Varianti per errori od omissioni progettuali. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
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Varianti per errori od omissioni progettuali. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, se1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di garaesecutivo, si rendono rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono eccedano il 15% (quindici per cento) quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.
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