106, commi comma 2 - lettdel d.lgs. b)n. 50/2016, 9 e10 del D.Lgs. 50/2016) Ai sensi dell’art.106, c.2, lett. b), del Codice se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera dell‟opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo dell‟importo originario del contratto, la Stazione appaltante “S.A” procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara. La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti calcolato fino all’ammontare dei 4/5 dell’importo del contratto gara alla quale è invitato l‟appaltatore originario. Ai sensi dell’articolo dell‟articolo 106, c. commi 9 e 10, del Codiced.lgs. n. 50/2016, i titolari dell’incarico dell‟incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante“S.A”; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata l‟inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

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Samples: www.poliziadistato.it