DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE. Art.11.1
1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, l’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 101, comma 2 e ss. del DLgs 50/2016, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente (in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento) da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.
2. Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di Direzione dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto
3. Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all’appaltatore mediante un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei lavori emanante e comunicate all’appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza.
4. L’ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate.
DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE. Variazione dei lavori “ 14
DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE. Art. 37 Variazione dei lavori.................................................................................................................
Art. 38 Varianti per errori od omissioni progettuali.............................................................................
Art. 39 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi......................................................................
DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE. Art.23-Prezzi contrattuali – lavori imprevisti e nuovi prezzi – materiali in genere Art.24-Affidamento lavori extracontrattuali
DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE. Art. 38 VARIAZIONE DEI LAVORI
1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’ articolo art. 43, comma 8 del D.P.R. 207/2010 e dall'articolo 106 del Nuovo Codice dei Contratti.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento. Nessuna variazione o modifica ai lavori appaltati potrà essere introdotta dall’Appaltatore se non è disposta dal Direttore dei Lavori, previa approvazione della Stazione Appaltante. La violazione del divieto comporterà la rimessa in pristino a carico dell’Appaltatore dei lavori e delle opere nella situazione originaria e secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori fermo restando che in nessun caso potrà vantare compensi, rimborsi e indennizzi per i lavori medesimi.
DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE. 37 Direzione dei lavori 17 38 Variazione dei lavori 18 39 Varianti per errori od omissioni progettuali 18 40 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 18
DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE di regolare esecuzione dei servizi
DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE. ART. 35 –
DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE. Autonomia dell’appaltatore 30 36 Variazione dei lavori 30 37 Varianti per errori od omissioni progettuali 30 38 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 31 39 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 31 40 Esecuzione d'ufficio dei lavori 32 41 Compresenze 32
DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE. Art. 30 Possibilità di variazione delle opere .......................................................................................
Art. 31 Accettazione dei materiali dei lavori e delle apparecchiature .................................................
Art. 32 Nuovi prezzi ...........................................................................................................................
Art. 33 Prezzi di applicazione e modalità di pagamento.....................................................................